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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 112/2023 promossa da:
(C.F: ) con l'avv. Emanuele Zanarello Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 partita IVA ) con l'avv. Gianluca Adamo
[...] P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: IN VIA PRINCIPALE 1) CONDANNARE, per i motivi esposti in narrativa, il sig. (C.F: ) titolare della ditta CP_1 C.F._2 Controparte_1 con sede legale in Roverbella (MN) via Monte Sabotino n. 16. al pagamento in favore
[...] del lavoratore sig. (C.F: ) della somma pari ad euro Parte_1 C.F._1
9.763,35 (diconsi euro novemilasettecentosessantatre/35), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione non corrisposta relativa alla mensilità di settembre 2021, tredicesima, quattordicesima, Tfr mancante e spettanze di fine rapporto. IN OGNI CASO 2) Con condanna alla regolarizzazione contributiva. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati del 30 % per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte resistente: nel merito, in via principale rigettarsi le domande formulate in ricorso poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze in via subordinata compensare le somme eventualmente dovute al ricorrente con quanto ancora dovuto alla impresa Controparte_1
a titolo di risarcimento danni pari ad € 7396 in via ulteriormente subordinata condannare
[...] la ditta individuale resistente al pagamento della sola somma indicata nei conteggi, con integrale compensazione delle spese legali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, Covrig esponeva: che, in data 11.06.2020, il signor Pt_1
veniva assunto dalla ditta individuale con un contratto Pt_1 Controparte_1
a tempo indeterminato con la qualifica di autista inquadrato al livello B3 del CCNL SPEDIZIONI E
TRASPORTO MERCI;
che il rapporto di lavoro cessava a far data dal 25.09.2021 in seguito a dimissioni volontarie del lavoratore;
che, fino al giorno 25 settembre 2021, il ricorrente aveva sempre e continuativamente prestato servizio;
che, purtroppo, non gli venivano consegnate le ultime buste paga (settembre e ottobre 2021); che, per di più, non gli venivano corrisposte: la mensilità di
Settembre 2021, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, le spettanze di fine rapporto, nonché il
Tfr fino alla data delle dimissioni;
che vani risultavano i solleciti di pagamento nei confronti del resistente;
che, pertanto, il ricorrente aveva fatto elaborare un conteggio dal quale risultava un credito retributivo di euro 9.763,35 così calcolato: Retribuzione ordinaria €. 1.488,72; 14/esima €. 1.364,65;
13/esima €. 1.364,65; €. 1.516,29; Permessi €. 942,26; TFR lavoro ordinario €. 4.832,60; Pt_2
Rivalutazione €. 54,18 Tfr attivato con DI -€. 1.800,00; TOTALE GENERALE €. 9.763,35; che lo spettante era stato elaborato applicando i seguenti criteri:
1. tale credito è risultato sottraendo da quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto quanto ha, effettivamente, percepito e riconosciuto nei prospetti paga dal giorno dell'assunzione fino alla data delle dimissioni.
2. Si è applicato il CCNL
LOGISTICA E TRASPORTO applicato dalla datrice di lavoro;
3. Si sono applicate le tabelle retributive versate in atti;
4. Dal totale richiesto a titolo di tfr è stata detratta la somma di euro 1800,00 già attivata con il ricorso per ingiunzione di pagamento n 199-2022; che era pacifico che, nel caso in esame, non era maturata alcuna prescrizione in quanto si deve dare seguito alla sentenza Cassazione
n. 26246 del 6 settembre 2022, per cui la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro;
che, quindi, attraverso il ricorso era intenzione del lavoratore:- Far condannare la resistente al pagamento dell'importo di euro 9.763,35 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa alle mensilità di settembre 2022,tredicesima, 14 ma, Tfr e Spettanze di fine rapporto come da tabella sopra indicata;
; che non poteva essere trattenuta o mandata in compensazione alcuna somma in quanto la società resistente non aveva provveduto a comminare alcun provvedimento disciplinare e, in ogni caso, in quanto i fatti eventualmente contestati erano insussistenti e l'eventuale sanzione disciplinare mai comminata veniva qui impugnata;
che, il credito richiesto aveva natura retributiva e, in quanto tale, garantiva la fondamentale funzione di assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, così come prevede l'art. 36 della Costituzione (ex multis Cass.
Civ., sent. n. 9759/2002; Cass. Civ., sent. n. 6332/2001); che allo stesso credito, inoltre, era possibile riconoscere natura;
che sono dovuti anche gli accessori: interessi e rivalutazione monetaria: infatti, dai crediti retributivi scaturisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di corrispondere la rivalutazione monetaria dovuta, ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c., in base agli indici ISTAT, e gli interessi calcolati in base al tasso legale;
che, l'art. 17 del D.l. 12/09/2014, n.132, per come modificato dalla legge di conversione 10/11/2014, n.162, ha introdotto, nel comma quarto dell'art. 1284 c.c., la seguente disciplina: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nella transazioni commerciali»; che il ricorrente ha diritto al pagamento di quanto richiesto per i seguenti motivi: il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale il lavoratore si obbliga a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore: quest'ultimo, per contro, si obbliga a corrispondere al lavoratore una retribuzione come corrispettivo. L'obbligazione retributiva, quindi, è la principale obbligazione del datore di lavoro. Pertanto, un lavoratore ha diritto ad essere retribuito a fronte di una regolare attività lavorativa svolta;
che, inoltre, l'art.2103 c.c. stabilisce il diritto di ciascun lavoratore ad essere adibito alle mansioni per il quale è stato assunto e a non essere lasciato inattivo;
che, sul versante dell'onere della prova, l'orientamento consolidatosi a partire dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2001, la n. 13533, è pacifica nell'affermare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, principio consolidato anche da Cassazione più recente. Parte ricorrente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva il convenuto opposto contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 rilevando: che, nel corso del rapporto di lavoro, il ricorrente era stato anche più volte sanzionato dalle forze di polizia per il mancato rispetto dei limiti di velocità e questo aveva generato numerose discussioni tra le odierne parti processuali: che, nel mese di agosto
2021, alla ditta individuale pervenivano una serie di fatture, adopera della , CP_2
dovute alla mancata riconsegna di bancali che la predetta società per azioni aveva consegnato in uso per l'autocarro condotto dal sig. ; che, poiché la somma relativa Pt_1
al valore dei pallet/bancali era addebitata al sig. quale datore di lavoro, già il 2 CP_1
settembre 2021 era contestato al ricorrente, tra le altre cose, che vi era un “addebito a carico della scrivente ditta per euro 800 a titolo di danneggiamento e/o furto di bancali di proprietà della società ; che al ricorrente era lasciato il termine di legge per la risposta alla contestazione CP_2 disciplinare, senza che nulla fosse replicato;
che già il 14 settembre, però, il ricorrente comunicava telematicamente le proprie dimissioni dalla società; che il 20 settembre la società comunicava al ricorrente che avrebbe trattenuto, dalle competenze di fine rapporto, i danni provocati dal suo comportamento pari ad € 2200; che anche in questo caso, non contestava alcunché né Parte_1 impugnava la sanzione comminata dinanzi alla direzione provinciale del lavoro di Mantova;
che, con raccomandata datata 27/09/2021, la società comunicava al ricorrente che la aveva avanzato CP_2 una nuova richiesta di pagamento per “bancali mancanti e/o non riconsegnati” con un danno di €
1808; che era dunque concesso il termine di 10 giorni per rendere le giustificazioni senza che, nuovamente, pervenisse alcuna risposta poiché la contestazione nemmeno era ritirata;
che a fine novembre 2021, col rapporto di lavoro ormai concluso, la ditta individuale riceveva una nuova fattura da parte della dell'importo di 9.000 euro sempre per “rimborso mancato reso pallet”; che si CP_2 rendeva necessario, nel contempo, applicare anche la sanzione disciplinare relativa alla contestazione datata 27 settembre 2021, addebitando l'importo di € 1808, senza alcuna contestazione da parte del ricorrente;
che, a causa della conclusione del rapporto di lavoro e della già avvenuta redazione delle buste paga di conclusione del rapporto di lavoro, non era possibile applicare alcuna sanzione economica per la fattura di 9000 euro;
che al termine del rapporto di lavoro, la ditta datrice di lavoro, infatti, emetteva le buste paga di settembre ed ottobre 2021 nelle quali risulta un importo dovuto pari, rispettivamente, ad € 50,71 e 1180,70 al netto delle ritenute di legge;
che, a fronte di danni ben superiori addebitati dalla e contestati (senza risposta) al ricorrente, la ditta datrice di lavoro CP_2 tratteneva solo una parte del dovuto pari ad € 3310 nella busta paga di settembre ed € 698 nella busta paga di ottobre;
che i pallet mancanti, dei quali la chiede ora il pagamento, sono quelli che CP_2 erano trasportati dall'autocarro utilizzato dal ricorrente;
che, nel 2022, il ricorrente notificava a CP_1 un ricorso per decreto ingiuntivo col quale rivendicava il pagamento delle competenze di fine
[...] rapporto senza tenere conto di quanto invece dovuto per i danni;
che il decreto ingiuntivo non era, purtroppo, opposto e quanto ivi indicato era pari a 1842,38 euro lordi per il solo capitale ingiunto;
che, con ricorso ex art. 414 cpc introduttivo del presente giudizio, l'ex dipendente ha calcolato autonomamente le somme asseritamente dovutegli quali competenze di fine rapporto ed ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di € 9763,35 complessivi;
Controparte_1 che già considerando che trattasi di rapporto di lavoro durato circa 15 mesi, l'importo richiesto appariva eccessivo;
che le somme richieste in ricorso sono state così calcolate: - retribuzione ordinaria
€ 1488,72 - 14^: 1364,65 ed altrettanti per la 13^ mensilità - ferie: 1516,29 - permessi: 942,26 - TFR maturato: 4832,60 ed altri 54,18 euro per la rivalutazione monetaria dai quali sottrarre solo € 1800 recuperati col predetto decreto ingiuntivo;
che i calcoli sono errati sia nell'an sia nel quantum per i motivi venivano specificati;
che l'importo netto teoricamente ancora da saldare delle buste paga di settembre ed ottobre 2021, dunque, sarebbe di € (50,71+1180,70=) 1231,41 da quali detrarre i
1842,38 lordi già incassati col decreto ingiuntivo;
che, poiché la ritenuta sul Tfr è del 23%, quanto incassato col decreto ingiuntivo corrisponde ad € 1418,64 euro netti ovvero più di quanto esposto in busta paga;
che il ricorrente, pertanto, ha già ricevuto più di quanto dovutogli e, anzi, sarebbero da lui dovuti maggiori importi per la rifusione delle spese e dei danni subiti dalla ex datrice di lavoro che poiché l'ingiunzione è stata emessa oltre 1 anno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha agito due volte per le medesime competenze di fine rapporto quando sarebbe stato possibile, in realtà, iniziare una sola azione giudiziaria;
che i conteggi riportati nelle buste paga, peraltro, sono già stati esposti dal commercialista del sig. dott. comm. al Pt_3 CP_3 legale del ricorrente affinché potesse comprendere l'errato importo richiesto;
che il ricorso, pertanto, indicava importi e causali che non potevano essere accolti e, per tale motivo, doveva essere rigettato.
Parte resistente rilevava come le buste paga del 2020 e 2021 fossero state prodotte dal ricorrente ma non erano contestati i dati ivi inseriti: che le contestazioni disciplinari mai avevano avuto una replica e le sanzioni non erano state oggetto di impugnazione dinanzi alla ex Direzione del Lavoro di Con Mantova, ora , nei 20 giorni successivi alla sua applicazione;
che nel ricorso non sono stati indicati i giorni di ferie usufruiti né le ore di permesso delle quali il ricorrente ha goduto;
che non contestato era il TFR risultante nella busta paga di agosto 2021, che certamente era a disposizione del ricorrente che la domanda di pagamento svolta da controparte, così come formulata, era dunque inammissibile poiché presupponeva una prova che il ricorrente non poteva fornire in alcun modo;
che al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro aveva potuto eseguire solo la ritenuta di € 4008,00 in busta paga, prima che fossero redatte le buste paga di settembre ed ottobre 2021; che, in realtà, l'importo contestato a per i danni subiti, e da lui non rifiutato, era ben più alto;
che, nella sola Parte_1 fattura del 30 novembre 2021, la aveva addebitato alla impresa datrice di lavoro ben 9000 euro CP_2 per “rimborso mancato reso pallet” ai quali aggiungere altri 2404 euro indicati nel doc.
2. In tutto, sono 11.404 euro per il mancato reso dei pallet alla ovvero 7396 euro in più di quelli addebitati. CP_2 che, nel caso di riconoscimento al ricorrente anche solo di una parte delle somme richieste, esse dovevano essere compensate con l'importo ancora dovuto di € 7396. Parte resistente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, veniva rinviata per discussione all'udienza del 3.5.2024, all'esito della quale il giudice pronunciava ordinanza con cui, ritenuta la necessità di acquisire conteggio relativo al credito per retribuzione e TFR che tenga conto della data di assunzione del lavoratore indicata in ricorso al 11.6.2020, della determinazione della 13^
e 14^ considerata l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro al 25.9.2021, delle ferie, festività, ex festività e permessi non goduti dal lavoratore come risultanti dalle ultime buste paga, invitava parte ricorrente a produrre conteggio del credito per retribuzione e TFR secondo quanto indicato, assegnando termine per il deposito fino al 19.7.2024 e fissando per la prosecuzione l'udienza del
31.10.2024 ore 12.00.
Prodotti i conteggi corretti, all'udienza del 28.2.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui al proseguo. I conteggi corretti e versati agli atti su disposto del giudice non sono stati contestati nello specifico. I conteggi originariamente versati agli atti dal ricorrente, invece, comprendevano un lasso temporale ben più ampio rispetto a quello in cui il lavoratore aveva eseguito le prestazioni lavorative, ragione per cui ne è stata disposta l'acquisizione di nuovi.
Va detto che la convenuta sostiene di aver elevato contestazioni disciplinari nei confronti del ricorrente, ma degli esiti di tali procedimenti disciplinari non dà conto. Analogamente, la resistente afferma che il lavoratore avrebbe arrecato danni all'impresa, ma di tali danni non offre prova alcuna.
Pertanto, rilevato che i conteggi, come corretti e depositati da parte ricorrente, non sono stati specificamente contestati dalla resistente. In merito alla contestazione dei conteggi, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado
– rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85;
Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051) Pertanto, la ditta va condannata a versare al ricorrente la minor somma CP_1 Parte_1 di € 5.781,73, risultante dai conteggi da ultimo elaborati e depositati, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo. Ciò in conformità a quanto peraltro richiesto dalla convenuta in via ulteriormente subordinata.
Le spese, che si liquidano per onorario nella misura di € 2.700,00, sono compensate per la metà e la restante metà (pari ad € 1350,00 per onorario, oltra al 15% di spese generali C.A. e IVA) viene posta a carico della convenuta con distrazione a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna quale titolare della ditta individuale CP_1 [...]
a pagare al ricorrente la somma di € 5.781,73, oltre interessi legali e Controparte_1 Parte_1 rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta ogni altra domanda delle parti;
compensa per la metà le spese di lite che liquida in € 2.700,00 per onorario e condanna il convenuto a rifondere al ricorrente la restante metà pari ad € 1.350,00 per onorario, oltre spese generali al 15 %, C.A.
e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Mantova, 28.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 112/2023 promossa da:
(C.F: ) con l'avv. Emanuele Zanarello Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 partita IVA ) con l'avv. Gianluca Adamo
[...] P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: IN VIA PRINCIPALE 1) CONDANNARE, per i motivi esposti in narrativa, il sig. (C.F: ) titolare della ditta CP_1 C.F._2 Controparte_1 con sede legale in Roverbella (MN) via Monte Sabotino n. 16. al pagamento in favore
[...] del lavoratore sig. (C.F: ) della somma pari ad euro Parte_1 C.F._1
9.763,35 (diconsi euro novemilasettecentosessantatre/35), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione non corrisposta relativa alla mensilità di settembre 2021, tredicesima, quattordicesima, Tfr mancante e spettanze di fine rapporto. IN OGNI CASO 2) Con condanna alla regolarizzazione contributiva. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati del 30 % per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte resistente: nel merito, in via principale rigettarsi le domande formulate in ricorso poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze in via subordinata compensare le somme eventualmente dovute al ricorrente con quanto ancora dovuto alla impresa Controparte_1
a titolo di risarcimento danni pari ad € 7396 in via ulteriormente subordinata condannare
[...] la ditta individuale resistente al pagamento della sola somma indicata nei conteggi, con integrale compensazione delle spese legali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, Covrig esponeva: che, in data 11.06.2020, il signor Pt_1
veniva assunto dalla ditta individuale con un contratto Pt_1 Controparte_1
a tempo indeterminato con la qualifica di autista inquadrato al livello B3 del CCNL SPEDIZIONI E
TRASPORTO MERCI;
che il rapporto di lavoro cessava a far data dal 25.09.2021 in seguito a dimissioni volontarie del lavoratore;
che, fino al giorno 25 settembre 2021, il ricorrente aveva sempre e continuativamente prestato servizio;
che, purtroppo, non gli venivano consegnate le ultime buste paga (settembre e ottobre 2021); che, per di più, non gli venivano corrisposte: la mensilità di
Settembre 2021, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, le spettanze di fine rapporto, nonché il
Tfr fino alla data delle dimissioni;
che vani risultavano i solleciti di pagamento nei confronti del resistente;
che, pertanto, il ricorrente aveva fatto elaborare un conteggio dal quale risultava un credito retributivo di euro 9.763,35 così calcolato: Retribuzione ordinaria €. 1.488,72; 14/esima €. 1.364,65;
13/esima €. 1.364,65; €. 1.516,29; Permessi €. 942,26; TFR lavoro ordinario €. 4.832,60; Pt_2
Rivalutazione €. 54,18 Tfr attivato con DI -€. 1.800,00; TOTALE GENERALE €. 9.763,35; che lo spettante era stato elaborato applicando i seguenti criteri:
1. tale credito è risultato sottraendo da quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto quanto ha, effettivamente, percepito e riconosciuto nei prospetti paga dal giorno dell'assunzione fino alla data delle dimissioni.
2. Si è applicato il CCNL
LOGISTICA E TRASPORTO applicato dalla datrice di lavoro;
3. Si sono applicate le tabelle retributive versate in atti;
4. Dal totale richiesto a titolo di tfr è stata detratta la somma di euro 1800,00 già attivata con il ricorso per ingiunzione di pagamento n 199-2022; che era pacifico che, nel caso in esame, non era maturata alcuna prescrizione in quanto si deve dare seguito alla sentenza Cassazione
n. 26246 del 6 settembre 2022, per cui la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro;
che, quindi, attraverso il ricorso era intenzione del lavoratore:- Far condannare la resistente al pagamento dell'importo di euro 9.763,35 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa alle mensilità di settembre 2022,tredicesima, 14 ma, Tfr e Spettanze di fine rapporto come da tabella sopra indicata;
; che non poteva essere trattenuta o mandata in compensazione alcuna somma in quanto la società resistente non aveva provveduto a comminare alcun provvedimento disciplinare e, in ogni caso, in quanto i fatti eventualmente contestati erano insussistenti e l'eventuale sanzione disciplinare mai comminata veniva qui impugnata;
che, il credito richiesto aveva natura retributiva e, in quanto tale, garantiva la fondamentale funzione di assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, così come prevede l'art. 36 della Costituzione (ex multis Cass.
Civ., sent. n. 9759/2002; Cass. Civ., sent. n. 6332/2001); che allo stesso credito, inoltre, era possibile riconoscere natura;
che sono dovuti anche gli accessori: interessi e rivalutazione monetaria: infatti, dai crediti retributivi scaturisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di corrispondere la rivalutazione monetaria dovuta, ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c., in base agli indici ISTAT, e gli interessi calcolati in base al tasso legale;
che, l'art. 17 del D.l. 12/09/2014, n.132, per come modificato dalla legge di conversione 10/11/2014, n.162, ha introdotto, nel comma quarto dell'art. 1284 c.c., la seguente disciplina: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nella transazioni commerciali»; che il ricorrente ha diritto al pagamento di quanto richiesto per i seguenti motivi: il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale il lavoratore si obbliga a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore: quest'ultimo, per contro, si obbliga a corrispondere al lavoratore una retribuzione come corrispettivo. L'obbligazione retributiva, quindi, è la principale obbligazione del datore di lavoro. Pertanto, un lavoratore ha diritto ad essere retribuito a fronte di una regolare attività lavorativa svolta;
che, inoltre, l'art.2103 c.c. stabilisce il diritto di ciascun lavoratore ad essere adibito alle mansioni per il quale è stato assunto e a non essere lasciato inattivo;
che, sul versante dell'onere della prova, l'orientamento consolidatosi a partire dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2001, la n. 13533, è pacifica nell'affermare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, principio consolidato anche da Cassazione più recente. Parte ricorrente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva il convenuto opposto contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 rilevando: che, nel corso del rapporto di lavoro, il ricorrente era stato anche più volte sanzionato dalle forze di polizia per il mancato rispetto dei limiti di velocità e questo aveva generato numerose discussioni tra le odierne parti processuali: che, nel mese di agosto
2021, alla ditta individuale pervenivano una serie di fatture, adopera della , CP_2
dovute alla mancata riconsegna di bancali che la predetta società per azioni aveva consegnato in uso per l'autocarro condotto dal sig. ; che, poiché la somma relativa Pt_1
al valore dei pallet/bancali era addebitata al sig. quale datore di lavoro, già il 2 CP_1
settembre 2021 era contestato al ricorrente, tra le altre cose, che vi era un “addebito a carico della scrivente ditta per euro 800 a titolo di danneggiamento e/o furto di bancali di proprietà della società ; che al ricorrente era lasciato il termine di legge per la risposta alla contestazione CP_2 disciplinare, senza che nulla fosse replicato;
che già il 14 settembre, però, il ricorrente comunicava telematicamente le proprie dimissioni dalla società; che il 20 settembre la società comunicava al ricorrente che avrebbe trattenuto, dalle competenze di fine rapporto, i danni provocati dal suo comportamento pari ad € 2200; che anche in questo caso, non contestava alcunché né Parte_1 impugnava la sanzione comminata dinanzi alla direzione provinciale del lavoro di Mantova;
che, con raccomandata datata 27/09/2021, la società comunicava al ricorrente che la aveva avanzato CP_2 una nuova richiesta di pagamento per “bancali mancanti e/o non riconsegnati” con un danno di €
1808; che era dunque concesso il termine di 10 giorni per rendere le giustificazioni senza che, nuovamente, pervenisse alcuna risposta poiché la contestazione nemmeno era ritirata;
che a fine novembre 2021, col rapporto di lavoro ormai concluso, la ditta individuale riceveva una nuova fattura da parte della dell'importo di 9.000 euro sempre per “rimborso mancato reso pallet”; che si CP_2 rendeva necessario, nel contempo, applicare anche la sanzione disciplinare relativa alla contestazione datata 27 settembre 2021, addebitando l'importo di € 1808, senza alcuna contestazione da parte del ricorrente;
che, a causa della conclusione del rapporto di lavoro e della già avvenuta redazione delle buste paga di conclusione del rapporto di lavoro, non era possibile applicare alcuna sanzione economica per la fattura di 9000 euro;
che al termine del rapporto di lavoro, la ditta datrice di lavoro, infatti, emetteva le buste paga di settembre ed ottobre 2021 nelle quali risulta un importo dovuto pari, rispettivamente, ad € 50,71 e 1180,70 al netto delle ritenute di legge;
che, a fronte di danni ben superiori addebitati dalla e contestati (senza risposta) al ricorrente, la ditta datrice di lavoro CP_2 tratteneva solo una parte del dovuto pari ad € 3310 nella busta paga di settembre ed € 698 nella busta paga di ottobre;
che i pallet mancanti, dei quali la chiede ora il pagamento, sono quelli che CP_2 erano trasportati dall'autocarro utilizzato dal ricorrente;
che, nel 2022, il ricorrente notificava a CP_1 un ricorso per decreto ingiuntivo col quale rivendicava il pagamento delle competenze di fine
[...] rapporto senza tenere conto di quanto invece dovuto per i danni;
che il decreto ingiuntivo non era, purtroppo, opposto e quanto ivi indicato era pari a 1842,38 euro lordi per il solo capitale ingiunto;
che, con ricorso ex art. 414 cpc introduttivo del presente giudizio, l'ex dipendente ha calcolato autonomamente le somme asseritamente dovutegli quali competenze di fine rapporto ed ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di € 9763,35 complessivi;
Controparte_1 che già considerando che trattasi di rapporto di lavoro durato circa 15 mesi, l'importo richiesto appariva eccessivo;
che le somme richieste in ricorso sono state così calcolate: - retribuzione ordinaria
€ 1488,72 - 14^: 1364,65 ed altrettanti per la 13^ mensilità - ferie: 1516,29 - permessi: 942,26 - TFR maturato: 4832,60 ed altri 54,18 euro per la rivalutazione monetaria dai quali sottrarre solo € 1800 recuperati col predetto decreto ingiuntivo;
che i calcoli sono errati sia nell'an sia nel quantum per i motivi venivano specificati;
che l'importo netto teoricamente ancora da saldare delle buste paga di settembre ed ottobre 2021, dunque, sarebbe di € (50,71+1180,70=) 1231,41 da quali detrarre i
1842,38 lordi già incassati col decreto ingiuntivo;
che, poiché la ritenuta sul Tfr è del 23%, quanto incassato col decreto ingiuntivo corrisponde ad € 1418,64 euro netti ovvero più di quanto esposto in busta paga;
che il ricorrente, pertanto, ha già ricevuto più di quanto dovutogli e, anzi, sarebbero da lui dovuti maggiori importi per la rifusione delle spese e dei danni subiti dalla ex datrice di lavoro che poiché l'ingiunzione è stata emessa oltre 1 anno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha agito due volte per le medesime competenze di fine rapporto quando sarebbe stato possibile, in realtà, iniziare una sola azione giudiziaria;
che i conteggi riportati nelle buste paga, peraltro, sono già stati esposti dal commercialista del sig. dott. comm. al Pt_3 CP_3 legale del ricorrente affinché potesse comprendere l'errato importo richiesto;
che il ricorso, pertanto, indicava importi e causali che non potevano essere accolti e, per tale motivo, doveva essere rigettato.
Parte resistente rilevava come le buste paga del 2020 e 2021 fossero state prodotte dal ricorrente ma non erano contestati i dati ivi inseriti: che le contestazioni disciplinari mai avevano avuto una replica e le sanzioni non erano state oggetto di impugnazione dinanzi alla ex Direzione del Lavoro di Con Mantova, ora , nei 20 giorni successivi alla sua applicazione;
che nel ricorso non sono stati indicati i giorni di ferie usufruiti né le ore di permesso delle quali il ricorrente ha goduto;
che non contestato era il TFR risultante nella busta paga di agosto 2021, che certamente era a disposizione del ricorrente che la domanda di pagamento svolta da controparte, così come formulata, era dunque inammissibile poiché presupponeva una prova che il ricorrente non poteva fornire in alcun modo;
che al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro aveva potuto eseguire solo la ritenuta di € 4008,00 in busta paga, prima che fossero redatte le buste paga di settembre ed ottobre 2021; che, in realtà, l'importo contestato a per i danni subiti, e da lui non rifiutato, era ben più alto;
che, nella sola Parte_1 fattura del 30 novembre 2021, la aveva addebitato alla impresa datrice di lavoro ben 9000 euro CP_2 per “rimborso mancato reso pallet” ai quali aggiungere altri 2404 euro indicati nel doc.
2. In tutto, sono 11.404 euro per il mancato reso dei pallet alla ovvero 7396 euro in più di quelli addebitati. CP_2 che, nel caso di riconoscimento al ricorrente anche solo di una parte delle somme richieste, esse dovevano essere compensate con l'importo ancora dovuto di € 7396. Parte resistente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, veniva rinviata per discussione all'udienza del 3.5.2024, all'esito della quale il giudice pronunciava ordinanza con cui, ritenuta la necessità di acquisire conteggio relativo al credito per retribuzione e TFR che tenga conto della data di assunzione del lavoratore indicata in ricorso al 11.6.2020, della determinazione della 13^
e 14^ considerata l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro al 25.9.2021, delle ferie, festività, ex festività e permessi non goduti dal lavoratore come risultanti dalle ultime buste paga, invitava parte ricorrente a produrre conteggio del credito per retribuzione e TFR secondo quanto indicato, assegnando termine per il deposito fino al 19.7.2024 e fissando per la prosecuzione l'udienza del
31.10.2024 ore 12.00.
Prodotti i conteggi corretti, all'udienza del 28.2.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui al proseguo. I conteggi corretti e versati agli atti su disposto del giudice non sono stati contestati nello specifico. I conteggi originariamente versati agli atti dal ricorrente, invece, comprendevano un lasso temporale ben più ampio rispetto a quello in cui il lavoratore aveva eseguito le prestazioni lavorative, ragione per cui ne è stata disposta l'acquisizione di nuovi.
Va detto che la convenuta sostiene di aver elevato contestazioni disciplinari nei confronti del ricorrente, ma degli esiti di tali procedimenti disciplinari non dà conto. Analogamente, la resistente afferma che il lavoratore avrebbe arrecato danni all'impresa, ma di tali danni non offre prova alcuna.
Pertanto, rilevato che i conteggi, come corretti e depositati da parte ricorrente, non sono stati specificamente contestati dalla resistente. In merito alla contestazione dei conteggi, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado
– rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85;
Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051) Pertanto, la ditta va condannata a versare al ricorrente la minor somma CP_1 Parte_1 di € 5.781,73, risultante dai conteggi da ultimo elaborati e depositati, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo. Ciò in conformità a quanto peraltro richiesto dalla convenuta in via ulteriormente subordinata.
Le spese, che si liquidano per onorario nella misura di € 2.700,00, sono compensate per la metà e la restante metà (pari ad € 1350,00 per onorario, oltra al 15% di spese generali C.A. e IVA) viene posta a carico della convenuta con distrazione a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna quale titolare della ditta individuale CP_1 [...]
a pagare al ricorrente la somma di € 5.781,73, oltre interessi legali e Controparte_1 Parte_1 rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta ogni altra domanda delle parti;
compensa per la metà le spese di lite che liquida in € 2.700,00 per onorario e condanna il convenuto a rifondere al ricorrente la restante metà pari ad € 1.350,00 per onorario, oltre spese generali al 15 %, C.A.
e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Mantova, 28.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni