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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 326/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/06/2025
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. BELLITTI ALDO, OGGETTO: Parte_1
elettivamente domiciliata in VIALE ITALIA 2 25126 BRESCIA presso il suo studio Vendita Parte_2
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. GAVEZZOLI Controparte_1
MARCO e dall'avv. FASSIO MARIO WALTER;
, Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA SAFFI 5 25100 BRESCIA presso il loro studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Brescia terza sezione in data 31/01/2024 pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Dell'appellante: 1) Accertare e dichiarare che in relazione alle tre fatture azionate
con il decreto ingiuntivo, ossia la n.283/14 dell'importo di euro 5.450,97, la
n.215/14, limitatamente all'importo di euro 12.660,97 e la n.408/14 dell'importo di
euro 1.833,61, la merce non è stata fornita. 2) Accertare e dichiarare che la società
appellante vanta nei confronti del fallimento un credito complessivo CP_1
dell'importo di euro 12.933,55per fatture non pagate;
3) Accertare e dichiarare che
la società appellante in data 22/01/2015 ha effettuato un pagamento di euro
1.500,00 alla 4) In virtù della mancata consegna del materiale di cui CP_1
alle fatture: n.283/14 dell'importo di euro 5.450,97, n.215/14, limitatamente
all'importo di euro 12.660,97 e n.408/14 dell'importo di euro 1.833,61, del
pagamento da parte di di euro 1.5000,00 in data 22/01/2015 ed al Parte_1
credito di euro 12.933,55 vantato dalla società appellata, operata la compensazione
dei rispettivi crediti ridursi il corrispettivo dovuto dalla nella Parte_1
misura euro 5.124,29 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Compensi, spese e spese generali di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Dell'appellato: In via principale e nel merito: rigettare il gravame avversario
siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza impugnata. Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 341/18 ord. dell'importo di € 39.502,48, oltre interessi e spese emesso dal Tribunale di Brescia a favore del a saldo delle fatture Controparte_1
pagina 2 di 9 azionate per la fornitura di pneumatici .
Deduceva l'opponente che:
non aveva pagato le fatture n. 283/14 e n. 215/14 (docc. 4-5) per l'omessa fornitura della merce per un importo complessivo pari ad euro 18.111,03;
controparte non aveva contabilizzazione un acconto di €. 1.500,00;
vantava un controcredito di €. 12.933,55, eccepito in compensazione, per n. 9 fatture rimaste inevase;
il quantum dovuto risultava essere di €. 5.124,29 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto delle domande attoree infondate in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero la condanna dell'attrice al pagamento delle somme effettivamente dovute.
Deduceva il curatore che:
dalla documentazione in suo possesso, confermata da quella contabile di controparte,
risultavano non pagate forniture non tempestivamente contestate per € 39.502,48,
mentre non vi era alcun riscontro documentale ne' prova delle prestazioni fornite poste da giustificazione dell'asserito controcredito di € 12.660,06. Parte_1
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione , confermava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
pagina 3 di 9 l'opponente nulla contestava sull'obbligazione di pagamento assunta con le fatture azionate n. 30/14, n. 233/14 e n. 361/14 (per un importo residuo ancora da versare,
rispettivamente, di €. 7.414,52, di 8.731,00 e di €. 12.597,19);
l'eccepita mancata consegna di merce con riferimento alle fatture n. 283/14 e n.
215/14, risultava generica e contraddetta dagli esiti istruttori, considerato che
[...]
aveva regolarmente pagato per la fattura n. 215/14, un primo acconto (€. Pt_1
7.414,52), alla scadenza del 31.08.2014, senza eccepire alcunché sino alla notifica,
nel febbraio 2018, dell'azione monitoria, confermando così proprio l'esistenza del rapporto e la consegna della merce in oggetto;
le fatture n. 283/14 e n. 215/14, unitamente a quelle non contestate (n. 30/14, n.
233/14 e n. 361/14), erano state regolarmente registrate da nella propria Pt_1
contabilità, ciò che per costante giurisprudenza (ex plurimis, Cass. n 3383/2005; n.
20982/2008) costituisce piena e idonea prova tra imprenditori dell'esistenza del relativo contratto e del credito;
anche la contestazione inerente al credito portato dalla fattura n. 408/14 risultava tanto generica ed approssimativa;
la prova della consegna della merce portata dalle fatture era stata confermata dalle dichiarazioni della teste mentre prima della spiegata opposizione Tes_1 [...]
nulla aveva eccepito in relazione alla mancata consegna né aveva formulato Pt_1
richieste di storno;
quanto al presunto controcredito va detto che le fatture risultavano registrate solo dall'opponente e non dall'opposta, mentre i D.D.T, prontamente contestati,
pagina 4 di 9 risultavano in parte privi di sottoscrizione, ed in altri casi recavano una firma illeggibile che non è stato in alcun modo provato come riferibile a , ciò che CP_1
deponeva per l'inesistenza di un controcredito , considerato che nonostante il tempo trascorso, nessun sollecito era stato inoltrato e neppure l'opponete si era insinuata al passivo del fallimento (intervenuto il 20 luglio 2015).
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le richieste svolte Parte_1
in primo grado.
Si costituiva l'appellato fallimento che insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 11/06/2025 la causa era trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata ricostruzione dei fatti basata su erronea distribuzione dell'onere probatorio delle parti in relazione alle due eccezioni sollevate, l'una di inadempimento, l'altra di compensazione.
Rileva che gravava in primis interamente sul creditore, , la prova del Parte_3
proprio corretto adempimento, con riferimento alle fatture n.215/2014 e n.283/2014
(docc. 4-5), per le quali veniva eccepita una parziale mancata consegna della merce.
Evidenzia che in riferimento a tali due fatture non erano state prodotti i DDT,
circostanza questa che unitamente al fatto che nell'anno successivo (2015) veniva dichiarato il fallimento della società dovevano indurre a ritenere l'effettiva mancata consegna della merce, tenuto conto anche della generica prova testimoniale assunta
(teste . Testimone_2
pagina 5 di 9 Con il secondo motivo in riferimento all'eccezione di compensazione considerata dal giudice non provata rileva che ininfluente è la circostanza per cui le fatture (a cavallo tra il 2014 e il 2015) prodotte dalla ditta opponente siano state registrate nella solo sua contabilità e non in quella di , stante l'evidente situazione di dissesto CP_1
in cui la stessa versava, mentre i documenti di trasporto (docc. 008, 009, 010) sono stati solo genericamente contestati dall'opposta ed in parte su di essi risulta una firma e un timbro sociale.
***
Il primo motivo va rigettato.
La fatture azionate n. 30/14, n. 233/14 e n. 361/14 (per un importo residuo ancora da versare, rispettivamente, di €. 7.414,52, di 8.731,00 e di €. 12.597,19) non sono state contestate dall'opponente (vd pag 2 atto di opposizione), il quale si limitava ad eccepire, in fase di opposizione, che la merce elencata nella fattura 283/14 (per €
5.450,97) e parte della merce elencata nella fattura 215/14 (per € 12.660,06) non gli era mai stata consegnata e che un acconto (€ 1.500) da lei versato non era stato conteggiato.
L'inadempimento tuttavia non è stato provato.
In risposta al sollecito di pagamento inviato dalla curatela del fall , CP_1
l'appellante replicava con e-mail del 12/10/2015 (doc. 5) contestando di non avere ricevuto le fatture, ma riconoscendo tuttavia di essere debitrice della somma di €
22.644,08 (a fronte della maggior somma richiesta € 39.502,48).
L'assunto non convince in primis perché in detta missiva fa riferimento Pt_1
pagina 6 di 9 al suo partitario 01/01/14-31/12/14 (doc. 4 fs opp, e doc. 5 dep. in telematico) ove tutte le fatture azionate risultano effettivamente e regolarmente registrate, inoltre nella citata e-mail, pur riconoscendosi debitrice di una somma minore, non contesta in alcun modo la mancata consegna di parte della merce inserita nelle fatture.
Detta contestazione, come detto, veniva sollevata solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ed è contraddetta dal comportamento della stessa appellante, che con riferimento alla fattura 215/14 (dell'importo complessivo di €14.829,03) sostiene che il valore della merce presuntivamente non consegnata sia stato di € 12.660,06,
ciò che contrasta con l'avvenuto pagamento della prima di € 7.414,52 (con CP_3
ConCo scadenza 05/09/14 pari alla metà di detta fattura, mentre la seconda del
15/09/14 rimaneva impagata).
Ugualmente nessuna prova viene fornita dall'appellante in ordine al presunto acconto non conteggiato di € 1.500, non potendosi ritenere dimostrazione di ciò la mera annotazione nel suo partitario oltretutto senza riferimento ad alcuna fattura.
L'appellante, nonostante la regolare registrazione in bilancio delle fatture e la mancata richiesta di storni, dopo gli acconti iniziali, ha semplicemente omesso di
Co Co pagare le a saldo senza dimostrare di avere contestato, fino all'atto di opposizione, gli importi ancora dovuti.
Anche il secondo motivo va rigettato.
contestava altresì la sentenza ove non era stata accolta l'eccezione di Pt_1
compensazione tra quanto ancora da lei eventualmente dovuto all'appellata con un suo presunto controcredito per il mancato pagamento di fatture pagina 7 di 9 (nn.622/14;644/14;724/14;739/14;488;14;70/15;49/15;36/15;46/15) che tuttavia risultano registrate unicamente nei suoi bilanci e non sono state rinvenute dalla curatela nei registri e nella documentazione della società fallita.
Non può al riguardo che confermarsi quanto già ritenuto dal giudice di primo grado in relazione alla mancata prova dell'effettiva consegna della merce elencata in dette fatture, dal momento che nella documentazione prodotta dall'appellante al riguardo,
per alcune fatture non è stato allegato alcun DDT e per le altre i DDt o non risultano firmati o la firma ivi presente non è leggibile e quindi non è riferibile alla società
fallita.
La registrazione delle fatture in questione nei registri dell'appellante non è da sola sufficiente a dimostrare il suo diritto creditorio in quanto le fatture provenienti dalla stessa parte che le ha predisposte e che vorrebbe giovarsene, in mancanza di altre circostanze precise e concordanti, possono esser prova solo dei fatti a lei sfavorevoli.
L'appello va quindi rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 39.502,48)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 317/2024 del Tribunale di
Brescia terza sezione in data 31/01/2024 così dispone:
pagina 8 di 9 rigetta l'appello;
condanna la parte l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva” ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 luglio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 326/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/06/2025
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. BELLITTI ALDO, OGGETTO: Parte_1
elettivamente domiciliata in VIALE ITALIA 2 25126 BRESCIA presso il suo studio Vendita Parte_2
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. GAVEZZOLI Controparte_1
MARCO e dall'avv. FASSIO MARIO WALTER;
, Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA SAFFI 5 25100 BRESCIA presso il loro studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Brescia terza sezione in data 31/01/2024 pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Dell'appellante: 1) Accertare e dichiarare che in relazione alle tre fatture azionate
con il decreto ingiuntivo, ossia la n.283/14 dell'importo di euro 5.450,97, la
n.215/14, limitatamente all'importo di euro 12.660,97 e la n.408/14 dell'importo di
euro 1.833,61, la merce non è stata fornita. 2) Accertare e dichiarare che la società
appellante vanta nei confronti del fallimento un credito complessivo CP_1
dell'importo di euro 12.933,55per fatture non pagate;
3) Accertare e dichiarare che
la società appellante in data 22/01/2015 ha effettuato un pagamento di euro
1.500,00 alla 4) In virtù della mancata consegna del materiale di cui CP_1
alle fatture: n.283/14 dell'importo di euro 5.450,97, n.215/14, limitatamente
all'importo di euro 12.660,97 e n.408/14 dell'importo di euro 1.833,61, del
pagamento da parte di di euro 1.5000,00 in data 22/01/2015 ed al Parte_1
credito di euro 12.933,55 vantato dalla società appellata, operata la compensazione
dei rispettivi crediti ridursi il corrispettivo dovuto dalla nella Parte_1
misura euro 5.124,29 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Compensi, spese e spese generali di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Dell'appellato: In via principale e nel merito: rigettare il gravame avversario
siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza impugnata. Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 341/18 ord. dell'importo di € 39.502,48, oltre interessi e spese emesso dal Tribunale di Brescia a favore del a saldo delle fatture Controparte_1
pagina 2 di 9 azionate per la fornitura di pneumatici .
Deduceva l'opponente che:
non aveva pagato le fatture n. 283/14 e n. 215/14 (docc. 4-5) per l'omessa fornitura della merce per un importo complessivo pari ad euro 18.111,03;
controparte non aveva contabilizzazione un acconto di €. 1.500,00;
vantava un controcredito di €. 12.933,55, eccepito in compensazione, per n. 9 fatture rimaste inevase;
il quantum dovuto risultava essere di €. 5.124,29 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto delle domande attoree infondate in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero la condanna dell'attrice al pagamento delle somme effettivamente dovute.
Deduceva il curatore che:
dalla documentazione in suo possesso, confermata da quella contabile di controparte,
risultavano non pagate forniture non tempestivamente contestate per € 39.502,48,
mentre non vi era alcun riscontro documentale ne' prova delle prestazioni fornite poste da giustificazione dell'asserito controcredito di € 12.660,06. Parte_1
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione , confermava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
pagina 3 di 9 l'opponente nulla contestava sull'obbligazione di pagamento assunta con le fatture azionate n. 30/14, n. 233/14 e n. 361/14 (per un importo residuo ancora da versare,
rispettivamente, di €. 7.414,52, di 8.731,00 e di €. 12.597,19);
l'eccepita mancata consegna di merce con riferimento alle fatture n. 283/14 e n.
215/14, risultava generica e contraddetta dagli esiti istruttori, considerato che
[...]
aveva regolarmente pagato per la fattura n. 215/14, un primo acconto (€. Pt_1
7.414,52), alla scadenza del 31.08.2014, senza eccepire alcunché sino alla notifica,
nel febbraio 2018, dell'azione monitoria, confermando così proprio l'esistenza del rapporto e la consegna della merce in oggetto;
le fatture n. 283/14 e n. 215/14, unitamente a quelle non contestate (n. 30/14, n.
233/14 e n. 361/14), erano state regolarmente registrate da nella propria Pt_1
contabilità, ciò che per costante giurisprudenza (ex plurimis, Cass. n 3383/2005; n.
20982/2008) costituisce piena e idonea prova tra imprenditori dell'esistenza del relativo contratto e del credito;
anche la contestazione inerente al credito portato dalla fattura n. 408/14 risultava tanto generica ed approssimativa;
la prova della consegna della merce portata dalle fatture era stata confermata dalle dichiarazioni della teste mentre prima della spiegata opposizione Tes_1 [...]
nulla aveva eccepito in relazione alla mancata consegna né aveva formulato Pt_1
richieste di storno;
quanto al presunto controcredito va detto che le fatture risultavano registrate solo dall'opponente e non dall'opposta, mentre i D.D.T, prontamente contestati,
pagina 4 di 9 risultavano in parte privi di sottoscrizione, ed in altri casi recavano una firma illeggibile che non è stato in alcun modo provato come riferibile a , ciò che CP_1
deponeva per l'inesistenza di un controcredito , considerato che nonostante il tempo trascorso, nessun sollecito era stato inoltrato e neppure l'opponete si era insinuata al passivo del fallimento (intervenuto il 20 luglio 2015).
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le richieste svolte Parte_1
in primo grado.
Si costituiva l'appellato fallimento che insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 11/06/2025 la causa era trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errata ricostruzione dei fatti basata su erronea distribuzione dell'onere probatorio delle parti in relazione alle due eccezioni sollevate, l'una di inadempimento, l'altra di compensazione.
Rileva che gravava in primis interamente sul creditore, , la prova del Parte_3
proprio corretto adempimento, con riferimento alle fatture n.215/2014 e n.283/2014
(docc. 4-5), per le quali veniva eccepita una parziale mancata consegna della merce.
Evidenzia che in riferimento a tali due fatture non erano state prodotti i DDT,
circostanza questa che unitamente al fatto che nell'anno successivo (2015) veniva dichiarato il fallimento della società dovevano indurre a ritenere l'effettiva mancata consegna della merce, tenuto conto anche della generica prova testimoniale assunta
(teste . Testimone_2
pagina 5 di 9 Con il secondo motivo in riferimento all'eccezione di compensazione considerata dal giudice non provata rileva che ininfluente è la circostanza per cui le fatture (a cavallo tra il 2014 e il 2015) prodotte dalla ditta opponente siano state registrate nella solo sua contabilità e non in quella di , stante l'evidente situazione di dissesto CP_1
in cui la stessa versava, mentre i documenti di trasporto (docc. 008, 009, 010) sono stati solo genericamente contestati dall'opposta ed in parte su di essi risulta una firma e un timbro sociale.
***
Il primo motivo va rigettato.
La fatture azionate n. 30/14, n. 233/14 e n. 361/14 (per un importo residuo ancora da versare, rispettivamente, di €. 7.414,52, di 8.731,00 e di €. 12.597,19) non sono state contestate dall'opponente (vd pag 2 atto di opposizione), il quale si limitava ad eccepire, in fase di opposizione, che la merce elencata nella fattura 283/14 (per €
5.450,97) e parte della merce elencata nella fattura 215/14 (per € 12.660,06) non gli era mai stata consegnata e che un acconto (€ 1.500) da lei versato non era stato conteggiato.
L'inadempimento tuttavia non è stato provato.
In risposta al sollecito di pagamento inviato dalla curatela del fall , CP_1
l'appellante replicava con e-mail del 12/10/2015 (doc. 5) contestando di non avere ricevuto le fatture, ma riconoscendo tuttavia di essere debitrice della somma di €
22.644,08 (a fronte della maggior somma richiesta € 39.502,48).
L'assunto non convince in primis perché in detta missiva fa riferimento Pt_1
pagina 6 di 9 al suo partitario 01/01/14-31/12/14 (doc. 4 fs opp, e doc. 5 dep. in telematico) ove tutte le fatture azionate risultano effettivamente e regolarmente registrate, inoltre nella citata e-mail, pur riconoscendosi debitrice di una somma minore, non contesta in alcun modo la mancata consegna di parte della merce inserita nelle fatture.
Detta contestazione, come detto, veniva sollevata solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ed è contraddetta dal comportamento della stessa appellante, che con riferimento alla fattura 215/14 (dell'importo complessivo di €14.829,03) sostiene che il valore della merce presuntivamente non consegnata sia stato di € 12.660,06,
ciò che contrasta con l'avvenuto pagamento della prima di € 7.414,52 (con CP_3
ConCo scadenza 05/09/14 pari alla metà di detta fattura, mentre la seconda del
15/09/14 rimaneva impagata).
Ugualmente nessuna prova viene fornita dall'appellante in ordine al presunto acconto non conteggiato di € 1.500, non potendosi ritenere dimostrazione di ciò la mera annotazione nel suo partitario oltretutto senza riferimento ad alcuna fattura.
L'appellante, nonostante la regolare registrazione in bilancio delle fatture e la mancata richiesta di storni, dopo gli acconti iniziali, ha semplicemente omesso di
Co Co pagare le a saldo senza dimostrare di avere contestato, fino all'atto di opposizione, gli importi ancora dovuti.
Anche il secondo motivo va rigettato.
contestava altresì la sentenza ove non era stata accolta l'eccezione di Pt_1
compensazione tra quanto ancora da lei eventualmente dovuto all'appellata con un suo presunto controcredito per il mancato pagamento di fatture pagina 7 di 9 (nn.622/14;644/14;724/14;739/14;488;14;70/15;49/15;36/15;46/15) che tuttavia risultano registrate unicamente nei suoi bilanci e non sono state rinvenute dalla curatela nei registri e nella documentazione della società fallita.
Non può al riguardo che confermarsi quanto già ritenuto dal giudice di primo grado in relazione alla mancata prova dell'effettiva consegna della merce elencata in dette fatture, dal momento che nella documentazione prodotta dall'appellante al riguardo,
per alcune fatture non è stato allegato alcun DDT e per le altre i DDt o non risultano firmati o la firma ivi presente non è leggibile e quindi non è riferibile alla società
fallita.
La registrazione delle fatture in questione nei registri dell'appellante non è da sola sufficiente a dimostrare il suo diritto creditorio in quanto le fatture provenienti dalla stessa parte che le ha predisposte e che vorrebbe giovarsene, in mancanza di altre circostanze precise e concordanti, possono esser prova solo dei fatti a lei sfavorevoli.
L'appello va quindi rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 39.502,48)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 317/2024 del Tribunale di
Brescia terza sezione in data 31/01/2024 così dispone:
pagina 8 di 9 rigetta l'appello;
condanna la parte l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva” ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 luglio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 9 di 9