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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Nr.135/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 135 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(c.f. ), rappresentato ed assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
Eugenio Speranza;
OPPONENTE nei confronti di
c.f. e p.i. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sebastiano Piscopo;
OPPOSTA nonché di
(c.f. CP_2 P.IVA_3
TERZO PIGNORATO CONTUMACE nonché di
Controparte_3
CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione a pignoramento
CONCLUSIONI: come da conclusioni formulate all'udienza del 06.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, e introducendo la fase di merito del giudizio di Controparte_1 CP_2 opposizione avverso il pignoramento n. 2023/3418 notificato in data 23 marzo 2023 al fine di domandare l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità dell'atto esecutivo. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso Controparte_1 proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_2
In corso di causa si disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del _3
, ente impositore, che, regolarmente citato, rimaneva contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
1
Infine, all'udienza del 06.06.2025, parte opponente precisava le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discuteva oralmente la causa.
All'esito dell'udienza del 06.06.2025, il giudice riservava il deposito della sentenza entro 30 giorni ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente, sull'integrazione del contraddittorio in corso di causa, si precisa che, per pacifica giurisprudenza, si ha violazione della struttura bifasica del procedimento delle opposizioni esecutive solo nel caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato notificato;
invece, se il ricorso è stato tempestivamente notificato, sebbene non a tutte le parti necessarie del giudizio, ciò non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito (cfr. Cass. Civ. nr. 30491/2022).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito esposto.
3.1. Preliminarmente, non vi è dubbio che l'opposizione proposta in questa sede possa essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e ciò è sufficiente a radicare la competenza di questo giudice, avendo l'opponente contestato solo vizi formali del pignoramento (e degli atti ad esso prodromici solo al fine di contestare la nullità del pignoramento stesso, di talchè la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi pare coerente con il disposto dell'art. 617 c.p.c.
e con i precedenti della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cas. Civ. n. 3582/2022, secondo cui l'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi;
v. anche Cass. Civ. nr. 8402/2018).
3.2. L'opposizione agli atti esecutivi risulta tempestiva, essendo l'opposizione stata introdotta con ricorso in data 20.03.2025 (e, cioè, ancor prima della effettiva ricezione della notifica del pignoramento da parte di ). Parte_1
3.3. Nel merito, risulta fondato il profilo della mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 2022/4508, atto prodromico al pignoramento opposto in questa sede.
In virtù del principio della ragione più liquida, dunque, può esaminarsi direttamente il motivo di opposizione che risulta fondato, omettendo il vaglio di eventuali questioni preliminari, la cui fondatezza o meno è ininfluente ai fini della decisione (sul principio della ragione più liquida, v.
Cass. civ. nr. 363 del 09/01/2019, secondo cui “In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.”).
Ciò premesso, deve rilevarsi che, in merito alla censura in esame, l'opponente ha dedotto la mancata notifica dell'ingiunzione n. 2022/4508 del 01/04/2022 al fine di fare valere la nullità del successivo pignoramento per vizi procedurali (mancata notifica dell'atto presupposto).
Sul punto, giova richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui secondo cui la documentazione attinente alla notifica non è sufficiente a dimostrare la regolarità
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della procedura di recapito quando manca l'attestazione, debitamente sottoscritta dall'agente postale, circa le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, le ragioni della mancata effettuazione della consegna medesima, il conseguente deposito del plico presso l'ufficio postale, il mancato ritiro dello stesso e la data di restituzione al mittente.
In particolare, secondo la Suprema Corte, nell'ipotesi in cui sussista la descritta situazione di irregolarità del procedimento notificatorio, è inoperante il principio di presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., che può essere applicato soltanto ove dimostrato il perfezionamento del procedimento notificatorio (v., sul punto, anche Cass. civ. n. 12822/2016; Cass. Civ. nr.
19232/2018).
Detta giurisprudenza è, invero, pertinente nel caso di specie, poiché la documentazione allegata in atti relativa alla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 2022/4508 del 01/04/2022 (v. pag. da 6 a 11 del file “allegati” depositato da parte opposta) non consente di verificare quale siano state le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e le ragioni della mancata effettuazione della consegna medesima, non essendoci in verità alcuna attestazione da parte dell'agente postale, di talchè la notifica de qua non può essere considerata valida (e ciò anche secondo le ordinarie regole della notificazione a mezzo postale invocate dalla stessa parte opposta).
Ed infatti, la cartolina di ricevimento non risulta compilata in nessuna parte (v. pag. da 6 a
11 del file “allegati” depositato da parte opposta).
A ciò si aggiunga che, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 26593/2024, Cass. Civ.
Sez. Un. nr. 10012/2021), in tema di notifica di un atto impositivo avvenuta ai sensi dell'art. 26
d.P.R. n. 602/1973 ovvero di un atto processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo (come verosimilmente accaduto nel caso di specie), la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
E ciò anche qualora si tratti di notifica “diretta” da parte dell'amministratore (e, cioè, senza intermediazione dell'agente impositore) per espressa statuizione sul punto da parte delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza nr. 10012/2021, che si riferisce espressamente a un caso di notifica “diretta”, di talchè la sentenza Cass. Civ. nr. 24492/2023 circoscrive erroneamente la pronuncia del 2021 ai soli casi di notifica avvenuta tramite ufficiale giudiziario e non può, pertanto, trovare applicazione al caso di specie).
Ed infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite distingue i casi in cui la consegna dell'atto è avvenuta a persona diversa dal destinatario (art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/19829) dai casi di irreperibilità del destinatario ('art. 8, legge 890/1982 e art. 140, cod. proc. civ.): nel primo caso, invero, vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con
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lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata;
diversamente, nel secondo caso non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale) e, dunque, è per tale “essenziale ragione” che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità, ovvero l' affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, in tutti i casi di temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a ricevere la notifica, è necessario la spedizione della c.d.
C.A.D. e ciò sia quando la notifica postale è “diretta” sia quando la stessa è compiuta, sempre a mezzo posta, da parte dell'ufficiale giudiziario.
Orbene, non vi è dubbio che la citata giurisprudenza possa e debba trovare applicazione nel caso di specie, poiché è pacifico che, nel caso di specie, non vi sia stato l'invio della CAD (v. pag. da 6 a 11 del file “allegati” depositato da parte opposta). Né si può dubitare dell'applicabilità della citata giurisprudenza anche all'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, che è pacificamente equiparata, per funzione e natura, alla cartella di pagamento
(cfr. Cass. Civ. Civ. nr. 10958/2005), tanto che all'ingiunzione fiscale possono essere applicate le modalità di notificazione previste dall'art. 26 del DPR 602/1973. Non è, del resto, dubbio che la notifica dell'ingiunzione assolve ad una funzione sostitutiva del precetto, di talchè la notifica della stessa deve essere equiparata alla notifica di un atto giudiziale prodromico alla notifica del pignoramento e, conseguentemente, l'irregolarità della notifica di detto atto determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva (cfr. Cass. Civ. nr. 20360/2006; Cass. Civ. nr. 19166/2015).
Pertanto, l'opposizione proposta da è fondata, in quanto la nullità della Parte_1 notifica dell'ingiunzione di pagamento si trasmette al pignoramento impugnato in questa sede, proprio perché l'ingiunzione di pagamento è atto prodromico al pignoramento stesso.
3. In virtù del principio di soccombenza e del principio di causalità, le spese sono poste a carico di CP_1 deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
che, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, si liquidano nel valore Parte_1 minimo di € 1.278,00 (valore della causa compreso tra € 26.001,00 e €), tenuto conto della natura documentale della causa e dell'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso delle spese di introduzione del giudizio e il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Le spese devono essere distratte a favore dell'avv. Eugenio
Speranza, dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese di lite di e del rimasti contumaci. CP_2 Controparte_3
P.Q.M.
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Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e e dichiara nullo il pignoramento n. 2023/3418 notificato in CP_2 Controparte_3 data 23 marzo 2023;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 Parte_1 che liquida nella somma di € 1.278,00, oltre al rimborso delle spese di introduzione del giudizio e il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, Iva e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Eugenio Speranza, dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese di lite di e rimasti contumaci. CP_2 Controparte_3
Così deciso in Palmi, il 10 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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