Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2134 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza figurata del 03.04.2025 e vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dagli Avv.ti Luca Mastromatteo e Ilaria Chiolino Rava;
Attori contro
( . IVA ), con Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 23, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Giuseppe Prencipe;
Convenuta nonché
(C.F. ); CP_3 C.F._4
Convenuto contumace e
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_2
Castiglione Delle Stiviere (MN), Via Arturo Toscanini, 81, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Convenuta contumace
OGGETTO: Responsabilità sinistro stradale.
CONCLUSIONI
1
per gli attori: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Ivrea, respinta ogni avversa eccezione e domanda, in via principale - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la piena ed esclusiva responsabilità del signor nato a [...] il [...] CP_3
(C.F. ), per il sinistro che ha causato la morte del SI C.F._4 Per_1
- per l'effetto condannare, del caso anche attraverso i poteri equitativi ex articolo 1226 c.c.,
[...] il signor nato a [...] il [...] (C.F. CP_3
), con sede legale in Castiglione Delle C.F._4 Controparte_4
Stiviere (MN), Via Arturo Toscanini n. 81 (C.F. e P. IVA , in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore e , Controparte_5 con sede legale in 20159 Milano, Via Benigno Crespi n. 23, (C.F. e P. IVA ) P.IVA_1
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3 gennaio 2008 al n.I. 00066, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento in favore della signora
di tutti i danni non patrimoniali quantificati nella Parte_1 complessiva somma di Euro 336.500,00 ovvero, in ogni caso, la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- per l'effetto CP_ condannare, del caso anche attraverso i poteri equitativi ex articolo 1226 c.c., il signor nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._4
con sede legale in Castiglione Delle Stiviere (MN), Via Arturo Controparte_4
Toscanini n. 81 (C.F. e P. IIVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore e , con sede legale in 20159 Controparte_5
Milano, Via Benigno Crespi n. 23, (C.F. e P. IVA ) Iscritta all'Albo Imprese P.IVA_1
IVASS (Elenco I) il 3 gennaio 2008 al n.I. 00066, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento in favore del signor di tutti i danni non Parte_2 patrimoniali quantificati nella complessiva somma di euro 146.120,00 nonché di tutti i danni non patrimoniali quantificato nella somma di euro 10.000,00 a titolo di danno emergente, ovvero, in ogni caso, la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria - che”: 1) 2) 3) ammettersi i seguenti capitoli di prova per interpello e testi da intendersi tutti preceduti dal rituale “vero il signor ha frequentato il Politecnico di Torino per poi conseguire la laurea nel 2014; il Persona_1 signor ha frequentato l'Università di Torino per poi conseguire la laurea nel Parte_2
2015; il signor ed il SI durante gli anni di frequentazione del Persona_1 Parte_2
Politecnico e dell'Università di cui ai capi 1) e 2) che precedono hanno condiviso un
2 appartamento di loro proprietà in Torino, Piazza Camillo Bozzolo n. 3; 4) durante gli anni di frequentazione dell'Università e del Politecnico dei signori e i loro Per_1 Parte_2 genitori, e erano residenti in [...], a Lercara CP_6 Pt_1 Parte_1
Friddi; 5) durante gli anni di frequentazione dell'Università e del Politecnico dei signori Per_1
e i loro genitori e si recavano a Parte_2 CP_6 Parte_1
Torino per incontrare i figli con cadenza almeno mensile o bisettimanale;
6) nel 2018 i signori
e hanno deciso di trasferirsi nella città di CP_6 Parte_1
Torino; 7) i signori e hanno assunto la CP_6 Parte_1 decisione di cui al capo 7) che precede per trascorrere più tempo con i propri figli, e Per_1
stabilmente integrati nella vita lavorativa torinese;
8) durante l'anno 2018 la Parte_2 famiglia composta dai signori , Pt_2 CP_6 Parte_1 Per_1
e viveva nell'appartamento di cui al capo 3) che precede in Torino, Via
[...] Parte_2
Camillo Bozzolo n. 3; 9) al mese di maggio 2018 la SIa Parte_1
è stata assunta, in qualità di impiegata, presso uno studio notarile in Torino, come da documento
8 che si rammostra al teste;
10) al mese di gennaio la famiglia composta dai signori Pt_2
, e si è trasferita Persona_2 Parte_1 Persona_1 Parte_2 in altro appartamento, più grande e confortevole, in Torino, Strada San Vito Revigliasco n.
266; 11) al mese di febbraio 2019 il signor è deceduto a causa di un malore CP_6 come da documento 17 che si rammostra al teste;
12) in seguito all'incidente di cui al capo 11) che precede l'abitazione sita in Torino Strada San Vito Revigliasco n. 266 di cui al capo 10) che precede è divenuta abitazione familiare dei signori , Parte_1
e Si indicano a teste, i signori - - - , domiciliato in Persona_1 Parte_2 Testimone_1
Torino Via Tripoli n. 100, sui capi di prova da 1 a 12; residente in [...]
Lercara Friddi Via Cavour n. 2, sui capi di prova da 1 a 12; residente in [...]
Torino, Strada San Vito Revigliasco n. 266 sui capi di prova da 10 a 12. Per l'ipotesi di ammissione dei capi di prova formulati da Controparte_5
, ammettere la SIa ed il SI alla prova contraria indicando a
[...] Parte_1 Pt_2 teste l'Ingegner con studio in Torino, Via G. Medici n. 38; - disporsi Testimone_4
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a rispondere al seguente quesito “accerti il CTU, l'esatta dinamica del sinistro occorso in data 13 settembre 2019 a seguito del quale è deceduto il SI
il nesso causale tra la condotta del SI e l'evento finale, la velocità dei Persona_1 CP_3 mezzi coinvolti, le condizioni di prevedibilità e evitabilità del sinistro che potevano essere poste in essere dal SI le violazioni al codice della strada”; - ordinare, ex articolo 210 c.p.c. o, CP_3
3 in subordine, ex articolo 213 c.p.c., al Tribunale di Ivrea di esibire e/o trasmettere i documenti facenti parte del fascicolo penale RGNR 4640/19 ed in particolare (i) il verbale di Polizia realizzato dai Carabinieri intervenuti corredato del materiale fotografico e (ii) il verbale di
Polizia Stradale con allegato scarico dei dati del cronotachigrafo digitale dei veicolo industriale
RU modello 0S, targato DE861CP, munito di rimorchio OMAR per trasporto di cose targato XA686BK. In ogni caso - T.P.”; per la “Voglia il Tribunale adito, Controparte_1
Respingere ogni domanda formulata nei confronti dei convenuti in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e in qualità di madre e fratello di Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la Persona_1 CP_3 Controparte_4
e la rispettivamente conducente e
[...] Controparte_1
società proprietaria dell'autoarticolato CO RU modello 0S (targato
DE861CP), coinvolto nell'occorso, nonché compagnia assicurativa garante per la
R.C.A. obbligatoria, al fine di sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale verificatosi in CP_3
LP (TO), il giorno 13.09.2019 alle ore 7.55 circa, con conseguente condanna dei medesimi in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti così come partitamente indicati nelle conclusioni richiamate in epigrafe.
Secondo la ricostruzione del sinistro operata dagli attori, nelle Persona_1
circostanze di luogo e di tempo sopra illustrate, si trovava nel Comune di
LP (TO) e stava percorrendo a bordo della propria motocicletta BMW
S1 (targata EP58678) la corsia di destra di Corso Europa (nota anche come
“Strada Provinciale 500”) in direzione LE (TO), allorquando è entrato in collisione con l'autocarro, munito di rimorchio per il trasporto di cose, condotto da e di proprietà della società convenuta. CP_3
In particolare, gli attori hanno prospettato come il conducente dell'autoarticolato, che percorreva la medesima strada, al momento di immettersi in via PI, ha
4 allargato la propria traiettoria sulla corsia di percorrenza verso sinistra in preparazione di una manovra verso destra e ha, poi, improvvisamente svoltato, senza avvedersi del motociclo di che ivi sopraggiungeva, finendo così Persona_1
per ingombrare la corsia di marcia di quest'ultimo, il quale, pur avendo azionato tempestivamente il sistema frenante, non è riuscito a evitare l'impatto, all'esito del quale ha perso la vita.
e hanno allegato che, in seguito Parte_1 Parte_2
all'occorso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea ha avviato un'indagine nei confronti di per il delitto di cui all'articolo 589-bis c.p.; CP_3
sennonché, in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero in data 19.05.2020, il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Ivrea, con ordinanza del 25.02.2021, ha disposto l'archiviazione del procedimento promosso nei confronti del per omicidio stradale, atteso che “il tragico epilogo che ha CP_3
portato al decesso del motociclista è pertanto dipeso unicamente da una sua imprudente ed imprevedibile manovra di guida - sorpasso a destra dell'autoarticolato già impegnato nella manovra di svolta a destra - che elide il nesso causale tra la condotta assunta da CP_3
l'impatto con il motociclo condotto dal ed il decesso di quest'ultimo” (cfr.
[...] Pt_2
Ordinanza di archiviazione, prodotta sub. 4) da parte attrice).
Si è costituita in giudizio la quale Controparte_1
compagnia assicurativa dell'autocarro di proprietà della Controparte_4
e condotto da il giorno dell'occorso, la quale, escludendo ogni
[...] CP_3
responsabilità a carico del conducente dell'autoarticolato per l'evento sinistroso del 13.09.2019, ha contestato ogni domanda ex adverso spiegata, insistendo per l'integrale rigetto.
Verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, all'udienza figurata del
30.11.2022 è stata dichiarata la contumacia delle parti convenute
[...]
e Controparte_4 CP_3
Con ordinanza del 6.05.2023 è stata ordinata l'acquisizione del fascicolo del
Pubblico Ministero relativo al procedimento n. 4640/2019 R.G.N.R. e, al
5 contempo, è stata disposta la C.T.U. tecnico-cinematica avente ad oggetto il seguente quesito: “Il CTU esaminati gli atti (atti di parte, verbali e documentazione, compresa quella presente nel fascicolo del P.M. di cui è stata disposta l'acquisizione), eseguiti tutti gli accertamenti necessari ed espletata ogni più opportuna indagine anche presso terzi e pubblici uffici, - previa descrizione dei luoghi di causa, accerti la dinamica dello scontro tra il motociclo BMW condotto da e l'autotreno condotto da precisando il Parte_2 CP_3
limite di velocità vigente e la velocità di marcia dei due mezzi prima e al momento dello scontro nonché la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro;
- precisi, inoltre, se sia possibile, per un mezzo aventi le caratteristiche dell'autotreno condotto da AC Hysni, effettuare la svolta a destra in via PI rimanendo nella corsia di marcia destra di corso Europa;
- indichi ogni altro elemento utile ai fini della decisione”.
All'esito del deposito della consulenza tecnica e dell'escussione testimoniale, la causa è stata dapprima trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo al fine di procedere a un ulteriore approfondimento istruttorio, necessario a integrare le risultanze della consulenza tecnica disposta d'ufficio, mediante l'escussione dei testimoni presenti al momento del sinistro.
All'esito delle ulteriori prove orali, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe senza l'assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
****
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della
[...]
e di ritualmente citati e non costituiti nel presente Controparte_4 CP_3
giudizio.
Venendo al merito, le domande spiegate da e Parte_1
sono infondate e, pertanto, devono essere respinte. Parte_2
In termini generali, giova osservare come, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro
6 conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
Del pari, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass.
21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226).
Sul punto è stato, altresì, affermato che l'infrazione, pur grave, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477;
17/01/1996, n. 343).
Ciò non esclude tuttavia che, anche in simili circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente
(cfr. Cass., 15/09/2020, n. 19115).
Si perviene a tali conclusioni “in quanto la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art.
2054, comma secondo, cod. civ., opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale - tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha” (Cass., Ord. n. 19115 del 2020).
Peraltro, sempre in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che altro è la valutazione delle
7 infrazioni al codice della strada, altro la ricostruzione eziologica della responsabilità civile soggetta alle sue proprie regole;
questo proprio perché la presunzione ex art. 2054 c.c. opera sul piano causale, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile (Cass., 15/09/2020, n. 19115).
Del pari, la Suprema Corte ha ribadito che “l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto”, soggiungendo come “l'individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non possa prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2019, n. 14885; in senso conforme Cass. 16192/2021).
Nel caso di specie, le allegazioni delle parti congiuntamente alla documentazione acquisita dal procedimento penale n. 4640/2019 RGNR, al rapporto di incidente stradale redatto dalla Stazione dei Carabinieri di LP (TO) nonché alle risultanze della relazione tecnica del C.T.U., ing. , e delle Persona_3
dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'udienza del 7.02.2025, consentono di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini che seguono.
In data 13.09.2019, intorno alle ore 7.55, percorreva a bordo del Persona_1
motociclo di sua proprietà BMW S1 (targato EP58678) la Strada Provinciale
500 in direzione di LE (TO), allorquando, scontrandosi con l'autocarro CO
RU modello 0S (targato DE861CP) dotato di rimorchio OMAR (targato
XA686BK), condotto da ha prematuramente perso la vita. CP_3
Il punto d'urto tra i due veicoli è stato individuato dal personale della Stazione dei carabinieri di LP (TO) sulla corsia di destra di Corso Europa, precisamente nel tratto che segna l'intersezione con Via PI (cfr. Verbale dei carabinieri, prodotto sub. 2) da parte convenuta).
8 All'esito dell'esame congiunto delle risultanze istruttorie ritiene questo giudice che la causa del sinistro debba essere attribuita in via esclusiva ad una imprudente e anomala manovra di guida eseguita dal motociclista, le cui cause, allo Persona_1
stato, sono rimaste ignote.
Invero, come osservato dal consulente tecnico designato, ing. , Persona_3
nella ricostruzione della dinamica del sinistro “la moto ha necessariamente eseguito un sorpasso sulla destra del complesso veicolare, ciò significa che aveva a disposizione lo spazio necessario per poter passare. Lo spazio minimo di passaggio per una moto in assetto di marcia è di circa 1,5 m. La larghezza del camion è di circa 2,5 m. La corsia di marcia è larga circa:
3,60 m. Quindi sommando la larghezza del camion di 2,5 m con lo spazio minimo per il passaggio della moto di 1,5 m abbiamo: 4,0 m. È pertanto presumibile che negli istanti in cui la moto stava sorpassando il camion lo stesso fosse discosto dal margine destro della corsia di destra.
Ovviamente non conoscendo la velocità della moto non possiamo quantificare i tempi di arrivo della moto e del sorpasso” (cfr. Pag. 18, Elaborato peritale depositato in data
8.12.2023).
Pertanto, vista la posizione dei due veicoli al momento dell'urto, è ragionevole ritenere come il motociclo condotto da fosse in fase di sorpasso Persona_1
dell'autoarticolato, che, negli istanti immediatamente precedenti all'impatto, era già impegnato a eseguire una manovra di svolta a destra, in direzione di Via PI.
Le considerazioni che precedono trovano conferma nelle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 7.02.2025 dai testimoni oculari del sinistro, Tes_5
e
[...] Testimone_6
, già sentito dagli operanti nell'immediatezza dei fatti, ha Testimone_5
fornito in sede di escussione testimoniale ulteriori particolari del sinistro utili ai fini della decisione.
Nella specie, il teste ha riferito che nel momento antecedente all'evento si trovava lungo la corsia di destra di viale Europa verso LE, affermando testualmente:
“avevo davanti a me due auto ed il camion rimasto coinvolto nel sinistro;
le due auto e il camion erano nella corsia di destra dalla mia carreggiata;
il camion era davanti alle due auto le quali
9 hanno rallentato, io ho guardato lo specchietto e mi sono voltato per vedere se avevo il tempo di superare tutti e tre sulla sinistra;
in quel frangente mi supera il motociclo rimasto coinvolto nel sinistro che mi ha superato a sinistra quando io ero ancora nella mia corsia di destra, quando mi sono girato ho visto la motocicletta che ha impennato su una ruota e mi ha superato io andavo a circa 80 Km/h; appena mi sono girato ho sentito un forte rumore dell'urto, le due auto dietro al camion lo hanno scartato sulla sinistra proseguendo la marcia;
io mi sono accostato sulla destro ed ho prestato soccorso con l'estintore avendo preso fuoco la moto;
non ho visto l'urto tra la moto e il camion e nemmeno il percorso della moto da quando mi ha superato all'impatto che ho solo sentito;
quando mi ha superato la moto io ero più o meno all'inizio del caseggiato a vetri verso via PI;
ADR per quel che ricordo il camion era sulla destra, può essere che si sia allargato ma non posso dirlo perché non l'ho visto;
preciso che le due auto che seguivano il camion lo hanno scartato a sinistra dopo l'urto con la moto” (cfr. Testimonianza resa dal teste Tes_5
, udienza del 7.02.2025).
[...]
Del pari, dipendente della società specializzata nella Testimone_6 CP_7
realizzazione di impianti di depurazione e aspirazione dell'aria con sede adiacente al tratto di strada in cui si è consumato il sinistro, ha dichiarato di aver assistito all'impatto dal proprio posto di lavoro, avendo dapprima udito “un forte rumore di moto, di accelerazione proveniente dalla rotonda in fondo alla via direzione LP” e, successivamente, “visto la moto che era su una ruota anteriore, in una frazione dopo averla messa a terra ha frenato con conseguente rialzo di quella posteriore;
ho sentito anche il rumore dell'abs che era entrato in funzione;
la moto ha urtato il rimorchio del camion che aveva già effettuato la svolta a destra”.
Dopo aver descritto l'accaduto, il testimone ha aggiunto che “i miei colleghi mi hanno detto che il camion era sulla destra ed aveva anche la freccia inserita;
il mio sguardo in quel momento era proiettato sulla moto e quindi non posso dire sul posizionamento del camion e sul manovra;
ricordo di aver parlato con che mi aveva riferito della circostanza Testimone_7
inerente alla freccia ed alla posizione del camion, non ricordo specificamente di altri;
il predetto lavora ancora con me;
ricordo del teste che ho visto uscire fuori ora dall'aula che si è fermato ed è sceso per spegnare l'incendio, non ricordo se ci fossero altre auto dietro al camion;
ricordo che
10 qualche mio collega ha chiamato anche i soccorsi” (cfr. Testimonianza resa dal teste udienza del 7.02.2025). Testimone_6
Il contenuto di entrambe le testimonianze, valutato unitamente alle risultanze della consulenza tecnica svolta in giudizio ed agli ulteriori atti sopra richiamati, oltre a confermare la condotta di guida serbata dal motociclista (“[…] in quel frangente mi supera il motociclo rimasto coinvolto nel sinistro che mi ha superato a sinistra quando io ero ancora nella mia corsia di destra, quando mi sono girato ho visto la motocicletta che ha impennato su una ruota e mi ha superato io andavo a circa 80 Km/h […]”, cfr.
Testimonianza resa dal teste , udienza del 7.02.2025), consente Testimone_5
di ritenere provato come il conducente dell'autoarticolato, nel CP_3
procedere a destra lungo la SP 500 e nell'eseguire la manovra di svolta in direzione di Via PI, abbia tenuto un comportamento conforme alle regole previste dal vigente Codice della strada ed in ogni caso, per quel che assume rilievo dirimente in questa sede, consente di escludere che vi sia la prova in giudizio che lo stesso abbia posto in essere la manovra anomala prospettata dalla difesa di parte attrice e posta a fondamento dell'ipotesi di responsabilità ex art. 2054 c.c. (cfr. pagina 4 atto di citazione “improvvisamente, l'Autoarticolato condotto dal SI si allargava CP_3
sulla sinistra per poi improvvisamente svoltare a destra per immettersi nella via PI, sostanzialmente ingombrando la corsia di marcia del SI ). Persona_1
Le circostanze di cui sopra sono state altresì avvalorate dall'indagine condotta dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha confermato che il conducente dell'autoarticolato percorreva la SP 500 nel pieno rispetto dei limiti di velocità vigenti per il tratto di strada teatro del sinistro (“[…] Il limite vigente nel tratto di strada dove è occorso il sinistro era di 90 Km/h. La velocità dell'autotreno, sia all'approssimarsi alla svolta, che nella sua esecuzione, era contenuta nei limiti prescritti. La velocità della moto prima dell'urto non è né calcolabile né stimabile. Possiamo però dire, sulla base dei danni rilevabili, che al momento dell'urto era contenuta entro il limite vigente dei 90 Km/h”, cfr. Pag.
19, Elaborato peritale depositato in data 8.12.2023).
Del pari, i testimoni hanno precisato che, nell'esecuzione della manovra di svolta a destra in direzione dell'uscita di Via PI, il conducente dell'autocarro avesse 11 correttamente inserito l'indicatore di direzione (“[…] il camion era sulla destra ed aveva anche la freccia inserita […] ricordo di aver parlato con che mi aveva Testimone_7
riferito della circostanza inerente alla freccia ed alla posizione del camion, non ricordo specificamente di altri;
il predetto lavora ancora con me […]”, (cfr. Testimonianza resa dal teste udienza del 7.02.2025). Testimone_6
A ciò si aggiunga come il teste ha riferito una ulteriore circostanza che Tes_5
deve essere valorizzata ai fini della ricostruzione del sinistro e dell'accertamento delle singole responsabilità.
In particolare, il testimone, come già sopra ricordato, ha riferito come avanti alla propria autovettura vi fossero due ulteriori veicoli che percorrevano la corsia di destra e seguivano da vicino l'autocarro, i quali, negli istanti antecedenti all'occorso, sono riusciti ad evitare l'impatto, moderando la propria velocità ed eseguendo in tempo utile il sorpasso a sinistra (“[…] le due auto dietro al camion lo hanno scartato sulla sinistra proseguendo la marcia […]”, cfr. Testimonianza resa dal teste , udienza del 7.02.2025). Testimone_5
Tale circostanza conferma, da un lato, l'ulteriore assenza di prove circa una condotta di guida anomala e imprevedibile da parte del conducente dell'autocarro, considerando che i due veicoli che lo seguivano da vicino sono riusciti a proseguire la marcia senza oggettive difficoltà, evitando l'impatto; dall'altro lato, rafforza il convincimento — già condiviso dal giudice per le indagini preliminari
— che l'evento sia imputabile esclusivamente alla condotta di guida imprudente del motociclista.
È, dunque, ragionevole ritenere che la causa dell'evento sinistroso del 13.09.2019, nel quale il motociclista ha perso la vita, deve essere individuata Persona_1
esclusivamente nella condotta anomala del motociclista medesimo, risolvendosi, di contro, la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dalla parte attrice in una mera ipotesi sprovvista di oggettivo riscontro probatorio ed anzi sconfessata dall'esame di tutte le risultanze istruttorie.
12 Al riguardo, inoltre, deve ribadirsi che la certezza della colpa nella condotta di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2 comma c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass, Sez. III, 13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408).
Invero, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr., da ultimo Cass. 833/2023; in senso conforme Cass., 21/05/2019, n. 13672, Cass., 13/05/2021, n. 12884 e Cass.,
11/03/2021, n. 6941).
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande risarcitorie spiegate dagli odierni attori, e devono Parte_1 Parte_2
essere integralmente respinte.
L'oggettiva controvertibilità e complessità dell'accertamento giudiziale, con particolare riguardo alla ricostruzione dell'evento, giustifica la compensazione delle spese di lite anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
19/04/2018 n. 77 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa
13 compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Quanto alle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, le medesime di contro devono essere definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
2134/2022 R.G., così provvede:
accerta e dichiara che il sinistro stradale per cui è causa è imputabile in via esclusiva alla condotta di guida di e, per l'effetto, rigetta le domande Persona_1
risarcitorie spiegate da e Parte_1 Parte_2
compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Ivrea, il 12 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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