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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2024, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2136/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2136/2021 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTINI FEDERICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresenta- Controparte_1 P.IVA_1 to e difeso dall'Avv. ZANOTTI MICHELE
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 370/2021 del Tribunale di Livorno pubblicata il 05/05/2021
CONCLUSIONI
In data 14 dicembre 2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
“In Via preliminare: rimessione in lettura della presente causa al fine di consentire lo sfogo dell'attività istruttoria non esperita in primo grado, relativamente in particolare all'importante apporto probatorio che il teste potrebbe dare. Testimone_1
1 Nel merito in via principale: Si chiede dichiararsi la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 112 e 161 primo comma c.p.c., conseguentemente si chiede all'adita Corte d'Appello di pronunciarsi sulle medesime conclusioni di primo grado, per come di seguito nuovamente precisate, ovvero: dichia- rare nullo il contratto “4 you” n° 2003682 del 15.05.01 intercorso tra le parti in causa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1418 e 1346 c.c. e per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c., per l'effetto condannare
[...] alla restituzione in favore di parte attorea della somma di €.10.000,00, c CP_2 spondente alle rate fin qui versate, o quella diversa che risulterà di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal dì dell'esborso al saldo e rivaluta- zione;
Org_1
Per la parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, anche in via istruttoria:
- nel merito rigettare integralmente il proposto gravame, confermando, per l'effetto, l'intero contenuto della statuizione di primo grado anche in ordine alla condanna alle spese come conseguenza della soccombenza.
Con il favore delle spese e compensi anche del grado di appello”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel maggio 2018 con- Parte_1 veniva davanti al Tribunale di Livorno , Controparte_1 esponendo :
- di aver sottoscritto il 15 maggio 2001 il contratto “ ” n. 2003682 con l'allora Org_2
“ ; Org_3
- che tale contratto era nullo, come già stabilito in numerose pronunzie;
- di aver effettuato versamenti per complessivi € 10.000,00, di aver subito anche una azione esecutiva da parte della banca convenuta, con pignoramento presso terzi ed in tale sede, con memoria in data 17 gennaio 2014 si era espressamente riservato di pro- porre separata azione per far valere la nullità del contratto;
- che la prescrizione era poi stata interrotta con lettera raccomandata del 18 aprile
2016 e con la domanda di mediazione del dicembre 2017.
Parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità del contratto e la restituzione dei ver- samenti effettuati per euro 10.000,00.
2 Si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 le domande ed eccependo l'intervenuta prescrizione.
Istruita la causa in via documentale il Tribunale di Livorno con sentenza n.
370/2021 pubblicata il 05/05/2021 così statuiva :
“1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere a , in per- Parte_1 Controparte_1 sona del legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.600,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Va in primo luogo osservato che in sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice non ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove costituende articolate in causa e non ammesse, concludendo esclusivamente nel merito come da memoria depo- sitata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. La richiesta di rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere all'espletamento della prova costiuenda, come avanzata dalla difesa del signor negli scritti conclusionali, deve dunque ritenersi inam- Pt_1 missibile. […]
3. L'Istituto di credito convenuto ha eccepito la prescrizione di tutti i diritti fatti valere dal signor con l'atto introduttivo, essendo i fatti risalenti all'anno 2001 Pt_1
(specificamente la sottoscrizione del finanziamento di cui è causa) e in mancanza di qualunque tempestivo atto di interruzione del termine prescrizionale. Ritiene il Tribu- nale che l'eccezione sia fondata e come tale vada accolta in ragione della motivazione che segue.
3.1. Come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha inteso ottenere – argomentando in termini di nullità o, come indicato, in via alternativa e/o subordinata di annullamento del contratto, ovvero di risoluzione dello stesso per ina- dempimento degli obblighi gravanti sul promotore finanziario – “[…] in sostanza la re- stituzione di quanto pagato per l'importo di euro 10.000 oltre interessi legali dal dovu- to al saldo […]” (così a p. 4). […]
3 3.2. Ciò posto, in caso di nullità del contratto l'azione di ripetizione dell'indebito esperibile in relazione all'avvenuto versamento del corrispettivo deve essere esercitata entro dieci anni dalla data del pagamento non ostando al della prescrizione l'assenza di un giudicato in ordine alla nullità contrattuale (arg. da sent. Cass. 12.5.2014 n.
10250).
È pacifica la sottoscrizione del contratto di cui si tratta nel maggio del 2001. Il si- gnor ha allegato di aver provveduto al pagamento dell'importo di euro dieci- Pt_1 mila in esecuzione del contratto (la circostanza non è in sé contestata dalla contropar- te), tuttavia occorre sottolineare che non vi è specifica allegazione in atti del tempo (in ipotesi successivo, per quanto rilevante ai fini di cui si discute) del suddetto pagamento.
I documenti allegati al fascicolo della parte attrice (spec. doc. n. 10) riportano opera- zioni al più riferite all'anno 2002 e, specificamente, non sono stati depositati documenti contabili successivi al dicembre del medesimo anno. Non vi è dunque prova di esborsi successivi effettuati dall'attore in esecuzione del contratto oggetto del presente esame.
È noto che l'onere probatorio del convenuto che eccepisca la prescrizione del dirit- to azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del decorso del tempo ante- riormente all'atto introduttivo della lite, lì dove l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione. Nel caso di specie, a fronte della eccezione di intervenuta prescrizione, il signor non ha Pt_1 assolto all'onere della prova su di esso incombente. Non può essere considerata idonea all'interruzione della prescrizione la missiva del 27.11.2008 (vedi doc. n. 15 allegato al- la memoria istruttoria), nella quale il procuratore si limitava a richiedere mera copia degli atti costitutivi del rapporto con l'Istituto di credito (contratto di conto corrente e contratto di deposito e gestione titoli) e la movimentazione relativa oltre agli atti e i documenti del contratto n. 210699, senza tuttavia ulteriormente far valere speci- Org_2 fici diritti in capo all'assistito, ovvero senza mettere in mora la controparte o compiere in modo chiaro e diretto atti inequivocabilmente volti all'esercizio del diritto poi azio- nato.
Ogni altra iniziativa (v. anche il contenuto della memoria di costituzione datata
14.1.2014 doc. n. 16, ibidem) rivolta a far valere il diritto alla ripetizione delle somme di
4 cui si tratta in questa sede appare evidentemente successiva al decorso del termine pre- scrizionale da computarsi, come sottolineato, a partire dall'ultimo pagamento, certa- mente antecedente al dicembre 2002 sulla scorta delle allegazioni e della documenta- zione offerta dall'attore.
4.L'eccezione di prescrizione proposta da è dunque Controparte_1 fondata e il relativo accoglimento assorbe l'esame di ogni altra questione di merito su cui le parti hanno contraddetto in causa, dovendosi in particolare escludere la perma- nenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria di nullità del contratto quan- do risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effet- tuata (e così analogamente per le ulteriori censure).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata Parte_1
e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso la richiesta pronuncia sulla do- manda relativa alla nullità totale e originaria del contratto finanziario “4 You”, avendo erroneamente ritenuto preclusiva l'eccezione di prescrizione di tutti i diritti fatti valere dal sig. Parte_2
2) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto laddove si afferma che
“L'eccezione di prescrizione proposta da è dunque fon- Controparte_1 data e il relativo accoglimento assorbe l'esame di ogni altra questione di merito su cui le parti hanno contraddetto in causa, dovendosi in particolare escludere la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria di nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata (e così analogamente per le ulteriori censure” (punto 4 a pag. 5-6) senza valutare il peso dell'ec- cezione di nullità oggettiva, totale ed originaria del contratto, ivi fatta valere;
3) Illegittima condanna del sig. all'integrale rifusione delle spese di lite” Parte_2
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
5 Si costituiva in giudizio , che conte- Controparte_1 stava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 14 dicembre 2013, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. I motivi di appello in precedenza trascritti possono essere esaminati congiunta- mente, stante la loro connessione. In sintesi parte appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato integralmente le domande, per l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione relativa ai versamenti effettuati, senza considerare il permanente interesse all'accertamento e declaratoria di nullità del contratto-piano finanziario 4You.
I motivi sono fondati.
3.1. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli ef- fetti della prescrizione dell'azione di ripetizione (art. 1425 c.c.).
Nella fattispecie parte appellante non formula censure specifiche con riguardo a quanto evidenziato dal Tribunale in merito alla prescrizione dell'azione di ripetizione: non è contestato che gli ultimi versamenti effettuati in esecuzione del contratto risalgano al 2002; in effetti la missiva del novembre 2008, come osservato dal Tribunale, contiene solo una richiesta di documentazione ed alla stessa quindi non può attribuirsi efficacia interruttiva ex 2943 c.c.
(vedi missiva:
Gli altri atti prodotti sono comunque successivi al maturare della prescrizione de- cennale.
6 Deve quindi confermarsi il rigetto della domanda di ripetizione.
3.2. La domanda di nullità del contratto non è invece prescritta e sussiste interesse alla sua pronunzia: sul punto è sufficiente osservare che il contratto “piano finanziario 4
YOU” sottoscritto prevede il versamento di rate mensili per trenta anni, ovvero sino al gennaio 2031
(vedi contratto:
Nel merito la domanda di nullità è fondata, come già chiarito dai giudici di legitti- mità in varie pronunzie, relative specificatamente a tale atipica tipologia contrattuale
(vedi, in motivazione, Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, n.26382 : “principio, che si deve qui ribadire, secondo cui il contratto atipico di finanziamento denominato "4
You", in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della som- ma erogata a mutuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari emessi dalla banca stessa, a loro volta, contestualmente costituiti in pegno a favore di quest'ultima a ga- ranzia della restituzione del finanziamento, e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento se questo risulti attivo, è immeritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, a causa della enorme sproporzione tra le previste prestazioni delle parti e deve ritenersi ineffi- cace fin dalla sua stipulazione, essendo inidoneo a vincolare le parti al rispetto delle sue regole (vd. Cass. n. 25630 e 26057 del 2017)” ; Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 26057 del
02/11/2017 (Rv. 646060 - 01): il contratto atipico denominato "4YOU" - in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mu-
7 tuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vin- coli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo - non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2 c.c. poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio di impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore”).
4. In parziale riforma della impugnata sentenza deve quindi rigettarsi la domanda di ripetizione ed accogliersi la domanda di nullità.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca sussistono i motivi per com- pensare nella misura della metà le spese di lite;
la residua metà delle spese, avuto ri- guardo anche ai motivi del rigetto della domanda di ripetizione ed alle ragioni di nullità del contratto, può porsi a carico di e si li- Controparte_1 quida, per tale frazione, avuto riguardo al valore, all'istruttoria meramente documenta- le, per il primo grado in € 1.750,00 (fase di studio € 800,00; fase introduttiva €
700,00; fase istruttoria € 900,00 ; fase decisionale € 1.000,00; totale € 3.500,00, ridu- zione del 50% € 1.750,00) e per il presente giudizio di appello in € 1.500,00 (fase di studio € 800,00; fase introduttiva € 700,00; fase decisionale € 1.500,00; totale €
8 3.000,00; riduzione del 50% € 1.500,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza n. 370/2021 del Tribunale di Livorno pubblicata il 05/05/2021, così provvede
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) rigetta la domanda di ripetizione somme;
dichiara la nullità del contratto
“ ” n. 2003682 sottoscritto da Org_2 Parte_1
2) dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese di lite;
con- danna a rimborsare a Controparte_1 Parte_3
la residua metà delle spese di lite, che liquida, per tale frazione, per il primo gra-
[...] do in € 1.750,00 e per il presente giudizio di appello in € 1.500,00, oltre 15% spese gene- rali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio delL'11 marzo 2024
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2136/2021 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTINI FEDERICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresenta- Controparte_1 P.IVA_1 to e difeso dall'Avv. ZANOTTI MICHELE
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 370/2021 del Tribunale di Livorno pubblicata il 05/05/2021
CONCLUSIONI
In data 14 dicembre 2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
“In Via preliminare: rimessione in lettura della presente causa al fine di consentire lo sfogo dell'attività istruttoria non esperita in primo grado, relativamente in particolare all'importante apporto probatorio che il teste potrebbe dare. Testimone_1
1 Nel merito in via principale: Si chiede dichiararsi la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 112 e 161 primo comma c.p.c., conseguentemente si chiede all'adita Corte d'Appello di pronunciarsi sulle medesime conclusioni di primo grado, per come di seguito nuovamente precisate, ovvero: dichia- rare nullo il contratto “4 you” n° 2003682 del 15.05.01 intercorso tra le parti in causa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1418 e 1346 c.c. e per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c., per l'effetto condannare
[...] alla restituzione in favore di parte attorea della somma di €.10.000,00, c CP_2 spondente alle rate fin qui versate, o quella diversa che risulterà di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal dì dell'esborso al saldo e rivaluta- zione;
Org_1
Per la parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, anche in via istruttoria:
- nel merito rigettare integralmente il proposto gravame, confermando, per l'effetto, l'intero contenuto della statuizione di primo grado anche in ordine alla condanna alle spese come conseguenza della soccombenza.
Con il favore delle spese e compensi anche del grado di appello”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel maggio 2018 con- Parte_1 veniva davanti al Tribunale di Livorno , Controparte_1 esponendo :
- di aver sottoscritto il 15 maggio 2001 il contratto “ ” n. 2003682 con l'allora Org_2
“ ; Org_3
- che tale contratto era nullo, come già stabilito in numerose pronunzie;
- di aver effettuato versamenti per complessivi € 10.000,00, di aver subito anche una azione esecutiva da parte della banca convenuta, con pignoramento presso terzi ed in tale sede, con memoria in data 17 gennaio 2014 si era espressamente riservato di pro- porre separata azione per far valere la nullità del contratto;
- che la prescrizione era poi stata interrotta con lettera raccomandata del 18 aprile
2016 e con la domanda di mediazione del dicembre 2017.
Parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità del contratto e la restituzione dei ver- samenti effettuati per euro 10.000,00.
2 Si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 le domande ed eccependo l'intervenuta prescrizione.
Istruita la causa in via documentale il Tribunale di Livorno con sentenza n.
370/2021 pubblicata il 05/05/2021 così statuiva :
“1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere a , in per- Parte_1 Controparte_1 sona del legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.600,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Va in primo luogo osservato che in sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice non ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove costituende articolate in causa e non ammesse, concludendo esclusivamente nel merito come da memoria depo- sitata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. La richiesta di rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere all'espletamento della prova costiuenda, come avanzata dalla difesa del signor negli scritti conclusionali, deve dunque ritenersi inam- Pt_1 missibile. […]
3. L'Istituto di credito convenuto ha eccepito la prescrizione di tutti i diritti fatti valere dal signor con l'atto introduttivo, essendo i fatti risalenti all'anno 2001 Pt_1
(specificamente la sottoscrizione del finanziamento di cui è causa) e in mancanza di qualunque tempestivo atto di interruzione del termine prescrizionale. Ritiene il Tribu- nale che l'eccezione sia fondata e come tale vada accolta in ragione della motivazione che segue.
3.1. Come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha inteso ottenere – argomentando in termini di nullità o, come indicato, in via alternativa e/o subordinata di annullamento del contratto, ovvero di risoluzione dello stesso per ina- dempimento degli obblighi gravanti sul promotore finanziario – “[…] in sostanza la re- stituzione di quanto pagato per l'importo di euro 10.000 oltre interessi legali dal dovu- to al saldo […]” (così a p. 4). […]
3 3.2. Ciò posto, in caso di nullità del contratto l'azione di ripetizione dell'indebito esperibile in relazione all'avvenuto versamento del corrispettivo deve essere esercitata entro dieci anni dalla data del pagamento non ostando al della prescrizione l'assenza di un giudicato in ordine alla nullità contrattuale (arg. da sent. Cass. 12.5.2014 n.
10250).
È pacifica la sottoscrizione del contratto di cui si tratta nel maggio del 2001. Il si- gnor ha allegato di aver provveduto al pagamento dell'importo di euro dieci- Pt_1 mila in esecuzione del contratto (la circostanza non è in sé contestata dalla contropar- te), tuttavia occorre sottolineare che non vi è specifica allegazione in atti del tempo (in ipotesi successivo, per quanto rilevante ai fini di cui si discute) del suddetto pagamento.
I documenti allegati al fascicolo della parte attrice (spec. doc. n. 10) riportano opera- zioni al più riferite all'anno 2002 e, specificamente, non sono stati depositati documenti contabili successivi al dicembre del medesimo anno. Non vi è dunque prova di esborsi successivi effettuati dall'attore in esecuzione del contratto oggetto del presente esame.
È noto che l'onere probatorio del convenuto che eccepisca la prescrizione del dirit- to azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del decorso del tempo ante- riormente all'atto introduttivo della lite, lì dove l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione. Nel caso di specie, a fronte della eccezione di intervenuta prescrizione, il signor non ha Pt_1 assolto all'onere della prova su di esso incombente. Non può essere considerata idonea all'interruzione della prescrizione la missiva del 27.11.2008 (vedi doc. n. 15 allegato al- la memoria istruttoria), nella quale il procuratore si limitava a richiedere mera copia degli atti costitutivi del rapporto con l'Istituto di credito (contratto di conto corrente e contratto di deposito e gestione titoli) e la movimentazione relativa oltre agli atti e i documenti del contratto n. 210699, senza tuttavia ulteriormente far valere speci- Org_2 fici diritti in capo all'assistito, ovvero senza mettere in mora la controparte o compiere in modo chiaro e diretto atti inequivocabilmente volti all'esercizio del diritto poi azio- nato.
Ogni altra iniziativa (v. anche il contenuto della memoria di costituzione datata
14.1.2014 doc. n. 16, ibidem) rivolta a far valere il diritto alla ripetizione delle somme di
4 cui si tratta in questa sede appare evidentemente successiva al decorso del termine pre- scrizionale da computarsi, come sottolineato, a partire dall'ultimo pagamento, certa- mente antecedente al dicembre 2002 sulla scorta delle allegazioni e della documenta- zione offerta dall'attore.
4.L'eccezione di prescrizione proposta da è dunque Controparte_1 fondata e il relativo accoglimento assorbe l'esame di ogni altra questione di merito su cui le parti hanno contraddetto in causa, dovendosi in particolare escludere la perma- nenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria di nullità del contratto quan- do risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effet- tuata (e così analogamente per le ulteriori censure).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata Parte_1
e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso la richiesta pronuncia sulla do- manda relativa alla nullità totale e originaria del contratto finanziario “4 You”, avendo erroneamente ritenuto preclusiva l'eccezione di prescrizione di tutti i diritti fatti valere dal sig. Parte_2
2) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto laddove si afferma che
“L'eccezione di prescrizione proposta da è dunque fon- Controparte_1 data e il relativo accoglimento assorbe l'esame di ogni altra questione di merito su cui le parti hanno contraddetto in causa, dovendosi in particolare escludere la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria di nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata (e così analogamente per le ulteriori censure” (punto 4 a pag. 5-6) senza valutare il peso dell'ec- cezione di nullità oggettiva, totale ed originaria del contratto, ivi fatta valere;
3) Illegittima condanna del sig. all'integrale rifusione delle spese di lite” Parte_2
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
5 Si costituiva in giudizio , che conte- Controparte_1 stava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 14 dicembre 2013, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. I motivi di appello in precedenza trascritti possono essere esaminati congiunta- mente, stante la loro connessione. In sintesi parte appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato integralmente le domande, per l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione relativa ai versamenti effettuati, senza considerare il permanente interesse all'accertamento e declaratoria di nullità del contratto-piano finanziario 4You.
I motivi sono fondati.
3.1. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli ef- fetti della prescrizione dell'azione di ripetizione (art. 1425 c.c.).
Nella fattispecie parte appellante non formula censure specifiche con riguardo a quanto evidenziato dal Tribunale in merito alla prescrizione dell'azione di ripetizione: non è contestato che gli ultimi versamenti effettuati in esecuzione del contratto risalgano al 2002; in effetti la missiva del novembre 2008, come osservato dal Tribunale, contiene solo una richiesta di documentazione ed alla stessa quindi non può attribuirsi efficacia interruttiva ex 2943 c.c.
(vedi missiva:
Gli altri atti prodotti sono comunque successivi al maturare della prescrizione de- cennale.
6 Deve quindi confermarsi il rigetto della domanda di ripetizione.
3.2. La domanda di nullità del contratto non è invece prescritta e sussiste interesse alla sua pronunzia: sul punto è sufficiente osservare che il contratto “piano finanziario 4
YOU” sottoscritto prevede il versamento di rate mensili per trenta anni, ovvero sino al gennaio 2031
(vedi contratto:
Nel merito la domanda di nullità è fondata, come già chiarito dai giudici di legitti- mità in varie pronunzie, relative specificatamente a tale atipica tipologia contrattuale
(vedi, in motivazione, Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, n.26382 : “principio, che si deve qui ribadire, secondo cui il contratto atipico di finanziamento denominato "4
You", in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della som- ma erogata a mutuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari emessi dalla banca stessa, a loro volta, contestualmente costituiti in pegno a favore di quest'ultima a ga- ranzia della restituzione del finanziamento, e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento se questo risulti attivo, è immeritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, a causa della enorme sproporzione tra le previste prestazioni delle parti e deve ritenersi ineffi- cace fin dalla sua stipulazione, essendo inidoneo a vincolare le parti al rispetto delle sue regole (vd. Cass. n. 25630 e 26057 del 2017)” ; Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 26057 del
02/11/2017 (Rv. 646060 - 01): il contratto atipico denominato "4YOU" - in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mu-
7 tuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vin- coli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo - non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2 c.c. poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio di impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore”).
4. In parziale riforma della impugnata sentenza deve quindi rigettarsi la domanda di ripetizione ed accogliersi la domanda di nullità.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca sussistono i motivi per com- pensare nella misura della metà le spese di lite;
la residua metà delle spese, avuto ri- guardo anche ai motivi del rigetto della domanda di ripetizione ed alle ragioni di nullità del contratto, può porsi a carico di e si li- Controparte_1 quida, per tale frazione, avuto riguardo al valore, all'istruttoria meramente documenta- le, per il primo grado in € 1.750,00 (fase di studio € 800,00; fase introduttiva €
700,00; fase istruttoria € 900,00 ; fase decisionale € 1.000,00; totale € 3.500,00, ridu- zione del 50% € 1.750,00) e per il presente giudizio di appello in € 1.500,00 (fase di studio € 800,00; fase introduttiva € 700,00; fase decisionale € 1.500,00; totale €
8 3.000,00; riduzione del 50% € 1.500,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza n. 370/2021 del Tribunale di Livorno pubblicata il 05/05/2021, così provvede
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) rigetta la domanda di ripetizione somme;
dichiara la nullità del contratto
“ ” n. 2003682 sottoscritto da Org_2 Parte_1
2) dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese di lite;
con- danna a rimborsare a Controparte_1 Parte_3
la residua metà delle spese di lite, che liquida, per tale frazione, per il primo gra-
[...] do in € 1.750,00 e per il presente giudizio di appello in € 1.500,00, oltre 15% spese gene- rali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio delL'11 marzo 2024
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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