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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5639/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5639/2021 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale promossa da
(C.F. nata a [...] l' 11/04/1973 ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella Contrada Barberi Perpetua n.6, elettivamente domiciliata in Modica (RG) presso lo studio dell'avv. Elvira Argento, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2
nella Contrada Barberi Perpetua n.6, elettivamente domiciliato in OL (SR), Via Ferreri n. 98, presso lo studio dell'avv. Rosaria Di Dio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 28/10/2021); posta in decisione all'esito dell'udienza del 27/01/2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso, depositato in data 3/12/2021, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio, celebrato CP_1
con rito concordatario, in Avola (SR), in data 23/08/1995 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1995, al n. 50, Parte II, Serie A), e dalla cui unione è nato il figlio (a Modica (RG), il 29/07/1999), ad oggi maggiorenne. Persona_1
In particolare, la ricorrente - costretta a far data dal 20/02/2019 a lasciare la casa coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, disponendo l'obbligo in capo al di contribuire al CP_1 proprio mantenimento versando € 500,00 e al mantenimento del figlio versando € 1.000,00 mensili.
Con memoria di costituzione, depositata in data 14/09/2022, si costituiva , il quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione ex adverso formulata, chiedendo il rigetto della domanda sul mantenimento in favore della moglie e rendendosi disponibile a versare € 500,00 mensili per il mantenimento del figlio.
Con note scritte, depositate in data 12/11/2024, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo in data 6/11/2024 sulle condizioni della separazione e chiedevano disporsi la trasformazione del procedimento in congiunto.
Con ordinanza del 13/11/2024, il Giudice anticipava, su richiesta delle parti, l'udienza del 20/05/2025 a quella del 27/01/2025 per la precisazione congiunta delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Alla predetta udienza, tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice - lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. I coniugi hanno, inoltre, dichiarato di vivere separatamente già da diversi anni.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 2 di 4 2) il sig. si obbliga a versare direttamente al figlio, maggiorenne CP_1 Persona_1 ma dipendente con contratto a tempo determinato, la somma mensile di €.500,00 quando lo stesso non avrà in corso un rapporto di lavoro e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate. In ogni caso il si obbliga CP_1
a contribuire alle spese necessarie anche quando il figlio lavora;
3) entrambe le parti dichiarano di prestare l'autorizzazione al rilascio reciproco dei passaporti;
4) il sig. si impegna, altresì, a corrispondere alla sig.ra la somma CP_1 Parte_1 di € 2.400,00, fino ad oggi accantonata dal datore di lavoro a seguito di pignoramento presso terzi, a tacitazione di ogni precedente credito vantato dalla stessa;
5) l'immobile sito in OL nella c.da Barberi Perpetua n.6, riportato al catasto dei fabbricati del
Comune di OL foglio 29 mappali 782 sub 1 e sub 2, in comproprietà dei sig.ri e Pt_1 CP_1
verrà diviso, su accordo delle parti stessi, in due distinte unità immobiliari intestate in maniera separata ai singoli soggetti. Precisamente alla sig.ra verrà assegnata ed intestata l'unità Parte_1 immobiliare posta al primo piano, mentre al sig. verrà assegnata l'unità immobiliare CP_1
posta a piano terra. Entrambe le parti si impegnano a realizzare, a proprie cure e spese, tutto quanto necessario a rendere i due appartamenti totalmente autonomi.
Ciascun soggetto si farà carico di tutte le spese necessarie per provvedere all'allaccio dell'energia elettrica o alle volture, ad installare la caldaia ovvero a volturare quella esistente.
6) i relativi atti dovranno essere redatti entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione”.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Parte_1 CP_1
OL (SR) in data 23/08/1995 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune dell'anno 1995, al n. 50, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 3 di 4 manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROSOLINI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 4/02/2024
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5639/2021 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale promossa da
(C.F. nata a [...] l' 11/04/1973 ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella Contrada Barberi Perpetua n.6, elettivamente domiciliata in Modica (RG) presso lo studio dell'avv. Elvira Argento, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2
nella Contrada Barberi Perpetua n.6, elettivamente domiciliato in OL (SR), Via Ferreri n. 98, presso lo studio dell'avv. Rosaria Di Dio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 28/10/2021); posta in decisione all'esito dell'udienza del 27/01/2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso, depositato in data 3/12/2021, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio, celebrato CP_1
con rito concordatario, in Avola (SR), in data 23/08/1995 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1995, al n. 50, Parte II, Serie A), e dalla cui unione è nato il figlio (a Modica (RG), il 29/07/1999), ad oggi maggiorenne. Persona_1
In particolare, la ricorrente - costretta a far data dal 20/02/2019 a lasciare la casa coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, disponendo l'obbligo in capo al di contribuire al CP_1 proprio mantenimento versando € 500,00 e al mantenimento del figlio versando € 1.000,00 mensili.
Con memoria di costituzione, depositata in data 14/09/2022, si costituiva , il quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione ex adverso formulata, chiedendo il rigetto della domanda sul mantenimento in favore della moglie e rendendosi disponibile a versare € 500,00 mensili per il mantenimento del figlio.
Con note scritte, depositate in data 12/11/2024, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo in data 6/11/2024 sulle condizioni della separazione e chiedevano disporsi la trasformazione del procedimento in congiunto.
Con ordinanza del 13/11/2024, il Giudice anticipava, su richiesta delle parti, l'udienza del 20/05/2025 a quella del 27/01/2025 per la precisazione congiunta delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Alla predetta udienza, tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice - lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. I coniugi hanno, inoltre, dichiarato di vivere separatamente già da diversi anni.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 2 di 4 2) il sig. si obbliga a versare direttamente al figlio, maggiorenne CP_1 Persona_1 ma dipendente con contratto a tempo determinato, la somma mensile di €.500,00 quando lo stesso non avrà in corso un rapporto di lavoro e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate. In ogni caso il si obbliga CP_1
a contribuire alle spese necessarie anche quando il figlio lavora;
3) entrambe le parti dichiarano di prestare l'autorizzazione al rilascio reciproco dei passaporti;
4) il sig. si impegna, altresì, a corrispondere alla sig.ra la somma CP_1 Parte_1 di € 2.400,00, fino ad oggi accantonata dal datore di lavoro a seguito di pignoramento presso terzi, a tacitazione di ogni precedente credito vantato dalla stessa;
5) l'immobile sito in OL nella c.da Barberi Perpetua n.6, riportato al catasto dei fabbricati del
Comune di OL foglio 29 mappali 782 sub 1 e sub 2, in comproprietà dei sig.ri e Pt_1 CP_1
verrà diviso, su accordo delle parti stessi, in due distinte unità immobiliari intestate in maniera separata ai singoli soggetti. Precisamente alla sig.ra verrà assegnata ed intestata l'unità Parte_1 immobiliare posta al primo piano, mentre al sig. verrà assegnata l'unità immobiliare CP_1
posta a piano terra. Entrambe le parti si impegnano a realizzare, a proprie cure e spese, tutto quanto necessario a rendere i due appartamenti totalmente autonomi.
Ciascun soggetto si farà carico di tutte le spese necessarie per provvedere all'allaccio dell'energia elettrica o alle volture, ad installare la caldaia ovvero a volturare quella esistente.
6) i relativi atti dovranno essere redatti entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione”.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Parte_1 CP_1
OL (SR) in data 23/08/1995 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune dell'anno 1995, al n. 50, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 3 di 4 manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROSOLINI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 4/02/2024
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
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