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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
MA GA Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2579/2024 R.G. tra
e per essa quale mandataria Parte_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avv. QUAGLIA DAVIDE DOMENICO LUIGI, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
AR TO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellata
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito, riformare la sentenza n. 992/2024 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 31.7.2024, resa nel giudizio al n. R.G. 2487/2023, che ha disposto di “accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto” con condanna al pagamento delle spese di lite di
, rigettando le domande originariamente proposte da Parte_1 CP_1
in quanto infondate in fatto e diritto, anche con riguardo alla
[...] condanna alle spese, e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 738/2023 del 12/04/2023 nei confronti di;
-accertare e dichiarare il credito dell'importo di € Controparte_1
112.287,65 vantato da nei confronti di , C.F. Parte_1 Controparte_1
, residente in [...]. DI V. VENETO N. 50 - C.F._1
Scala: B, SC (MI), quale fideiussore in solido con , Controparte_2
C.F. , residente in [...]. DI V. VENETO N. 50 - C.F._2
Interno: B, SC (MI) e C.F. Controparte_3
, residente in [...]N. 138, GN C.F._3
(MI); e per l'effetto condannare , C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...]. DI V. VENETO N. 50 - Scala: B, SC (MI), in solido con , C.F. , residente in [...]Controparte_2 C.F._2
CAV. DI V. VENETO N. 50 - Interno: B, SC (MI) e Controparte_3
C.F. , residente in [...]N. 138,
[...] C.F._3
GN (MI), a pagare a favore di con socio unico, Parte_1 con sede legale in Roma, via Curtatone 3, C.F. , la somma di € P.IVA_1
112.287,65, o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori dal 13.6.2018 al saldo effettivo. Con vittoria diritti onorarie e spese del giudizio, di primo e secondo grado, oltre che per la fase della sospensiva cautelare, oltre alle spese, competenze ed onorari liquidati nel decreto ingiuntivo opposto.
per Controparte_1
Piaccia all'On.le Corte di Appello adita , respinta ogni diversa domanda , così giudicare In via preliminare : rigettare la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado perché infondata in fatto e diritto;
In via principale: rigettare l'appello proposto dall'appellante per tutti i motivi ex ante rappresentati e , per l'effetto , confermare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 992/2024 pubbl. il 31/07/2024 RG n. 2487/2023 ; nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello promosso dall'appellante si chiede di accogliere comunque le conclusioni di cui al primo grado proposte anche quale appello incidentale e per l'effetto : Sempre in via preliminare/pregiudiziale : per i motivi indicati in atti dichiarare la carenza di legittimazione dell'opposta e , per l'effetto , revocare il decreto ingiuntivo n. 738/2023 Rg. 1323/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
Sempre in via preliminare/pregiudiziale : accertata e dichiarata la mancata proposizione della mediazione obbligatoria ex D.Lgs 28/2010 di cui la parte opposta è onerata ex art. 5, comma 1 , dichiarare improcedibile il giudizio e pag. 2/12 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito in via principale : a)previa declatoria di nullità dell'art 12 Lett. e) del contratto di finanziamento , in forza della quale il fideiussore avrebbe preventivamente rinunciato ad avvalersi nei confronti della creditrice della previsione di cui all'art. 1957 c.c.
, accertare e dichiarare l'estinzione per decadenza dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 cod. civ. e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza di ogni ragione di credito dell'opposto verso l'opponente e , per l'effetto , revocare il decreto ingiuntivo n. n. 738/2023 Rg. 1323/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
b)accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito dell'opposta e , per l'effetto , revocare il decreto ingiuntivo n. 738/2023 Rg. 1323/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
c)revocare in ogni caso , per tutti gli altri motivi indicati nella citazione , il decreto ingiuntivo n. 738/2023 Rg. 1323/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
In subordine d) accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di finanziamento per le ragioni indicate in atto e , per l'effetto , dichiarare la nullità totale e/o parziale del medesimo contratto di finanziamento e/o la nullità della pattuizione degli interessi come regolata nel contratto , e per l'effetto , dichiarare che il contratto di finanziamento de quo debba ritenersi a titolo gratuito , rideterminando l'esatto dareavere tra le parti dell'odierno giudizio, imputando i pagamenti effettuati tempo per tempo a deconto del solo capitale prestato ed affermare che la parte opponente è obbligata alla restituzione del solo residuo capitale prestato alle scadenze pattuite nell'originario piano di ammortamento come ricalcolato , previa espunzione , rata per rata , della quota di interessi e di ogni vietato effetto anatocistico;
e) previo accertamento della nullità del contratto di finanziamento e/o della clausole di pattuizioni degli interessi per la mancata allegazione del documento di sintesi , dichiarare che non sono dovuti gli interessi pattuiti , rimanendo obbligato l'opponente alla sola restituzione del debito residuo in linea capitale o , in subordine , ricalcolati gli interessi dovuti al tasso legale, in luogo degli interessi di cui al contratto;
f) per effetto delle domande di cui ai punti d) e e) della conclusioni revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 738/2023 Rg. 1323/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio;
In ogni caso : Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. BE UG . In via istruttoria : si produce , Copia dell'atto di Controparte_4 citazione in appello notificato dall'appellante , copia della sentenza n. 992/2024 del Tribunale di Busto Arsizio , attestazione di conformità della sentenza , fascicolo di parte di primo grado contenente gi atti di causa e i seguenti allegati : Sub. ALL. A ) ricorso e decreto ingiuntivo notificato e opposto, nonché i seguenti documenti : doc.1) comunicazione Parte_3
18.05.2005 ; doc.2 ) Dichiarazione 23.05.2005 di
[...] Persona_1
; doc. 3) Comunicazione 18.07.2005 ; doc. 4) Contratto di Parte_3 finanziamento con fideiussione prestata;
doc. 5) Richiesta di chiarimenti del Giudice – in sede monitoria - ; doc. 6) note di precisazione Avv. Quaglia – in sede monitoria - ; doc. 7) Comunicazioni Banca di Legnano 15.12.2011 ; doc.
pag. 3/12 8) Gazzetta Ufficiale 23.10.2010 ; doc. 9) Sentenza Tribunale di Velletri;
doc. 10) Sentenza Tribunale di Napoli;
doc. 11) Sentenza Tribunale di Bergamo;
doc. 12) Certificato di famiglia storico al 13.07.2013 ; 13) dichiarazione di
. Si insite affinchè la Corte ordini all'opposta ai sensi degli Controparte_2 artt. 210 e 212 ss c.p.c. la produzione in giudizio di tutte le rate di finanziamento pagate e di quelle impagate , nonché di rendicontare la composizione dell'importo richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo relativamente alla quota capitale , alla quota degli interessi corrispettivi e di eventuali interessi moratori , nonché se gli intessi moratori sono stati calcolati solo sul capitale o anche sugli interessi corrispettivi. Si chiede anche che la Corte , dopo il deposito dei documenti da parte dell'opposta di cui sopra , disponga la CTU al fine di verificare il rispetto del limite del tasso soglia di usura nel contratto di finanziamento ipotecario de quo , nonché l'applicazione di eventuale anatocismo e , infine , per verificare il rapporto di dare-avere tra le parti in conseguenza dell'azzeramento degli interessi nel caso di accertamento di usura. Si reiterano e si richiede l'ammissione delle prove testimoniali dedotte e con i testi indicati nella memoria art. 171 ter n. 2 c.p.c. e reiterate nelle precisazione delle conclusioni che devono intendersi qui trascritta e richiamata , anche ai fini dell'ammissione della consulenza ivi richiesta di cui si reitera la domanda .
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La decisione della controversia dipende, per la parte ancora di interesse, dalla soluzione della questione se sia vessatoria o meno, nei confronti del fideiussore che rivesta la qualità di consumatore, la clausola che consente alla Banca di procedere contro il fideiussore senza il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_4 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio
[...]
proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 738/2023, con il quale era stato ingiunto ai sig.ri
[...]
e – quali debitori principali – ed alla CP_2 Controparte_3 sig.ra – quale fideiussore – il pagamento in favore della predetta CP_1 società della somma di € 112.287,65, oltre interessi e spese, in forza del contratto di finanziamento intercorso tra le parti. In particolare, l'opponente esponeva e deduceva:
- che in data 21.07.2005 i sig.ri e Controparte_2 Controparte_3 sottoscrivevano un contratto di finanziamento con Controparte_6 per la somma di € 120.000,00, al fine di ristrutturare la propria abitazione coniugale, con garanzia ipotecaria sull'appartamento stesso da parte del sig.
e una garanzia fideiussoria rilasciata da quest'ultimo e Persona_1 dalla sig.ra CP_1
- che, a seguito dell'inadempimento dei debitori principali2, l'istituto di credito concedente risolveva il contratto di finanziamento e pretendeva il versamento della somma mutuata per l'intero, oltre interessi, commissioni, oneri, accessori e spese;
- l'improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria da parte dell'opposta;
- la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, avendo questa prodotto nel fascicolo monitorio l'estratto della Gazzetta Ufficiale, da cui risultava la pubblicazione dell'atto di cessione, ed un'attestazione di BPM Banca, da cui si evinceva che tra i crediti ceduti rientrava quello verso i sig.ri CP_7
e ma non anche il contratto di cessione;
CP_3
- la nullità della fideiussione prestata dalla trattandosi di fideiussione CP_1 conforme al modello predisposto dall'ABI e di cui la Banca d'Italia aveva accertato, con provvedimento n. 14251/2005, la contrarietà al divieto di intese restrittive di cui all'art. 2, l. n. 287/1990 in relazione alle clausole di deroga alle previsioni codicistiche a tutela del fideiussore;
- la decadenza dell'opposta dalla garanzia fideiussoria;
- la prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta (nell'ipotesi in cui non si fosse ravvisata la nullità dell'intero contratto di fideiussione ma solo della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c.), non avendo la banca finanziatrice coltivato tempestivamente il recupero del credito;
2 I quali avevano omesso il pagamento dei canoni dovuti nel corso dell'anno 2011 pag. 5/12 - la carenza di prova del credito azionato in via monitoria, avendo Parte_1 prodotto il contratto di finanziamento ed il piano di ammortamento, ma non avendo allegato quali rate del finanziamento fossero state onorate e quali fossero invece rimaste insolute, né chiarito se la capitalizzazione dell'importo fosse avvenuta considerando, oltre al capitale, solo gli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento o anche eventuali interessi di mora;
- l'usurarietà del tasso di interesse moratorio, con conseguente gratuità dell'operazione di finanziamento;
- la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 TUB e della Delibera CICR del 04.03.2003 e suoi aggiornamenti, configurandosi l'allegazione del Documento di Sintesi e l'indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) all'interno del predetto documento e del contratto di finanziamento quali elementi negoziali tipici.
pertanto, concludeva per la revoca e/o l'annullamento del d.i. opposto CP_1
e per il rigetto di ogni pretesa della Banca.
Si costituiva in giudizio , che contestava la fondatezza in fatto e in Parte_1 diritto dei motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del d.i. opposto.
Istruita la causa a mezzo di prod zioni documentali, il Tribunale di Busto
Arsizio, con la sentenza n. 992/2024 pubblicata il 31.07.2024, ha accolto l'opposizione e ha revocato il d.i. opposto, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 10.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.
In particolare, il primo Giudice, rigettate le eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria da parte dell'opposta, e di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria del credito, ha revocato il decreto ingiuntivo osservando - per la parte che ancora rileva in grado d'appello - che:
-la garante riveste la qualità di consumatore;
pag. 6/12 -è stata pattuita la clausola contrattuale la prevede la durata della garanzia non fino alla scadenza dell'obbligazione, ma fino all'integrale pagamento;
-tale patto equivale alla deroga al limite decadenziale ex art. 1957 cc., poiché:
- - il contratto è stato stipulato nel vigore della previgente disciplina (art. 1469-bis cc);
- - non risulta una specifica trattativa;
-la banca non ha intrapreso iniziative per il recupero del credito verso il debitore principale;
-la disciplina consumeristica applicabile al caso di specie non è quella prevista dal d.lgs. n. 206/2005, essendo stato il contratto di finanziamento sottoscritto antecedentemente in data 21.07.2005, bensì quella di cui gli artt. 1469 bis / 1469 sexies c.c.;
-la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. convenuta dalle parti all'art. 12 lett. e) del contratto di finanziamento, prorogando di fatto sine die il diritto del beneficiario della garanzia ad agire nei confronti dei debitori principali e dei fideiussori, appare vessatoria in mancanza di prova di una specifica trattativa (restando irrilevante la stipula in forma pubblica davanti ad un notaio dell'atto, essendo il controllo notarile non esteso al sindacato di abusività delle clausole volute dalle parti e, comunque, inidoneo ad assicurare o a surrogare la prova di una specifica seria ed effettiva trattativa tra le parti sulla clausola presuntivamente abusiva);
-la clausola in parola, pertanto, va ritenuta abusiva e, conseguentemente, inefficace, tornando ad acquistare vigore la disciplina suppletiva di cui all'art. 1957 c.c. e i termini decadenziali ivi previsti di sei mesi;
-la Banca opposta non ha fornito la prova della tempestiva assunzione delle iniziative giudiziarie volte a fare valere le proprie ragioni di credito verso il proprio debitore principale;
il Giudice ha ritenuto insufficienti allo scopo le semplici intimazioni e diffide ad adempiere inoltrate dalla banca creditrice nel dicembre 2011, nel luglio 2013, nel 2014 e nel 2018, quando i debitori pag. 7/12 principali erano già incorsi nella decadenza dal beneficio del termine, occorrendo quindi un'iniziativa giudiziaria del credito che si è avuta solo nel
2023 con il deposito del ricorso monitorio e poi la notifica di ricorso e decreto ingiuntivo.
II. L'appello
Avverso la sentenza ha interposto appello (cessionaria dei crediti Parte_1 di e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_8
la quale ha concluso per la riforma della Parte_2 pronuncia di primo grado e per accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del d.i. revocato nei confronti della sig.ra CP_1
In particolare, l'appellante ha affidato il proprio gravame a un unico motivo, così rubricato:
“VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C.”
Il motivo censura la sentenza impugnata, laddove il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione su ragioni giuridiche non coerenti con precedenti conformi, senza dare alcuna motivazione al riguardo. L'art. 1469 bis c.c. definisce vessatorie le clausole che “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. La giurisprudenza di legittimità sarebbe costante nell'escludere la vessatorietà dell'art. 1957 c.c., in quanto la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico. Il garante si assume soltanto il maggior rischio di rilevanza economica (e non giuridica) inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore;
nel caso di specie, nella tesi dell'appellante, lo squilibrio giuridico non è rilevabile ed appare irrilevante l'eventuale squilibrio economico. Pertanto, ciò dimostrerebbe l'errore in cui è incorsa la sentenza e l'efficacia dell'art. 12 lett. e) del pag. 8/12 contratto di finanziamento, che consente l'azione giudiziaria nei confronti del fideiussore, sebbene non sia iniziata entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Si è costituita la sig.ra la quale ha contestato tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto ed ha concluso, preliminarmente, per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
In particolare, la difesa della sig.ra ritiene che le motivazioni CP_1 dell'appello si riducano a voler dimostrare che la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non è vessatoria ed è in ogni caso liberamente derogabile dalle parti, sulla base di una giurisprudenza molto antica, e ormai superata da quella più recente che tende a manifestare una maggior tutela per il consumatore, anche ove si voglia invocare la derogabilità della norma predetta.
Inoltre, l'appellata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, ha riproposto le doglianze già articolate in primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale.
All'udienza del 17 settembre 2025 la causa è passata in decisione a seguito della discussione orale avanti al collegio ex art. 350 bis c.p.c.
III. La decisione della Corte.
L'appello è infondato.
La clausola oggetto dello scrutinio di secondo grado è quella contenuta nell'art. 12 lett. e) del contratto di finanziamento, comprendente la fideiussione prestata dalla sig.ra a rogito del Notaio in CP_1 CP_9 data 21.7.2005, che così testualmente dispone: “i diritti della banca restano integri fino all'estinzione del debito principale con il conseguente diritto della banca di procedere contro il fideiussore senza il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato” (doc. 5 di parte appellante).
Non è controverso che l'appellata riveste la qualità di consumatore.
pag. 9/12 Il Collegio ritiene che il Giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi che presidiano la materia in esame. Va infatti condiviso l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente” (Cass. n.
27558/2023).
Occorre prendere atto che la clausola di cui si discute, nel derogare al termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., finisce per prolungare il tempo in cui la Banca può agire sia verso l'obbligato principale, sia verso il fideiussore che rimane anch'esso obbligato nei confronti del creditore garantito. Una siffatta previsione contrattuale si rivela senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore a una disciplina idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore, di cui all'art. 1469 bis c.c.3, soprattutto perché, nella fattispecie concreta che ci occupa, la clausola non risulta essere stata oggetto di una specifica trattativa tra la Banca e la sig.ra trattativa, CP_1 questa, che avrebbe comportato l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente recepita nel Codice del consumo di cui al d.lgs 206/2005 (v. Cass. n. 25914/2019; n. 14288/2015; n.
6802/2010; n. 24262/2008. V. anche Cass n. 13890/2005).
L'appellante, quanto alla sussistenza di una specifica trattativa, si è limitata a sostenere che il contratto di fideiussione, accluso al contratto di finanziamento, è stato stipulato avanti al notaio. Sul punto appare corretto il rilievo del Tribunale, che ha osservato come lo scrutinio del notaio non comprenda il sindacato circa la presenza di clausole abusive, e non possa valere a surrogare l'effettività di una specifica, seria ed effettiva trattativa, che può intervenire solo tra le parti, sulla clausola presuntivamente abusiva. 3 applicabile ratione temporis pag. 10/12 Non ricorrendo la prova della concreta specifica trattativa, deve concludersi che la clausola è vessatoria e abusiva.
Non vi è stata impugnazione sulla statuizione del giudice di primo grado circa l'intempestività delle iniziative giudiziali di recupero del credito verso il debitore principale, da parte della entro il termine di cui all'art. 1957 Pt_3
c.c., e sulla insufficienza delle diffide stragiudiziali.
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello è infondato e va respinto.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi di tariffa (esclusa la fase istruttoria che non
è stata espletata), tenuti presenti il valore della controversia, la natura delle questioni trattate e il pregio delle difese, con distrazione a favore dell'Avv.
BE UG che ne ha fatto richiesta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa quale mandataria da Parte_1 Parte_2 ora con atto di citazione
[...] Parte_2 ritualmente notificato nei confronti di avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 992/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna la parte al pagamento, in favore della Parte_1 parte delle spese del secondo grado del giudizio, che Controparte_1 liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. BE UG;
pag. 11/12 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il presidente estensore
- MA GA -
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 di seguito Parte_1
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