Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1978, n. 2668
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Sentenza 26 maggio 1978

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Nel caso in cui chi abbia promesso al proprietario di un immobile la cancellazione di una ipoteca iscritta a garanzia del credito di un terzo sia convenuto in giudizio dal promissario, proprietario dell'immobile ipotecato, per sentir pronunciare sentenza che ordini la cancellazione e lo condanni al risarcimento dei danni, incorre in ultrapetizione il giudice che, rigettata la domanda principale (in base al principio che il mancato compimento del fatto del terzo non puo comportare, a carico del promittente, adempimento coattivo ovvero in Forma specifica), condanni il promittente a risarcire i danni al promissario, l'accoglimento della domanda di risarcimento avviene in base ad una causa petendi (rifiuto del fatto del terzo) diversa da quella dedotta dall'attore in giudizio (ritardo nell'adempimento dell'Obbligo di consentire la cancellazione dell'ipoteca). ( V 2654/71, mass n 353794; ( V 2300/71, mass n 353153).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1978, n. 2668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2668
    Data del deposito : 26 maggio 1978

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