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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1997/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3)dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1997/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA generalizzata in atti Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Castaldi
APPELLANTE
E
- in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t.,
APPELLATO
OGGETTO: Decreto Omologa ATP. Appello. Inammissibilità
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha adito questa Parte_2
Corte di Appello impugnando la sentenza n.970/2024 emessa dal Tribunale di
Nola in funzione di Giudice del lavoro pubblicata in data 2 maggio 2024 a seguito di ricorso introduttivo del giudizio ex art.445 bis comma 6 cpc,
1 lamentando che il primo Giudice l'erroneità della CTU e la mancata decisione su un punto dirimente – non corrispondenza della CTU dalla dott.ssa con la CTU resa dal dott. in un precedente giudizio Persona_1 Per_2
contrassegnato dal n.rg 6111/2027, di pochi anni prima, che aveva utilizzato lo stesso metodo scientifico esitando “risultati diagnostici – e non meramente percentualistici- differenti
Si è costituito l' che ha eccepito l'inappellabilità ex art.445 bis della CP_1
sentenza n.970/24 del Tribunale di Nola che aveva definito il giudizio di opposizione incardinato da controparte, a seguito di formale atto di dissenso , ai sensi dell'art.445 bis c.6 cpc, avverso le conclusioni della CTU espletata in
ATP con rg 6506/21.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Vanno preliminarmente illustrati i lineamenti dell'alt. 445 bis c.p.c., che è stato introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 convertito in L. n. 111 del 2011.
Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità.
Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche
2 giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari.
La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" ( ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni, prova ne sia il fatto che, ove non compiuto o non completato, il giudice è tenuto ad assegnare termine per il suo compimento o completamento. Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005.
Nella istanza di ATP il ricorrente deve quindi indicare esclusivamente la prestazione previdenziale o assistenziale richiesta e le sue condizioni di salute, questi sono infatti gli unici dati rilevanti in questa fase di verifica della invalidità.
Indi, secondo le ordinarie regole processuali, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare, entro un certo termine, se intendono muovere contestazioni.
A questo punto si aprono, in via alternativa, i seguenti casi: o la definitività del parere espresso dal CTU o l'apertura di un procedimento contenzioso concernente ancora esclusivamente il requisito sanitario.
La prima: ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice "omologa"
l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto "non impugnabile né modificabile". La sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal
3 CTU ovvero la sua inesistenza, se non vengono proposte contestazioni, diventa quindi intangibile In questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo parere. Unica facoltà che al giudice residua è quella di cui all'art. 196 cod. proc. civ. di disporre la rinnovazione delle indagini o di sostituire il consulente, di talché l'accertamento delle condizioni sanitarie, in questa fase, è integralmente sottratto all'apprezzamento del giudice che è astretto al parere dell'esperto.
Avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello, né al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c'è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia "prima" della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive. Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio avverso l'omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era concesso di farlo, non ha contestato le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda.
Se invece una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito.
Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare
4 direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum.
Questa fase contenziosa (appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all'ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile. La non appellabilità è stata sancita dalla L. n. 183 del 2011, art. 27, comma 1, lett. f) che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis c.p.c..
Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità perché o, in assenza di contestazioni, vi è stata la omologa, non impugnabile né modificabile, oppure - secondo caso - la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello.
L'appello che si fonda su doglianze relative allo stato di invalidità della periziata, argomentato su difformità nella valutazione di CTU esperite in differenti giudizi e compiute a distanza di tempo, in ordine alle quali il primo
Giudice non si sarebbe adeguatamente espresso, è inammissibile ex art.445bis
c.7 c.p.c.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara l'inammissibilità dell'appello ex art.445bis c.7 c.p.c. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc. Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli, il 10 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3)dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1997/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA generalizzata in atti Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Castaldi
APPELLANTE
E
- in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t.,
APPELLATO
OGGETTO: Decreto Omologa ATP. Appello. Inammissibilità
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha adito questa Parte_2
Corte di Appello impugnando la sentenza n.970/2024 emessa dal Tribunale di
Nola in funzione di Giudice del lavoro pubblicata in data 2 maggio 2024 a seguito di ricorso introduttivo del giudizio ex art.445 bis comma 6 cpc,
1 lamentando che il primo Giudice l'erroneità della CTU e la mancata decisione su un punto dirimente – non corrispondenza della CTU dalla dott.ssa con la CTU resa dal dott. in un precedente giudizio Persona_1 Per_2
contrassegnato dal n.rg 6111/2027, di pochi anni prima, che aveva utilizzato lo stesso metodo scientifico esitando “risultati diagnostici – e non meramente percentualistici- differenti
Si è costituito l' che ha eccepito l'inappellabilità ex art.445 bis della CP_1
sentenza n.970/24 del Tribunale di Nola che aveva definito il giudizio di opposizione incardinato da controparte, a seguito di formale atto di dissenso , ai sensi dell'art.445 bis c.6 cpc, avverso le conclusioni della CTU espletata in
ATP con rg 6506/21.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Vanno preliminarmente illustrati i lineamenti dell'alt. 445 bis c.p.c., che è stato introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 convertito in L. n. 111 del 2011.
Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità.
Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche
2 giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari.
La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" ( ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni, prova ne sia il fatto che, ove non compiuto o non completato, il giudice è tenuto ad assegnare termine per il suo compimento o completamento. Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005.
Nella istanza di ATP il ricorrente deve quindi indicare esclusivamente la prestazione previdenziale o assistenziale richiesta e le sue condizioni di salute, questi sono infatti gli unici dati rilevanti in questa fase di verifica della invalidità.
Indi, secondo le ordinarie regole processuali, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare, entro un certo termine, se intendono muovere contestazioni.
A questo punto si aprono, in via alternativa, i seguenti casi: o la definitività del parere espresso dal CTU o l'apertura di un procedimento contenzioso concernente ancora esclusivamente il requisito sanitario.
La prima: ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice "omologa"
l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto "non impugnabile né modificabile". La sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal
3 CTU ovvero la sua inesistenza, se non vengono proposte contestazioni, diventa quindi intangibile In questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo parere. Unica facoltà che al giudice residua è quella di cui all'art. 196 cod. proc. civ. di disporre la rinnovazione delle indagini o di sostituire il consulente, di talché l'accertamento delle condizioni sanitarie, in questa fase, è integralmente sottratto all'apprezzamento del giudice che è astretto al parere dell'esperto.
Avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello, né al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c'è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia "prima" della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive. Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio avverso l'omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era concesso di farlo, non ha contestato le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda.
Se invece una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito.
Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare
4 direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum.
Questa fase contenziosa (appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all'ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile. La non appellabilità è stata sancita dalla L. n. 183 del 2011, art. 27, comma 1, lett. f) che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis c.p.c..
Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità perché o, in assenza di contestazioni, vi è stata la omologa, non impugnabile né modificabile, oppure - secondo caso - la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello.
L'appello che si fonda su doglianze relative allo stato di invalidità della periziata, argomentato su difformità nella valutazione di CTU esperite in differenti giudizi e compiute a distanza di tempo, in ordine alle quali il primo
Giudice non si sarebbe adeguatamente espresso, è inammissibile ex art.445bis
c.7 c.p.c.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara l'inammissibilità dell'appello ex art.445bis c.7 c.p.c. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc. Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli, il 10 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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