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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 11770/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Firenze in via Bolognese 337, rappresentata e difesa dall'avv. Katia Rocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bagno a Ripoli, Firenze in via della Nave a Rovezzano 33
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Firenze in via Accademia del Cimento 10/14
CONVENUTO NON COSTITUITO
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 21/10/2024 e del 28/10/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso depositato in PCT in data 18/10/2024, con il quale ha chiesto al Tribunale di disporre: “affidamento superesclusivo del figlio minorenne con Persona_1
pagina 1 di 4 domiciliazione presso la madre e accolga le condizioni di affidamento sopra esposte con
l'autorizzazione a intraprendere un percorso di supporto psicologico per il figlio minore. Richiede che venga levata la patria potestà al signor e che il cognome del figlio venga sostituito in CP_1 seguendo i desiderata del minore”; all'udienza del 14/05/2025 la ricorrente ha integrato le Pt_1 sue conclusioni chiedendo: “incontri protetti se e quando padre li chiederà; chiede, altresì, che il padre contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 50%; nulla per il mantenimento;
assegnazione dell'AUU alla madre;
rinuncia alla vittoria di spese”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento del minore , nato a [...] in data [...], Persona_1
dalla relazione more uxorio, intrattenuta da e ad oggi cessata;
Parte_1 CP_1 all'udienza del 14/05/2025, benché ritualmente notiziato con notifica ex art. 140 c.p.c., CP_1
non si è costituito in giudizio;
l'istruttoria si è svolta con l'interrogatorio libero della ricorrente,
l'acquisizione di relazioni informative sul nucleo familiare presso i SS.SS. di riferimento;
all'esito il
Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie.
2. In ordine all'affidamento del minore , osserva il Collegio che l'affidamento Persona_1
condiviso (L. 8 febbraio 2006, n. 54) costituisce regime ordinario al quale è possibile derogare, laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia in tal senso deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore (in termini Cass. Civ. n. 24841/2010); in casi particolarmente gravi risulta, di converso, soddisfare il superiore interesse del minore la previsione di un regime di affido esclusivo rafforzato, istituto rinvenuto dalla giurisprudenza (Ordinanza del Tribunale di Milano 20.04.2014) nelle maglie dell'art. 337 quater c.c., con cui vengono demandate al genitore affidatario anche le decisioni di maggior interesse inerenti alla prole, anche senza accordo dell'altro genitore.
Tanto premesso, nel caso di specie deve evidenziarsi che il resistente si è allontanato CP_1
dalla famiglia ed ha cessato da tempo di fornire ogni tipo di apporto, sia morale che materiale, al figlio minore , al cui mantenimento economico non sta contribuendo;
tale circostanza trova Per_1
pagina 2 di 4 conferma anche nel comportamento processuale scelto dal , il quale non si è costituito in CP_1
giudizio, ancorchè notiziato della pendenza del presente procedimento, mostrando così un palese disinteresse rispetto ai temi dedotti in causa;
non vi sono, di converso, elementi per dubitare della idoneità educativa della ricorrente la quale si trova a dover far fronte a tutte le Parte_1 necessità quotidiane della minore;
ne consegue, che deve disporsi l'affido super- esclusivo del minore alla ricorrente con domiciliazione e collocamento della stessa Persona_1 Parte_1
presso l'abitazione materna, dovendo la madre essere messa nelle condizioni di poter prendere con celerità tutte le decisioni per il figlio, anche quelle urgenti e quelle di maggiore importanza (scuola, salute), senza dover essere condizionata dall'ottenimento del previo consenso dell'altro genitore.
Quanto alla regolamentazione del regime di frequentazione tra padre e figlio, ritiene il Tribunale che, qualora in futuro ne faccia richiesta, il padre possa incontrare il minore solo nell'ambito di Per_1
“incontri protetti”, che saranno organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, con mandato ai SS.SS. di modificare progressivamente detti incontri nella durata e frequenza, ove ne ravvisino i presupposti nel superiore interesse del minore, con onere per i SS.SS di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza.
3. Quanto ai rapporti economici, ritiene il Collegio, stante la rinuncia della ricorrente alla richiesta di un contributo mensile per il mantenimento indiretto del figlio a carico del resistente, di dover comunque porre a carico di ambo i genitori l'onere di provvedere al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il minore nella misura del 50% ciascuno, che dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida CNF del 2017, non potendo esonerarsi del tutto il padre dall'onere di mantenimento del figlio, previsto per legge;
va, infine, prevista l'assegnazione dell'Assegno Unico
Universale in via esclusiva a in quanto genitore affidatario in via esclusiva di figlio Parte_1
minore.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese di lite, avendo la ricorrente espressamente rinunciato alla vittoria di spese.
P.Q.M
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dispone l'affidamento super - esclusivo di (n. 11/07/2013) a Persona_1 Parte_1
con collocamento e domiciliazione del minore presso la madre;
pagina 3 di 4 - dispone che, qualora il padre ne faccia richiesta, il Servizio Sociale competente per CP_1 territorio organizzi incontri “protetti” padre-figlio alla presenza di un operatore, con mandato ai SS.SS. di modificare progressivamente gli incontri nella durata e frequenza, ove ne ravvisino i presupposti nel superiore interesse del minore;
- pone a carico dei SS.SS di riferimento l'onere di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il minore siano suddivise al 50% Persona_1
tra i genitori, venendo individuate e rimborsate secondo le Linee Guida CNF del 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente e ai SS. di riferimento territoriale.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente est. dott.ssa Monica Tarchi
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