CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente e Relatore
FEDERICO GUIDO, Giudice
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 36178 IRPEF-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
LE PARTI INSISTONO COME IN ATTI. LA CORTE TRATTIENE LA CAUSA IN DECISIONE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute della legittimità del provvedimento di blocco della cessione del credito relativo agli incentivi fiscali riconosciuti ai proprietari di fabbricati interessati da lavori di ammodernamento incidenti sul rischio di crollo per eventi tellurici.
Per la Difesa del contribuente i negozi giuridici compiuti sono espressione della volontà di eseguire interventi
"agevolabili" senza alcun aspetto critico di natura elusiva: gli interessati alle singole unità abitative realizzate nel fabbricato erano sì appartenenti ad un'unico nucleo familiare ma difficilmente avrebbero ottenuto i finanziamenti bancari necessari per i lavori se non si fossero costituiti in un soggetto giuridico in grado di negoziare da una posizione di maggiore forza ma anche di evitare i rischi di ritardi nei lavori sempre immanenti in caso di affidamento ad imprese estranee.
L'Agenzia, costituendosi in giudizio, ha segnalato le anomalie più significative dei negozi giuridici posti in essere concludendo che la costituzione della società Società_1 aveva avuto l'unico scopo di consentire ai componenti della famiglia Famiglia_1 e Famiglia_di_Ricorrente_1 di cedere il globale credito d'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il legislatore ha attribuito alla Agenzia delle Entrate poteri di controllo preventivo in ordine alle erogazioni delle agevolazioni fiscali riconosciute a coloro che ristrutturano immobili migliorandone le prestazioni di resistenza ai terremoti in quanto sia l'entità delle erogazioni sia le modalità di fruizione si prestano a fenomeni frodatori che generano rischi di tenuta del bilancio statale (le cessione del credito comporta la immediata monetizzazione dei vantaggi).
Nel caso in esame è incontestabile che il fabbricato era di proprietà della famiglia indicata già prima della costituzione della società di capitali che ne è divenuta titolare ed ha commissionato ad imprese terze i lavori di ristrutturazione, cessando poi l'attività.
Società_1 si è comportata, dunque, come un mero intermediario.
Si è sostenuto che ciò dipendesse dalla esigenza di ottenere dalle banche i prestiti necessari ad avviare i lavori ma l'assunto prova troppo: i mutui li avrebbero potuti ottenere anche i singoli purchè avessero accettato di offrire garanzie ipotecarie sulle unità singole loro spettanti;
colpisce la singolare progressione cronologica delle vicende della cessione del credito avendo le parti deciso di procedere al collaudo sul "grezzo" prima del rogito (facoltà che non si sarebbe potuta coltivare con quella celerità se l'esecuzione dell'appalto fosse spettata ad un comune operatore del mercato).
Dunque, è evidente che l'operazione giuridica si sia esaurita in un solo affare che aveva come scopo la immediata fruizione del sisma bonus per i singoli senza il contestuale aggravio fiscale per la società di capitali, creata ad hoc come una sorta di general contractor dietro lo schermo di una inesistente impresa edile.
La materia non è solo complessa ma anche nuova ed ancora non si può parlare di orientamenti giurisprudenziali costanti: ciò basta per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese 1.12.2025 Presidente rel/est. Giacomo Gasparini
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente e Relatore
FEDERICO GUIDO, Giudice
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 36178 IRPEF-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
LE PARTI INSISTONO COME IN ATTI. LA CORTE TRATTIENE LA CAUSA IN DECISIONE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute della legittimità del provvedimento di blocco della cessione del credito relativo agli incentivi fiscali riconosciuti ai proprietari di fabbricati interessati da lavori di ammodernamento incidenti sul rischio di crollo per eventi tellurici.
Per la Difesa del contribuente i negozi giuridici compiuti sono espressione della volontà di eseguire interventi
"agevolabili" senza alcun aspetto critico di natura elusiva: gli interessati alle singole unità abitative realizzate nel fabbricato erano sì appartenenti ad un'unico nucleo familiare ma difficilmente avrebbero ottenuto i finanziamenti bancari necessari per i lavori se non si fossero costituiti in un soggetto giuridico in grado di negoziare da una posizione di maggiore forza ma anche di evitare i rischi di ritardi nei lavori sempre immanenti in caso di affidamento ad imprese estranee.
L'Agenzia, costituendosi in giudizio, ha segnalato le anomalie più significative dei negozi giuridici posti in essere concludendo che la costituzione della società Società_1 aveva avuto l'unico scopo di consentire ai componenti della famiglia Famiglia_1 e Famiglia_di_Ricorrente_1 di cedere il globale credito d'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il legislatore ha attribuito alla Agenzia delle Entrate poteri di controllo preventivo in ordine alle erogazioni delle agevolazioni fiscali riconosciute a coloro che ristrutturano immobili migliorandone le prestazioni di resistenza ai terremoti in quanto sia l'entità delle erogazioni sia le modalità di fruizione si prestano a fenomeni frodatori che generano rischi di tenuta del bilancio statale (le cessione del credito comporta la immediata monetizzazione dei vantaggi).
Nel caso in esame è incontestabile che il fabbricato era di proprietà della famiglia indicata già prima della costituzione della società di capitali che ne è divenuta titolare ed ha commissionato ad imprese terze i lavori di ristrutturazione, cessando poi l'attività.
Società_1 si è comportata, dunque, come un mero intermediario.
Si è sostenuto che ciò dipendesse dalla esigenza di ottenere dalle banche i prestiti necessari ad avviare i lavori ma l'assunto prova troppo: i mutui li avrebbero potuti ottenere anche i singoli purchè avessero accettato di offrire garanzie ipotecarie sulle unità singole loro spettanti;
colpisce la singolare progressione cronologica delle vicende della cessione del credito avendo le parti deciso di procedere al collaudo sul "grezzo" prima del rogito (facoltà che non si sarebbe potuta coltivare con quella celerità se l'esecuzione dell'appalto fosse spettata ad un comune operatore del mercato).
Dunque, è evidente che l'operazione giuridica si sia esaurita in un solo affare che aveva come scopo la immediata fruizione del sisma bonus per i singoli senza il contestuale aggravio fiscale per la società di capitali, creata ad hoc come una sorta di general contractor dietro lo schermo di una inesistente impresa edile.
La materia non è solo complessa ma anche nuova ed ancora non si può parlare di orientamenti giurisprudenziali costanti: ciò basta per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese 1.12.2025 Presidente rel/est. Giacomo Gasparini