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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/07/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 586/2024 del 26/09/2024 del Tribunale di
Imperia, promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Trevia, in forza di procura C.F._2 allegata all'atto di appello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Imperia via
Generale Manuel Belgrano, n. 4
APPELLANTI contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_3
), rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Mattioli, in forza di procura C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale sono elettivamente domiciliate in Imperia, via L. Brea, n. 59
APPELLATE
e contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_2 C.F._5
Fucini, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale
è elettivamente domiciliata in Sanremo, corso Mombello, n. 50
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI E Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
1 - in via pregiudiziale, previa, se del caso, ammissione della prova per interrogatorio e per testimoni così come dedotta e capitolata nella narrativa del presente atto;
- in via pregiudiziale, previo il licenziamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio così come richiesta in atti;
- nel merito, in totale riforma della sentenza n. 586/2024 emessa dal Tribunale di Imperia il
26 settembre 2024, pubblicata il giorno stesso e notificata il 1 ottobre 2024, resa nella vertenza n. R.G. 394/2022, promossa dalla SI.ra contro il SI. Controparte_2 Parte_1
, e la SI.ra , accogliere le conclusioni, così come proposte e
[...] Parte_2 formulate nel giudizio di primo grado dai SInori e la , Parte_1 Parte_2 che qui si vengono integralmente riportate e ritrascritte:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa, nel presente procedimento, delle venditrici SI.ra e SI.ra e, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. CP_1 Parte_3 fissare nuova udienza per consentire ai conchiudenti SIg.ri e Parte_1 Pt_2 la chiamata in causa delle venditrici SI.ra e SI.ra dalle
[...] CP_1 Parte_3 quale intendono essere manlevati e/o garantiti da ogni domanda o pretesa avversaria, oltreché, se del caso, ripetuti di parte del prezzo della compravendita del compendio immobiliare e risarciti di ogni danno subito, con ogni conseguenza di legge;
nel merito e in via principale respingere ogni e qualsiasi domanda avversaria, così come proposta e formulata dalla attrice SI.ra nei confronti dei conchiudenti Controparte_2
SIg.ri e , poiché infondata in fatto ed in diritto, con ogni Parte_1 Parte_2 conseguenza di legge;
- nel merito, in via riconvenzionale ma subordinata, condannare le terze venditrici SI.ra
e SI.ra a manlevare e/o garantire i conchiudenti SIg.ri CP_1 Parte_3 [...]
e da ogni e qualsiasi domanda, pretesa e richiesta Parte_1 Parte_2 avversaria, nonché condannare le terze venditrici SI.ra e SI.ra CP_1 Parte_3
a ripetere e restituire ai conchiudenti SIg.ri e la Parte_1 Parte_2 somma di € 50.000,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma meglio vista che sarà quantificata in corso di causa, nonché a risarcire i conchiudenti SIg.ri Parte_1
e ogni danno subito che sarà quantificato in separato giudizio. Parte_2
In ogni caso, vinte le spese e gli onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge
Vinte le spese e gli onorari di causa del presente giudizio, comprese quelle di CTU, da corrispondersi al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
PER LE APPELLATE E CP_1 Parte_3
2 “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita: nel merito, accogliere il primo motivo di doglianza contenuto IM nei confronti della sentenza n. 586/2024 emessa dal Tribunale di Imperia a definizione della vertenza Rg.
394/2022 e per l'effetto respingere ogni domanda proposta nei confronti dei convenuti
[...]
e e di conseguenza respingere ogni domanda nei Parte_1 Parte_2 confronti delle terze chiamate odierna appellate e . CP_1 Parte_3
In via subordinata, nel caso di reiezione del primo motivo di doglianza proposto dalle appellanti, respingere il secondo motivo di doglianza e per l'effetto confermare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda risarcitoria spiegata dai convenuti Parte_1
e nei confronti delle terze chiamate derivante dall'accertamento negativo Pt_2 CP_1 della servitù di passaggio.
In caso di reiezione di entrambi i motivi di doglianza proposti dalle appellanti, respingere altresì il terzo motivo confermando il regime di attribuzione delle spese processuali di cui alla sentenza impugnata.
Vinte le spese di causa di entrambi i gradi di giudizio nei confronti della sig.ra CP_2
in caso di accoglimento del primo motivo di appello.
[...]
Vinte le spese del giudizio di appello nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2 in caso di reiezione del secondo e terzo motivo di appello”.
[...]
PER L'APPELLATA Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dai signori e in quanto infondato, in fatto ed Parte_1 Parte_2 in diritto e, pertanto, confermare l'impugnata sentenza di primo grado.
Con vittoria di onorari, spese generali, oltre CPA e IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18/02/2022 , premesso di essere Controparte_2 proprietaria di un terreno sito in Imperia, strada Civezza n. 98, censito al Catasto Terreni del
Comune di Imperia sez. Torrazza, Foglio n. 7, Particella n. 1043, Qualità Bosco Alto, Classe
n. 2, superficie 1712 mq, acquistato con atto a rogito Notaro del Persona_1
31/08/1982 a seguito di frazionamento della più ampia particella al Foglio n. 7 n. 727, e che detto terreno era confinante con quello di proprietà di e Parte_1 Parte_2 che lo avevano acquistato con atto a rogito Notaio del 24/08/2012, Persona_2 lamentava che arbitrariamente ed illegittimamente questi avevano occupato, prendendone così abusivamente possesso, una porzione/striscia di 40 metri circa del terreno di sua proprietà, rimuovendo la rete posta a delimitazione delle due proprietà, spostando quindi la
3 linea di confine in posizione avanzata proprio sulla seconda rete eretta tra le due entrate esistenti nella sua proprietà, ed appropriandosi altresì dell' accesso di circa metri 2,60 di cui ella godeva unendo detta apertura al preesistente passaggio pedonale di proprietà
[...]
e realizzando unico cancello. Citava quindi in giudizio i predetti convenuti Controparte_3 al fine di sentir accertare e dichiarare la sua proprietà della pozione di terreno sita in Imperia, censita al NCEU Comune di Imperia al fg. 7, part. 1043, e al fine di sentirli condannare all'immediato rilascio e alla restituzione dell'immobile come sopra individuato. Chiedeva altresì di sentir accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della dichiarazione di usucapione - e di ogni suo effetto reale - contenuta nell'atto a rogito Notaio
del 24/08/2012 di acquisto dei convenuti nel quale, in assenza di Persona_2 dichiarazione giudiziale ed illegittimamente, le parti alienanti dichiaravano “che la proprietà immobiliare in oggetto gode di diritto di passaggio pedonale e carraio su confinante porzione di terreno censita al catasto terreni del comune di Imperia, sezione Torrazza, al foglio 7 mappale 1043, in forza di usucapione non accertata giudizialmente, ma realizzatasi attraverso il possesso e l'esercizio pacifico, pubblico, incontestato, ininterrotto di buona fede durato, unitamente a quello dei propri danti causa a titolo successorio di cui infra, oltre venti anni”.
Si costituivano nel giudizio e , contestando in fatto e in Parte_1 Parte_2 diritto la ricostruzione dell'attrice e, in particolare, negando di aver spostato la rete di delimitazione dei confini e rivendicando, altresì, l'esistenza del diritto di passaggio pedonale e carraio sulla confinante porzione di terreno da tempo immemorabile e comunque, da oltre trent'anni. Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio e CP_1 Pt_3
, loro danti causa, proprietarie fino al 2012 del mappale oggetto di controversia, dalle
[...] quali chiedevano di essere manlevati ex art. 1485 e 1490 c.c., chiedendo la riduzione del prezzo e la ripetizione di una somma pari ad euro 50.000,00 per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nonché il risarcimento di tutti i conseguenti danni, deducendo di aver ristrutturato e realizzato nel compendio Immobiliare diverse unità immobiliari, alcune delle quali hanno esclusivo accesso proprio dal passaggio per cui è causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano nel giudizio e , CP_1 Parte_3 contestando integralmente la ricostruzione effettuata dall'attrice e opponendo la legittimità dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio. Instavano per il rigetto delle domande formulate da e nei loro confronti. Parte_1 Parte_2
Assunte prove documentali e testimoniali e licenziata CTU, il Tribunale accoglieva la domanda di rivendica proposta da , e dichiarava inesistente la servitù di Controparte_2
4 passo vantata dai convenuti sul terreno di proprietà attorea. Richiamati principi in materia di azione di rivendica, affermava il Tribunale che l'attrice aveva prodotto il proprio atto di acquisto risalente al 1982, dal quale risulta che i danti causa avevano acquistato il bene da con atto 21.10.1981 not. i Pieve di Teco, regolarmente trascritto. CP_4 Per_3
Proseguiva il Tribunale affermando che, non avendo parte attrice prodotto tale ultimo atto di provenienza, non era possibile accertare se fosse divenuto acquirente del CP_4 bene a titolo derivativo o originario, con conseguente onere in capo all'attrice della prova del possesso continuato conforme al titolo, da parte sua, protratto fino all'acquisto per usucapione. Tale prova risultava dalle dichiarazioni dei testi che danno prova del possesso dell'attrice negli anni di poco antecedenti il 2012, di tal chè poichè il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che egli – e quindi l'attrice - abbia posseduto dalla data del titolo (articolo 1143 c.c.), e quindi dal 1982. Il Tribunale affermava altresì che fosse fondata l'actio negatoria servitutis poichè diretta a far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su fondo del quale parte attrice afferma di essere la proprietaria e ad ottenere la cessazione dell'attività lesiva, ritenendo non adeguatamente provato l'esercizio della servitù da parte dei convenuti. Il Tribunale, infine, rigettava la domanda proposta dai convenuti
[...]
e , affermando che essi non avessero fornito la prova del Parte_1 Parte_2 pregiudizio e dell'entità dello stesso nel suo concreto ammontare. L'istanza di CTU era esplorativa non avendo allegato la parte istante il pregiudizio che abbia effettivamente inciso nella sua sfera patrimoniale ed essendo emerso in sede istruttoria che uno dei due immobili del compendio compravenduto ai convenuti dalle SI.re non è stato ristrutturato ed CP_1
è rimasto nel medesimo stato in cui si trovava al momento dell'acquisto. In ultimo, il
Tribunale poneva a carico di questi le spese di lite sostenute dall'attrice e le compensava tra e e e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
Avverso la predetta sentenza hanno proposto impugnazione e Parte_1 Pt_2
chiedendo la riforma della sentenza e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
Hanno articolato i motivi che si possono sintetizzare, considerato il lungo e prolisso atto di appello, come di seguito indicati.
1.Con un primo motivo gli appellanti, richiamati i rigorosi oneri probatori in materia di rivendica, affermano che la appellata avrebbe dovuto dimostrare, quanto meno in epoca precedente all'anno 2012, il proprio diritto di proprietà determinato dal conseguimento del possesso esclusivo nei confronti di e , loro danti causa, con CP_1 Parte_3 conseguente dimostrazione del compimento dell'usucapione in proprio favore, e quindi di
5 un potere di fatto esclusivo in modo inconciliabile con la modalità di godimento delle danti causa non essendo sufficiente l'aver parcheggiato o utilizzato il cespite immobiliare CP_1 come rilevato dai testimoni. Questi avevano riferito di un parcheggio e di un utilizzo saltuario della striscia di terreno cui si accedeva dal cancello azzurro e di una separazione delle due proprietà delimitate da cancelli chiusi e circoscritte da due reti metalliche una delle quali sormontata da siepi. La attrice avrebbe dovuto dimostrare di esercitare il possesso uti dominus e non uti condominus.
2.Con altro motivo lamentano che il Tribunale sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione in quanto le domande dell'originaria attrice contestano solo l'esistenza di una servitù CP_2 di passaggio pedonale e carraio su una porzione di 40 mq e ineriscono il rilascio di detta porzione, e non della maggior superficie di 59 mq come emersa dalla CTU e oggetto di statuizione di rilascio da parte del Tribunale;
3.Con altro motivo censurano la sentenza nella parte in cui ha statuito la nullità ed inefficacia della dichiarazione di usucapione contenuta nell'atto di acquisto del 2012. Affermano che chi agisce in rivendica deve dare prova rigorosa della proprietà ed aggiungono di aver prodotto fotografie che attestano lo stato dei luoghi nel compendio immobiliare nei vari anni precedenti all'anno 2012 ed hanno chiesto l'ammissione di prove per testi che reiterano in questa sede (cfr. pag. 35 dell'atto di appello);
4.Infine, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda nei confronti dei terzi chiamati, venditori dell'compendio immobiliare a cui beneficio era prevista.
Con ordinanza del 13/03/2025 era fissata udienza ex art. 352 c.p.c. di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. All'esito dell'udienza del 17/06/2025 la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è infondato per le ragioni che seguono.
La c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. Infatti, è anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi
6 anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio (Cass. n. 35258/2024;
Cass. n. 1925/1997).
Nel caso in esame l'originaria attrice non solo ha prodotto un atto di Controparte_2 acquisto a titolo derivativo ultraventennale (atto a rogito Notaro del Persona_1
31/08/1982), ma ha dimostrato di aver posseduto l'area acquistata di cui è causa, la cui superficie è stata accertata dal CTU essere di mq 59, utilizzandola quale area di parcheggio della propria auto e del carrello da traino impiegato nei lavori per la manutenzione del verde, specie per la raccolta dei detriti della potatura delle siepi o per il trasporto di legna, nonché per il parcheggio delle auto degli ospiti in occasione di feste organizzate presso la villa. Il
Tribunale ha, infatti, richiamato analiticamente le deposizioni dei testi (cfr. in particolare
, , che hanno univocamente riferito di tale Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 utilizzo ed ha condivisibilmente specificato che “tali dichiarazioni, unitamente alla circostanza per cui esisteva una rete collocata su paletti, che delimitava la porzione di terreno in questione dalla proprietà dei convenuti (riferita dalla teste “C'era una Tes_3 siepe sul lato destro e una recinzione di filo metallico sul lato sinistro” e dal teste : Tes_1
“Dagli anni '90 (..) Sul lato sinistro della striscia di terreno alla quale dava accesso il cancello azzurro vi era un'altra rete metallica, anche questa continua”) e rappresentata nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice (allegati 11, 14 e 15 della seconda memoria di parte attrice) concordano nella direzione della sussistenza in capo alla CP_2 anteriormente al 2012 (n.d.r. data di acquisto dei confinanti immobili da parte dei convenuti appellanti e ) del possesso uti dominus della striscia di Parte_1 Parte_2 terreno per cui è causa, essendone emerso l'utilizzo pacifico e pubblico quale area di sosta di mezzi, direttamente o indirettamente, propri e per incombenti legati alla manutenzione del verde e in particolare della siepe posta sul confine con la limitrofa proprietà ”. CP_2
Priva di pregio è l'affermazione della parte appellante per cui l'originaria attrice non avrebbe dimostrato un potere di fatto in termini di esclusività non essendo sufficiente il parcheggio come emerso dai testi. Invero, la appellata ha dimostrato di aver tenuto Controparte_2 una condotta rispondente al contenuto del diritto di proprietà, avente i caratteri della pienezza e dell'esclusività: non solo era titolare del diritto dominicale, ma anche si è comportata come proprietaria dell'area utilizzando il bene attraverso atti idonei ad
7 esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Una delle prerogative tipiche della proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios). Con riferimento a fondi agricoli ed a giardini, la giurisprudenza ha sostenuto che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c., che, quindi, è
l'attività che consente di dar prova del corpus del possesso (Cass. 1796/22). Nel caso in esame l'area era delimitata da recinzione e chiusa da cancello, come emerso dai testi (cfr. in particolare ed utilizzata liberamente come parcheggio dalla proprietaria. Tes_2
Quanto al tempo, sempre condivisibilmente il Tribunale, richiamando il principio sopra affermato per cui ove esista un titolo a fondamento del possesso l'inizio del rapporto di fatto risalga a tale data, e dunque opera la presunzione di possesso anteriore dalla data del titolo
(articolo 1143 c.c.), ha ritenuto sulla base delle deposizioni dei testi che tale prova fosse stata raggiunta. Tale statuizione, neppure specificamente impugnata, è condivisa dalla
Corte poiché come affermato dal Tribunale le testimonianze acquisite offrono riferimenti cronologici precisi: il teste ha affermato di conoscere i luoghi dagli anni 1990, forse Tes_1 anche prima. Dopo aver descritto i luoghi di causa, confermando le fotografie rammostrategli e i due cancelli di accesso alla proprietà dell'attrice ha riferito di aver visto molte volte l'auto dell'attrice sulla striscia di 40 mq ed anche il carrello da traino, mentre il teste Tes_2 ha riferito di aver pulito nel 2009/2010 l'edera insieme a , il compagno dell'attrice, Per_4 deposizioni che danno prova del possesso negli anni antecedenti il 2012, con conseguente operatività della presunzione del possesso ex art. 1143 c.c..
2.Il motivo è infondato. E' vero che in atto di citazione l'originaria attrice aveva affermato che i convenuti si sono appropriati di una 'striscia' di terreno posta a confine delle rispettive proprietà delle parti per una superficie di “circa 40 metri quadrati”. Tuttavia, tale striscia di terreno che, poi il CTU ha quantificato esattamente in mq 59 (“la superficie del terreno occupata dal convenuto ,sul mapp. 1043, è stimata da me in mq. 59,50 come scaturisce dal rilievo strumentale effettuato in loco” (allegato 2), pag. 6 CTU, è stata ben individuata in atto di citazione mediante il riferimento ai dati catastali, alle fotografie e alla perizia di parte geom.
, la rappresentazione grafica della strisca (pag. 6 citazione) e mediante il Persona_5 riferimento al fatto che “Invero, dapprima i convenuti hanno rimosso la rete posta a delimitazione delle proprietà, quella a ridosso della loro abitazione, spostando quindi la linea di confine in posizione avanzata proprio sulla seconda rete eretta dalla sig.ra tra Per_6 le due entrate (come sopra descritte di m. 4,60 e di m. 2,60), a delimitazione dell'area di parcheggio, per poi effettuare uno sbancamento per livellare il terreno, di fatto
8 appropriandosi di quell' appezzamento di terreno compreso tra le due reti di proprietà dell'attrice.” (pag. 5 citazione). Non si ravvisa, quindi, alcuna ultrapetizione stante il rispetto del petitum e della causa petendi. Detto principio si sostanzia nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. Tale vizio per quanto innanzi detto non sussiste.
3. Il motivo è infondato. In primo luogo, va affermato che l'originaria attrice ha dato prova della proprietà dell'area occupata dagli originari convenuto fornendo addirittura la prova
“diabolica” dell'azione di rivendica, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, laddove ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù, quale actio negatoria, la prova è meno rigorosa e può fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni (Cass. n. 803/2022). Ed ancora in tal senso (Cass. n. 1905/2023) “Nell'actio negatoria servitutis, infatti, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 21851 del
2014). Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha
l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022;
Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del 2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999)”
La Corte, poi, condivide l'affermazione del Tribunale per cui spettava alla parte convenuta provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, a compiere l'attività di passaggio pedonale e carrabile lamentato come lesiva dalla controparte, nonché quella per cui l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere tale onere adempiuto.
Ed invero, in primo luogo le prove dedotte dalla parte appellante, dirette semplicemente a demandare ai testi la conferma dello stato dei luoghi come visibile nelle fotografie 12, 13 14,
15, 16, 19, 12 e che i convenuti “ e , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 proprietari del compendio immobiliare, acquistato dalle SInore e CP_1 CP_1
9 , hanno progettato e ottenuto dal Comune di Imperia tutte le Licenze per la suddivisione Pt_3 del compendio immobiliare in tre unità abitative autonome di cui una ha accesso pedonale
e carraio dal mappale 1043” sono inconferenti rispetto alla prova del passaggio ultraventennale, posto che il riconoscimento delle fotografie avrebbe potuto essere dedotto a corredo della deduzione in capitoli di fatti specificamente indicati sul passaggio.
La prova non può quindi essere ammessa.
La parte terza chiamata non ha articolato alcuna capitolazione.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale la sola fotografia n.2 prodotta dalla difesa delle appellate riferita ad epoca risalente è insufficiente, “perché il passaggio sulla CP_1 stradina non trova conferma in altri e più recenti episodi riconducibili alle SI.re CP_1
e . I testi sentiti, infatti, non hanno saputo riferire nulla in merito al passaggio sul
[...] Pt_3 terreno de quo da parte delle danti causa degli odierni convenuti. Ciò dà conto del mancato raggiungimento della prova dell'esistenza della servitù, tanto più che il teste ha Tes_1 riferito di un incendio (“Ricordo dell'incendio ma non so dire se l'immobile fosse CP_1 disabitato”) non meglio datato e che, a proposito di uno degli immobili acquistati dai convenuti, il teste ha riferito trattarsi di costruzione a tutt'oggi non ristrutturata. Testimone_4
In tale quadro istruttorio, il passaggio dei convenuti attraverso la porzione di terreno de quo per accedere al proprio immobile non è idonea a dimostrare l'esistenza ventennale del passaggio sulla particella 1043 (ex 727b) del foglio 7. (pag. 5 sentenza).
A tale condivisibile argomentazione la Corte aggiunge che è orientamento consolidato della
Corte Suprema quello per cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (così Cass. n. 11834 del
2021, Cass. n. 7004 del 2017 e Cass. n. 13238 del 2010). Il requisito dell'apparenza, dunque, (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione
10 della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (così Cass. n. 2994 del 2004; Cass. n. 1794/2022).
Parte appellante non ha allegato né è stata data prova della univocità del peso, anche considerata la recinzione riferita dai testi di delimitazione tra la proprietà e quella CP_2 degli appellanti, di tal chè non può affermarsi che il passaggio sia al servizio inequivoco del preteso fondo dominante. Non si ravvede, quindi, la sussistenza dell'effettivo e inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio ed il preteso fondo dominante attraverso il fondo servente.
4. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il Tribunale ha esaminato la domanda risarcitoria, rigettandola. In particolare, il Tribunale ha affermato che i convenuti non hanno fornito la prova del pregiudizio e Controparte_3 dell'entità dello stesso nel suo concreto ammontare. Ha aggiunto che l'istanza di licenziamento di c.t.u. richiesta per determinare le opere edilizie e le modifiche degli spazi e degli impianti e dei serramenti necessari per rendere idoneo e/o idonei all'uso abitativo, in seguito alla perdita dell'accesso pedonale e carraio dal mappale 1043, gli immobili realizzati nel compendio Immobiliare e per quantificare il danno economico subito ed il decremento di valore dell'intero compendio Immobiliare determinato dalla modifica strutturale, è stata rigettata perché esplorativa, non avendo allegato la parte istante il pregiudizio che abbia effettivamente inciso nella sua sfera patrimoniale ed essendo emerso in sede istruttoria che uno dei due immobili del compendio compravenduto ai convenuti dalle SI.re non è CP_1 stato ristrutturato ed è rimasto nel medesimo stato in cui si trovava al momento dell'acquisto.
Gli appellanti lamentano tuttavia che è quanto mai evidente che essi acquirenti hanno pieno diritto al risarcimento del danno subito a causa della perdita del diritto di passaggio compravenduto, tanto più che dall'istruttoria emerge che uno dei due immobili è stato ristrutturato.
Gli originari convenuti hanno chiesto, in via subordinata e riconvenzionale, “condannare le terze venditrici SI.ra e SI.ra a manlevare e/o garantire i CP_1 Parte_3 conchiudenti SIg.ri e da ogni e qualsiasi domanda, Parte_1 Parte_2 pretesa e richiesta avversaria, nonché condannare le terze venditrici SI.ra e CP_1
SI.ra a ripetere e restituire ai conchiudenti SIg.ri e Parte_3 Parte_1
la somma di € 50.000,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma Parte_2 meglio vista che sarà quantificata in corso di causa, nonché a risarcire i conchiudenti SIg.ri
11 e ogni danno subito che sarà quantificato in separato Parte_1 Parte_2 giudizio.”.
Gli appellanti hanno coltivato in primo grado unicamente la domanda di risarcimento del danno (e non quella di restituzione del prezzo), e tale domanda, l'unica esaminata dal primo giudice e rigettata, è stata anche l'unica oggetto di motivo di appello. Solo su tale domanda può quindi pronunciarsi la Corte.
Parte appellante ha chiesto, in particolare, che le terze venditrici e CP_1 Pt_3
vengano condannate al risarcimento dei danni che saranno quantificati in separato
[...] giudizio. Trattasi quindi di domanda di condanna generica che, in tale ristretto limite, allo stato può essere accolta. Essa postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, laddove il riscontro dell'esistenza in concreto di questi ultimi può essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione (cfr. ex plurimis
Cass. n. 20444/2016).
Ne consegue che la domanda svolta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 delle loro danti causa e può essere accolta in quanto queste CP_1 Parte_3 ultime hanno garantito agli acquirenti la sussistenza del diritto di passaggio in forza di maturata usucapione non accertata giudizialmente. Nell'atto a Rogito Notaio Persona_2 del 24/08/2012 (rep. 5511, fascicolo 4116, registrato a Imperia il 24/08/2012 al n. 2778/1T), le parti alienanti dichiaravano “che la proprietà immobiliare in oggetto gode di diritto di passaggio pedonale e carraio su confinante porzione di terreno censita al catasto terreni del comune di Imperia, sezione Torrazza, al foglio 7 mappale 1043, in forza di usucapione non accertata giudizialmente, ma realizzatasi attraverso il possesso e l'esercizio pacifico, pubblico, incontestato, ininterrotto di buona fede durato, unitamente a quello dei propri danti causa a titolo successorio di cui infra, oltre venti anni”, diritto che, all'esito di tale causa, si
è rivelato insussistente. Come affermato dalla Suprema Corte “L'acquirente di un immobile che abbia subito il vittorioso esperimento dell'"actio negatoria servitutis", quando lo stato di fatto lesivo a danno di terzi preesisteva alla vendita, è tutelato dalle azioni previste dagli artt.
1484 e 1489 c.c. che costituiscono entrambe rimedi allo squilibrio del sinallagma funzionale del contratto di compravendita, per cui al prezzo corrisponde una cosa inferiore o per quantità o per qualità a quella venduta“ ( sentenza n. 26627 del 18/10/2019). L'art. 1480 cc, richiamato dall'art. 1484 cc, prevede che in caso di evizione parziale della cosa, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno quando deve ritenersi , secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza quella
12 parte di cui non è diventato proprietario;
altrimenti può ottenere solo la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
Ne consegue che le venditrici appellate e debbono essere CP_1 Parte_3 condannate al risarcimento del danno subito a causa della perdita del diritto di passaggio compravenduto, danno da accertarsi in separato giudizio.
In tali limiti la sentenza può essere riformata, mentre nel resto merita conferma.
Venendo alle spese di lite, in primo luogo, gli appellanti e Parte_4 Pt_2
in solido fra loro, sono tenuti al pagamento delle spese del grado in favore
[...] dell'appellata vittoriosa nel giudizio anche in grado di appello. Controparte_2
Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione sulla cui base il
Tribunale ha liquidato le spese di lite, non oggetto di impugnazione.
Le appellate e , in solido fra loro, sono tenute al pagamento delle CP_1 Parte_3 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellanti e Parte_1
limitatamente all'accoglimento da parte dei primi della domanda di Controparte_5 risarcimento per la quale sono soccombenti.
Le spese in favore degli appellanti sono liquidate in favore del Difensore Avv. Roberto Trevia che ha dichiarato di essere anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 586/2024, del
26/09/2024, del Tribunale di Imperia, così provvede:
-In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna le appellate e al risarcimento in favore degli appellanti CP_1 Parte_3
e dei danni dagli stessi reclamati a causa della perdita Parte_1 Parte_2 del diritto di passaggio compravenduto, danno da accertarsi in separato giudizio;
- condanna le appellate e , in solido fra loro, al pagamento in CP_1 Parte_3 favore degli appellanti e delle spese di lite del primo Parte_1 Parte_2 grado di giudizio che liquida in euro 3.900,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, da liquidarsi in favore del Difensore Avv. Roberto Trevia antistatario;
-respinge nel resto l'appello e conferma nel resto la sentenza;
-condanna gli appellanti e , in solido fra loro, al Parte_4 Parte_2 pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata , che liquida in Controparte_2 euro 5.500,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
- condanna le appellate e al pagamento in favore degli appellanti CP_1 Parte_3
e delle spese di lite del presente grado di giudizio che Parte_1 Parte_2
13 liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa da liquidarsi in favore del Difensore Avv. Roberto Trevia antistatario.
Genova, 1/7/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 586/2024 del 26/09/2024 del Tribunale di
Imperia, promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Trevia, in forza di procura C.F._2 allegata all'atto di appello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Imperia via
Generale Manuel Belgrano, n. 4
APPELLANTI contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_3
), rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Mattioli, in forza di procura C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale sono elettivamente domiciliate in Imperia, via L. Brea, n. 59
APPELLATE
e contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_2 C.F._5
Fucini, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale
è elettivamente domiciliata in Sanremo, corso Mombello, n. 50
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI E Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
1 - in via pregiudiziale, previa, se del caso, ammissione della prova per interrogatorio e per testimoni così come dedotta e capitolata nella narrativa del presente atto;
- in via pregiudiziale, previo il licenziamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio così come richiesta in atti;
- nel merito, in totale riforma della sentenza n. 586/2024 emessa dal Tribunale di Imperia il
26 settembre 2024, pubblicata il giorno stesso e notificata il 1 ottobre 2024, resa nella vertenza n. R.G. 394/2022, promossa dalla SI.ra contro il SI. Controparte_2 Parte_1
, e la SI.ra , accogliere le conclusioni, così come proposte e
[...] Parte_2 formulate nel giudizio di primo grado dai SInori e la , Parte_1 Parte_2 che qui si vengono integralmente riportate e ritrascritte:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa, nel presente procedimento, delle venditrici SI.ra e SI.ra e, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. CP_1 Parte_3 fissare nuova udienza per consentire ai conchiudenti SIg.ri e Parte_1 Pt_2 la chiamata in causa delle venditrici SI.ra e SI.ra dalle
[...] CP_1 Parte_3 quale intendono essere manlevati e/o garantiti da ogni domanda o pretesa avversaria, oltreché, se del caso, ripetuti di parte del prezzo della compravendita del compendio immobiliare e risarciti di ogni danno subito, con ogni conseguenza di legge;
nel merito e in via principale respingere ogni e qualsiasi domanda avversaria, così come proposta e formulata dalla attrice SI.ra nei confronti dei conchiudenti Controparte_2
SIg.ri e , poiché infondata in fatto ed in diritto, con ogni Parte_1 Parte_2 conseguenza di legge;
- nel merito, in via riconvenzionale ma subordinata, condannare le terze venditrici SI.ra
e SI.ra a manlevare e/o garantire i conchiudenti SIg.ri CP_1 Parte_3 [...]
e da ogni e qualsiasi domanda, pretesa e richiesta Parte_1 Parte_2 avversaria, nonché condannare le terze venditrici SI.ra e SI.ra CP_1 Parte_3
a ripetere e restituire ai conchiudenti SIg.ri e la Parte_1 Parte_2 somma di € 50.000,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma meglio vista che sarà quantificata in corso di causa, nonché a risarcire i conchiudenti SIg.ri Parte_1
e ogni danno subito che sarà quantificato in separato giudizio. Parte_2
In ogni caso, vinte le spese e gli onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge
Vinte le spese e gli onorari di causa del presente giudizio, comprese quelle di CTU, da corrispondersi al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
PER LE APPELLATE E CP_1 Parte_3
2 “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita: nel merito, accogliere il primo motivo di doglianza contenuto IM nei confronti della sentenza n. 586/2024 emessa dal Tribunale di Imperia a definizione della vertenza Rg.
394/2022 e per l'effetto respingere ogni domanda proposta nei confronti dei convenuti
[...]
e e di conseguenza respingere ogni domanda nei Parte_1 Parte_2 confronti delle terze chiamate odierna appellate e . CP_1 Parte_3
In via subordinata, nel caso di reiezione del primo motivo di doglianza proposto dalle appellanti, respingere il secondo motivo di doglianza e per l'effetto confermare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda risarcitoria spiegata dai convenuti Parte_1
e nei confronti delle terze chiamate derivante dall'accertamento negativo Pt_2 CP_1 della servitù di passaggio.
In caso di reiezione di entrambi i motivi di doglianza proposti dalle appellanti, respingere altresì il terzo motivo confermando il regime di attribuzione delle spese processuali di cui alla sentenza impugnata.
Vinte le spese di causa di entrambi i gradi di giudizio nei confronti della sig.ra CP_2
in caso di accoglimento del primo motivo di appello.
[...]
Vinte le spese del giudizio di appello nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2 in caso di reiezione del secondo e terzo motivo di appello”.
[...]
PER L'APPELLATA Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dai signori e in quanto infondato, in fatto ed Parte_1 Parte_2 in diritto e, pertanto, confermare l'impugnata sentenza di primo grado.
Con vittoria di onorari, spese generali, oltre CPA e IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18/02/2022 , premesso di essere Controparte_2 proprietaria di un terreno sito in Imperia, strada Civezza n. 98, censito al Catasto Terreni del
Comune di Imperia sez. Torrazza, Foglio n. 7, Particella n. 1043, Qualità Bosco Alto, Classe
n. 2, superficie 1712 mq, acquistato con atto a rogito Notaro del Persona_1
31/08/1982 a seguito di frazionamento della più ampia particella al Foglio n. 7 n. 727, e che detto terreno era confinante con quello di proprietà di e Parte_1 Parte_2 che lo avevano acquistato con atto a rogito Notaio del 24/08/2012, Persona_2 lamentava che arbitrariamente ed illegittimamente questi avevano occupato, prendendone così abusivamente possesso, una porzione/striscia di 40 metri circa del terreno di sua proprietà, rimuovendo la rete posta a delimitazione delle due proprietà, spostando quindi la
3 linea di confine in posizione avanzata proprio sulla seconda rete eretta tra le due entrate esistenti nella sua proprietà, ed appropriandosi altresì dell' accesso di circa metri 2,60 di cui ella godeva unendo detta apertura al preesistente passaggio pedonale di proprietà
[...]
e realizzando unico cancello. Citava quindi in giudizio i predetti convenuti Controparte_3 al fine di sentir accertare e dichiarare la sua proprietà della pozione di terreno sita in Imperia, censita al NCEU Comune di Imperia al fg. 7, part. 1043, e al fine di sentirli condannare all'immediato rilascio e alla restituzione dell'immobile come sopra individuato. Chiedeva altresì di sentir accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della dichiarazione di usucapione - e di ogni suo effetto reale - contenuta nell'atto a rogito Notaio
del 24/08/2012 di acquisto dei convenuti nel quale, in assenza di Persona_2 dichiarazione giudiziale ed illegittimamente, le parti alienanti dichiaravano “che la proprietà immobiliare in oggetto gode di diritto di passaggio pedonale e carraio su confinante porzione di terreno censita al catasto terreni del comune di Imperia, sezione Torrazza, al foglio 7 mappale 1043, in forza di usucapione non accertata giudizialmente, ma realizzatasi attraverso il possesso e l'esercizio pacifico, pubblico, incontestato, ininterrotto di buona fede durato, unitamente a quello dei propri danti causa a titolo successorio di cui infra, oltre venti anni”.
Si costituivano nel giudizio e , contestando in fatto e in Parte_1 Parte_2 diritto la ricostruzione dell'attrice e, in particolare, negando di aver spostato la rete di delimitazione dei confini e rivendicando, altresì, l'esistenza del diritto di passaggio pedonale e carraio sulla confinante porzione di terreno da tempo immemorabile e comunque, da oltre trent'anni. Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio e CP_1 Pt_3
, loro danti causa, proprietarie fino al 2012 del mappale oggetto di controversia, dalle
[...] quali chiedevano di essere manlevati ex art. 1485 e 1490 c.c., chiedendo la riduzione del prezzo e la ripetizione di una somma pari ad euro 50.000,00 per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nonché il risarcimento di tutti i conseguenti danni, deducendo di aver ristrutturato e realizzato nel compendio Immobiliare diverse unità immobiliari, alcune delle quali hanno esclusivo accesso proprio dal passaggio per cui è causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano nel giudizio e , CP_1 Parte_3 contestando integralmente la ricostruzione effettuata dall'attrice e opponendo la legittimità dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio. Instavano per il rigetto delle domande formulate da e nei loro confronti. Parte_1 Parte_2
Assunte prove documentali e testimoniali e licenziata CTU, il Tribunale accoglieva la domanda di rivendica proposta da , e dichiarava inesistente la servitù di Controparte_2
4 passo vantata dai convenuti sul terreno di proprietà attorea. Richiamati principi in materia di azione di rivendica, affermava il Tribunale che l'attrice aveva prodotto il proprio atto di acquisto risalente al 1982, dal quale risulta che i danti causa avevano acquistato il bene da con atto 21.10.1981 not. i Pieve di Teco, regolarmente trascritto. CP_4 Per_3
Proseguiva il Tribunale affermando che, non avendo parte attrice prodotto tale ultimo atto di provenienza, non era possibile accertare se fosse divenuto acquirente del CP_4 bene a titolo derivativo o originario, con conseguente onere in capo all'attrice della prova del possesso continuato conforme al titolo, da parte sua, protratto fino all'acquisto per usucapione. Tale prova risultava dalle dichiarazioni dei testi che danno prova del possesso dell'attrice negli anni di poco antecedenti il 2012, di tal chè poichè il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che egli – e quindi l'attrice - abbia posseduto dalla data del titolo (articolo 1143 c.c.), e quindi dal 1982. Il Tribunale affermava altresì che fosse fondata l'actio negatoria servitutis poichè diretta a far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su fondo del quale parte attrice afferma di essere la proprietaria e ad ottenere la cessazione dell'attività lesiva, ritenendo non adeguatamente provato l'esercizio della servitù da parte dei convenuti. Il Tribunale, infine, rigettava la domanda proposta dai convenuti
[...]
e , affermando che essi non avessero fornito la prova del Parte_1 Parte_2 pregiudizio e dell'entità dello stesso nel suo concreto ammontare. L'istanza di CTU era esplorativa non avendo allegato la parte istante il pregiudizio che abbia effettivamente inciso nella sua sfera patrimoniale ed essendo emerso in sede istruttoria che uno dei due immobili del compendio compravenduto ai convenuti dalle SI.re non è stato ristrutturato ed CP_1
è rimasto nel medesimo stato in cui si trovava al momento dell'acquisto. In ultimo, il
Tribunale poneva a carico di questi le spese di lite sostenute dall'attrice e le compensava tra e e e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
Avverso la predetta sentenza hanno proposto impugnazione e Parte_1 Pt_2
chiedendo la riforma della sentenza e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
Hanno articolato i motivi che si possono sintetizzare, considerato il lungo e prolisso atto di appello, come di seguito indicati.
1.Con un primo motivo gli appellanti, richiamati i rigorosi oneri probatori in materia di rivendica, affermano che la appellata avrebbe dovuto dimostrare, quanto meno in epoca precedente all'anno 2012, il proprio diritto di proprietà determinato dal conseguimento del possesso esclusivo nei confronti di e , loro danti causa, con CP_1 Parte_3 conseguente dimostrazione del compimento dell'usucapione in proprio favore, e quindi di
5 un potere di fatto esclusivo in modo inconciliabile con la modalità di godimento delle danti causa non essendo sufficiente l'aver parcheggiato o utilizzato il cespite immobiliare CP_1 come rilevato dai testimoni. Questi avevano riferito di un parcheggio e di un utilizzo saltuario della striscia di terreno cui si accedeva dal cancello azzurro e di una separazione delle due proprietà delimitate da cancelli chiusi e circoscritte da due reti metalliche una delle quali sormontata da siepi. La attrice avrebbe dovuto dimostrare di esercitare il possesso uti dominus e non uti condominus.
2.Con altro motivo lamentano che il Tribunale sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione in quanto le domande dell'originaria attrice contestano solo l'esistenza di una servitù CP_2 di passaggio pedonale e carraio su una porzione di 40 mq e ineriscono il rilascio di detta porzione, e non della maggior superficie di 59 mq come emersa dalla CTU e oggetto di statuizione di rilascio da parte del Tribunale;
3.Con altro motivo censurano la sentenza nella parte in cui ha statuito la nullità ed inefficacia della dichiarazione di usucapione contenuta nell'atto di acquisto del 2012. Affermano che chi agisce in rivendica deve dare prova rigorosa della proprietà ed aggiungono di aver prodotto fotografie che attestano lo stato dei luoghi nel compendio immobiliare nei vari anni precedenti all'anno 2012 ed hanno chiesto l'ammissione di prove per testi che reiterano in questa sede (cfr. pag. 35 dell'atto di appello);
4.Infine, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda nei confronti dei terzi chiamati, venditori dell'compendio immobiliare a cui beneficio era prevista.
Con ordinanza del 13/03/2025 era fissata udienza ex art. 352 c.p.c. di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. All'esito dell'udienza del 17/06/2025 la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è infondato per le ragioni che seguono.
La c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. Infatti, è anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi
6 anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio (Cass. n. 35258/2024;
Cass. n. 1925/1997).
Nel caso in esame l'originaria attrice non solo ha prodotto un atto di Controparte_2 acquisto a titolo derivativo ultraventennale (atto a rogito Notaro del Persona_1
31/08/1982), ma ha dimostrato di aver posseduto l'area acquistata di cui è causa, la cui superficie è stata accertata dal CTU essere di mq 59, utilizzandola quale area di parcheggio della propria auto e del carrello da traino impiegato nei lavori per la manutenzione del verde, specie per la raccolta dei detriti della potatura delle siepi o per il trasporto di legna, nonché per il parcheggio delle auto degli ospiti in occasione di feste organizzate presso la villa. Il
Tribunale ha, infatti, richiamato analiticamente le deposizioni dei testi (cfr. in particolare
, , che hanno univocamente riferito di tale Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 utilizzo ed ha condivisibilmente specificato che “tali dichiarazioni, unitamente alla circostanza per cui esisteva una rete collocata su paletti, che delimitava la porzione di terreno in questione dalla proprietà dei convenuti (riferita dalla teste “C'era una Tes_3 siepe sul lato destro e una recinzione di filo metallico sul lato sinistro” e dal teste : Tes_1
“Dagli anni '90 (..) Sul lato sinistro della striscia di terreno alla quale dava accesso il cancello azzurro vi era un'altra rete metallica, anche questa continua”) e rappresentata nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice (allegati 11, 14 e 15 della seconda memoria di parte attrice) concordano nella direzione della sussistenza in capo alla CP_2 anteriormente al 2012 (n.d.r. data di acquisto dei confinanti immobili da parte dei convenuti appellanti e ) del possesso uti dominus della striscia di Parte_1 Parte_2 terreno per cui è causa, essendone emerso l'utilizzo pacifico e pubblico quale area di sosta di mezzi, direttamente o indirettamente, propri e per incombenti legati alla manutenzione del verde e in particolare della siepe posta sul confine con la limitrofa proprietà ”. CP_2
Priva di pregio è l'affermazione della parte appellante per cui l'originaria attrice non avrebbe dimostrato un potere di fatto in termini di esclusività non essendo sufficiente il parcheggio come emerso dai testi. Invero, la appellata ha dimostrato di aver tenuto Controparte_2 una condotta rispondente al contenuto del diritto di proprietà, avente i caratteri della pienezza e dell'esclusività: non solo era titolare del diritto dominicale, ma anche si è comportata come proprietaria dell'area utilizzando il bene attraverso atti idonei ad
7 esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Una delle prerogative tipiche della proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios). Con riferimento a fondi agricoli ed a giardini, la giurisprudenza ha sostenuto che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c., che, quindi, è
l'attività che consente di dar prova del corpus del possesso (Cass. 1796/22). Nel caso in esame l'area era delimitata da recinzione e chiusa da cancello, come emerso dai testi (cfr. in particolare ed utilizzata liberamente come parcheggio dalla proprietaria. Tes_2
Quanto al tempo, sempre condivisibilmente il Tribunale, richiamando il principio sopra affermato per cui ove esista un titolo a fondamento del possesso l'inizio del rapporto di fatto risalga a tale data, e dunque opera la presunzione di possesso anteriore dalla data del titolo
(articolo 1143 c.c.), ha ritenuto sulla base delle deposizioni dei testi che tale prova fosse stata raggiunta. Tale statuizione, neppure specificamente impugnata, è condivisa dalla
Corte poiché come affermato dal Tribunale le testimonianze acquisite offrono riferimenti cronologici precisi: il teste ha affermato di conoscere i luoghi dagli anni 1990, forse Tes_1 anche prima. Dopo aver descritto i luoghi di causa, confermando le fotografie rammostrategli e i due cancelli di accesso alla proprietà dell'attrice ha riferito di aver visto molte volte l'auto dell'attrice sulla striscia di 40 mq ed anche il carrello da traino, mentre il teste Tes_2 ha riferito di aver pulito nel 2009/2010 l'edera insieme a , il compagno dell'attrice, Per_4 deposizioni che danno prova del possesso negli anni antecedenti il 2012, con conseguente operatività della presunzione del possesso ex art. 1143 c.c..
2.Il motivo è infondato. E' vero che in atto di citazione l'originaria attrice aveva affermato che i convenuti si sono appropriati di una 'striscia' di terreno posta a confine delle rispettive proprietà delle parti per una superficie di “circa 40 metri quadrati”. Tuttavia, tale striscia di terreno che, poi il CTU ha quantificato esattamente in mq 59 (“la superficie del terreno occupata dal convenuto ,sul mapp. 1043, è stimata da me in mq. 59,50 come scaturisce dal rilievo strumentale effettuato in loco” (allegato 2), pag. 6 CTU, è stata ben individuata in atto di citazione mediante il riferimento ai dati catastali, alle fotografie e alla perizia di parte geom.
, la rappresentazione grafica della strisca (pag. 6 citazione) e mediante il Persona_5 riferimento al fatto che “Invero, dapprima i convenuti hanno rimosso la rete posta a delimitazione delle proprietà, quella a ridosso della loro abitazione, spostando quindi la linea di confine in posizione avanzata proprio sulla seconda rete eretta dalla sig.ra tra Per_6 le due entrate (come sopra descritte di m. 4,60 e di m. 2,60), a delimitazione dell'area di parcheggio, per poi effettuare uno sbancamento per livellare il terreno, di fatto
8 appropriandosi di quell' appezzamento di terreno compreso tra le due reti di proprietà dell'attrice.” (pag. 5 citazione). Non si ravvisa, quindi, alcuna ultrapetizione stante il rispetto del petitum e della causa petendi. Detto principio si sostanzia nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. Tale vizio per quanto innanzi detto non sussiste.
3. Il motivo è infondato. In primo luogo, va affermato che l'originaria attrice ha dato prova della proprietà dell'area occupata dagli originari convenuto fornendo addirittura la prova
“diabolica” dell'azione di rivendica, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, laddove ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù, quale actio negatoria, la prova è meno rigorosa e può fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni (Cass. n. 803/2022). Ed ancora in tal senso (Cass. n. 1905/2023) “Nell'actio negatoria servitutis, infatti, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 21851 del
2014). Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha
l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022;
Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del 2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999)”
La Corte, poi, condivide l'affermazione del Tribunale per cui spettava alla parte convenuta provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, a compiere l'attività di passaggio pedonale e carrabile lamentato come lesiva dalla controparte, nonché quella per cui l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere tale onere adempiuto.
Ed invero, in primo luogo le prove dedotte dalla parte appellante, dirette semplicemente a demandare ai testi la conferma dello stato dei luoghi come visibile nelle fotografie 12, 13 14,
15, 16, 19, 12 e che i convenuti “ e , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 proprietari del compendio immobiliare, acquistato dalle SInore e CP_1 CP_1
9 , hanno progettato e ottenuto dal Comune di Imperia tutte le Licenze per la suddivisione Pt_3 del compendio immobiliare in tre unità abitative autonome di cui una ha accesso pedonale
e carraio dal mappale 1043” sono inconferenti rispetto alla prova del passaggio ultraventennale, posto che il riconoscimento delle fotografie avrebbe potuto essere dedotto a corredo della deduzione in capitoli di fatti specificamente indicati sul passaggio.
La prova non può quindi essere ammessa.
La parte terza chiamata non ha articolato alcuna capitolazione.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale la sola fotografia n.2 prodotta dalla difesa delle appellate riferita ad epoca risalente è insufficiente, “perché il passaggio sulla CP_1 stradina non trova conferma in altri e più recenti episodi riconducibili alle SI.re CP_1
e . I testi sentiti, infatti, non hanno saputo riferire nulla in merito al passaggio sul
[...] Pt_3 terreno de quo da parte delle danti causa degli odierni convenuti. Ciò dà conto del mancato raggiungimento della prova dell'esistenza della servitù, tanto più che il teste ha Tes_1 riferito di un incendio (“Ricordo dell'incendio ma non so dire se l'immobile fosse CP_1 disabitato”) non meglio datato e che, a proposito di uno degli immobili acquistati dai convenuti, il teste ha riferito trattarsi di costruzione a tutt'oggi non ristrutturata. Testimone_4
In tale quadro istruttorio, il passaggio dei convenuti attraverso la porzione di terreno de quo per accedere al proprio immobile non è idonea a dimostrare l'esistenza ventennale del passaggio sulla particella 1043 (ex 727b) del foglio 7. (pag. 5 sentenza).
A tale condivisibile argomentazione la Corte aggiunge che è orientamento consolidato della
Corte Suprema quello per cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (così Cass. n. 11834 del
2021, Cass. n. 7004 del 2017 e Cass. n. 13238 del 2010). Il requisito dell'apparenza, dunque, (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione
10 della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (così Cass. n. 2994 del 2004; Cass. n. 1794/2022).
Parte appellante non ha allegato né è stata data prova della univocità del peso, anche considerata la recinzione riferita dai testi di delimitazione tra la proprietà e quella CP_2 degli appellanti, di tal chè non può affermarsi che il passaggio sia al servizio inequivoco del preteso fondo dominante. Non si ravvede, quindi, la sussistenza dell'effettivo e inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio ed il preteso fondo dominante attraverso il fondo servente.
4. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il Tribunale ha esaminato la domanda risarcitoria, rigettandola. In particolare, il Tribunale ha affermato che i convenuti non hanno fornito la prova del pregiudizio e Controparte_3 dell'entità dello stesso nel suo concreto ammontare. Ha aggiunto che l'istanza di licenziamento di c.t.u. richiesta per determinare le opere edilizie e le modifiche degli spazi e degli impianti e dei serramenti necessari per rendere idoneo e/o idonei all'uso abitativo, in seguito alla perdita dell'accesso pedonale e carraio dal mappale 1043, gli immobili realizzati nel compendio Immobiliare e per quantificare il danno economico subito ed il decremento di valore dell'intero compendio Immobiliare determinato dalla modifica strutturale, è stata rigettata perché esplorativa, non avendo allegato la parte istante il pregiudizio che abbia effettivamente inciso nella sua sfera patrimoniale ed essendo emerso in sede istruttoria che uno dei due immobili del compendio compravenduto ai convenuti dalle SI.re non è CP_1 stato ristrutturato ed è rimasto nel medesimo stato in cui si trovava al momento dell'acquisto.
Gli appellanti lamentano tuttavia che è quanto mai evidente che essi acquirenti hanno pieno diritto al risarcimento del danno subito a causa della perdita del diritto di passaggio compravenduto, tanto più che dall'istruttoria emerge che uno dei due immobili è stato ristrutturato.
Gli originari convenuti hanno chiesto, in via subordinata e riconvenzionale, “condannare le terze venditrici SI.ra e SI.ra a manlevare e/o garantire i CP_1 Parte_3 conchiudenti SIg.ri e da ogni e qualsiasi domanda, Parte_1 Parte_2 pretesa e richiesta avversaria, nonché condannare le terze venditrici SI.ra e CP_1
SI.ra a ripetere e restituire ai conchiudenti SIg.ri e Parte_3 Parte_1
la somma di € 50.000,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma Parte_2 meglio vista che sarà quantificata in corso di causa, nonché a risarcire i conchiudenti SIg.ri
11 e ogni danno subito che sarà quantificato in separato Parte_1 Parte_2 giudizio.”.
Gli appellanti hanno coltivato in primo grado unicamente la domanda di risarcimento del danno (e non quella di restituzione del prezzo), e tale domanda, l'unica esaminata dal primo giudice e rigettata, è stata anche l'unica oggetto di motivo di appello. Solo su tale domanda può quindi pronunciarsi la Corte.
Parte appellante ha chiesto, in particolare, che le terze venditrici e CP_1 Pt_3
vengano condannate al risarcimento dei danni che saranno quantificati in separato
[...] giudizio. Trattasi quindi di domanda di condanna generica che, in tale ristretto limite, allo stato può essere accolta. Essa postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, laddove il riscontro dell'esistenza in concreto di questi ultimi può essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione (cfr. ex plurimis
Cass. n. 20444/2016).
Ne consegue che la domanda svolta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 delle loro danti causa e può essere accolta in quanto queste CP_1 Parte_3 ultime hanno garantito agli acquirenti la sussistenza del diritto di passaggio in forza di maturata usucapione non accertata giudizialmente. Nell'atto a Rogito Notaio Persona_2 del 24/08/2012 (rep. 5511, fascicolo 4116, registrato a Imperia il 24/08/2012 al n. 2778/1T), le parti alienanti dichiaravano “che la proprietà immobiliare in oggetto gode di diritto di passaggio pedonale e carraio su confinante porzione di terreno censita al catasto terreni del comune di Imperia, sezione Torrazza, al foglio 7 mappale 1043, in forza di usucapione non accertata giudizialmente, ma realizzatasi attraverso il possesso e l'esercizio pacifico, pubblico, incontestato, ininterrotto di buona fede durato, unitamente a quello dei propri danti causa a titolo successorio di cui infra, oltre venti anni”, diritto che, all'esito di tale causa, si
è rivelato insussistente. Come affermato dalla Suprema Corte “L'acquirente di un immobile che abbia subito il vittorioso esperimento dell'"actio negatoria servitutis", quando lo stato di fatto lesivo a danno di terzi preesisteva alla vendita, è tutelato dalle azioni previste dagli artt.
1484 e 1489 c.c. che costituiscono entrambe rimedi allo squilibrio del sinallagma funzionale del contratto di compravendita, per cui al prezzo corrisponde una cosa inferiore o per quantità o per qualità a quella venduta“ ( sentenza n. 26627 del 18/10/2019). L'art. 1480 cc, richiamato dall'art. 1484 cc, prevede che in caso di evizione parziale della cosa, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno quando deve ritenersi , secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza quella
12 parte di cui non è diventato proprietario;
altrimenti può ottenere solo la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
Ne consegue che le venditrici appellate e debbono essere CP_1 Parte_3 condannate al risarcimento del danno subito a causa della perdita del diritto di passaggio compravenduto, danno da accertarsi in separato giudizio.
In tali limiti la sentenza può essere riformata, mentre nel resto merita conferma.
Venendo alle spese di lite, in primo luogo, gli appellanti e Parte_4 Pt_2
in solido fra loro, sono tenuti al pagamento delle spese del grado in favore
[...] dell'appellata vittoriosa nel giudizio anche in grado di appello. Controparte_2
Esse sono liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione sulla cui base il
Tribunale ha liquidato le spese di lite, non oggetto di impugnazione.
Le appellate e , in solido fra loro, sono tenute al pagamento delle CP_1 Parte_3 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellanti e Parte_1
limitatamente all'accoglimento da parte dei primi della domanda di Controparte_5 risarcimento per la quale sono soccombenti.
Le spese in favore degli appellanti sono liquidate in favore del Difensore Avv. Roberto Trevia che ha dichiarato di essere anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 586/2024, del
26/09/2024, del Tribunale di Imperia, così provvede:
-In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna le appellate e al risarcimento in favore degli appellanti CP_1 Parte_3
e dei danni dagli stessi reclamati a causa della perdita Parte_1 Parte_2 del diritto di passaggio compravenduto, danno da accertarsi in separato giudizio;
- condanna le appellate e , in solido fra loro, al pagamento in CP_1 Parte_3 favore degli appellanti e delle spese di lite del primo Parte_1 Parte_2 grado di giudizio che liquida in euro 3.900,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, da liquidarsi in favore del Difensore Avv. Roberto Trevia antistatario;
-respinge nel resto l'appello e conferma nel resto la sentenza;
-condanna gli appellanti e , in solido fra loro, al Parte_4 Parte_2 pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata , che liquida in Controparte_2 euro 5.500,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
- condanna le appellate e al pagamento in favore degli appellanti CP_1 Parte_3
e delle spese di lite del presente grado di giudizio che Parte_1 Parte_2
13 liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa da liquidarsi in favore del Difensore Avv. Roberto Trevia antistatario.
Genova, 1/7/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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