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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3455/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3455/2024 vg promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRANDI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISO Controparte_1 C.F._2
MATTEO MARIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/08/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione alle seguenti ulteriori condizioni:
“Pronunciare la separazione dei coniug Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ogni cambio di residenza dovrà
essere comunicato per iscritto entro giorni 30 dall'effettivo trasferimento sino a che le FI minori non saranno divenute economicamente indipendenti come previsto a mente dell'art. 337 sexies ultimo comma c.c.
1. Disporre l'affido condiviso delle FI minori NC ad entrambi i genitori che Per_1
insieme eserciteranno la responsabilità genitoriale nell'interesse morale e materiale dei medesimi;
in particolare, i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine all'educazione, formazione scolastica e parascolastica ed alla salute dei figli,
tenendo conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità delle stesse, mentre,
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente allorquando le minori si troveranno presso ciascuno di loro
2. Assegnare la casa familiare, condotta in locazione e sita in Modena, via Guarini 225 int. 4
(doc. 7), il mobilio e le suppellettili ivi contenute, alla sig.r che vi abiterà Parte_1
unitamente alle FI NC e presso la quale le minori manterranno la Per_1
residenza anagrafica ed il collocamento prevalente. Il robot aspirapolvere RO ed il robot per cucina BY vengono assegnati al SI CP_1
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione, la caparra a suo tempo versata all'atto della sottoscrizione del predetto contratto di locazione, che sarà restituita dal locatore, verrà
suddivisa in parti uguali tra i coniugi. 3. Le Parti espressamente concordano che il sig , in vista della predetta assegnazione CP_1
della casa familiare alla sig.r come domandata, si è trasferito presso altro alloggio nel Pt_1
corso del mese di Novembre u.s. L'appartamento è sito in Modena, alla Via Luigi Vaccari n.
119
Sino al trasferimento del sig , i coniugi hanno provveduto a sostenere, in maniera CP_1
equamente ripartita (pro quota al 50%) e come stabilito in atto introduttivo, le spese relative all'abitazione (canone di locazione, spese condominiali dell'appartamento e utenze)
alimentando per le occorrenze corrispondenti come documentate dai relativi giustificativi di spesa, il c/c bancario cointestato ai coniugi. Stante l'effettivo trasferimento del sig , i CP_1
coniugi procederanno alla ripartizione dell'eventuale saldo residuo contenuto nel predetto conto corrente cointestato per ½ ciascuno all'atto della chiusura del conto, essendo entrambi oggi intestatari di c/c bancari separati.
All'esito del trasloco del marito, la sig.r ha effettuato, come da accordi assunti in Pt_1
ricorso, la voltura delle utenze della casa familiare e sono state svolte le dovute comunicazioni all'Amministrazione di Condominio;
4. Dichiararsi tenuto il sig a corrispondere alla sig.r Controparte_1 [...]
la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario per NC Parte_1
e (ovvero € 200,00 per ciascuna figlia) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, e ciò sino alla indipendenza economica delle ragazze. Il padre ha iniziato il versamento del predetto mantenimento ordinario a far data dal proprio trasferimento dalla casa familiare, avendo i genitori sostenuto, in pendenza di convivenza provvisoria, le esigenze familiari in pari misura.
5. Disporsi che l'assegno unico familiare sia suddiviso tra i sig.r nella misura Pt_1 CP_1
del 50% ciascuno. Allo stato attuale i coniugi, come da accordi assunti in ricorso, hanno provveduto a comunicare all'INPS i propri dati bancari per l'accredito, pro quota, sul c/c intestato a ciascuno di loro, ponendo in essere ogni formalità necessaria e prestandone idoneo consenso.
6. Dichiararsi tenuti i genitori a corrispondere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle
FI, così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena, che di seguito si riporta, e ciò sino alla indipendenza economica delle ragazze ed a far data dal deposito del presente atto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Ciò previo scambio della documentazione fiscalmente valida.
7. I genitori fruiranno nella misura del 50% delle detrazioni spettanti per le spese straordinarie sostenute in favore delle FI, impegnandosi sin d'ora reciprocamente a scambiare tempestivamente e su eventuale richiesta la documentazione atta allo scopo.
8. In merito al diritto di visita delle ragazze e del papà, disporsi che il sig potrà tenere CP_1
presso di s e NC a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio/sabato Per_1
mattina alla domenica sera alle ore 21.30); nel corso della settimana in cui le ragazze ed il papà non trascorreranno insieme il fine settimana, le minori potranno restare con il papà per due giorni che saranno concordati di volta in volta in ragione del lavoro sottoposto a turni del sig , mentre, nel corso della settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il CP_1
padre e NC trascorreranno un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dalla Per_1
scuola sino all'ora di cena o dopo cena quando saranno riaccompagnate dalla madre, previo accordo tra i genitori e compatibilmente alle esigenze scolastiche/ludiche delle minori nonché
delle loro eventuali preferenze oltre che dei turni lavorativi del padre.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori di anno in anno entro il 30 Maggio. Per ciò che concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni i giorni 25 dicembre con il padre (e l'anno successivo con la madre), il capodanno con la madre (e l'anno seguente con il padre). In merito alle vacanze pasquali, le ragazze potranno passare la domenica con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, mentre l'anno seguente si invertiranno i periodi tra i genitori medesimi. Le Festività Nazionali verranno suddivise tra i genitori con alternanza annuale. Resta ferma la facoltà per i genitori di concordare diversamente tenuto conto anche delle richieste delle FI in merito.
9. I genitori espressamente concordano di impegnarsi ad attendere l'introduzione, nella vita delle FI, di eventuali nuovi partners per il periodo di almeno un anno a far data dalla separazione e sempre che la nuova relazione del genitore interessato risulti essere consolidata e non provvisoria. Ciò salvo il fatto che siano le ragazze stesse a farne richiesta e sempre che ne siano previamente e reciprocamente informati sia i genitori che le minori.
10. In merito ai veicoli acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, l'autovettura Fiat 500S tg.
AF387VA rimarrà di esclusiva proprietà della sig.r , mentre la vettura Ford Fiesta tg. Pt_1
EA247HN e la motocicletta Yamaha XT660 tg. DF13796 resteranno di esclusiva proprietà
del sig . CP_1
11. Quanto al contenuto della cassetta di sicurezza presso l'istituto Bancario CA (Intesa
Sanpaolo) nr. 02/000143-0006C1, i coniugi concordano di così suddividerne il contenuto: la fede nunziale, un orologio d'oro al SI;
i gioielli della SI.r e delle FI (che CP_1 Pt_1
dovranno essere conservati sino la loro maggiore età per essere alle stesse consegnate) alla
SI.r . I restanti oggetti presenti nella cassetta sono già stati divisi tra le parti di Pt_1
comune accordo.
12. Quanto al libretto di collocamento di Buoni Fruttiferi POli cointestato ad entrambi presso
BA PO (nr. Libretto 34803772 – oggi sostituito al nr. di riferimento 00044375461) per il valore attuale di euro 6.000,00, i coniugi concordano di suddividersi in pari quota (50%) il contenuto del predetto bene, entro il mese di Dicembre corrente.
13. I genitori si impegnano, entro il compimento dei 18 anni di età d che interverrà in Per_1
data 8.11.2030, a pervenire alla parificazione delle intestazioni economiche in capo ad entrambe le FI, allo stato attuale ammontanti alle somme ed ai beni descritti al Punto D)
delle premesse al presente atto. In particolare, i medesimi, sostenendone l'esborso nella misura del 50% ciascuno,
integreranno i valori patrimoniali in capo alla figlia minore, sino a giungere al totale garantito alla sorella NC, ivi dovendosi includere i frutti che risulteranno maturati nel frattempo.
14. Dichiararsi che i ricorrenti, come dai medesimi confermato, hanno redditi e, comunque,
proventi tali da essere entrambi autonomi dal punto di vista economico e di nulla avere a pretendere e dovere l'uno all'altro a titolo di mantenimento reciproco, né di avere altre ragioni di credito l'uno nei confronti dell'altro. Le giacenze esistenti sui conti correnti personali delle Parti rimarranno assegnate in modo definitivo all'intestatario del conto stesso.
15. Confermarsi che i coniugi si concedano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per le FI minori.
16. Le spese legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico, ma contemperano in modo equilibrato gli interessi dei coniugi e rispondono a quello superiore della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
CALABRIA il 22/05/1981 e nato a [...] il Controparte_1
28/04/1979
2. recepisce le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Scilla (RC) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2010,
atto n. 44, parte 2, serie A)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 11/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3455/2024 vg promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRANDI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISO Controparte_1 C.F._2
MATTEO MARIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/08/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione alle seguenti ulteriori condizioni:
“Pronunciare la separazione dei coniug Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ogni cambio di residenza dovrà
essere comunicato per iscritto entro giorni 30 dall'effettivo trasferimento sino a che le FI minori non saranno divenute economicamente indipendenti come previsto a mente dell'art. 337 sexies ultimo comma c.c.
1. Disporre l'affido condiviso delle FI minori NC ad entrambi i genitori che Per_1
insieme eserciteranno la responsabilità genitoriale nell'interesse morale e materiale dei medesimi;
in particolare, i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine all'educazione, formazione scolastica e parascolastica ed alla salute dei figli,
tenendo conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità delle stesse, mentre,
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente allorquando le minori si troveranno presso ciascuno di loro
2. Assegnare la casa familiare, condotta in locazione e sita in Modena, via Guarini 225 int. 4
(doc. 7), il mobilio e le suppellettili ivi contenute, alla sig.r che vi abiterà Parte_1
unitamente alle FI NC e presso la quale le minori manterranno la Per_1
residenza anagrafica ed il collocamento prevalente. Il robot aspirapolvere RO ed il robot per cucina BY vengono assegnati al SI CP_1
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione, la caparra a suo tempo versata all'atto della sottoscrizione del predetto contratto di locazione, che sarà restituita dal locatore, verrà
suddivisa in parti uguali tra i coniugi. 3. Le Parti espressamente concordano che il sig , in vista della predetta assegnazione CP_1
della casa familiare alla sig.r come domandata, si è trasferito presso altro alloggio nel Pt_1
corso del mese di Novembre u.s. L'appartamento è sito in Modena, alla Via Luigi Vaccari n.
119
Sino al trasferimento del sig , i coniugi hanno provveduto a sostenere, in maniera CP_1
equamente ripartita (pro quota al 50%) e come stabilito in atto introduttivo, le spese relative all'abitazione (canone di locazione, spese condominiali dell'appartamento e utenze)
alimentando per le occorrenze corrispondenti come documentate dai relativi giustificativi di spesa, il c/c bancario cointestato ai coniugi. Stante l'effettivo trasferimento del sig , i CP_1
coniugi procederanno alla ripartizione dell'eventuale saldo residuo contenuto nel predetto conto corrente cointestato per ½ ciascuno all'atto della chiusura del conto, essendo entrambi oggi intestatari di c/c bancari separati.
All'esito del trasloco del marito, la sig.r ha effettuato, come da accordi assunti in Pt_1
ricorso, la voltura delle utenze della casa familiare e sono state svolte le dovute comunicazioni all'Amministrazione di Condominio;
4. Dichiararsi tenuto il sig a corrispondere alla sig.r Controparte_1 [...]
la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario per NC Parte_1
e (ovvero € 200,00 per ciascuna figlia) in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, e ciò sino alla indipendenza economica delle ragazze. Il padre ha iniziato il versamento del predetto mantenimento ordinario a far data dal proprio trasferimento dalla casa familiare, avendo i genitori sostenuto, in pendenza di convivenza provvisoria, le esigenze familiari in pari misura.
5. Disporsi che l'assegno unico familiare sia suddiviso tra i sig.r nella misura Pt_1 CP_1
del 50% ciascuno. Allo stato attuale i coniugi, come da accordi assunti in ricorso, hanno provveduto a comunicare all'INPS i propri dati bancari per l'accredito, pro quota, sul c/c intestato a ciascuno di loro, ponendo in essere ogni formalità necessaria e prestandone idoneo consenso.
6. Dichiararsi tenuti i genitori a corrispondere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle
FI, così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena, che di seguito si riporta, e ciò sino alla indipendenza economica delle ragazze ed a far data dal deposito del presente atto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Ciò previo scambio della documentazione fiscalmente valida.
7. I genitori fruiranno nella misura del 50% delle detrazioni spettanti per le spese straordinarie sostenute in favore delle FI, impegnandosi sin d'ora reciprocamente a scambiare tempestivamente e su eventuale richiesta la documentazione atta allo scopo.
8. In merito al diritto di visita delle ragazze e del papà, disporsi che il sig potrà tenere CP_1
presso di s e NC a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio/sabato Per_1
mattina alla domenica sera alle ore 21.30); nel corso della settimana in cui le ragazze ed il papà non trascorreranno insieme il fine settimana, le minori potranno restare con il papà per due giorni che saranno concordati di volta in volta in ragione del lavoro sottoposto a turni del sig , mentre, nel corso della settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il CP_1
padre e NC trascorreranno un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dalla Per_1
scuola sino all'ora di cena o dopo cena quando saranno riaccompagnate dalla madre, previo accordo tra i genitori e compatibilmente alle esigenze scolastiche/ludiche delle minori nonché
delle loro eventuali preferenze oltre che dei turni lavorativi del padre.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori di anno in anno entro il 30 Maggio. Per ciò che concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni i giorni 25 dicembre con il padre (e l'anno successivo con la madre), il capodanno con la madre (e l'anno seguente con il padre). In merito alle vacanze pasquali, le ragazze potranno passare la domenica con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, mentre l'anno seguente si invertiranno i periodi tra i genitori medesimi. Le Festività Nazionali verranno suddivise tra i genitori con alternanza annuale. Resta ferma la facoltà per i genitori di concordare diversamente tenuto conto anche delle richieste delle FI in merito.
9. I genitori espressamente concordano di impegnarsi ad attendere l'introduzione, nella vita delle FI, di eventuali nuovi partners per il periodo di almeno un anno a far data dalla separazione e sempre che la nuova relazione del genitore interessato risulti essere consolidata e non provvisoria. Ciò salvo il fatto che siano le ragazze stesse a farne richiesta e sempre che ne siano previamente e reciprocamente informati sia i genitori che le minori.
10. In merito ai veicoli acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, l'autovettura Fiat 500S tg.
AF387VA rimarrà di esclusiva proprietà della sig.r , mentre la vettura Ford Fiesta tg. Pt_1
EA247HN e la motocicletta Yamaha XT660 tg. DF13796 resteranno di esclusiva proprietà
del sig . CP_1
11. Quanto al contenuto della cassetta di sicurezza presso l'istituto Bancario CA (Intesa
Sanpaolo) nr. 02/000143-0006C1, i coniugi concordano di così suddividerne il contenuto: la fede nunziale, un orologio d'oro al SI;
i gioielli della SI.r e delle FI (che CP_1 Pt_1
dovranno essere conservati sino la loro maggiore età per essere alle stesse consegnate) alla
SI.r . I restanti oggetti presenti nella cassetta sono già stati divisi tra le parti di Pt_1
comune accordo.
12. Quanto al libretto di collocamento di Buoni Fruttiferi POli cointestato ad entrambi presso
BA PO (nr. Libretto 34803772 – oggi sostituito al nr. di riferimento 00044375461) per il valore attuale di euro 6.000,00, i coniugi concordano di suddividersi in pari quota (50%) il contenuto del predetto bene, entro il mese di Dicembre corrente.
13. I genitori si impegnano, entro il compimento dei 18 anni di età d che interverrà in Per_1
data 8.11.2030, a pervenire alla parificazione delle intestazioni economiche in capo ad entrambe le FI, allo stato attuale ammontanti alle somme ed ai beni descritti al Punto D)
delle premesse al presente atto. In particolare, i medesimi, sostenendone l'esborso nella misura del 50% ciascuno,
integreranno i valori patrimoniali in capo alla figlia minore, sino a giungere al totale garantito alla sorella NC, ivi dovendosi includere i frutti che risulteranno maturati nel frattempo.
14. Dichiararsi che i ricorrenti, come dai medesimi confermato, hanno redditi e, comunque,
proventi tali da essere entrambi autonomi dal punto di vista economico e di nulla avere a pretendere e dovere l'uno all'altro a titolo di mantenimento reciproco, né di avere altre ragioni di credito l'uno nei confronti dell'altro. Le giacenze esistenti sui conti correnti personali delle Parti rimarranno assegnate in modo definitivo all'intestatario del conto stesso.
15. Confermarsi che i coniugi si concedano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per le FI minori.
16. Le spese legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico, ma contemperano in modo equilibrato gli interessi dei coniugi e rispondono a quello superiore della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
CALABRIA il 22/05/1981 e nato a [...] il Controparte_1
28/04/1979
2. recepisce le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Scilla (RC) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2010,
atto n. 44, parte 2, serie A)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 11/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale