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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3483/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3483 del ruolo generale per l'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
CASSINO alla via Zamosch n. 41, presso lo studio dell'Avv. CARDILLO DONATO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
ARCE alla via Magni n. 41, presso lo studio dell'Avv. LANCIA FEDERICA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 734/2020 Trib. Cassino.
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 23 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, chiedeva ed otteneva decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 734/2020 nei confronti del Sig. , per il pagamento della somma di € Parte_1
7.368,37, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia
. Controparte_2
Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 08/09/2020, il sig. Parte_1
proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 19/10/2020, con il quale, convenendo
1 N. R.G. 3483/2020
in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale revocasse il decreto ingiuntivo opposto, rilevando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avversarie.
Parte opponente deduceva: - di aver sempre ottemperato ai suoi obblighi nei confronti della figlia provvedendo al pagamento delle spese;
- che la ricorrente era priva di CP_2
legittimazione attiva;
- che le fatture poste a fondamento del ricorso non erano idonee a provare il mancato pagamento in ordine al 50% delle spese straordinarie da parte del sig. Pt_1
La parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo emesso, la concessione della provvisoria esecutorietà e la condanna ex art. 96
c.p.c. in capo al sig. Pt_1
L'opposta deduceva: di non aver ricevuto il pagamento delle spese straordinarie se non dopo numerosi solleciti ma solo dal 19/05/2020, senza corresponsione del pregresso;
- di essere legittimata a chiedere il pagamento delle spese di mantenimento in genitore presso cui è stata collocata la figlia.
All'udienza del 23/06/2021 il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del d. i. opposto n. 734/2020 e concedeva i termini di cui all'art. 103 comma 6° c.p.c..
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 23/01/2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte di udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Preliminarmente, priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall'opponente. Ed invero, è stato osservato che “La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne;
tenuto, peraltro, conto del fatto che il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6950 del
16/07/1998, in termini 4188 del 2006; 21437 del 2007).
2 N. R.G. 3483/2020
Al riguardo va osservato che, trattandosi di legittimazione concorrente, il genitore di figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, può esercitare iure proprio, in assenza di un'autonoma richiesta giudiziale, anche nel caso in cui il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, non venendo, comunque, meno il requisito della coabitazione, qualora l'abitazione familiare rimanga, in concreto, come nel caso di specie, un punto di riferimento stabile, al quale fare sistematicamente ritorno ogniqualvolta gli impegni di studio glielo consentano (cfr. Ca..
27.5.2005 n. 11320 ed in ultimo, Cass. Civ. sez. I , 31.12.2020 n.29977).
A ciò si aggiunga che la legittimazione attiva della madre trova fondamento nella sentenza di divorzio, mentre non risulta che il convenuto abbia mai chiesto, raggiunta la maggiore età da parte della figlia, una modifica delle condizioni di divorzio per il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.
Tanto premesso, nel merito, si osserva quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001).
Ciò chiarito, è parimenti noto che l'eccezione di estinzione (per sopravvenuto pagamento) del credito vantato dall'attore (in questo caso, sostanziale) da un lato comporta l'ammissione implicita ma inequivoca dell'insorgenza del credito medesimo, dall'altro implica l'onere per l'eccipiente di dimostrare tale avvenuto pagamento (cfr. per tutte Cass. 1554/2005: “in tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda”). Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, “il quale
3 N. R.G. 3483/2020
controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cass.
20288/2011).
Nel caso di specie, con riferimento al credito vantato dall'opposta, il fatto costitutivo del credito è stato dimostrato mediante la produzione dei documenti attestanti le spese straordinarie sostenute nel periodo intercorrente tra settembre 2018 e giugno 2020. Tali spese rientrano tra quelle previste dal Protocollo di intesa del Tribunale di Cassino con il Foro in tema di spese straordinarie:
“iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private…ripetizioni…”, rientranti tra le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (prestato come da accordi di divorzio, né risulta dimostrato un eventuale dissenso del padre), e “spese sanitarie urgenti (…) spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie (…)”, rientranti tra le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione.
Al contrario, non risulta essere stata fornita la prova da parte dell'opponente dell'effettuazione di pagamenti a titolo di rimborso di tali spese, aventi efficacia estintiva.
Da tutto quanto esposto consegue che, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato.
Stante il rigetto dell'opposizione, va conseguentemente respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
Le processuali seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività espletata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 734/2020 emesso dal Tribunale di Cassino;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
Così deciso in Cassino il 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
4 N. R.G. 3483/2020
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3483 del ruolo generale per l'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
CASSINO alla via Zamosch n. 41, presso lo studio dell'Avv. CARDILLO DONATO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
ARCE alla via Magni n. 41, presso lo studio dell'Avv. LANCIA FEDERICA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 734/2020 Trib. Cassino.
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 23 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, chiedeva ed otteneva decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 734/2020 nei confronti del Sig. , per il pagamento della somma di € Parte_1
7.368,37, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia
. Controparte_2
Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 08/09/2020, il sig. Parte_1
proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 19/10/2020, con il quale, convenendo
1 N. R.G. 3483/2020
in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale revocasse il decreto ingiuntivo opposto, rilevando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avversarie.
Parte opponente deduceva: - di aver sempre ottemperato ai suoi obblighi nei confronti della figlia provvedendo al pagamento delle spese;
- che la ricorrente era priva di CP_2
legittimazione attiva;
- che le fatture poste a fondamento del ricorso non erano idonee a provare il mancato pagamento in ordine al 50% delle spese straordinarie da parte del sig. Pt_1
La parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo emesso, la concessione della provvisoria esecutorietà e la condanna ex art. 96
c.p.c. in capo al sig. Pt_1
L'opposta deduceva: di non aver ricevuto il pagamento delle spese straordinarie se non dopo numerosi solleciti ma solo dal 19/05/2020, senza corresponsione del pregresso;
- di essere legittimata a chiedere il pagamento delle spese di mantenimento in genitore presso cui è stata collocata la figlia.
All'udienza del 23/06/2021 il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del d. i. opposto n. 734/2020 e concedeva i termini di cui all'art. 103 comma 6° c.p.c..
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 23/01/2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte di udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Preliminarmente, priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall'opponente. Ed invero, è stato osservato che “La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne;
tenuto, peraltro, conto del fatto che il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6950 del
16/07/1998, in termini 4188 del 2006; 21437 del 2007).
2 N. R.G. 3483/2020
Al riguardo va osservato che, trattandosi di legittimazione concorrente, il genitore di figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, può esercitare iure proprio, in assenza di un'autonoma richiesta giudiziale, anche nel caso in cui il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, non venendo, comunque, meno il requisito della coabitazione, qualora l'abitazione familiare rimanga, in concreto, come nel caso di specie, un punto di riferimento stabile, al quale fare sistematicamente ritorno ogniqualvolta gli impegni di studio glielo consentano (cfr. Ca..
27.5.2005 n. 11320 ed in ultimo, Cass. Civ. sez. I , 31.12.2020 n.29977).
A ciò si aggiunga che la legittimazione attiva della madre trova fondamento nella sentenza di divorzio, mentre non risulta che il convenuto abbia mai chiesto, raggiunta la maggiore età da parte della figlia, una modifica delle condizioni di divorzio per il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.
Tanto premesso, nel merito, si osserva quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001).
Ciò chiarito, è parimenti noto che l'eccezione di estinzione (per sopravvenuto pagamento) del credito vantato dall'attore (in questo caso, sostanziale) da un lato comporta l'ammissione implicita ma inequivoca dell'insorgenza del credito medesimo, dall'altro implica l'onere per l'eccipiente di dimostrare tale avvenuto pagamento (cfr. per tutte Cass. 1554/2005: “in tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda”). Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, “il quale
3 N. R.G. 3483/2020
controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cass.
20288/2011).
Nel caso di specie, con riferimento al credito vantato dall'opposta, il fatto costitutivo del credito è stato dimostrato mediante la produzione dei documenti attestanti le spese straordinarie sostenute nel periodo intercorrente tra settembre 2018 e giugno 2020. Tali spese rientrano tra quelle previste dal Protocollo di intesa del Tribunale di Cassino con il Foro in tema di spese straordinarie:
“iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private…ripetizioni…”, rientranti tra le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (prestato come da accordi di divorzio, né risulta dimostrato un eventuale dissenso del padre), e “spese sanitarie urgenti (…) spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie (…)”, rientranti tra le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione.
Al contrario, non risulta essere stata fornita la prova da parte dell'opponente dell'effettuazione di pagamenti a titolo di rimborso di tali spese, aventi efficacia estintiva.
Da tutto quanto esposto consegue che, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato.
Stante il rigetto dell'opposizione, va conseguentemente respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
Le processuali seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività espletata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 734/2020 emesso dal Tribunale di Cassino;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
Così deciso in Cassino il 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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