Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 19/03/2025, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10229/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10229 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Costantini, Giovanni Nicola D'Amati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Zammataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, intimati e non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti inoltrata via pec in data 3.7.2024 all’indirizzo centrounicoaccesso@postacert.inail.it previsto dal Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso, con la quale egli ha chiesto l’accesso alla documentazione attestante i dati riportati negli allegati 1 e 2 delle schede di valutazione (allegato 3 alla Delibera CdA -OMISSIS-) degli Avv.ti -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, che lo precedono direttamente nella graduatoria formata all’esito della selezione indetta con la predetta Delibera per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale dell’Avvocatura Generale;
- della nota INAIL -OMISSIS- della DCRU - Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio Risorse Umane Processo II, comunicata al solo ricorrente via email il 29.7.2024 ove è riportato che “i dati numerici nelle schede di valutazione in parola sono stati estratti e forniti dalla DCOD e, pertanto, la scrivente non dispone della documentazione di interesse”;
per l’accertamento del diritto dell’Avv. -OMISSIS- ad accedere ai richiesti documenti, prenderne visione ed estrarne copia e la conseguente condanna dell’INAIL alla ostensione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inail;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
- il ricorrente, preso atto della documentazione versata in atti da parte dell’Istituto resistente, insiste – nell’ambito dell’udienza camerale del 5 marzo 2025 – per la condanna di quest’ultimo alle spese di lite, avendo lo stesso ottemperato alla richiesta di ostensione solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
- la difesa previdenziale, richiamato integralmente il contenuto degli atti difensivi, nonché dei documenti depositati giudizio, chiede l’adozione di una pronuncia di inammissibilità ed infondatezza del gravame proposto, posto che in seguito alla notifica e precedentemente alla data di deposito del ricorso avvenuto in data 8 ottobre 2024, “ con nota del 1°ottobre 2024 prot.20449, acquisiti nel frattempo i dati a suo tempo elaborati dalla DCOD, trasmetteva al ricorrente, ad integrazione della nota di riscontro del 29 luglio 2024, una prima elaborazione di sintesi dei dati richiesti e precisamente: 1) pareri emessi per candidato e 2) procedimenti iniziati per candidato” , nonché con nota dell’8 ottobre 2024, -OMISSIS- trasmetteva nuovamente “ al ricorrente i medesimi dati, già precedentemente inviati in forma sintetica, mediante l’inoltro di tabelle riportanti i dati espansi comprensivi di ulteriori informazioni ” e con successiva nota del 21 ottobre 2024 -OMISSIS- rilevava quanto segue: «… la documentazione esaminata dalla Commissione ai fini delle valutazioni di competenza, Le è stata già integralmente trasmessa con nota -OMISSIS- del 1°ottobre 2024 e con nota -OMISSIS- dell’8 ottobre 2024 ».
In considerazione dell’intervenuta ostensione documentale in senso favorevole al ricorrente, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dei documenti depositati in atti e del complessivo andamento della vicenda contenziosa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Elefante, Presidente FF
Ida Tascone, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Francesco Elefante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.