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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 711/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del , avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21.03.2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MADONNA SABATINO, tendente ad
[...] ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IT (CE) in data
09.08.2007; rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 23.09.2008); Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 22.11.2011; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I signori e continueranno a vivere separati nel Parte_1 Parte_2 mutuo rispetto;
1 2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, continuando a Persona_1 vivere prevalentemente con la madre presso l'abitazione dove quest'ultima risiede dal
2020 sita in IT (CE) alla via Rimembranza n. 38B;
3) Il padre avrà il diritto di vedere la ragazza ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e le disponibilità degli stessi in considerazione anche dei rispettivi impegni di lavoro. In ogni caso , Persona_1 quasi sedicenne, deciderà autonomamente modi e tempi di visita del padre, compatibilmente con i suoi impegni di studio, scolastici e ricreativi. Inoltre il padre potrà tenere con sé la ragazza: - nelle festività Natalizie, alternativamente nei giorni
23,24,25 e 26 dicembre e nei giorni 31/12, 1 e 6 gennaio - nelle festività Pasquali, alternativamente negli anni, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo e nelle feste patronali;
- a cena o a pranzo il giorno del compleanno della minore, del compleanno del padre e della festa del papà; - nei mesi estivi l'orario potrà variare secondo le rispettive esigenze dei genitori, previo accordo. Durante i mesi estivi la ragazza potrà trascorrere un'intera settimana a luglio ed un'altra settimana ad agosto esclusivamente con la madre con o il padre.
4) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia, il marito si impegna e si obbliga a corrispondere alla moglie la somma di € 350,00 mensili in moneta contante o a mezzo vaglia postale anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, come già previsto nell'accordo di separazione. Detta somma sarà annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT. Inoltre a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della minore, il marito si obbliga ed impegna a corrispondere alla moglie il 50% delle spese sanitarie, scolastiche ed altre eventuali spese straordinarie e necessarie, purché previamente concordate e/o documentate. In ogni caso, rispetto alla gestione delle spese ordinarie rientranti nell'assegno di mantenimento e delle spese extra assegno, le parti faranno riferimento al Protocollo d'Intesa tra Tribunale di S. Maria C. V. e
Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C. V., protocollato al Ministero dell'Interno il 28.03.2024 n.0001244;
5) I coniugi continueranno a provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
6) Se uno dei coniugi intende allontanarsi anche momentaneamente dal domicilio indicato nel presente atto in compagnia della figlia minore, deve preventivamente comunicare all'altro coniuge la destinazione e l'eventuale recapito;
2 7) Entrambi i coniugi, sin d'ora, dichiarano espressamente di prestare consenso all'espatrio, al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
8) Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IT (CE) il
09.08.2007 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IT (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno
2007);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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