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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 1051/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Pascale Parte_1 C.F._1
Vincenzo, presso il cui studio, con sede in Viale Marconi n.167, Potenza, è
elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Del Re Ennio, CP_1 C.F._2
presso il cui studio, con sede in Via Zanella n.13, Vasto, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Losco Antonio, presso il cui studio, con sede in Via Scardillo n.25, Salerno, è elettivamente domiciliata;
TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
FATTO
, sacerdote, ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 CP_1
avvocato, per ivi sentirlo condannare per responsabilità professionale al
[...]
pagamento in favore di esso istante della somma di euro 12.333,00, oltre interessi come per legge.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere parente di V grado Controparte_3
della sig.ra , deceduta in data 01/03/2003, per essere nipote ex Persona_1
sorore di quest'ultima, facoltosa nobildonna del Venosino della cui eredità esso attore aveva ad un certo punto appreso essere passata nelle mani del sig. per CP_4
avere quest'ultimo, in qualità di curatore dell'eredità giacente della , acquistato Per_1
da cugini della medesima, da lui individuati quali eredi, i beni facenti parte della predetta eredità, del valore di circa otto milioni di euro, per poco più di novecentomila euro.
Ha riferito che, conferito mandato all'avv. questi aveva intentato CP_1
un'azione civile per la declaratoria di nullità / inefficacia dei predetti atti di acquisto,
sostenendo che fosse erede di III grado della sig.ra , con conseguente CP_3 Per_1
richiesta di trasferimento di tutti gli immobili in capo ad esso attore.
Ha aggiunto che il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 384/2014, ritenendo erronea l'attribuzione della qualità di erede di III grado all'odierno comparente, anziché quella di erede di V grado – quindi, inferiore alla parentela intercorrente tra la defunta Per_1
e i predetti (1908), (1916), (1918), Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
(1917), , condannava l'attore alla refusione delle spese di CP_7 Controparte_8
lite, per euro 5.106,92; e che, proposto appello, innanzi alla Corte di Appello di
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Potenza, sostenendo anche in secondo grado che fosse parente di Controparte_3
III grado della defunta , - sebbene avesse revocato il Per_1 Controparte_3
mandato difensivo e svolto difese atte unicamente ad evitare una condanna alle spese, si era visto rigettare la domanda e condannare anche alla refusione delle spese processuali, per euro 4.840,56, nonché euro 518 per contributo unificato;
e che corrispondeva, altresì, anche euro 1.350,00 al nuovo difensore avv. Pascale.
Ha rappresentato che il procedimento di negoziazione assistita, intrapreso da esso attore per il recupero della complessiva somma di euro 12.330,00, neppure iniziava, stante l'intenzione della controparte di voler estendere essa procedura a questioni relative a presunti compensi non versati dall' , nonché a pretese risarcitorie avanzate per CP_3
asseriti comportamenti diffamatori a quest'ultimo imputati, circostanze tutte contestate dall'odierno attore.
Sulla base delle circostanze appena riferite, con le note per la trattazione scritta dell'udienza dell'11.10.2024, ha concluso: “Voglia l'On.le Tribunale di Vasto, in persona
dell'Ill.mo Giudice adito, così provvedere: -dichiarare preliminarmente improcedibile la spiegata riconvenzionale per quanto precisato nella memoria ex art. 183 c.p.c. comma
VI n. 1; -accogliere la domanda attorea per tutte le ragioni di cui alla parte motiva dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 e per l'effetto condannare
l'avv. al pagamento della somma di € 12.333,00, oltre interessi dalla CP_1
data dei singoli pagamenti al soddisfo, e , per la chiamata in causa dell'assicurazione
per la responsabilità professionale da parte del convenuto, ritenere e dichiarare la terza chiamata, compagnia , in persona del legale rappresentante, Controparte_2
tenuta a manlevare, garantire e tenere indenne l'avv. , e per l'effetto CP_1
condannarla al pagamento di ogni somma dovuta dall'assicurato; -rigettare in ogni caso la spiegata riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto;
-rigettare ogni
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richiesta della compagnia perché infondata in fatto e in diritto. Con Controparte_2
vittoria di spese e compenso del giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'avv. Pompeo il quale, nel contestare in parte gli CP_1
avversi assunti, ha chiesto il rigetto della domanda, il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo e ha spiegato Controparte_2
domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore al pagamento della complessiva somma di €. 25.051,32 – o di quella diversa ritenuta di giustizia – oltre alla refusione delle spese di lite.
Ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, l'insussistenza della responsabilità
professionale – evidenziando come la soccombenza nella causa di primo grado non fosse dipesa dall'erronea indicazione del rapporto di parentela e quella di secondo grado fosse dipesa dalle scelte processuali effettuate dall'avv. Pascale, allorché era rimasto unico difensore di , in conseguenza della revoca del mandato in origine Parte_1
conferito all'odierno convenuto;
ha formulato domanda riconvenzionale per il pagamento di crediti professionali e risarcimento danni da calunnia.
Sulla base delle riferite deduzioni il convenuto, con le note per la trattazione scritta dell'udienza dell'11.10.2024, ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle della comparsa di costituzione e risposta del 16.01.2023 (ovvero: Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito, contrariis reiectis In via preliminare / pregiudiziale 1°)- differire l'udienza del
3.03.2023, fissandone una successiva, nel rispetto dei termini a comparire di rito ex art.
163 bis c.p.c. e per la vocatio in ius, per consentire la chiamata in causa di terzo, ossia della (Cod. Fisc. - Part. I.V.A. Controparte_9 P.IVA_2
), con sede in (C.A.P. 31021) IA ET (Tv) alla Via Marocchesa P.IVA_3
n°14, in persona del l.r.p.t.; 2°)- ritenere e dichiarare la nullità dell'Atto di citazione
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introduttivo, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché non è chiaro se sia stata
proposta azione risarcitoria o di mera restituzione di importi versati dall'attore e, inoltre, essendo stata chiesta la somma di €. 12.333,00 (euro dodicimila trecento
trentatre /00), che costituisce cifra molto maggiore della sommatoria delle singole voci ex adverso indicate;
Nel merito, 3°)- rigettare per le ragioni tutte spiegate, la domanda
formulata dall'attore , nei confronti del convenuto Avv. Controparte_3 CP_1
[...
per infondatezza in punto di fatto ed in punto di diritto della domanda stessa e/o
per mancanza di prova con riferimento all'an e/o al quantum e/o al nesso di causalità;
4°)- in via di estremo subordine e salvo gravame, per ogni denegata e davvero non
creduta ipotesi di soccombenza, anche se parziale, con accoglimento della domanda
formulata dall' , ritenere e dichiarare la terza chiamata Controparte_3 [...]
(Cod. Fisc. - Part. I.V.A. ), con sede in Controparte_9 P.IVA_2 P.IVA_3
(C.A.P. 31021) IA ET (Tv) alla Via Marocchesa n°14, in persona del l.r.p.t., tenuta a manlevare garantire e tenere indenne l'Avv. e, per l'effetto, CP_1
condannarla al pagamento di ogni somma che lo stesso garantito / assicurato fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell' 5°)- in via Controparte_3
riconvenzionale, condannare l' a pagare, in favore dell'Avv. Controparte_3 CP_1
le seguenti somme: €. 4.990,19 (euro quattromila novecento novanta /19) per
[...]
l'assistenza prestata nel giudizio penale con R.G.N.R. 830/2012 a carico di Parte_2
, dinanzi al Tribunale di Avezzano in composizione monocratica – Giudice dott.
[...]
VENTURINI; €. 9.061,13, (euro novemila sessantuno /13) per l'assistenza prestata giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Potenza di gravame della Sentenza
n°384/2014 resa dal Tribunale di Potenza (ex Tribunale di Melfi) all'esito del giudizio
con R.G. n°612/2012 e, infine €. 11.000,00 (euro undicimila/00) in ragione delle condotte diffamatorie e persino calunniose ed estorsive poste in essere dal medesimo
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e così per una complessiva somma di €. 25.051,32 (euro Controparte_3
venticinquemila-cinquantuno /32) ovvero quei diversi importi maggiori o minori ritenuti di giustizia, anche con valutazione equitativa. Sempre con vittoria di spese e compensi
di lite e condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., alla somma ritenuta di giustizia).
Si è costituita in giudizio e ha impugnato integralmente le Controparte_2
domande contenute nell'atto di citazione e nell'atto di chiamata in garanzia in quanto inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto.
Ha confermato l'operatività della polizza n.370074756 con massimale di euro 500.000,00
per sinistro ed anno assicurativo e, quanto a franchigia e scoperto, ha indicato quest'ultimo nella misura del 5% con un minimo di 500,00 euro;
ha eccepito la mancata cessione della gestione della lite, con esclusione dalla garanzia delle spese difensive sopportate dal chiamante in causa;
nel merito, ha svolto deduzioni in ordine all'infondatezza della pretesa attrice.
Depositate fuori termine dalla terza chiamata le note per la trattazione scritta dell'udienza dell'11.10.2024, si riportano per la medesima parte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta (Voglia il Tribunale adito: 1.
Dichiarare infondata la richiesta di manleva in danno di in quanto non si Controparte_2
configura alcuna colpa professionale e per insussistenza di nesso causale tra il preteso danno e i fatti addebitati al convenuto.
2. In subordine dichiarare la garanzia operante
con riferimento alla polizza temporalmente attiva e nei limiti massimi previsti, compresi lo scoperto e la franchigia.
3. Dichiarare altresì infondata la domanda attorea.
4. Condannarsi parte soccombente al pagamento delle spese di difesa sopportate”.
In corso di causa si è proceduto allo spostamento dell'udienza, per la chiamata in causa del terzo, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co.VI, c.p.c., è stata di poi
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respinta l'istanza di remissione in termini formulata dal convenuto;
non ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti, è stata fissata a trattazione scritta l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta.
L'atto introduttivo pone a fondamento della richiesta di risarcimento dell'importo di euro 12.333,00 la responsabilità professionale dell'avv. . CP_1
Com'è noto, quella dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi, non di risultato, il che comporta che l'avvocato non può considerarsi inadempiente per la mera circostanza del mancato raggiungimento del risultato: in tale ipotesi, pertanto, spetta al creditore / cliente la dimostrazione della negligenza del professionista. E la relativa prova poggia,
per lo più, su criteri necessariamente probabilistici.
In altri termini, il cliente è tenuto a dimostrare che le condotte oggetto di censura gli abbiano impedito di conseguire un esito della lite alternativo, altrimenti ottenibile.
A tal fine, afferma l'attore nell'atto introduttivo: “L'Avv. , sostenendo che il Don CP_1
IO fosse erede di III grado della sig.ra , iniziò un azione civile in danno del Per_1
per sentir dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia degli atti appena CP_4
menzionati e stipulati con i sigg. (1908), (1916), Controparte_5 Controparte_6
(1918), (1917), , con conseguente richiesta Persona_2 CP_7 Controparte_8
di trasferimento di tutti gli immobili in capo al sottoscritto, come da atto di citazione
(all. 5). Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 384/2014 (all. 6), invece, ritenne
erronea l'attribuzione della qualità di erede di III grado all'odierno comparente,
quanto piuttosto attribuì la diversa qualifica di erede di V grado”.
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E, in un passaggio successivo: “Alla predetta sentenza del Tribunale, l'Avv. CP_1
proponeva appello, innanzi alla Corte di Appello di Potenza, sostenendo, nei fatti, la medesima motivazione che aveva portato alla soccombenza del I grado, ovvero che il
fosse parente di III grado della defunta (all. 8). Controparte_3 Per_1
Ovviamente anche in secondo grado la domanda veniva rigettata ...” ed ancora: “In
sostanza, l'errata impostazione delle due cause, sulla scorta dell'erronea convinzione di questo rapporto di parentela del III grado, anziché del V, come in realtà, è costato al
la somma di euro 12.333,00”. CP_3
Non può esser, dunque, revocato in dubbio che nessuna altra doglianza, nessuna altra censura viene mossa nei riguardi dell'operato del difensore nell'atto di citazione, il quale atto nemmeno in forma riassuntiva rimanda alle altre argomentazioni esplicitate dal Tribunale di Potenza nella sentenza n. 384/2014: l'unico errore imputato all'odierno convenuto riguarda la “valutazione circa un dato essenziale e determinante del giudizio, ovvero la scorretta individuazione del rapporto di parentela del CP_3
con la defunta . In essa errata convinzione egli ha continuato per tutto il tempo Per_1
del I e del II giudizio, senza per altro mai far presente al che essa condizione CP_3
sarebbe stata determinante ai fini dell'esito della lite e senza sconsigliare di procedere con l'appello, nonostante l'esito del I grado. Ancora, la verifica di questa condizione
certamente rientrava tra l'ordinaria diligenza richiesta al professionista, …”.
Pertanto, è fondata l'eccezione di mutatio libelli prontamente formulata dall'odierno convenuto, il quale rimarca come la controparte, nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c. VI comma, non imputi più la soccombenza in primo grado all'erronea indicazione del grado di parentela, “bensì ad ulteriori circostanze, rinvenibili dalla sentenza …”.
A ben vedere, già con la prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., l'attore introduce le
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altre argomentazioni esplicitate nella sentenza.
Tuttavia, come ha chiarito la Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 15 giugno 2015, n.12310), costituisce mutatio libelli non consentita quella effettuata dalla parte che “… avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (…)”.
Non essendo consentito un cambiamento integrale della condotta censurata, ovvero dei fatti posti a fondamento della domanda, va da sé che la negligenza nell'attività difensiva dedotta nell'atto di citazione (ed effettivamente ravvisabile dagli atti) non ha inciso in concreto sugli interessi del cliente, pregiudicando la chance di vittoria (Cass.
Civ., n. 25894/16; Cass. Civ. n. 11304/12): e, questo, non secondo un giudizio probabilistico, ma con certezza, poiché lo stesso Tribunale di Potenza, a pagina 4 della sentenza, chiarisce che “Ad ogni buon conto, l'accertamento del grado di eredità non
sembra assumere rilievo ai fini della decisione per le ragioni di seguito esposte” ed indica nella carenza di interesse ad agire, mancanza di supporto probatorio sullo stato d'incapacità di intendere e di volere delle cedenti in relazione alla domanda di annullamento delle cessioni, infondatezza della domanda di nullità per un dedotto ma non esistente conflitto di interessi in capo al i motivi della decisione. CP_4
Viene, quindi, in rilievo la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, di condanna dell'attore al pagamento della complessiva somma di €. 25.051,32, di cui €.
4.990,19 per l'assistenza prestata nel giudizio penale con R.G.N.R. 830/2012 a carico di
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, dinanzi al Tribunale di Avezzano in composizione monocratica – Parte_2
Giudice dott. Venturini;
€. 9.061,13, per l'assistenza prestata nel giudizio, davanti alla
Corte di Appello di Potenza, di gravame della sentenza n°384/2014 resa dal Tribunale di
Potenza (ex Tribunale di Melfi) all'esito del giudizio con R.G. n°612/2012 e, infine, €.
11.000,00 per dedotte condotte diffamatorie /calunniose ed estorsive poste in essere dal medesimo . Parte_1
In ordine alla domanda riconvenzionale, l'attore ha eccepito l'improcedibilità, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
A tale eccezione, il convenuto ha replicato eccependo la decadenza della controparte.
E, invero, ex art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 28/2010, l'improcedibilità deve essere eccepita a pena di decadenza e/o rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza e nel caso in esame ciò non è avvenuto;
peraltro, poiché il co. 1 limita il previo esperimento del procedimento di mediazione alla sola “diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità”, l'eccezione di parte attrice è sotto questo aspetto,
infondata.
La richiesta risarcitoria formulata dal convenuto, tuttavia, non può essere accolta: gli scritti dell'attore, versati in atti dal convenuto, costituiscono narrazione resa in forma colta e in molti punti ermetica delle vicende personali dell'attore, con riferimenti a molteplici soggetti, ma priva di contenuto effettivamente offensivo o screditante nei confronti dell'odierno convenuto.
Neppure possono ravvisarsi condotte estorsive, posto che appare di tutta evidenza che in detti scritti l'autore riferisce di aver sborsato inutilmente somme di denaro, delle quali chiede la restituzione: l'errore in ordine all'ingiustizia del profitto conseguito (e,
nella fattispecie concreta, nessuna somma è stata versata dal convenuto in favore
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dell'attore) esclude il dolo di estorsione.
Per quanto attiene, da ultimo, al pagamento di compensi per attività professionale prestata in favore dell'attore, quest'ultimo ha eccepito la prescrizione.
Il compenso dell'avvocato è soggetto sia alla prescrizione presuntiva triennale che alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art.2946 cod.civ..
Il termine triennale di cui all'art.2956 C.C. comporta che, decorso tale termine, avviene l'inversione dell'onere della prova in merito alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento in caso di contestazione e diniego del committente;
in pratica, l'avvocato deve fornire la prova di non essere stato pagato.
In caso di mancata eccezione di prescrizione presuntiva da parte del debitore, il credito concernente il compenso dell'avvocato, quindi, si estingue ugualmente con il decorso del termine decennale della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod.civ..
Con riferimento, infine, alla decorrenza della prescrizione del diritto al compenso dell'avvocato, l'art. 2957 cod. civ., statuisce che “decorre dalla decisione della lite,
dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione” e dal “compimento della prestazione”
in base al 1 comma del medesimo art. 2957 cod. civ..
Ad ogni modo, l'eccezione di prescrizione è stata sollevata tardivamente, ovvero solo con la prima memoria ex art. 183, co.VI, c.p.c., anziché alla prima udienza di trattazione.
Come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, ord.za 26 novembre 2019,
n.30745), la memoria ex art. 183 c.pc. VI comma n°1 non consente all'attore di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza di domanda riconvenzionale
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o dell'eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
Stante la decadenza dell'attore dall'eccezione di prescrizione – la censura di genericità
dell'eccezione sollevata dal convenuto essendo chiaramente superata dalla constatazione che, essendo il mandato stato revocato il 18 luglio 2017, non avrebbe avuto senso eccepire nel 2023 la prescrizione decennale – occorre al contempo precisare che “L'avvocato ha l'onere di provare il diritto al compenso ma non anche il mancato
pagamento” (Cass., Sez. VI, Ord., 30 gennaio 2020, n. 2276).
Non essendo stata fornita dall'attore la prova del pagamento dei compensi richiesti dall'avv. , deve ritenersi fondata, sul punto, la domanda riconvenzionale CP_1
formulata dal convenuto.
Al riguardo, ritiene il giudicante che in ordine all'attività svolta per il giudizio penale con R.G.N.R. n°830/2012 a carico di , dinanzi al Tribunale di Parte_2
Avezzano in composizione monocratica, in considerazione della semplicità della questione trattata, possa essere riconosciuto in favore dell'avv. CP_1
l'importo, comprensivo di accessori e liquidato secondo tariffario in vigore all'epoca,
pari ad € 1.256,11 mentre, con riguardo alla causa svolta davanti alla Corte d'Appello di
Potenza, spetti al difensore la somma, comprensiva di accessori e liquidata secondo tariffario vigente all'epoca della revoca del mandato, pari ad € 5.376,86; il tutto, per il complessivo importo di € 6.632,97.
Per quanto attiene alla posizione della terza chiamata, il rigetto Controparte_2
della domanda attorea nei confronti del chiamante in causa impone unicamente la regolazione delle spese processuali.
La Cassazione, in relazione alle spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in
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garanzia, ha statuito (Cass. n. 2492/2016) che “una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò
anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”.
Da ultimo, con l'ordinanza n. 6144/2024, la Cassazione ha ribadito che "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
L'applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte implica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento in favore di convenuto e terza chiamata delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo alla minore somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella da essa domandata. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato rispetto al convenuto sulla base dei valori medi dei
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parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del
10 marzo 2014, aggiornato al D.M. n.147/2022.
Si ritiene, tuttavia, ex art. 92, co. 2, c.p.c,, che in virtù della soccombenza reciproca,
le spese di lite tra attore e convenuto debbano essere compensate in ragione di 1/3.
Rispetto alla terza chiamata, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato con riferimento ai valori minimi, essendosi trattato di difesa che ha aderito completamente a quelle azionate nel merito dallo stesso chiamante.
Da ultimo, va accolta la richiesta formulata dal convenuto di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., in considerazione della mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa, così come strutturata e per valutare le conseguenze dei propri atti.
Quanto all'importo, si ritiene quantificabile in euro 500,00, corrispondenti ad 1/10 delle spese di lite (previo arrotondamento per difetto al centinaio di euro più prossimo).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , sulla domanda Parte_1 CP_1
riconvenzionale da quest'ultimo avanzata, con la chiamata in causa di Controparte_2
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
[...]
a) RIGETTA la domanda attorea;
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale risarcitoria;
c) CO , in accoglimento della domanda riconvenzionale di Parte_1
pagamento compensi professionali, al pagamento, in favore di , della CP_1
complessiva somma di euro 6.632,97;
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d) CO al pagamento, in favore del convenuto Parte_1 CP_1
di 2/3 delle spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in complessivi €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
con compensazione tra esse parti del residuo 1/3;
e) CO al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
f) CO, altresì, ai sensi dell'art. 96, co.1, c.p.c., al pagamento, Parte_1
in favore del convenuto della somma di € 500,00. CP_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 20/03/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore