Sentenza 4 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/09/2023, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/09/2023
N. 02615/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2019 REG.RIC.
N. 01379/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2019, proposto da
RI ZI LL, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calatabiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Berretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BE PU, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2019, proposto da
NA CA AC, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calatabiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Berretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BE PU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. 4787 in data 12 aprile 2019 con cui l’Amministrazione intimata ha annullato in autotutela la concessione edilizia n. 12/15 in data 31 agosto 2015, il permesso di costruire n. 5/2017 e gli atti successivi; b) della comunicazione di avvio del procedimento n.14108 in data 6 dicembre 2018 e i relativi atti istruttori;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti delle due cause e le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n. 939/2019 la ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) il provvedimento n. 4787 in data 12 aprile 2019 con cui l’Amministrazione intimata ha annullato in autotutela la concessione edilizia n. 12/15 in data 31 agosto 2015, il permesso di costruire n. 5/2017 e gli atti successivi; b) la comunicazione di avvio del procedimento n.14108 in data 6 dicembre 2018 e i relativi atti istruttori.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente è proprietaria dell’immobile censito in catasto al foglio 13, particella 643 (lotto 2), in forza di compravendita in data 24 novembre 2015; b) CA AC NA è proprietaria dell’immobile censito incatasto al foglio13, particella 670 (lotto 3), in forza di compravendita in data 12 dicembre 2017; c) al momento della stipula delle due compravendite gli edifici, assistiti da regolari titoli edilizi, erano in corso di costruzione; d) con nota n. 6560/2013 in data 9 maggio 2013 PU BE aveva presentato richiesta di autorizzazione edilizia per opere di demolizione di un edificio e per la ricostruzione nell’area limitrofa (immobili censiti in catasto al foglio 13, particelle 446 e 468); e) con atto in data 9 gennaio 2014 RE IO ha acquistato da PU BE il terreno censito in catasto al foglio 13, particella 624, comprensivo della volumetria derivante dalla demolizione del fabbricato di cui alla particella 468, subalterno 1 (lotto 1); f) con nota n. 11732 in data 12 aprile 2014 PU BE ha presentato istanza di concessione edilizia per la demolizione di un edificio e ricostruzione dell’area limitrofa in relazione alle particelle 625, 626 e 627 (lotto 2 e 3) del foglio 13; g) con nota n. 12003 in data 18 settembre 2014 RE IO ha presentato istanza di concessione edilizia relativa al proprio immobile (lotto 1); g) a seguito di richiesta del Comune di unificare le due istanze presentate (relativa l’una al lotto 1 e l’altra ai lotti 2 e 3), con nota n 2248 del 16 febbraio 2015, PU BE, all’uopo autorizzato da RE IO, ha presentato una sola richiesta per la demolizione e ricostruzione di tre distinti fabbricati censiti al foglio 13, particelle 447, 467, subalterno 4, 468, subalterno 5, e 468, subalterno 3, ai fini della loro autonoma ricostruzione sulle limitrofe particelle. 623, 624, 625, 626, 627 e 628; h) l’Ufficio ha rappresentato che occorreva ritirare le precedenti istanze e, pertanto, con nota 5256 in data 27 aprile 2015 RE IO ha chiesto l’archiviazione della pratica n. 12013 del 18 settembre 2014 e con nota n. 5254 del 27 aprile 2015 PU BE ha chiesto l’archiviazione delle altre pratiche; i) in data 31 agosto 2015 l’Amministrazione, senza imporre particolari prescrizioni, ha rilasciato a PU BE la concessione edilizia n. 12/2015 per la demolizione di edifici esistenti e per la ricostruzione nei terreni censiti in catasto al foglio 13, particelle 623, 624, 625, 626, 627 e 628 e nei fabbricati censiti alle particelle 467/a, 467/5 e 468/3; l) con nota n 13177 del 2 ottobre 2015 PU BE ha comunicato l’inizio dei lavori; m) con atto in data 24 novembre 2015 la ricorrente ha acquistato da PU BE l’immobile censito al foglio 13, particella 643 (lotto 2); m) con atto in data 27 ottobre 2015 la ricorrente ha autorizzato PU BE a proseguire la pratica edilizia per l’ipotesi di eventuali varianti; n) in relazione al lotto 3, PU BE, in data 28 novembre 2016, ha presentato istanza di variante, che è stata rilasciato con provvedimento n. 5/2017 del 3 febbraio 2017 (senza particolari prescrizioni); n) in data 2 agosto 2017 la ricorrente ha presentato comunicazione di inizio dei lavori asseverata per interventi di completamento; o) con atto in data 12 dicembre 2018 CA AC NA ha acquistato da PU BE il fabbricato in corso di costruzione censito in catasto al foglio 13, particella 670 (lotto n. 3); o) con nota n. 9893/2018 in data 4 settembre 2018 RE IO, LL RI ZI e CA AC NA hanno presentato istanza di voltura della concessione edilizia n. 12/2015 e della relativa variante in data 31 agosto 2015; p) in data 22 febbraio 2018 l’Amministrazione ha autorizzato lo svincolo della polizza fideiussoria; q) i lavori sono stati completati sia nel lotto 2 che nel lotto 3; r) con atto n. 14108 del 6 dicembre 2018 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento per l’annullamento dei titoli edilizi rilasciati; s) gli interessati hanno presentato le loro deduzioni, ma l’Amministrazione ha adottato il provvedimento in questa sede impugnato.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione assume erroneamente che PU BE non fosse proprietario delle aree e non avesse titolo per richiedere i provvedimenti rilasciati dal Comune; b) l’Amministrazione aveva piena contezza della situazione proprietaria, come dimostrato dall’articolato iter procedimentale di cui si è offerto cenno e come era, peraltro, suo obbligo verificare in sede istruttoria; c) il Comune non ha considerato quanto accaduto prima della richiesta di concessione edilizia in. 2248 in data 16 febbraio 2015 e la circostanza che era stato l’Ufficio Tecnico ha sollecitare la riunione delle diverse pratiche; d) al riguardo occorre anche considerare che la pratica edilizia presentata in data 18 settembre 2014 da RE IO (lotto 1), successivamente archiviata, risultava potenzialmente consolidata secondo la regola del silenzio-assenso; e) al momento della presentazione dell’istanza n. 2248 del 16 febbraio 2015 PU BE era proprietario degli immobili interessati, ovvero aveva titolo per formulare la richiesta (dovendosi considerare, in particolare, l’esplicita autorizzazione del proprietario del lotto 1 in data 14 febbraio 2014); f) analoga considerazione vale con riferimento al rilascio della concessione edilizia n. 12/2015 del 30 agosto 2015 e al permesso di costruire n. 5/2017 in data 3 febbraio 2017 (PU BE era proprietario del lotto 3 e autorizzato a proseguire l’iter amministrativo per i lotti 1 e 2); g) f) l’Amministrazione, inoltre, ignora che la presunta falsa rappresentazione dell’assetto proprietario può assumere rilievo nel solo caso di silenzio-assenso; h) come affermato dalla giurisprudenza, il Comune ha, comunque, l’onere di accertare con serietà e rigore la legittimazione del soggetto che richieda un titolo edilizio; i) non sussiste, quindi, alcun dolo o colpa grave che possa giustificare l’intervento in autotutela dell’Amministrazione; l) l’odierna ricorrente è, comunque, terza rispetto ad una ipotetica condotta fraudolenta di PU BE ed estranea ad ogni comportamento a questi riferibile; m) l’Amministrazione, inoltre, ha violato il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non sussistendo i presupposti per l’applicazione del terzo comma della disposizione, anche tenuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza, la previsione rileva solo quando l’erroneità dei presupposti per il rilascio del titolo non sia imputabile al Comune; n) in ogni caso, l’Amministrazione ha omesso di chiarire le ragioni per cui l’interesse pubblico all’annullamento prevarrebbe sugli interessi privati, anche tenuto conto del lasso di tempo trascorso e della buona fede dell’interessata, con conseguente violazione, tra l'altro, dell’art. 97 della Costituzione; o) il provvedimento è stato adottato all’esito di una approssimativa istruttoria quanto alla presunta lottizzazione abusiva e sul punto il Comune non ha motivato in modo congruo la propria decisione, facendo anche riferimento alle dichiarazioni di un soggetto ormai estraneo all’Amministrazione; p) in realtà, nel caso di specie non ricorre alcuna lottizzazione abusiva, venendo in rilievo la demolizione e ricostruzione di tre autonomi edifici aventi destinazione abitativa, con spostamento delle volumetrie su altre particelle aventi medesima destinazione, senza aumento di cubatura, variazione di destinazione d’uso o incremento del carico urbanistico; q) appare, comunque, inverosimile che l’Amministrazione non si sia immediatamente resa conto della presunta lottizzazione abusiva; r) come affermato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, anche qualora il terzo titolare del bene non versi in una situazione di estraneità all’illecito dal punto di vista oggettivo, lo stesso non può sopportare conseguenze allorché si trovi in una condizione di buona fede.
Il Comune di Calatabiano, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue; a) all’epoca di presentazione dell’istanza cui ha fatto seguito la concessione edilizia n. 12/15, PU BE ha rappresentato di essere titolare dell’intera area, allegando (solo) l’atto di compravendita in data 29 dicembre 2009, tacendo, quindi, la circostanza di aver ceduto una parte del lotto in data 9 gennaio 2014; b) in epoca anteriore all’istanza del 28 novembre 2016 PU BE aveva alienato un’ulteriore porzione del lotto alla ricorrente, tacendo tale circostanza al Comune; c) la concessione edilizia n.12/15 - come evidenziato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune all’epoca dei fatti - è stata rilasciata “intendendo l’intervento edilizio unico e infrazionabile, al fine di scongiurare qualsiasi ipotesi di lottizzazione”; d) il disposto annullamento si fonda essenzialmente sulla falsa prospettazione della realtà materiale relativa alla titolarità delle singole aree del lotto, che ha condotto alla realizzazione di un nuovo insediamento abitativo che si compone di tre distinte unità, con pregiudizio per la futura programmazione territoriale e carico urbanistico che necessita di un adeguamento degli standard; e) è intervenuta la surrettizia trasformazione di una zona originariamente “F3c (“Verde attrezzato a parco”) in zona residenziale; f) deve precisarsi che l’istanza di archiviazione cui la ricorrente ha fatto riferimento riguardava un diverso procedimento amministrativo e, comunque, era onere delle parti rappresentate oggettivamente la situazione proprietaria del lotto; g) come affermato dalla giurisprudenza, in sede di rilascio di titoli abilitativi, l’Amministrazione è tenuta a verificare la disponibilità dell’area o dell’immobile in capo al richiedente, ma non è tenuta a complesse ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà o su altro diritto reale, essendo sufficiente che l’istante esibisca un titolo che formalmente legittimi il rilascio del provvedimento; h) la giurisprudenza ha anche chiarito che, quando un permesso di costruire sia stato conseguito in forza di una falsa o, comunque, erronea rappresentazione della realtà è consentito, l’Amministrazione non è tenuta ad indicare alcuna particolare ragione di pubblico interesse ai fini dell’intervento in autotutela e non sussiste alcun legittimo affidamento; i) in ordine all'eccezione al termine di diciotto mesi, la giurisprudenza ha affermato che la necessità del passaggio in giudicato concerne la sola ipotesi di falso nelle dichiarazioni sostitutive e non quella di falsa rappresentazione dei fatti, risultando in tal caso irrilevante che ricorra una fattispecie di reato; l) la concessione edilizia è stata rilasciata in quanto l’intervento in zona “verde attrezzata a parco” riguardava un’unica proprietà.
Con memoria in data 6 marzo 2023 il Comune resistente ha ribadito e ulteriormente precisato le proprie difese, osservando, in particolare, quanto segue: a) l’Amministrazione, fra l’altro, ha fondato la sua decisione sulle risultanze dell’accertamento di conformità delle opere realizzate ed in corso di realizzazione avviato nel giugno 2018 e verbalizzato con nota n. 13701 del 27 novembre 2018 e tale circostanza conferma, unitamente al puntuale esame dei titoli di proprietà a corredo dell’istanza di voltura del 2018 e alla valorizzazione delle Norme Tecniche di Attuazione, conferma che il provvedimento è stato adottato al termine di un’adeguata istruttoria; b) nel caso di specie sussistono gli estremi della cosiddetta lottizzazione “mista”, attraverso la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo composto di tre unità distinte servite da accessi individuali e servizi e, in conseguenza, divise in lotti indipendenti appartenenti a differenti proprietari.
Con memoria in data 15 marzo 2023 anche la ricorrente ha ribadito e ulteriormente precisato le proprie difese, osservando, in particolare, quanto segue: a) lo stesso funzionario - all’epoca - dell’Amministrazione ha affermato che non vi è stato alcun incremento di unità immobiliari e che “l’unico elemento che legittimava l’intervento edilizio era quello della conservazione della volumetria, mentre venivano derogati tutti gli altri parametri urbanistici”; b) l’intervento richiesto al Comune prevedeva il recupero di cubatura residenziale da lotti contigui e omogenei - previa demolizione di tre preesistenti fabbricati - da utilizzare in altri lotti per la realizzazione di tre distinti immobili residenziali; c) non si comprende perché lo spostamento della cubatura con destinazione residenziale su una particella attigua possa recare ostacolo alla futura attività di programmazione del territori; d) i permessi rilasciati appaiono legittimi in ossequio ai noti principi che regolano la cessione di cubatura (omogenea destinazione d’uso delle particelle e loro contiguità territoriale), non essendo intervenuto alcun mutamento dell’indice territoriale di zona; e) lo stesso Comune ha attestato il rispetto di tutte le prescrizioni urbanistiche; f) nella prassi amministrativa di ogni Comune il titolo di proprietà non è mai ritenuto elemento sufficiente per attestare l’attuale proprietà del bene, sicché l’Amministrazione intimata era tenuta ad espletare un’adeguata istruttoria e, comunque, il Comune era perfettamente a conoscenza dell’assetto proprietario dell’area.
Con il ricorso n. 1379/2019 la ricorrente ha impugnato i medesimi atti contestati con dall’interessata nel giudizio n. 939/2019, chiedendo, altresì, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il contenuto delle difese rassegnate delle parti nel ricorso n. 1379/2019 è sostanzialmente identico a quanto rappresentato con riferimento alla causa n. 939/2019 (anche per la tempistica), così come, in amplissima misura, la produzione documentale.
Nella pubblica udienza in data odierna le due cause sono state trattenute in decisione.
La Sezione deve, in primo luogo, disporre la riunione dei due giudizi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Nei chiarimenti resi in data 4 giugno 2018 dal funzionario all’epoca responsabile del rilascio dei titoli edilizi, versati in atti dal Comune resistente in data 20 ottobre 2020, risulta, in particolare, che: a) in data 29 dicembre 2019 PU BE ha acquistato il fondo censito in catasto al foglio 13, particella 446, su cui insistevano i seguenti immobili: - fabbricato di vecchia costruzione a piano terra composto di due vani utili cucina e piccolo locale per servizi igienici distinto in catasto al foglio 13, particella 467, subalterno 1, categoria A/2, classe 1, vani 5; - fabbricato di vecchia costruzione al piano primo, in sopraelevazione a quello di cui al precedente punto, composto da tre vani utili, cucina ed accessori distinto in catasto al foglio 13 particella 467, subalterno 2, categoria A/2, classe 1, vani 6; - fabbricato al piano terra di vecchia costruzione quasi del tutto diruto, distinto in catasto al foglio 13, particella 468, subalterno 1, censito come unità collabente; - fabbricato al piano terra di vecchia costruzione quasi del tutto diruto, distinto in catasto al foglio 13, particella 468, subalterno 2, censito come unità collabente; - fabbricato al piano terra di vecchia costruzione in pessimo stato d'uso e di conservazione, quasi del tutto diruto, distinto in catasto al foglio 13, particella 447, censito come unità collabente; b) con denuncia presentata all'Agenzia del Territorio di NI in data 25 giugno 12, n. 255119, le unità immobiliari censite al foglio 13, particella 467, subalterni 1 e 2, sono state variate come unità collabenti, acquisendo gli identificativi subalterni 4 e 5; c) con denuncia del 24 dicembre 2013, n. 384447, l’unità immobiliare censita al foglio 13, particella 468, subalterno 1, è stata accorpata a parte di corte, proveniente dalla particella 446, sicché l'unità immobiliare così derivata ha assunto l’identificativo subalterno 3; d) in data 16 febbraio 2015, come già indicato, ditta PU BE ha presentato istanza n. 2248 per ottenere concessione edilizia ai fini della demolizione dei tre fabbricati riportati in catasto al foglio 13, particelle 467, subalterno 4, 467, subalterno 5, e 468, subalterno 3, e la ricostruzione di tre distinte unità immobiliari sulle limitrofe particelle 623, 624, 625, 626, 627 e 628, tutte derivanti dalla originaria particella 446; e) i fabbricati demoliti dovevano ritenersi regolari in quanto realizzati in epoca antecedente l’anno 1942 e, in ogni caso, essi ricadevano al di fuori dalla perimetrazione urbana, sicché sarebbe stato sufficiente dimostrare l’edificazione in epoca anteriore all’1 settembre 1967; f) la volumetria dei fabbricati da demolire coincideva con quella dei fabbricati da realizzare; g) si trattava, in particolare, di due distinti corpi di fabbrica non contigui; g) il fabbricato distinto in catasto alla particella 467, subalterni 4 e 5, presentava due elevazioni fuori terra e le due unità immobiliari avevano originaria destinazione a civile abitazione, come risulta dalla pregressa documentazione catastale e dal titolo di proprietà; h) il fabbricato distinto alla particella 468, subalterno 3, presentava una elevazione fuori terra e dalla perizia asseverata risulta che l'unità immobiliare era destinata a civile abitazione e garage; i) dall’esame della pregressa documentazione catastale risulta, inoltre, che tale manufatto era un fabbricato rurale, il quale per definizione è idoneo a soddisfare le esigenze relative alla conduzione agricola, ivi compresa la residenza dei coltivatori; l) la concessione edilizia è stata rilasciata intendendo l'intervento edilizio come unico e non frazionabile; m) non è intervenuto alcun aumento di unità immobiliari, anche se tale obbligo non era imposto dalle norme urbanistiche all'epoca vigenti, occorrendo semplicemente conservare la volumetria preesistente.
Come si desume da quanto appena indicato, la demolizione ha interessato tre distinte e autonome unità immobiliari con pregressa destinazione residenziale (anche per quanto attiene al fabbricato di cui alla particella 468, subalterno 3, posto che il fabbricato rurale può essere destinato a residenza del coltivatore).
La circostanza che le tre unità immobiliari appartenessero ad un unico proprietario appare al Collegio ininfluente, rilevando, invece, la oggettiva autonomia di tali unità, poiché, in forza di tale circostanza, i diversi immobili possono essere, ad esempio, locati a - e abitati da - famiglie o soggetti diversi, sicché la loro demolizione e ricostruzione in altrettante unità immobiliari separate non incide sul carico urbanistico, che resta invariato, e sugli standard.
A diversa conclusione si sarebbe potuti giungere, invece, nel caso in cui la demolizione avesse interessato una sola unità immobiliare, con trasferimento della relativa volumetria in tre distinti fabbricati.
Pertanto, a giudizio di questo Collegio, nella specie non sussistono gli elementi della cosiddetta lottizzazione “cartolare”, né della cosiddetta lottizzazione “mista”, non essendo intervenuto alcun frazionamento della proprietà rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio, ma un semplice trasferimento di unità immobiliari che sotto il profilo urbanistico ed edilizio già risultavano autonome, separate e con destinazione residenziale (in disparte quanto osservato nei chiarimenti in data 4 giugno 2018 quanto alla circostanza che all’epoca la disciplina non contemplasse il divieto di incremento delle unità immobiliari a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione).
Tali rilievi consentono di ritenere assorbite le ulteriori censure, in relazione a parte delle quali può, tuttavia, osservarsi sinteticamente quanto segue.
Il Comune ha specificato che l’intervento in autotutela non è dipeso dal fatto che PU BE non avesse titolo per richiedere i provvedimenti sollecitati, ma dalla falsa rappresentazione della situazione proprietaria, la quale, però, appare sostanzialmente ininfluente quanto alla legittimità dei titoli rilasciati.
Ne consegue che l’intervento in autotutela, oltre a non essere giustificato dalla sostanziale illegittimità dei pregressi provvedimenti, appare anche successivo rispetto al termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Come affermato dall’Amministrazione resistente, la giurisprudenza ha effettivamente chiarito che, in occasione del rilascio di titoli edilizi, il Comune non è tenuto a particolari indagini in ordine alla legittimazione dell’interessato, risultando sufficiente, in base ad un canone di ragionevolezza, che sia stata documentata in modo adeguato la disponibilità dell’area o dell’edificio su cui si intende intervenire.
Deve, però, osservarsi che la giurisprudenza ha anche chiarito che nel caso di annullamento oltre il termine di cui al citato art. 21-nonies non deve sussistere un comportamento imputabile al Comune, mentre nella specie occorre tener conto dei pregressi passaggi procedimentali che sembrano dimostrare la consapevolezza dell’Amministrazione in ordine all’effettiva situazione proprietaria ex ante ed ex post .
In conclusione, previa riunione, i due ricorsi devono essere in parte accolti, con conseguente annullamento del provvedimento n. 4787 in data 12 aprile 2019 con cui l’Amministrazione intimata ha annullato in autotutela la concessione edilizia n. 12/15 in data 31 agosto 2015, il permesso di costruire n. 5/2017 e gli atti successivi.
Non occorre, invece, disporre l’annullamento della comunicazione di avvio del procedimento n.14108 in data 6 dicembre 2018 e dei relativi atti istruttori, impugnati per finalità chiaramente tuzioristiche, in quanto essi presentano natura endoprocedimentale.
Le domande risarcitorie vanno, invece, rigettate in quanto formulate genericamente, ovvero sprovviste di prova.
Avuto riguardo alla particolarità della questione e anche alla reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di NI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) riunisce i ricorsi n. 939/2019 e n. 1379/2019; 2) accoglie i ricorsi nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 4787 in data 12 aprile 2019 con cui l’Amministrazione intimata ha annullato in autotutela la concessione edilizia n. 12/15 in data 31 agosto 2015, il permesso di costruire n. 5/2017 e gli atti successivi; 3) rigetta le domande di risarcimento del danno; 4) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO