Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 22.05.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Laura De Simone Presidente dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice dott. Luca Giani Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 494-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario promosso su ricorso depositato in data 08.04.2024
DA
(C.F.: , residente in [...] C.F._1 Tobagi n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Giordano (C.F.: - C.F._2
e dall'avv. Elisabetta Fieramonte (C.F.: Email_1
- ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Bianca Maria n. 22, giusta procura agli atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P. I.VA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore e l.r. pro tempore, con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via W. Tobagi n. 6
RESISTENTE (CONTUMACE)
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria; rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 08.04.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta;
• fissata udienza per la data del 20.05.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica effettuata in data 16.04.2025 ai sensi dell'art. 40, co.6 e 7, CCII (area web);
SEZIONE II CIVILE
osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Cernusco sul Naviglio (MI), pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Trattasi di impresa, in liquidazione, avente ad oggetto la seguente attività commerciale:
“legatoria di libri, riviste, stampe e stampati” come da visura camerale, agli atti;
• la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
si consideri, infatti, che non sono stati depositati presso il R.I. i bilanci successivi all'anno 2021 (come da visura camerale in atti); l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non costituirsi in giudizio, di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n.
30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII. E segnatamente l'ammontare del credito di parte ricorrente risulta pari ad euro 23.882,40 come da precetto su d.i. notificato in data 01.10.2024 (Cfr. doc.
2. fasc. ricorrente); alla posta creditoria di parte ricorrente deve poi essere sommata l'esposizione debitoria verso l'Erario; si consideri infatti che dalla informativa dell'Agenzia delle Entrate del 18.04.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria risulta un debito complessivo di euro 218.693,25, non oggetto di alcuna rateizzazione, con conseguente superamento della soglia di euro 30.000,00 qui in esame.
• Quanto al requisito dell'insolvenza giova osservare che nel Codice della Crisi la relativa nozione è sostanzialmente analoga a quella contemplata dalla previgente legge fallimentare, pertanto si richiama in termini la giurisprudenza in materia elaborata, che ha statuito che l'insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ.,Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789); Peraltro, nell'ipotesi di società debitrice , come nel caso di specie, in fase di liquidazione, secondo consolidato indirizzo di legittimità qui condiviso “la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L. Fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di
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risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cfr. tra le molte, Cass. 6 settembre 2006, n. 19141; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834; Cass. 30 maggio 2013, n. 13644).
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: 1) dal credito di parte ricorrente fondato su d.i. non opposto;
2) dal precetto vanamente intimato;
3) dal pignoramento presso terzi avente esito negativo, nonché dal tentato pignoramento mobiliare presso la sede (doc. 3 e 6 fasc. ricorrente), dal quale si evince l'inattività dell'impresa;
4) dall'ingente esposizione debitoria verso l'Erario (non oggetto di alcuna rateizzazione);
5) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2021, adempimento al quale vi sarebbe tenuta ex lege;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via
[...] P.IVA_1
W. Tobagi n. 6; 2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore l'avv. LORENZO ROSSI (C.F. ), soggetto in C.F._4 possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 08.10.2025 alle ore 11,20 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo Teams tramite il seguente link del GD: Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido
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il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22.05.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Laura De Simone
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