Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/06/2025, n. 10798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10798 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10798/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11450/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11450 del 2021, proposto da Comune di Sovicille, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino Caravita di Toritto, Marcello Collevecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Beniamino Caravita di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento in parte qua,
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale dell'8 settembre 2021, recante la determinazione delle sanzioni comminate agli enti locali che abbiano inviato la certificazione delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il 31 maggio 2021 e del relativo allegato 2, nella parte in cui inserisce il Comune ricorrente fra gli enti sottoposti a sanzione (doc. n. 1-2);
- nonché di ogni atto presupposto e conseguente ed esecutivo, ivi compresa la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 230386 del 10 agosto 2021 con la quale è stato trasmesso l'elenco degli enti che hanno inviato la predetta certificazione Covid nel periodo dal 1° al 31 luglio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 novembre 2021 e ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni interessate, resistendo al ricorso.
Con memoria depositata dal Comune ricorrente il 29 aprile 2025 si è domandata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresentando che:
- “ con D.M. del 9 maggio 2023 il Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale ha revocato la sanzione irrogata con decreto ministeriale del 18 novembre 2021 “agli enti di cui all’allegato 1 che hanno trasmesso le certificazioni COVID -19 per l’anno 2020 ... entro il termine perentorio del 15 marzo 2023 ”);
- “ il Comune di Sovicille è ricompreso tra gli enti di cui all’allegato 1 al D.M. del 9 maggio 2023ai fini della revoca della sanzione, in quanto ha inviato nuovamente la certificazione Covid -19 entro i termini ”.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 30 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, stante la soddisfazione delle pretese di parte ricorrente dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Stante la natura della controversia, nonché la richiesta di parte ricorrente cui l’amministrazione non si è opposta, le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm, con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO