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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 12/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 290/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 19.09.2024
e promossa:
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
), corrente in Sant'Elia a Pianisi (CB) alla via Fontana Nuova n. 6., in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1
(C.F. e C.F._1 Parte_2
( ) in qualità di garanti, rappresentati e difesi dall'Avv. DE C.F._2
BENEDITTIS CARMINE e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Campobasso (CB) alla Via G.Mazzini n.40/B, pec: Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F./P.IVA ), con sede in Conegliano (TV) alla via Controparte_1 P.IVA_2
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa,
(C.F./P-IVA ), con sede in Milano Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 9 (MI) alla via Valtellina n.15/17, rappresentata da Controparte_3
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano (MI) alla via Valtellina n.15/17, P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'Avv. AGRIMANO MONICA e con lei elettivamente domiciliata presso il suo studio in UA DI (PG) al Corso Italia n. 22, pec:
Email_2
-OPPOSTO-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo .
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 19.09.2024
FATTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nonché Parte_1 Parte_1
e , in qualità di garanti, convenivano in giudizio dinanzi
[...] Parte_2
al Tribunale di Larino la società e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da chiedendo di “dichiarare, ai sensi
[...] Controparte_3
della Legge 108/96, usurari gli interessi applicati al conto corrente n. 0826/535784 appartenuto alla società per il superamento Parte_1
del tasso soglia nei seguenti trimestri: I trimestre 2010, II trimestre 2010, III trimestre
2010, IV trimestre 2010, I trimestre 2011, IV trimestre 2011, I trimestre 2012, II trimestre
2012, III trimestre 2012 e III trimestre 2013 e per l'effetto, azzerare, ai sensi dell'art.
1815, 2° comma, c.c., gli interessi non dovuti per i trimestri sopra individuati del c.c.
0826/535784 ammontanti complessivamente ad euro 26.085,03, così come accertati nella depositata nota illustrativa contabile di parte o dalla diversa somma maggiore o minore accertata a seguito di espletanda CTU.; compensare, ai sensi dell'art. 1243 c.c., le somme
pagina 2 di 9 azzerate ed individuate al punto 2- con il maggior credito riportato nel decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti
e poiché in contrasto con lo schema ABI 2003, Parte_1 Parte_2
in violazione dell'art.2 della Legge antitrust n.287/1990, e, per l'effetto, annullare, ai sensi dell'art.1419, 1° comma, c.c., le clausole 2,6 ed 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti poiché riproducenti le medesime clausole 2,6 ed 8 dello schema ABI 2003 vietato e dichiarate nulle dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza n. 41994/2021 pubblicata in data 30.12.2021; dichiarare la liberazione dal vincolo fideiussorio dei garanti e in Parte_1 Parte_2
conseguenza della inoperatività della deroga di cui all'art.1957c.c. contenuta nella clausola n.6 del contratto di fideiussione, dichiarata nulla dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, per effetto della decadenza del diritto della creditrice ad agire nei confronti dei fideiussori spiegata nei motivi di opposizione sopra;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario del
15% nuova T.P., IVA e C.a.p. come per legge, oltre accessori”.
Nell'atto introduttivo del giudizio si affermava che i deducenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2022 emesso in data 28.01.2022 dal Tribunale di
Larino nel procedimento R.G. n. 1233/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 108.751,39, oltre interessi e spese di procedura, derivante dal saldo del conto corrente principale n. 0826/535784 e dei conti correnti collegati n. 535785,
n.535786 e n. 535787, accesi in data 23.12.2008 presso la Controparte_4
- filiale di Termoli, fusa per incorporazione nella (già
[...] Controparte_5
e Controparte_6 Controparte_7
,) cedente pro soluto di crediti pecuniari in blocco alla Controparte_8
società opposta, alla data del 23.10.2018. Controparte_1
Si esponeva in citazione che, in data 23.12.2008, gli opponenti avevano, inoltre, sottoscritto un contratto di fideiussione omnibus fino alla concorrenza della somma di euro 90.000,00 a garanzia del credito derivante dai medesimi contratti in pari data. pagina 3 di 9 Si precisava che, in data 15.05.2013, la – Controparte_4
filiale di Termoli, comunicava formalmente con lettera raccomandata l'intervenuta revoca, con effetto immediato, di ogni affidamento fino a quel momento concesso ed intimava agli opponenti il pagamento della somma complessiva di euro 96.120,06 oltre interessi, commissioni e spese, di cui euro 66.120,06 quale saldo debitore c/c n. 535784 acceso presso la filiale di Termoli e intestato a Parte_1
ed euro 30.000,00 per saldo debitore del conto anticipi libretti di circolazione n. 535786 acceso presso la medesima filiale della Banca.
Si aggiungeva che la società nell'interesse della società Controparte_2
opposta , in data 19.02.2019, inviava lettera raccomandata alla società CP_1
e ai garanti e Parte_1 Parte_1
comunicando l'intervenuta cessione del credito pro soluto in proprio Parte_2
favore, diffidandoli al pagamento di tutte le somme dovute alla società cessionaria per complessivi euro 108.751,39 a decorrere dalla data del 23.10.2018.
Si concludeva che la società opposta, in data 20.08.2021, inviata nuovamente agli opponenti lettera raccomandata contenente formale diffida di pagamento per il medesimo credito.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva e, per essa, la mandataria CP_1
chiedendo, “in via preliminare, ed in relazione alla Controparte_3
domanda di dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti e in data 23.12.2008 poiché in Parte_1 Parte_2
contrasto con lo schema ABI 2003 e in violazione dell'art. 2 della L. antitrust n. 287/1990, si eccepisce l'incompetenza per materia dell'intestato Tribunale in quanto la competenza su detta domanda spetta alla Sezione Specializzata in materia di Impresa dell'adito
Tribunale, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. c) e d) e dell'art. 4 co. 1 bis del D. Lgs. n. 168/2003 come modificato dall'art. 18 del D. Lgs. n. 3/2007.
In via principale e nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare tutti i motivi di
pagina 4 di 9 opposizione avversari e confermare il D.I. telematico opposto n. 20/2022 e per l'effetto condannare la società opponente ed i Parte_1
fideiussori SI.ri e , al pagamento della Parte_1 Parte_2
somma ingiunta di euro 108.751,39 oltre agli interessi come da domanda da calcolare sul solo capitale, maggiorata delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro
2.135,00 per compensi e in euro 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA
e cpa come per legge, oltre alle successive occorrende. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, C.I. ed IVA come per legge”.
All'udienza del 29.06.2022 il giudice concedeva termine per l'avvio della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità del presente giudizio e la stessa si concludeva con esito negativo, come da relativo verbale del 15.09.2022.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale ed espletamento di CTU contabile e trattenuta per la decisione all'udienza del 04.09.2024.
MOTIVAZIONE
Si ritiene di dover, in via preliminare, esaminare l'eccezione sollevata da parte opposta, secondo la quale, per quanto riguarda la domanda di dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti e , Parte_1 Parte_2
la controversia di cui è causa rientrerebbe nella competenza per materia della Sezione
Specializzata in materia di Impresa.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha sancito che: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione
a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass.
pagina 5 di 9 Civ., Sez. VI, ord. n. 3248 del 02.02.2023)”.
Nel caso di specie l'opponente ha chiaramente specificato che la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della fideiussione fosse stata fatta valere in via di eccezione con l'unico scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ne deriva, dunque, che l'eccezione pregiudiziale formulata dall'opposto non può trovare accoglimento.
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 645 c.p.c., in base al quale con l'opposizione a decreto ingiuntivo si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di cui si dirà di seguito.
Bisogna, innanzitutto, vagliare la domanda di parte opponente relativa al presunto carattere usurario delle condizioni economiche applicate dalla banca al rapporto di conto corrente principale n. 0826/535784 nei trimestri espressamente indicati nella consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione in opposizione.
Soccorre, sulla questione, la CTU espletata dal Dott. , della quale si Persona_1
condividono le conclusioni, in quanto completa, analitica ed immuni da vizi logici.
Secondo la relazione sussiste il costante rispetto delle soglie d'usura da parte delle condizioni economiche applicate in sede di liquidazione trimestrale.
Il perito ha, infatti, evidenziato che “la differenza del risultato ottenuto rispetto a quello indicato nella perizia di parte allegata all'atto di citazione, in cui si evidenziano n. 10 debordi trimestrali, dipende sostanzialmente dal fatto che nell'elaborato tecnico di parte risultano presumibilmente inclusi nel TEG, a differenza di quanto fatto dallo scrivente, gli oneri addebitati a titolo di spese operazioni, spese invio estratto conto e canone trimestrale, che tuttavia ai sensi delle Istruzioni '09 non devono essere ricompresi nella verifica in quanto non connessi con l'erogazione del credito (cfr. “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge
pagina 6 di 9 sull'usura” pubblicati nel novembre 2010 sul sito della Banca d'Italia, in cui si legge che
“l'inclusione delle spese nel TEG è richiesta se queste sono connesse con l'operazione di finanziamento. Ciò comporta la tendenziale esclusione dei costi di gestione del conto e dell'utilizzo di mezzi di pagamento (a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento)” e che “poiché il rapporto in esame è certamente stato utilizzato anche come strumento per incassi e pagamenti, come attestano le plurime operazioni in esso contabilizzate (tra cui, ad esempio, incasso ed emissione assegni, disposizione e ricezione di bonifici, giroconto competenze da altri rapporti), non può certamente essere definito
“a servizio esclusivo” del finanziamento e quindi, nel rispetto delle indicazioni della
Banca d'Italia riportate nel paragrafo 3, detti oneri non possono essere inclusi nel TEG”.
Alla luce di tali indicazioni, non può trovare accoglimento la domanda finalizzata a dichiarare la natura usuraia degli interessi applicati al conto corrente n. 0826/535784 e devono, di conseguenza, ritenersi assorbite la domanda finalizzata ad ottenere l'azzeramento, ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., degli interessi non dovuti per i trimestri nel corso dei quali sono stati applicate condizioni usuraie e la domanda volta a compensare, ai sensi dell'art. 1243 c.c. le somme relative agli interessi di natura usuraia non dovuti.
Nel corso del presente giudizio gli opponenti hanno, altresì, dedotto la nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti e Parte_1 Parte_2
, in quanto gli artt. 2, 6 e 8 contenuti nelle stesse ricalcolano le clausole n. 2, 6
[...]
e 8 presenti nello schema contrattuale ABI 2003 e dichiarate illegittime dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 poiché in contrasto con l'art. 2, lettera a) della legge Antitrust n. 287 del 1990.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno statuito che: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c.,
pagina 7 di 9 in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
(Sez. U., Sent. n. 41994 del 20.12.2021)”.
Nel caso di specie deve essere esclusa la nullità di tali clausole. Il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005 che ha rilevato il carattere anticoncorrenziale delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI è stato emanato a seguito di un accertamento effettuato dalla Banca d'Italia stessa e relativo al periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio 2005.
Le fideiussioni omnibus per cui è lite risultano stipulate nel 2008, pertanto, non rientrano nel perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia.
Da ciò consegue che gli opponenti avrebbero dovuto provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate.
Secondo condivisibile giurisprudenza di merito: “la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005”. Pertanto, nel caso di specie, la vicenda “dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi - come nelle c.d. follow on actions - dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore” (Tribunale Milano sez. imprese 7252/2023).
Gli opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio, in quanto, nel periodo di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa, non risulta dimostrata la violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di credito, né l'esistenza di un'intesa illecita tra pagina 8 di 9 le banche lesiva della concorrenza a livello nazionale.
Tutte le altre questioni si considerano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1
e contro in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore e, per essa, , così Controparte_3
dispone:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni sopra esposte;
-conferma il decreto ingiuntivo n. 20/2022, emesso dal Tribunale di Larino in data
28.1.2022, nel procedimento monitorio R.G. 1233/2022 ;
- condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché e Parte_1 Parte_2
, in qualità di garanti, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 3.000,00
[...]
, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a., se previsti per legge;
-le spese di CTU, già liquidate , vanno poste tutte a carico di parte opponente in via definitiva.
Larino, 12.02.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 290/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 19.09.2024
e promossa:
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
), corrente in Sant'Elia a Pianisi (CB) alla via Fontana Nuova n. 6., in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1
(C.F. e C.F._1 Parte_2
( ) in qualità di garanti, rappresentati e difesi dall'Avv. DE C.F._2
BENEDITTIS CARMINE e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Campobasso (CB) alla Via G.Mazzini n.40/B, pec: Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F./P.IVA ), con sede in Conegliano (TV) alla via Controparte_1 P.IVA_2
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa,
(C.F./P-IVA ), con sede in Milano Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 9 (MI) alla via Valtellina n.15/17, rappresentata da Controparte_3
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano (MI) alla via Valtellina n.15/17, P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'Avv. AGRIMANO MONICA e con lei elettivamente domiciliata presso il suo studio in UA DI (PG) al Corso Italia n. 22, pec:
Email_2
-OPPOSTO-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo .
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 19.09.2024
FATTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nonché Parte_1 Parte_1
e , in qualità di garanti, convenivano in giudizio dinanzi
[...] Parte_2
al Tribunale di Larino la società e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da chiedendo di “dichiarare, ai sensi
[...] Controparte_3
della Legge 108/96, usurari gli interessi applicati al conto corrente n. 0826/535784 appartenuto alla società per il superamento Parte_1
del tasso soglia nei seguenti trimestri: I trimestre 2010, II trimestre 2010, III trimestre
2010, IV trimestre 2010, I trimestre 2011, IV trimestre 2011, I trimestre 2012, II trimestre
2012, III trimestre 2012 e III trimestre 2013 e per l'effetto, azzerare, ai sensi dell'art.
1815, 2° comma, c.c., gli interessi non dovuti per i trimestri sopra individuati del c.c.
0826/535784 ammontanti complessivamente ad euro 26.085,03, così come accertati nella depositata nota illustrativa contabile di parte o dalla diversa somma maggiore o minore accertata a seguito di espletanda CTU.; compensare, ai sensi dell'art. 1243 c.c., le somme
pagina 2 di 9 azzerate ed individuate al punto 2- con il maggior credito riportato nel decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti
e poiché in contrasto con lo schema ABI 2003, Parte_1 Parte_2
in violazione dell'art.2 della Legge antitrust n.287/1990, e, per l'effetto, annullare, ai sensi dell'art.1419, 1° comma, c.c., le clausole 2,6 ed 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti poiché riproducenti le medesime clausole 2,6 ed 8 dello schema ABI 2003 vietato e dichiarate nulle dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza n. 41994/2021 pubblicata in data 30.12.2021; dichiarare la liberazione dal vincolo fideiussorio dei garanti e in Parte_1 Parte_2
conseguenza della inoperatività della deroga di cui all'art.1957c.c. contenuta nella clausola n.6 del contratto di fideiussione, dichiarata nulla dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, per effetto della decadenza del diritto della creditrice ad agire nei confronti dei fideiussori spiegata nei motivi di opposizione sopra;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario del
15% nuova T.P., IVA e C.a.p. come per legge, oltre accessori”.
Nell'atto introduttivo del giudizio si affermava che i deducenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2022 emesso in data 28.01.2022 dal Tribunale di
Larino nel procedimento R.G. n. 1233/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 108.751,39, oltre interessi e spese di procedura, derivante dal saldo del conto corrente principale n. 0826/535784 e dei conti correnti collegati n. 535785,
n.535786 e n. 535787, accesi in data 23.12.2008 presso la Controparte_4
- filiale di Termoli, fusa per incorporazione nella (già
[...] Controparte_5
e Controparte_6 Controparte_7
,) cedente pro soluto di crediti pecuniari in blocco alla Controparte_8
società opposta, alla data del 23.10.2018. Controparte_1
Si esponeva in citazione che, in data 23.12.2008, gli opponenti avevano, inoltre, sottoscritto un contratto di fideiussione omnibus fino alla concorrenza della somma di euro 90.000,00 a garanzia del credito derivante dai medesimi contratti in pari data. pagina 3 di 9 Si precisava che, in data 15.05.2013, la – Controparte_4
filiale di Termoli, comunicava formalmente con lettera raccomandata l'intervenuta revoca, con effetto immediato, di ogni affidamento fino a quel momento concesso ed intimava agli opponenti il pagamento della somma complessiva di euro 96.120,06 oltre interessi, commissioni e spese, di cui euro 66.120,06 quale saldo debitore c/c n. 535784 acceso presso la filiale di Termoli e intestato a Parte_1
ed euro 30.000,00 per saldo debitore del conto anticipi libretti di circolazione n. 535786 acceso presso la medesima filiale della Banca.
Si aggiungeva che la società nell'interesse della società Controparte_2
opposta , in data 19.02.2019, inviava lettera raccomandata alla società CP_1
e ai garanti e Parte_1 Parte_1
comunicando l'intervenuta cessione del credito pro soluto in proprio Parte_2
favore, diffidandoli al pagamento di tutte le somme dovute alla società cessionaria per complessivi euro 108.751,39 a decorrere dalla data del 23.10.2018.
Si concludeva che la società opposta, in data 20.08.2021, inviata nuovamente agli opponenti lettera raccomandata contenente formale diffida di pagamento per il medesimo credito.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva e, per essa, la mandataria CP_1
chiedendo, “in via preliminare, ed in relazione alla Controparte_3
domanda di dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti e in data 23.12.2008 poiché in Parte_1 Parte_2
contrasto con lo schema ABI 2003 e in violazione dell'art. 2 della L. antitrust n. 287/1990, si eccepisce l'incompetenza per materia dell'intestato Tribunale in quanto la competenza su detta domanda spetta alla Sezione Specializzata in materia di Impresa dell'adito
Tribunale, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. c) e d) e dell'art. 4 co. 1 bis del D. Lgs. n. 168/2003 come modificato dall'art. 18 del D. Lgs. n. 3/2007.
In via principale e nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare tutti i motivi di
pagina 4 di 9 opposizione avversari e confermare il D.I. telematico opposto n. 20/2022 e per l'effetto condannare la società opponente ed i Parte_1
fideiussori SI.ri e , al pagamento della Parte_1 Parte_2
somma ingiunta di euro 108.751,39 oltre agli interessi come da domanda da calcolare sul solo capitale, maggiorata delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro
2.135,00 per compensi e in euro 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA
e cpa come per legge, oltre alle successive occorrende. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, C.I. ed IVA come per legge”.
All'udienza del 29.06.2022 il giudice concedeva termine per l'avvio della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità del presente giudizio e la stessa si concludeva con esito negativo, come da relativo verbale del 15.09.2022.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale ed espletamento di CTU contabile e trattenuta per la decisione all'udienza del 04.09.2024.
MOTIVAZIONE
Si ritiene di dover, in via preliminare, esaminare l'eccezione sollevata da parte opposta, secondo la quale, per quanto riguarda la domanda di dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti e , Parte_1 Parte_2
la controversia di cui è causa rientrerebbe nella competenza per materia della Sezione
Specializzata in materia di Impresa.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha sancito che: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione
a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass.
pagina 5 di 9 Civ., Sez. VI, ord. n. 3248 del 02.02.2023)”.
Nel caso di specie l'opponente ha chiaramente specificato che la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della fideiussione fosse stata fatta valere in via di eccezione con l'unico scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ne deriva, dunque, che l'eccezione pregiudiziale formulata dall'opposto non può trovare accoglimento.
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 645 c.p.c., in base al quale con l'opposizione a decreto ingiuntivo si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di cui si dirà di seguito.
Bisogna, innanzitutto, vagliare la domanda di parte opponente relativa al presunto carattere usurario delle condizioni economiche applicate dalla banca al rapporto di conto corrente principale n. 0826/535784 nei trimestri espressamente indicati nella consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione in opposizione.
Soccorre, sulla questione, la CTU espletata dal Dott. , della quale si Persona_1
condividono le conclusioni, in quanto completa, analitica ed immuni da vizi logici.
Secondo la relazione sussiste il costante rispetto delle soglie d'usura da parte delle condizioni economiche applicate in sede di liquidazione trimestrale.
Il perito ha, infatti, evidenziato che “la differenza del risultato ottenuto rispetto a quello indicato nella perizia di parte allegata all'atto di citazione, in cui si evidenziano n. 10 debordi trimestrali, dipende sostanzialmente dal fatto che nell'elaborato tecnico di parte risultano presumibilmente inclusi nel TEG, a differenza di quanto fatto dallo scrivente, gli oneri addebitati a titolo di spese operazioni, spese invio estratto conto e canone trimestrale, che tuttavia ai sensi delle Istruzioni '09 non devono essere ricompresi nella verifica in quanto non connessi con l'erogazione del credito (cfr. “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge
pagina 6 di 9 sull'usura” pubblicati nel novembre 2010 sul sito della Banca d'Italia, in cui si legge che
“l'inclusione delle spese nel TEG è richiesta se queste sono connesse con l'operazione di finanziamento. Ciò comporta la tendenziale esclusione dei costi di gestione del conto e dell'utilizzo di mezzi di pagamento (a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento)” e che “poiché il rapporto in esame è certamente stato utilizzato anche come strumento per incassi e pagamenti, come attestano le plurime operazioni in esso contabilizzate (tra cui, ad esempio, incasso ed emissione assegni, disposizione e ricezione di bonifici, giroconto competenze da altri rapporti), non può certamente essere definito
“a servizio esclusivo” del finanziamento e quindi, nel rispetto delle indicazioni della
Banca d'Italia riportate nel paragrafo 3, detti oneri non possono essere inclusi nel TEG”.
Alla luce di tali indicazioni, non può trovare accoglimento la domanda finalizzata a dichiarare la natura usuraia degli interessi applicati al conto corrente n. 0826/535784 e devono, di conseguenza, ritenersi assorbite la domanda finalizzata ad ottenere l'azzeramento, ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., degli interessi non dovuti per i trimestri nel corso dei quali sono stati applicate condizioni usuraie e la domanda volta a compensare, ai sensi dell'art. 1243 c.c. le somme relative agli interessi di natura usuraia non dovuti.
Nel corso del presente giudizio gli opponenti hanno, altresì, dedotto la nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti e Parte_1 Parte_2
, in quanto gli artt. 2, 6 e 8 contenuti nelle stesse ricalcolano le clausole n. 2, 6
[...]
e 8 presenti nello schema contrattuale ABI 2003 e dichiarate illegittime dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 poiché in contrasto con l'art. 2, lettera a) della legge Antitrust n. 287 del 1990.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno statuito che: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c.,
pagina 7 di 9 in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
(Sez. U., Sent. n. 41994 del 20.12.2021)”.
Nel caso di specie deve essere esclusa la nullità di tali clausole. Il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005 che ha rilevato il carattere anticoncorrenziale delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI è stato emanato a seguito di un accertamento effettuato dalla Banca d'Italia stessa e relativo al periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio 2005.
Le fideiussioni omnibus per cui è lite risultano stipulate nel 2008, pertanto, non rientrano nel perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia.
Da ciò consegue che gli opponenti avrebbero dovuto provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate.
Secondo condivisibile giurisprudenza di merito: “la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005”. Pertanto, nel caso di specie, la vicenda “dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi - come nelle c.d. follow on actions - dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore” (Tribunale Milano sez. imprese 7252/2023).
Gli opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio, in quanto, nel periodo di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa, non risulta dimostrata la violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di credito, né l'esistenza di un'intesa illecita tra pagina 8 di 9 le banche lesiva della concorrenza a livello nazionale.
Tutte le altre questioni si considerano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1
e contro in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore e, per essa, , così Controparte_3
dispone:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni sopra esposte;
-conferma il decreto ingiuntivo n. 20/2022, emesso dal Tribunale di Larino in data
28.1.2022, nel procedimento monitorio R.G. 1233/2022 ;
- condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché e Parte_1 Parte_2
, in qualità di garanti, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 3.000,00
[...]
, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a., se previsti per legge;
-le spese di CTU, già liquidate , vanno poste tutte a carico di parte opponente in via definitiva.
Larino, 12.02.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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