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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1333 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via XX settembre n. 110, presso lo studio dell'avv. Caio Fiore Melacrinis, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Garibaldi n. 33, presso lo studio dell'avv. Francesco Cristaudo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 372/2015 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 20.4.2015, depositata il 21.4.2015 e notificata in data 7.7.2015. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Giudice di Pace di Lamezia Parte_1
Terme di ingiungere alla il pagamento della somma di euro 4.000,00, oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria e interessi, spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per il saldo definitivo dell'acquisto avente ad oggetto una trattrice agricola (di seconda mano), marchio Same, modello delfino 35, targa CZ 17738. Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 371/2010 del 21.9.2010 (depositato il 5.10.2010) ingiungeva alla Controparte_1 di pagare la somma di euro 4.000,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al dì del soddisfo, nonché le spese del giudizio monitorio, liquidate in complessivi euro 546,50. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme la la quale eccepiva, preliminarmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 Controparte_1
c.p.c., non essendo stato notificato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia;
nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, in quanto basata su un'erronea ricostruzione dei fatti di causa, avendo la società opponente corrisposto, all'atto di vendita, l'intero prezzo concordato per l'acquisto del veicolo in favore del ricorrente venditore. Sulla base di tali considerazioni la parte opponente domandava l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con il successo delle spese di lite. Si costituiva in giudizio il quale contestava tutti i motivi di opposizione Parte_1
1 sollevati dalla controparte assumendo in particolare: che, in data 10.4.2009, era intervenuta tra l'opposto, nelle vesti di venditore, e l'opponente, nelle vesti di acquirente, la summenzionata compravendita avente ad oggetto una trattrice agricola, di seconda mano, marchio Same, modello delfino 35, targa CZ 17738, al prezzo pattuito di euro 7.000,00; che le parti si erano accordate nel senso che la società attrice avrebbe corrisposto mediante assegno bancario soltanto la somma di euro 3.000,00, mentre la restante cifra, pari ad euro 4.000,00, sarebbe stata trattenuta dalla a titolo di acconto sul prezzo di una nuova Controparte_1 trattrice agricola, marchio , modello Agriplus 85 4F, targata BE555J, telaio n. 801618, che sarebbe CP_2 stata successivamente acquistata dalla cooperativa “Progresso e Vita”, di cui era socia la coniuge dell'opposto, ; che, come da accordi intervenuti tra le parti, la predetta cooperativa aveva Persona_1 acquistato la trattrice agricola indicata, senza che fosse tenuto conto dell'anticipo corrisposto da Parte_1 alla che, pertanto, la società opponente aveva trattenuto indebitamente la somma
[...] Controparte_1 anticipata di euro 4.000,00. Il convenuto, pertanto, concludeva chiedendo preliminarmente la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della sua provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; in via principale, domandava la reiezione dell'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre alla Controparte_1 condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria;
il tutto con la liquidazione a suo favore delle spese processuali. La causa di primo grado, rigettata la richiesta di escussione di prova testimoniale avanzata dalla parte opponente, veniva istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali delle parti stante la ritenuta natura cartolare. Con sentenza n. 372/2015 emessa il 20.4.2015 e depositata in data 21.4.2015, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione della e revocava il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 condannando al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate nella Parte_1 somma di euro 1.243,50, di cui euro 38,50 per spese ed euro 1.205,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario IVA e CPA sul dovuto. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza deducendo, preliminarmente, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato;
nel merito, denunciava l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di Pace, non corretta nella misura in cui non si era tenuto conto dei documenti prodotti dalla parte opposta. Domandava, altresì, la riforma del provvedimento contestato anche nel capo relativo alle spese processuali, oltre alla condanna della al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Sulla scorta di tali Controparte_1 considerazioni, parte appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza di primo grado e, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 371/2010, il tutto con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. Si costituiva nel giudizio di appello la la quale rilevava, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, sosteneva la correttezza argomentativa e motivazionale del provvedimento impugnato, concludendo per la sua integrale conferma, con condanna della parte avversa al pagamento a suo favore delle spese di processo della fase di gravame. La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, senza espletamento di attività istruttoria, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza correlata alla diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei vari decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in
2 decisione all'udienza del 8.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con concessione dei termini per scritti conclusionali ex artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente evidenziato che la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. deve essere rigettata in ragione delle seguenti argomentazioni. Invero, rileva questo Giudice, che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, "l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo. Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione. L'impugnazione inoltre non aveva una non ragionevole probabilità di essere accolta, dal momento che, almeno in via di prima approssimazione, i rilievi delineati non sembravano manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione. Consegue il rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. sollevate dalla società appellata. Nel merito l'appello è fondato e, pertanto, merita di essere accolto per quanto di seguito si andrà ad illustrare. Il Giudice di prime cure, infatti, non ha correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. Va premesso che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto una opposizione a d.i.. Orbene, in tema di onere della prova va brevemente rammentato che, se il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, una volta instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011). Conseguentemente, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c., il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito
3 azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto. Giova ricordare poi che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato
- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Nel caso che qui occupa, la domanda su cui il Tribunale è oggi chiamato a pronunciare è quella di esatto adempimento svolta da per il pagamento dell'importo di euro 4.000,00 di cui ha Parte_1 affermato essere debitrice l'odierna società appellata, a saldo completo del corrispettivo previsto per la compravendita intercorsa tra le parti e avente ad oggetto una trattrice agricola (di seconda mano), marchio Same, modello delfino 35, targa CZ 17738. Sulla base dei suesposti principi di diritto spettava alla parte opposta in prime cure dare dimostrazione dell'esistenza del contratto tra le parti e della effettiva vendita della res;
tale prova è stata certamente fornita dall' dal momento che l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti risulta ex Parte_1 actis e non è stata contestata dalla così come il trasferimento del mezzo meccanico a Controparte_1 favore della società odierna appellata. Inoltre, la circostanza che tra le odierne parti sia intervenuto un accordo, a latere della compravendita, facente riferimento ad un diverso e ulteriore rapporto contrattuale, avente ad oggetto l'acquisto di altra trattrice agricola, in favore della Cooperativa “Progresso e vita” di cui la coniuge dell'appellante era socia, è stato confermato dalla stessa parte opponente, la nelle sue difese. Controparte_1
Se dunque la parte opposta in primo grado ha dimostrato l'esistenza del titolo su cui si fonda il credito dell' doveva essere la società opponente a dare dimostrazione dell'esistenza di fatti idonei Parte_1 ad estinguere o modificare la pretesa della parte creditrice, secondo quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c., provando di avere corrisposto l'intero prezzo della vendita del trattore acquistato dalla controparte negoziale. Tale prova, a differenza di quanto rilevato dal giudice di primo grado, non è stata fornita in modo sufficientemente adeguato dalla società odierna appellata. Infatti, è agli atti di causa un documento denominato “dichiarazione di vendita veicolo usato valida a tutti gli effetti di legge”, allegato dalla società appellata nel corso del giudizio di primo grado (cfr. doc. 3 fascicolo di parte opponente di primo grado). Trattasi di documento, sottoscritto dall'appellante, in cui lo stesso dichiara di aver venduto alla società per il prezzo di euro 7.000,00, una trattrice Controparte_1 agricola (di seconda mano), marchio Same, telaio 30612, modello delfino 35, targa CZ 17738 e di averne interamente incassato il prezzo all'atto di vendita, circostanza che, a parere del Giudice onorario,
4 andrebbe a contraddire e quindi ad escludere la pretesa creditoria avanzata da Parte_1
Tuttavia, se la dichiarazione di vendita sopra menzionata reca la data del 10.4.2009, alla stessa data risale anche il documento, allegato in atti dall'appellante, in cui il rappresentante legale p.t. della Controparte_1 dichiara di aver acquistato da la trattrice agricola sopra indicata, confermando il Parte_1 prezzo di vendita di euro 7.000,00 e precisando che di tale ammontare euro 3.000,00 sarebbero stati corrisposti tramite assegno bancario, mentre i restanti euro 4.000,00 “vengono trattenuti quali acconto sul maggior prezzo per la vendita di una nuova trattrice agricola fabbrica , tipo Agriplus 85-4F, targa CP_2
BE555J, telaio n. 801618, al coniuge ” (cfr. doc. 7 fascicolo di parte opposta di primo Persona_1 grado). Tale documento, pertanto, vale a confutare quanto contenuto nella dichiarazione di vendita sottoscritta da o quantomeno a neutralizzarne l'efficacia dimostrativa ritenuta addirittura confessoria dal Parte_1 primo giudice. Non si comprende bene, infatti, per quale ragione il avrebbe dovuto redigere e sottoscrivere CP_1 siffatta dichiarazione se non quella di tutelare il venditore che aveva contestualmente dichiarato di avere ricevuto l'intero prezzo della vendita del trattore tra le parti senza che ciò fosse realmente ancora avvenuto. Al riguardo, infatti, sembra plausibile la ricostruzione dell' secondo la quale Parte_1
l'appellante aveva firmato la predetta dichiarazione di vendita al solo fine di consentire alla CP_1 la regolare iscrizione del veicolo acquistato al P.R.A. (pubblico registro automobilistico), consentita
[...] appunto solo in presenza di un avvenuto passaggio del titolo di proprietà in favore della società. D'altronde, supporta tale ipotesi anche la specifica denominazione attribuita dalle parti alla dichiarazione dell' (“dichiarazione di vendita veicolo usato valida a tutti gli effetti di legge”) che Parte_1 rimanda ad una validità generale del documento a ogni effetto di legge (come potrebbe essere, per l'appunto, la regolare iscrizione del mezzo acquistato al P.R.A.), non circoscritta quindi ai soli rapporti tra i contraenti. Ancora, va evidenziato che nella dichiarazione del 10.4.2009 sottoscritta dal legale rappresentante p.t. della non è stato precisato in alcun modo che la somma di euro 4.000,00 era stata già Controparte_1 precedentemente scomputata dal prezzo originario della trattrice acquistata dalla Cooperativa “Progresso e vita” nonostante che il pagamento di tale mezzo meccanico, da parte dell'associazione, fosse avvenuto il 12.1.2009, vale a dire quasi tre mesi prima della redazione della scrittura anzidetta da parte del . CP_1
Inoltre, la ha ritenuto di dare prova dell'avvenuto pagamento mediante allegazione di Controparte_1 documento di trasporto e proposta di commissione, dai quali si dovrebbe evincere – a dire dell'appellata – l'avvenuto scomputo della somma di euro 4.000,00 dall'importo originario previsto a titolo di corrispettivo della seconda compravendita (cui i suddetti documenti si riferirebbero secondo le tesi della parte appellata), e pari ad euro 26.000,00 più IVA. Rispetto alle suddette allegazioni di parte appellante, occorre premettere che trattasi di documenti il cui contenuto è stato contestato dalla controparte. In particolare, ha depositato l'originale del documento di trasporto depositato in copia Parte_1 dall'appellata: dal raffronto tra i due documenti si evince una divergenza nei contenuti. Il soggetto che figura essere cedente nelle due differenti versioni dello stesso documento (una prodotta in copia, l'altra in originale) è la nella copia depositata dall'appellata, mentre nell'originale Controparte_3 depositato dall'appellante è la Inoltre, nell'originale depositato da manca Controparte_1 Parte_1 qualsiasi riferimento all'importo relativo al bene oggetto del trasporto, mentre nella copia depositata dalla viene indicata la cifra totale di euro 26.000,00 più Iva. Controparte_1
Essendoci contestazione circa il contenuto del documento e chiara discrepanza tra quelli prodotti dalle
5 parti, non è possibile riconoscere alcun valore probatorio alla copia del documento di trasporto allegata dalla a prova della sua eccezione di adempimento. Controparte_1
Medesime conclusioni valgono con riferimento alla proposta di commissione allegata in copia tanto dall'appellata, quanto dall'appellante. E' diverso, infatti, il soggetto presente nell'intestazione: nella copia depositata dall'appellata è CP_3
nella copia allegata dall'appellante compare la Inoltre, nella parte descrittiva della
[...] Controparte_1 proposta di commissione allegata dalla è stata riportata la dicitura “permuta” mentre nella Controparte_1 copia depositata dall' è usata la dicitura “vendita”, aggiunta dopo la cancellazione della Parte_1 parola “permuta” precedentemente inserita ma evidentemente ritenuta erronea. Ancora, sempre nella proposta di commissione allegata dalla non si rinviene il timbro con Controparte_1
l'indicazione del nome e cognome del responsabile della vendita che risulta invece ben visibile nella copia allegata dall'odierno appellante (v. doc. 8 fascicolo di parte opposta di primo grado). La divergenza di contenuti riscontrabile dal raffronto dei documenti, come detto, impedisce di riconoscere piena efficacia probatoria agli stessi, circostanza che penalizza la parte appellata, sulla quale grava l'onere di provare di avere adempiuto, nei termini e modi pattuiti, all'obbligazione di corrispondere al venditore la somma di euro 4.000,00 a saldo dell'importo previsto a titolo di corrispettivo della Parte_1 compravendita avente ad oggetto la trattrice agricola (di seconda mano), marchio Same. Del resto, bisogna anche sottolineare che la fattura accompagnatoria, la dichiarazione del 10.4.2009 a firma del e i documenti di trasporto allegati dalla fanno riferimento ad un CP_1 Controparte_1 modello specifico (il modello Agriplus 85F, matr. 801618), oggetto della cessione dalla Controparte_3 alla Cooperativa “Progresso e vita”, che è diverso rispetto a quello indicato nel preventivo
[...] del 23.12.2008 rilasciato alla predetta Cooperativa, nella proposta di commissione del 10.1.2009 e nella missiva del 19.4.2010 del difensore della società appellata (ove viene indicato, invece, il modello CP_2
Agriplus 75F) (cfr. documenti citati nei fascicoli di primo grado delle parti). Vi è poi che la società odierna appellata non ha dimostrato in alcun modo che il suindicato preventivo del 28.12.2008 contenesse l'indicazione del prezzo del trattore (che sarebbe stato poi acquistato dalla Cooperativa “Progresso e vita”) già calcolata la detrazione della somma di euro 4.000,00 di cui la sarebbe divenuta debitrice nei confronti dell' per il saldo definitivo Controparte_1 Parte_1 dell'acquisto del trattore concluso tra le parti. Il preventivo anzidetto, peraltro, è l'unico preventivo pervenuto alla cooperativa come attestato dalla dichiarazione rilasciata dalla “Progresso e Vita” depositata agli atti (cfr. doc. 3/a fascicolo di parte opposta di primo grado). Deve essere valorizzato, ancora, il comportamento processuale della la quale non ha Controparte_1 prodotto in giudizio scientemente la dichiarazione del 10.4.2009 sottoscritta dal legale rappresentante p.t. della società appellante e, soprattutto, non è riuscita a fornire alcuna giustificazione logicamente plausibile dello scopo e della finalità per cui tale scrittura era stata redatta o della sua anteriorità temporale e logica rispetto alla dichiarazione di vendita firmata dall' nel medesimo Parte_1 giorno. Infine, non appare irrilevante evidenziare che l'assegno di euro 3.000,00 consegnato dalla Controparte_1 per l'acquisto della trattrice agricola usata Modello Same di tipo Delfino 35 DT non è stato mai incassato dall'odierno appellante perché emesso in violazione dell'art. 2 l. n. 386/1990, cioè in assenza di provviste. Infatti, in data 7.5.2009, ha provveduto a restituire il suindicato titolo all' Controparte_4 Parte_1 per l'esercizio dei diritti ad esso spettanti (cfr. doc. 10 fascicolo di parte opposta di primo grado in
[...] atti). Non risulta, peraltro, che il pagamento di euro 3.000,00 sia stato effettuato successivamente dalla nonostante l'obbligazione assunta dalla società appellata. Controparte_1
6 Da tale condotta emerge inequivocabilmente la volontà della di non adempiere sin Controparte_1 dall'inizio all'obbligazione di pagamento su di essa incombente;
tale chiara intenzione può assumere, nel caso concreto, valore indiziario circa l'inadempimento della società appellata. Ebbene, in un quadro probatorio così nebuloso e vago, applicando in modo rigoroso i principi dell'onere della prova, non può che ritenersi che la società opponente in primo grado, convenuta sostanziale, non abbia offerto la dimostrazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa avversaria, quale, nel caso di specie, il pagamento integrale del trattore di seconda mano acquistato dall'odierno appellante. La pertanto, non ha fornito prova sufficiente in tale ultimo senso non assolvendo all'onere Controparte_1 della prova su di essa incombente ex art. 2697, secondo comma, c.c.. In conclusione, per tutti i motivi finora illustrati, non risultando provata l'eccezione di adempimento formulata dall'opponente avverso la domanda dell'appellante di condanna al pagamento della somma di euro 4.000,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), deve essere integralmente accolto l'appello spiegato da con il conseguente rigetto dell'opposizione a d.i. spiegata dalla Parte_1 in primo grado, risultando erronea, quindi, la pronuncia gravata da impugnazione che deve Controparte_1 essere integralmente riformata. In ogni caso deve essere respinta la richiesta di parte appellante di condanna della società appellata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo nella specie i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della predetta norma. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente, premettendo che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). L'assoluta particolarità della vicenda fattuale oggetto di lite e l'effettiva incertezza circa l'esito del giudizio rendono equa una pronuncia di compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) in via preliminare respinge le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. dalla parte appellata;
2) nel merito accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 372/2015 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 20.4.2015, depositata in data 21.4.2015 e notificata il 7.7.2015 e, per l'effetto, in riforma integrale della medesima, respinge l'opposizione a d.i. proposta in primo grado dalla confermando il d.i. opposto che dichiara esecutivo;
Controparte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli
7 altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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