Articolo 3 della Legge 29 dicembre 1990, n. 431
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 gennaio 1991
Art. 3. 1. Gli interventi di importo non superiore a lire 200 milioni sono realizzati in economia o a licitazione privata o, previa autorizzazione ministeriale e a condizione che siano valutate almeno tre offerte, a trattativa privata.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1991
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