Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 5 aprile 2022
Decreto cautelare 29 novembre 2022
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00555/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cds Hotels S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Giorgiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non costituito in giudizio;
Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e delle Attivita' Culturali e per il Turismo per la Puglia e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
PE OL Resta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 155 del 7.6.2019 del segretario regionale della commissione per il patrimonio culturale della Puglia - Ministero per i beni e attività culturali - di dichiarazione di interesse culturale, ex artt. 12 e 13 d.lgs. n. 42/2004, dell'immobile denominato “penisola di punta dell'aspide” distinto in catasto al foglio 126 del Comune di Nardò, ptc. 9 e 1411, della planimetria catastale e della relazione archeologica allegati al suddetto decreto e della nota prot. n. 20693 del 11.10.2019 di trasmissione dello stesso decreto, tutti conosciuti dalla ricorrente a seguito della ricezione della nota prot. n. 54991 del 27.11.2019 a firma del Dirigente dell'area funzionale 4 del Comune di Nardò;
- ove occorra, di quest'ultima nota prot. n. 54991 del 27.11.2019, con cui il suddetto Dirigente ha avviato il procedimento di revoca della domanda presentata dalla ricorrente nella gara pubblicata dallo stesso Comune di Nardò per la concessione del lotto demaniale n. 31;
- ove occorra, della nota prot. n. 2599 del 6.2.2019, conosciuta dalla ricorrente solo a seguito dell'esame del decreto n. 115/2019, con cui la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio ha avviato il suddetto procedimento ex artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cds Hotels S.p.A. il 29/10/2021:
del decreto n. 174 del 20.7.2021 del segretario regionale della commissione per il patrimonio culturale della Puglia - Ministero della Cultura - di dichiarazione di interesse culturale dell'immobile denominato “penisola di punta dell'aspide”
distinto in catasto al foglio 126 del Comune di Nardò, particelle 9 e 1411, planimetria catastale e relazione archeologica allegati al suddetto decreto e nota prot. n. 6904-P del 23.7.2021 di trasmissione dello stesso decreto;
- ove occorra, nota prot. n. 603-P del 15.1.2021, con cui la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Provincia di Brindisi e Lecce avviava il suddetto procedimento, proposta di tutela prot. 1023-P del 22.1.2021 di dichiarazione dell'interesse culturale e nota prot. 1200-P del 14.4.2021, con cui la medesima Soprintendenza riscontrava le osservazioni prodotte dalla ricorrente a seguito dell'avvio del procedimento;
- ove occorra, nota prot. n. 44096 del 26.8.2021, con cui il Dirigente dell'area funzionale 4 del Comune di Nardò comunicava l'esistenza di motivi ostativi alla conclusione del procedimento avente ad oggetto la richiesta di concessione demaniale marittima del lotto n. 31;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da Cds Hotels S.p.A. e datati 14/10/2021:
di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso del 24.1.2020, e cioè:
- decreto n. 155 del 7.6.2019 del segretario regionale della commissione per il patrimonio culturale della Puglia - Ministero per i beni e attività culturali – di dichiarazione di interesse culturale, ex artt. 12 e 13 d.lgs. n. 42/2004, dell’immobile denominato “penisola di punta dell’aspide” distinto in catasto al foglio 126 del Comune di Nardò, ptc. 9 e 1411, planimetria catastale e relazione archeologica allegati al suddetto decreto e della nota prot. n. 20693 del 11.10.2019 di trasmissione dello stesso decreto, tutti conosciuti dalla ricorrente a seguito della ricezione della nota prot. n. 54991 del 27.11.2019 a firma del Dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò;
- ove occorra, quest’ultima nota prot. n. 54991 del 27.11.2019, con cui il suddetto Dirigente avviava il procedimento di revoca della domanda presentata dalla ricorrente nella gara pubblicata dallo stesso Comune di Nardò per la concessione del lotto demaniale n. 31;
- ove occorra, nota prot. n. 2599 del 6.2.2019, conosciuta dalla ricorrente solo a seguito dell’esame del decreto n. 115/2019, con cui la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio avviava il suddetto procedimento ex artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. nonché per l’annullamento dei seguenti ulteriori provvedimenti:
- decreto n. 174 del 20.7.2021 del segretario regionale della commissione per il patrimonio culturale della Puglia - Ministero della cultura - di dichiarazione di interesse culturale dell’immobile denominato “penisola di punta dell’aspide” distinto in catasto al foglio 126 del Comune di Nardò, particelle 9 e 1411, planimetria catastale e relazione archeologica allegati al suddetto decreto e nota
prot. n. 6904-P del 23.7.2021 di trasmissione dello stesso decreto;
- ove occorra, nota prot. n. 603-P del 15.1.2021, con cui la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Provincia di Brindisi e Lecce avviava il suddetto procedimento, proposta di tutela prot. 1023-P del 22.1.2021 di dichiarazione dell’interesse culturale e nota prot. 1200-P del 14.4.2021, con cui la medesima Soprintendenza riscontrava le osservazioni prodotte dalla ricorrente a seguito dell’avvio del procedimento;
- ove occorra, nota prot. n. 44096 del 26.8.2021, con cui il Dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò comunicava l’esistenza di motivi ostativi alla conclusione del procedimento avente ad oggetto la richiesta di concessione demaniale marittima del lotto n. 31;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cds Hotels S.p.A. il 29/10/2021:
di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso del 24.1.2020, e cioè:
- decreto n. 155 del 7.6.2019 del segretario regionale della commissione per il patrimonio culturale della Puglia - Ministero per i beni e attività culturali – di dichiarazione di interesse culturale, ex artt. 12 e 13 d.lgs. n. 42/2004, dell’immobile denominato “penisola di punta dell’aspide” distinto in catasto
al foglio 126 del Comune di Nardò, ptc. 9 e 1411, planimetria catastale, relazione archeologica allegati al suddetto decreto e nota prot. n. 20693 del 11.10.2019 di trasmissione dello stesso decreto, tutti conosciuti dalla ricorrente a seguito della ricezione della nota prot. n. 54991 del 27.11.2019 a firma del Dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò;
- ove occorra, quest’ultima nota prot. n. 54991 del 27.11.2019, con cui il suddetto Dirigente avviava il procedimento di revoca della domanda presentata dalla ricorrente nella gara pubblicata dallo stesso Comune di Nardò per la concessione del lotto demaniale n. 31;
- ove occorra, nota prot. n. 2599 del 6.2.2019, conosciuta dalla ricorrente solo a seguito dell’esame del decreto n. 115/2019, con cui la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio avviava il suddetto procedimento ex artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tutti i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti del 14.10.2021, e cioè:
- decreto n. 174 del 20.7.2021 del segretario regionale della commissione per il patrimonio culturale della Puglia - Ministero della cultura - di dichiarazione di interesse culturale dell’immobile denominato “penisola di punta dell’aspide” distinto in catasto al foglio 126 del Comune di Nardò, particelle 9 e 1411, planimetria catastale e relazione archeologica allegati al suddetto decreto e nota
prot. n. 6904-P del 23.7.2021 di trasmissione dello stesso decreto;
- ove occorra, nota prot. n. 603-P del 15.1.2021, con cui la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Provincia di Brindisi e Lecce avviava il suddetto procedimento, proposta di tutela prot. 1023-P del 22.1.2021 di dichiarazione dell’interesse culturale e nota prot. 1200-P del 14.4.2021, con cui la medesima Soprintendenza riscontrava le osservazioni prodotte dalla ricorrente a seguito dell’avvio del procedimento;
- ove occorra, nota prot. n. 44096 del 26.8.2021, con cui il Dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò comunicava l’esistenza di motivi ostativi alla conclusione del procedimento avente ad oggetto la richiesta di concessione demaniale marittima del lotto n. 31;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
nonché per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti ulteriori provvedimenti:
- provvedimento prot. n. 0055366 del 18.10.2021, con cui il Dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò ha espresso “diniego alla richiesta di concessione demaniale lotto (31) per la realizzazione di uno stabilimento balneare avanzata dalla CDS Hotel s.p.a. con di protocollo 50261 del 15.12.2015 ed assegnato con determinazione dirigenziale n. 118 del 5.3.2018”;
- ove occorra, nota prot. n. 50422 del 26.8.2021 (mai notificata alla ricorrente e conosciuta solo negli estremi a seguito dell’esame del suddetto provvedimento di diniego), con cui il suddetto Dirigente Comunale avrebbe comunicato, “ex artt. 7 e ss. della L.n. 241/1990, il rinnovo dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 14 L.R. 17/2015 a seguito del D.M. n. 174 del 09/07/2021”;
- ove occorra, note del suddetto Dirigente Comunale prot. 55366 del 18.10.2021 e prot. 54945 del 15.10.2021 (quest’ultima mai notificata dalla ricorrente e dal contenuto sconosciuto);
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale; ovvero, in subordine, per l’accertamento del diritto della ricorrente a ricevere l’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies della L.n. 241/1990 o il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nardò e di Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e delle Attivita' Culturali e per il Turismo per la Puglia e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, all’esito di procedura comparativa avviata dal Comune di Nardò, è risultata aggiudicataria di una concessione demaniale marittima, giusta determinazione n. 118 del 5 marzo 2018, avente quale oggetto il lotto n. 31 in località Punta dell’Aspide; il lotto in questione non insiste sulla Penisola di Punta dell’Aspide, ma è ubicato a 104,72 mt. dal limite esterno della penisola.
La locale Soprintendenza, in assenza di contraddittorio, con il decreto n. 155/2019, dichiarava di interesse culturale, ex artt. 12 e 13 D.Lgs. n. 42/2004, l’intera penisola dell’Aspide, in quanto su tale area insistono i resti di un antico insediamento risalente all’età del bronzo (secondo millennio a.C.).
Il Dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò, con nota prot. n. 54991 del 27.11.2019, presupponendo che dal suddetto decreto n. 155/2019 fosse scaturita la fascia di rispetto archeologico e di pertinenza del bene storico - ambientale ex art. 14 L.R. n. 17/2015, in cui ricadrebbe il lotto aggiudicato alla ricorrente, avviava il procedimento di revoca della “richiesta di concessione demaniale marittima”.
Veniva, dunque, proposto il ricorso introduttivo, così articolato:
1) Violazione e falsa applicazione L.R. n. 17/2015, P.P.T.R. Puglia, D.Lgs. n. 42/2004 e L. n. 241/1990. Eccesso e sviamento di potere. Erroneità presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e motivazione;
2) Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 42/2004 e L. n. 241/1990. Eccesso e sviamento di potere. Violazione degli articoli 7 e ss. L. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. Violazione del principio del contraddittorio;
3) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei fatti. Erroneità manifesta dei presupposti. Violazione e falsa applicazione L.R. n. 17/2015, P.P.T.R. Puglia e D.Lgs. n. 42/2004 per altro profilo. Manifesta illogicità, contraddittorietà e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990 per altro profilo. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità, di affidamento del privato e del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
In data 24.02.2020 si sono costituiti in giudizio il Segretariato regionale del ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo per la Puglia e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, per resistere al ricorso.
In data 09.12.2020 si è costituito in giudizio il Comune di Nardò, per chiedere l’integrale rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio sopravveniva la sentenza n. 1326 del 27.11.2020 con cui il TAR Lecce, accogliendo il ricorso promosso dalla New Eden S.r.l., aggiudicataria del lotto demaniale n. 29, annullava il decreto n. 155/2019, in quanto la suddetta società, così come l’odierna ricorrente, non era stata “ destinataria di alcuna comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale del bene di cui si controverte ”.
Quindi, con nota prot. n. 603-P del 15.01.2021, il Soprintendente per le Province di Lecce e Brindisi comunicava l’avvio del procedimento, ex artt. 12 e 13 D.Lgs. n. 42/2004, finalizzato alla dichiarazione di interesse culturale della “ penisola di Punta dell’Aspide ”.
Con il decreto n. 174 del 20.07.2021, il Segretario regionale della commissione per il patrimonio culturale della Puglia ha nuovamente dichiarato di interesse culturale la “ penisola di Punta dell’Aspide ”: il Ministero della Cultura – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, ha decretato che “ ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 3 lett. a del D. lgs. 42/04 e s.m.i., l’area denominata “Penisola di Punta dell’Aspide”, sita nel Comune di Nardò (LE), Località Santa Caterina – Lungomare Emanuele Filiberto, distinta al Catasto al Foglio 126, p.lla 9 per la parte di proprietà privata, e al Foglio 126, p.lla 1411/p per la parte di proprietà Demanio dello Stato/Comune di Nardò, limitatamente alla penisola, meglio individuata nelle premesse e descritta nell’unita relazione archeologica e nell’allegata planimetria catastale, è dichiarata di interesse particolarmente importante e viene, pertanto, sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/04 ”.
Avverso il citato provvedimento venivano, dunque, proposti motivi aggiunti di gravame, datati 14 ottobre 2021, così articolati:
1) Violazione artt. 3, 10 e 10 bis L. n. 241/1990, L.R. n. 17/2015 e D.Lgs. n. 42/2004. Violazione ed elusione sentenza TAR Lecce n. 1326/2020. Manifesto eccesso e sviamento di potere. Difetto di istruttoria e motivazione. Erroneità dei presupposti. Manifesta contraddittorietà ed illogicità. Violazione principi di buona fede, leale collaborazione tra privati e Pubbliche amministrazioni. Violazione art. 97 della Costituzione;
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e travisamento dei fatti. Erroneità dei presupposti per altro profilo. Violazione P.P.T.R. Puglia e D.Lgs. n. 42/2004. Manifesta illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa per altro profilo. Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990, principi di proporzionalità, di affidamento del privato e del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Nelle more del giudizio, il Dirigente Comunale avviava un procedimento con nota prot. n. 44096 del 26.08.2021, “ ex artt. 7 della legge n. 241/1990 ”, per la conclusione negativa della richiesta di concessione demaniale della ricorrente, all’esito del quale era emanato il provvedimento - prot. n. 55366 del 18.10.2021 - di “diniego” della suddetta richiesta.
In data 29 ottobre 2021 la ricorrente notificava un secondo ricorso per motivi aggiunti, volto a contestare la legittimità dell’ulteriore provvedimento sopravvenuto, fondato sui seguenti motivi:
1) Illegittimità derivata;
2) Manifesto eccesso e sviamento di potere. Manifesta illogicità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione L. n. 241/1990, art. 97 Costituzione e L.R. n. 17/2015. Violazione garanzie partecipative e principio dell’affidamento. Manifesto difetto di istruttoria e motivazione. Erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti;
3) Violazione e falsa applicazione L.R. n. 17/2015, P.P.T.R. Puglia, D.Lgs. n. 42/2004 e L. n. 241/1990. Eccesso e sviamento di potere. Erroneità presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e motivazione. Manifesta illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione art. 97 della Costituzione e del principio di affidamento del privato;
4) Violazione artt. 3, 10 e 10 bis L. n. 241/1990 e L.R. n. 17/2015. Manifesto eccesso e sviamento di potere per altra ragione. Difetto di istruttoria e di motivazione. Manifesta contraddittorietà ed illogicità per altra ragione.
In subordine la ricorrente ha svolto domanda per l’accertamento del diritto a ricevere l’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 o il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale.
Le parti costituite hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, con riferimento al ricorso introduttivo preordinato all’annullamento del decreto n. 155/2019, il Collegio rileva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la pronuncia del TAR Puglia, Lecce, n. 1326/2020 con la quale è stato annullato il decreto in parola per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
I motivi di ricorso articolati nel primo ricorso per motivi aggiunti del 14 ottobre 2021, relativi al decreto n. 174 del 09/07/2021, non risultano suscettibili di positiva valutazione.
Innanzi tutto, con riferimento all’asserito rifiuto della collaborazione scientifica offerto dalla ricorrente, in pretesa violazione della sentenza di questo TAR n. 1326/2020, giova evidenziare che gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. assegnano al Ministero della Cultura la competenza esclusiva sulle ricerche archeologiche. Il Collegio evidenzia, poi, che nel corso del procedimento la Soprintendenza ha ritenuto che le osservazioni trasmesse dalla ricorrente non afferissero al merito degli atti procedimentali; e ciò, in particolare, dopo aver rilevato che gli elaborati trasmessi dalla ricorrente contenevano un “ percorso di tutela ” dell’intera area oggetto del procedimento, e che il “ percorso ” includeva la proposta di alcuni saggi stratigrafici tesi ad “ accertare e circoscrivere ” la presenza di “ emergenze archeologiche eventualmente abbisognevoli di tutela ”, ovvero a verificare puntualmente la sovrapposizione tra le evidenze e i lotti previsti dal PCC del Comune di Nardò, nonché la successiva realizzazione di una passerella nella porzione centrale della penisola che consentisse di accedere dal lungomare Emanuele Filiberto ai lotti in concessione. Invero, le osservazioni del privato, lungi dal disconoscere radicalmente l’interesse culturale del sito, si sono tradotte in una proposta di tutela e valorizzazione preordinata alla coesistenza tra l’area da tutelare e gli stabilimenti balneari. Del resto, l’ambito del procedimento investiva, fin dall’inizio, la verifica d’ufficio circa la sussistenza o meno dell’interesse culturale; all’esito di detto procedimento l’area di Penisola di Punta dell’Aspide è stata dichiarata di interesse particolarmente importante e, pertanto, sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo n. 42/2004, attesa la presenza di evidenze antropiche risalenti all’età del bronzo di cui dà ampiamente atto la “ Relazione archeologica ”. Detta Relazione indica la presenza di una struttura muraria in fondazione con funzione difensiva e ubicata sul versante settentrionale, nonché l’esistenza di un deposito archeologico ricchissimo di frammenti ceramici e intonaco di capanna lungo il versante meridionale. Un limitato saggio archeologico, eseguito nell’estate del 2020 sul versante meridionale della penisola, ha rivelato la presenza di una struttura pirotecnologica; gli strati che obliteravano la superficie concotta hanno restituito un attingitoio con alto manico a nastro sopraelevato forato ed una scodella con presa orizzontale.
Quanto al fatto che la P.A. avrebbe omesso di pronunciarsi su una serie di elementi relativamente ai quali sarebbe stato necessario instaurare un effettivo contraddittorio (in particolare le deduzioni difensive in base alle quali il decreto impugnato muoverebbe dal falso presupposto che la Penisola di Punta dell’Aspide sarebbe un ‘antico abitato o insediamento’, le valutazioni probabilistiche e ipotetiche sull’esistenza del sito archeologico sarebbero strumentali alla perimetrazione di un’area di interesse archeologico e non già presupposto dell’imposizione di un vincolo archeologico etc.), giova, innanzi tutto, osservare che le deduzioni della ricorrente non sfuggono ai principi che la giurisprudenza ha elaborato in ordine ai limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica: in base a detti principi, gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche sono suscettibili di sindacato giurisdizionale nei soli casi in cui l’amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile. D’altra parte, alle citate deduzioni della ricorrente fornisce adeguata ed esaustiva risposta la “ Relazione archeologica ”, corredata da documentazione fotografica e da riferimenti bibliografici. Si precisa, inoltre, che il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che “ ai fini della tutela vincolistica su beni archeologici, l’effettiva esistenza delle cose da tutelare può essere dimostrata anche per presunzione e che è ininfluente che i materiali oggetto di tutela siano stati portati alla luce o siano ancora interrati, essendo sufficiente che il complesso risulti adeguatamente definito e che il vincolo archeologico appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al quale è preordinato ” (Cons. Stato, Sez. VI, 01/04/2014, n. 1557; Cons. Stato, Sez. VI, 04/09/2014, n. 4505; Cons. Stato, Sez. VI, 02/03/2015, n. 999; Cons. Stato, Sez. VI, 28/01/2016, n. 334). La Soprintendenza, infine, ha affermato di aver redatto progetto di scavo archeologico confluito nella nota di spesa n. 5 di novembre 2021 e di aver formulato al superiore ministero la proposta di acquisizione dell’area privata, pur senza allegare la pertinente documentazione.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 29/10/2021, è fondato e merita di essere accolto nei termini di seguito precisati.
In particolare è suscettibile di positivo apprezzamento il terzo motivo di ricorso nella parte in cui si deduce che il diniego impugnato è erroneo, poiché presuppone che dal decreto n. 174/2021 sarebbe scaturita la fascia di rispetto archeologico e di pertinenza del bene, con conseguente violazione della L.R. n. 17/2015, del P.P.T.R. e del D.Lgs. n. 42/2004.
L’art. 14 della L.R. n. 17/2015 (disposizione che vieta il rilascio di concessioni demaniali “ nelle seguenti aree e relative fasce di pertinenza … e) archeologiche e di pertinenza di beni storici ambientali ”) non osta al rilascio della concessione demaniale, atteso che risulta per tabulas che il lotto demaniale di cui la ricorrente risulta aggiudicataria è esterno all’area archeologica, che risulta priva di prescrizioni di tutela indiretta.
Come riferito dalla ricorrente, il decreto n. 174/2021 non prevede alcuna prescrizione indiretta ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, il quale espressamente dispone che “ il Ministro ha la facoltà di prescrivere le distanze, le misure ed altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili ...”. Tale facoltà non è stata esercitata dal Ministero, nonostante la richiesta del dirigente del Comune di Nardò che, con nota prot. n. 59206 del 23.12.2019, aveva chiesto alla Soprintendenza di fornire chiarimenti circa la “fascia di rispetto” dell’area archeologica. La Soprintendenza con propria nota prot. n. 1747 del 29.01.2020 riscontrava la predetta richiesta, comunicando che la tutela imposta riguardava la sola penisola dell’Aspide, come indicata nel decreto di vincolo, e che la fascia di rispetto di 100 metri sarebbe stata eventualmente considerata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PPTR in seno alla procedura prevista dall’art. 97 delle NTA del PPTR. L’art. 76 delle NTA al PPTR, con riferimento all’ “ Area di rispetto delle componenti culturali e insediative” , stabilisce che “... per le zone di interesse archeologico di cui all’art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1 ”. Il lotto demaniale 31 aggiudicato alla ricorrente si colloca al di fuori della fascia di rispetto profonda 100 mt. ex art. 76, comma 3, delle N.T.A. del P.P.T.R., essendo ubicato lateralmente a 104,72 mt. dal limite esterno del vincolo archeologico della penisola dell’Aspide, circostanza non contestata dalle Amministrazioni resistenti.
L’accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti nei termini dianzi precisati, con conseguente annullamento del solo provvedimento di diniego della concessione, suscettibile di essere riqualificato alla stregua di revoca dell’aggiudicazione (o comunque implicitamente presupponendola), determina l’assorbimento delle domande svolte in via subordinata.
In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto in quanto infondato; il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto nei termini precisati e per l’effetto deve essere annullato il provvedimento, di cui al prot. n. 55366 del 18.10.2021, di diniego della concessione demaniale marittima.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità e novità delle questioni, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;
- accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Nardò di cui al prot. n. 55366 del 18.10.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO