Articolo 3 della Legge 27 aprile 1974, n. 174
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 giugno 1974
Art. 3.
Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui agli articoli precedenti, le dotazioni organiche del personale del Ministero della sanita', delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, sono cosi' aumentate:
Posti
n.

a) ruolo dei ragionieri........... 26
b) ruolo dei segretari tecnici.... 40
c) ruolo del personale di archivio 26
d) ruolo dei dattilografi......... 26
e) ruolo delle guardie di sanita'.. 120
----
TOTALE 238

I vincitori dei concorsi pubblici per il conferimento dei posti suindicati saranno assegnati agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, indicati nel bando di concorso, e non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato, nella sede di assegnazione, un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.
In deroga a quanto disposto dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , i posti occupati da personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera che, nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo, si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei secondo l'ordine di graduatoria stessa.
Entrata in vigore il 4 giugno 1974