Sentenza breve 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 03/07/2023, n. 11146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11146 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 11146/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07683/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7683 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Cimino e Giulia Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MI AN e AC IO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare,
A) della graduatoria finale di merito del “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)” approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 22.02.2023, pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it” in data 24.02.2023, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il possesso dei titoli idonei per la riserva del trenta percento dei posti messi a bando ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.L. n. 66/2010.
B) della graduatoria dei vincitori del “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)” approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 22.02.2023, pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it” in data 24.02.2023, nella parte in cui il ricorrente non è individuato quale vincitore riservista.
C) della graduatoria finale rettificata del “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it”, il 18.04.2023, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il possesso dei titoli idonei per la riserva del trenta percento dei posti messi a bando ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.L. n. 66/2010;
D) della graduatoria dei vincitori rettificata del “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it”, il 18.04.2023, nella parte in cui il ricorrente non è individuato quale vincitore riservista;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che:
- con atto ritualmente notificato alle amministrazioni resistenti e tempestivamente depositato nei termini di legge, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentandone l’illegittimità per i motivi puntualmente indicati nel ricorso introduttivo;
- si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez P.A. - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A, eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo, in subordine, per il rigetto dello stesso;
- alla camera di consiglio del 13 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione, con preavviso alle parti dell’eventualità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che:
- deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati secondo quanto prescritto, a pena di decadenza, dall’art. 41, comma 2 c.p.a.;
- infatti, l’individuazione dei controinteressati era da ritenersi possibile già al momento della, laddove, da un lato, il ricorrente, per gravare la prima graduatoria dei vincitori pubblicata in data 24 febbraio 2023, ha atteso la pubblicazione, in data 18 aprile 2023, di quella rettificata per avanzare richiesta di accesso agli atti al fine di ottenere i dati anagrafici dei soggetti cui notificare il ricorso, dall’altro, quest’ultima è stata inoltrata soltanto due giorni prima (24 aprile 2023) dell’introduzione del giudizio (26 aprile 2023), senza porre in condizione l’amministrazione di evadere la richiesta in tempi ragionevoli, che avrebbero comunque consentito di rispettare il termine decadenziale per l’impugnazione della graduatoria definitiva;
- la suddetta scansione temporale delle attività compiute dal ricorrente, non rispondente a canoni di ordinaria diligenza, non consente di accogliere la richiesta preliminare di ostensione dei dati dei controinteressati formulata nel ricorso, sia perché la corretta instaurazione del contraddittorio è prevista a pena di inammissibilità del gravame e la relativa questione assume priorità logico-giuridica, sia perché la stessa non è stata formulata quale istanza di rimessione in termini per errore scusabile in presenza di un grave impedimento di fatto a norma dell’art. 37 c.p.a., che il Collegio ritiene in ogni caso di non poter accordare d’ufficio per la ragioni già espresse;
- ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite fra le parti tenuto conto della natura e dell’esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.