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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 551/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 756/2024 pubblicata il 12/03/2024
TRA
(avv. Aloi Pio Lanfranco) Parte_1
E
(avv.to Pezzuto Riccardo) Controparte_1
All'udienza del 20.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1251/2022 (emesso nell'ambito del procedimento n. 4084/2022), provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Foggia intimava alla il Controparte_1 pagamento, in favore di dell'importo di euro 15.501,93 a titolo di saldo per Parte_1
l'indennità di esproprio dei terreni siti in agro di Foggia al foglio 185, part. 567, di proprietà di
[...]
, poi passati in proprietà al suo erede, Pt_2 Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione deducendo che: Controparte_1
- né né avevano mai ottemperato agli obblighi previsti dal Parte_2 Parte_1
d.P.R. 327/2001, propedeutici a consentire lo svincolo delle somme da parte dell'ente espropriante, non essendo stata prodotta la certificazione indicata dall'art. 28, comma 3, lett. a), della suddetta normativa (in specie, il certificato dei registri immobiliari attestante la mancanza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli di diritti o di azioni di terzi);
pagina 1 di 5 - la particella oggetto dell'esproprio (n. 567 originata dal frazionamento della n. 347) era gravata da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, con la conseguente impossibilità per l'opponente di procedere al pagamento delle somme in favore dell'opposto;
- difetto di legittimazione passiva, posto che essa società aveva proceduto al deposito della somma ancora da erogare presso il Ministero della Economia e delle Finanze, Ragioneria
Territoriale dello Stato, Sezione Cassa depositi e prestiti, deposito che aveva efficacia liberatoria, come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità;
- la domanda era comunque infondata non essendo dimostrato che il bene era libero da trascrizioni ed iscrizioni di diritti o azioni dei terzi, principio sancito dall'art. 28 T.U. 327/2001
e da leggere unitamente a quello di cui al successivo art. 29; né potevano essere riconosciuti gli interessi e le spese richieste dall'opposto.
- Instava per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il Parte_1
rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 756/2024 pubbl. il 12/03/2024 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo con condanna del al pagamento delle spese. Pt_1
Richiamava il disposto di cui all'art. l'art. 26 co. 2 del d.P.R. n. 327 del 2001, secondo cui “L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi”, ed al comma 3 prevede che
“Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma”.
Menzionava, altresì, l'art. 28, co. 3, lettera a), medesimo d.P.R., secondo cui per il pagamento definitivo dell'indennità, la parte interessata, unitamente all'istanza per ottenere la relativa autorizzazione, deve depositare: “a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi”.
Argomentava, quindi, che sulla particella 347 era stata iscritta una ipoteca (in data 6 maggio 2011, reg. gen. 10667, reg. part. 2186, come emerge dall'allegato n. 9 all'atto introduttivo del presente giudizio).
La stessa particella 347 era stata frazionata e dal frazionamento è derivata la particella n. 567, oggetto di esproprio (come emergente dalla visura storica dell'immobile, di cui all'allegato n. 7 all'atto introduttivo del presente giudizio)
Richiamava, altresì, il principio della indivisibilità della ipoteca, sancito dall'art. 2809 c.c., secondo il quale, quindi, l'ipoteca, una volta iscritta, sussiste per intero su tutti i beni iscritti, sopra ciascuno di essi pagina 2 di 5 e sopra ogni loro parte, il che significa che anche in caso di frazionamento del fondo, il vincolo continuerà a sussistere sul fondo intero.
Riteneva inconferente, pertanto, sia la certificazione relativa alla sola particella n. 567, prodotta dal poiché non risolveva il problema della sussistenza della ipoteca sulla particella n. 347, sia le Pt_1
prove orali richieste in quanto afferenti a fatti del tutto ininfluenti nel giudizio.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
1) rigettato le istanze istruttorie (acquisizione della nota del 27.10.2011 a firma del dott. prova per testi e consulenza tecnica); Persona_1
2) valutato «i documenti offerti da controparte, siccome non prodotti in copia autentica,
siccome non pertinenti alla particella espropriata in questione e siccome riflettenti un'incompleta prospettazione fornita dall'opponente ricorrente in merito ai dati catastali»;
3) omesso di ritenere che con la sentenza del 7.12.2023 resa in 'analogo giudizio n. R.G.
3206/2022 (rep. 3923/23) promosso dalla contro Controparte_1 Parte_1
, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, era stato autorizzato, in favore
[...]
del lo svincolo della somma di euro 13.355,50 depositata presso la Sezione Cassa Pt_1
Depositi e Prestiti della Ragioneria Territoriale dello Stato, spettante al a titolo di Pt_1 saldo dell'indennità di esproprio relativa ai fondi in agro di Foggia censiti in catasto al fg.
194 p.lla 778 ed al fg. 193 p.lle 1086, 1031, 1030, 1027, 492, 1045, 1043, 1041, 1042,
1040, 1029, 1028, 1026»;
4) rigettato la domanda di condanna per lite temeraria.
Ha instato per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed Controparte_1
instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente.
in qualità di erede del padre ha chiesto di intimare alla odierna Parte_1 Parte_2
opponente il pagamento di euro 15.501,93, quale importo dovuto a saldo della indennità di espropriazione del terreno sito in agro di Foggia, censito al foglio 185, particella 567.
Con la pronuncia reiettiva, il Tribunale ha preliminarmente richiamato la normativa che regola la materia e che richiede, in particolare, la certificazione dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi” al fine di tutelare la PA ad azioni di ripetizione dell'indebito da parte di terze persone che vantino diritti su quel bene.
pagina 3 di 5 Ha, quindi, valutato la documentazione in atti da cui si evince che la p.lla n. 567, oggetto di esproprio, deriva dal frazionamento della p.lla 347 su cui , in data 6.05.2011, è stata iscritta ipoteca che , quindi, si estende sull'intera p.lla anche a quella derivata dal frazionamento.
A fronte di tali documentali ed oggettive emergenze, i mezzi istruttori articolati in primo grado e la documentazione prodotta attengono esclusivamente alla p.lla 567 e non sono idonei a dimostrare la libertà della originaria particella nel ventennio precedente.
Al riguardo, come già diffusamente argomentato dal primo giudice, ai sensi dell'art. 2809, II co., c.c.,
l'ipoteca è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e ogni loro parte, cosicché ove l'ipoteca sia stata iscritta su un bene immobile successivamente frazionato,
l'ipoteca grava su tutte le particelle catastali formate in esito al frazionamento della particella originaria.
Ne consegue che la p.lla 567 oggetto di esproprio, costituitasi dal frazionamento della p.lla 347 su cui era stata originariamente iscritta ipoteca, resta vincolata per l'intero.
Parte appellante ha reiterato genericamente la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori rigettata in primo grado senza, tuttavia contestare, in maniera specifica, la motivazione del Tribunale e le ragioni addotte a sostegno della pronuncia reiettiva.
Né alcuna valenza favorevole all'appellante può spiegare la sentenza n.3206/2022 con cui il
Tribunale ha autorizzato lo svincolo dell'indennità di esproprio relativa, tuttavia, ad altre p.lle , sempre di proprietà del , che verosimilmente sono libere da qualsivoglia peso. Pt_1
Generica è, infine, è la contestazione afferente la documentazione prodotta in atti da Controparte_1
ed in particolare le visure ipotecarie da cui risulta che la particella 567 del foglio 185 è derivata dal
[...]
frazionamento della originaria particella 347 foglio 185 gravata da da iscrizioni ipotecarie.
Anche in questo caso, parte appellante si è limitata ad una contestazione generica della predetta documentazione, senza indicare specifici profili di non conformità delle copie (peraltro estratte dal sito dell'Agenzia delle Entrate) agli originali e senza esplicitare e dimostrare le ragioni fondanti la prospettata non attendibilità di detta documentazione.
A fronte di tali inequivocabili elementi, il non ha fornito la dichiarazione di cui al richiamato Pt_1
art. 28, comma terzo, lettera a) del Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (d.P.R.
327/2001).
Le suindicate argomentazioni si ritengono assorbenti della censura sub 4).
L'appello va, quindi, rigettato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
15.501,93) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi, fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 756/2024 pubblicata il 12/03/2024, Parte_1
così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di al pagamento Controparte_1
delle spese del grado che liquida in € 4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA.
- Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ Sez. Civile, del 27.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 551/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 756/2024 pubblicata il 12/03/2024
TRA
(avv. Aloi Pio Lanfranco) Parte_1
E
(avv.to Pezzuto Riccardo) Controparte_1
All'udienza del 20.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1251/2022 (emesso nell'ambito del procedimento n. 4084/2022), provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Foggia intimava alla il Controparte_1 pagamento, in favore di dell'importo di euro 15.501,93 a titolo di saldo per Parte_1
l'indennità di esproprio dei terreni siti in agro di Foggia al foglio 185, part. 567, di proprietà di
[...]
, poi passati in proprietà al suo erede, Pt_2 Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione deducendo che: Controparte_1
- né né avevano mai ottemperato agli obblighi previsti dal Parte_2 Parte_1
d.P.R. 327/2001, propedeutici a consentire lo svincolo delle somme da parte dell'ente espropriante, non essendo stata prodotta la certificazione indicata dall'art. 28, comma 3, lett. a), della suddetta normativa (in specie, il certificato dei registri immobiliari attestante la mancanza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli di diritti o di azioni di terzi);
pagina 1 di 5 - la particella oggetto dell'esproprio (n. 567 originata dal frazionamento della n. 347) era gravata da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, con la conseguente impossibilità per l'opponente di procedere al pagamento delle somme in favore dell'opposto;
- difetto di legittimazione passiva, posto che essa società aveva proceduto al deposito della somma ancora da erogare presso il Ministero della Economia e delle Finanze, Ragioneria
Territoriale dello Stato, Sezione Cassa depositi e prestiti, deposito che aveva efficacia liberatoria, come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità;
- la domanda era comunque infondata non essendo dimostrato che il bene era libero da trascrizioni ed iscrizioni di diritti o azioni dei terzi, principio sancito dall'art. 28 T.U. 327/2001
e da leggere unitamente a quello di cui al successivo art. 29; né potevano essere riconosciuti gli interessi e le spese richieste dall'opposto.
- Instava per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il Parte_1
rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 756/2024 pubbl. il 12/03/2024 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo con condanna del al pagamento delle spese. Pt_1
Richiamava il disposto di cui all'art. l'art. 26 co. 2 del d.P.R. n. 327 del 2001, secondo cui “L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi”, ed al comma 3 prevede che
“Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma”.
Menzionava, altresì, l'art. 28, co. 3, lettera a), medesimo d.P.R., secondo cui per il pagamento definitivo dell'indennità, la parte interessata, unitamente all'istanza per ottenere la relativa autorizzazione, deve depositare: “a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi”.
Argomentava, quindi, che sulla particella 347 era stata iscritta una ipoteca (in data 6 maggio 2011, reg. gen. 10667, reg. part. 2186, come emerge dall'allegato n. 9 all'atto introduttivo del presente giudizio).
La stessa particella 347 era stata frazionata e dal frazionamento è derivata la particella n. 567, oggetto di esproprio (come emergente dalla visura storica dell'immobile, di cui all'allegato n. 7 all'atto introduttivo del presente giudizio)
Richiamava, altresì, il principio della indivisibilità della ipoteca, sancito dall'art. 2809 c.c., secondo il quale, quindi, l'ipoteca, una volta iscritta, sussiste per intero su tutti i beni iscritti, sopra ciascuno di essi pagina 2 di 5 e sopra ogni loro parte, il che significa che anche in caso di frazionamento del fondo, il vincolo continuerà a sussistere sul fondo intero.
Riteneva inconferente, pertanto, sia la certificazione relativa alla sola particella n. 567, prodotta dal poiché non risolveva il problema della sussistenza della ipoteca sulla particella n. 347, sia le Pt_1
prove orali richieste in quanto afferenti a fatti del tutto ininfluenti nel giudizio.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
1) rigettato le istanze istruttorie (acquisizione della nota del 27.10.2011 a firma del dott. prova per testi e consulenza tecnica); Persona_1
2) valutato «i documenti offerti da controparte, siccome non prodotti in copia autentica,
siccome non pertinenti alla particella espropriata in questione e siccome riflettenti un'incompleta prospettazione fornita dall'opponente ricorrente in merito ai dati catastali»;
3) omesso di ritenere che con la sentenza del 7.12.2023 resa in 'analogo giudizio n. R.G.
3206/2022 (rep. 3923/23) promosso dalla contro Controparte_1 Parte_1
, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, era stato autorizzato, in favore
[...]
del lo svincolo della somma di euro 13.355,50 depositata presso la Sezione Cassa Pt_1
Depositi e Prestiti della Ragioneria Territoriale dello Stato, spettante al a titolo di Pt_1 saldo dell'indennità di esproprio relativa ai fondi in agro di Foggia censiti in catasto al fg.
194 p.lla 778 ed al fg. 193 p.lle 1086, 1031, 1030, 1027, 492, 1045, 1043, 1041, 1042,
1040, 1029, 1028, 1026»;
4) rigettato la domanda di condanna per lite temeraria.
Ha instato per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed Controparte_1
instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente.
in qualità di erede del padre ha chiesto di intimare alla odierna Parte_1 Parte_2
opponente il pagamento di euro 15.501,93, quale importo dovuto a saldo della indennità di espropriazione del terreno sito in agro di Foggia, censito al foglio 185, particella 567.
Con la pronuncia reiettiva, il Tribunale ha preliminarmente richiamato la normativa che regola la materia e che richiede, in particolare, la certificazione dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi” al fine di tutelare la PA ad azioni di ripetizione dell'indebito da parte di terze persone che vantino diritti su quel bene.
pagina 3 di 5 Ha, quindi, valutato la documentazione in atti da cui si evince che la p.lla n. 567, oggetto di esproprio, deriva dal frazionamento della p.lla 347 su cui , in data 6.05.2011, è stata iscritta ipoteca che , quindi, si estende sull'intera p.lla anche a quella derivata dal frazionamento.
A fronte di tali documentali ed oggettive emergenze, i mezzi istruttori articolati in primo grado e la documentazione prodotta attengono esclusivamente alla p.lla 567 e non sono idonei a dimostrare la libertà della originaria particella nel ventennio precedente.
Al riguardo, come già diffusamente argomentato dal primo giudice, ai sensi dell'art. 2809, II co., c.c.,
l'ipoteca è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e ogni loro parte, cosicché ove l'ipoteca sia stata iscritta su un bene immobile successivamente frazionato,
l'ipoteca grava su tutte le particelle catastali formate in esito al frazionamento della particella originaria.
Ne consegue che la p.lla 567 oggetto di esproprio, costituitasi dal frazionamento della p.lla 347 su cui era stata originariamente iscritta ipoteca, resta vincolata per l'intero.
Parte appellante ha reiterato genericamente la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori rigettata in primo grado senza, tuttavia contestare, in maniera specifica, la motivazione del Tribunale e le ragioni addotte a sostegno della pronuncia reiettiva.
Né alcuna valenza favorevole all'appellante può spiegare la sentenza n.3206/2022 con cui il
Tribunale ha autorizzato lo svincolo dell'indennità di esproprio relativa, tuttavia, ad altre p.lle , sempre di proprietà del , che verosimilmente sono libere da qualsivoglia peso. Pt_1
Generica è, infine, è la contestazione afferente la documentazione prodotta in atti da Controparte_1
ed in particolare le visure ipotecarie da cui risulta che la particella 567 del foglio 185 è derivata dal
[...]
frazionamento della originaria particella 347 foglio 185 gravata da da iscrizioni ipotecarie.
Anche in questo caso, parte appellante si è limitata ad una contestazione generica della predetta documentazione, senza indicare specifici profili di non conformità delle copie (peraltro estratte dal sito dell'Agenzia delle Entrate) agli originali e senza esplicitare e dimostrare le ragioni fondanti la prospettata non attendibilità di detta documentazione.
A fronte di tali inequivocabili elementi, il non ha fornito la dichiarazione di cui al richiamato Pt_1
art. 28, comma terzo, lettera a) del Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (d.P.R.
327/2001).
Le suindicate argomentazioni si ritengono assorbenti della censura sub 4).
L'appello va, quindi, rigettato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
15.501,93) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi, fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 756/2024 pubblicata il 12/03/2024, Parte_1
così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di al pagamento Controparte_1
delle spese del grado che liquida in € 4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA.
- Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ Sez. Civile, del 27.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
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