Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5269 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMAD5269/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANOPOPOLO Quantificazione del SEZIONE TERZA CIVILE danno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4891/98 Dott. Angelo GIULIANO Rel. Consigliere - Dott. GI Silvio COCO Cron. 11282 Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep. 1872 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 05/12/00 Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: D'ITALIA SPA, in persona ASSITALIA LE ASSICURAZIONI dell'Amministratore Delegato Dott. Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO SERRA, che la difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE HL S ricorrente UFFICIO COPIE - O L E Richiesta copia studio 2 contro 4 O dal Sig. R E diritti .. 300 EL IU, AR TA, quali genitori per il esercenti la patria potestà sulla minore MOIRA IL CANCELLIERE EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AZUNI 0,77 1.1500 ⚫ 2000 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CAMELIS, che -1974 li difende anche disgiuntamente all'avvo cato FRANCESCO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MACRI', giusta delega in atti;
Richiesta copia studio SERRA _ dal Sig. controricorrenti 30000 per diritti [.. 20. GIU. 2001 nonchè
contro
IL CANCELLIERE US AN TT;
- intimati -
CANCELLERIA avverso la sentenza n. 1485/97 della Corte d'Appello di MILANO, II Sezione Civile, emessa il 12/03/97 e depositata il 13/05/97 (R.G. 2747/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. GI Silvio COCO;
udito l'Avvocato Aldo SEMINAROTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I, 1°) Con atti notificati in data 29-30 aprile 1991, LA ET OL (in proprio), CA Giu- seppe e GI TT (in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla minore CA RA), premesso che avevano subito rilevanti danni provocati da un auto guidata dal proprietario SO GI e assicurata con le Assicurazioni d'Italia (Assitalia), per ottenere il loro risarcimento hanno citato il SO e l'assicuratore davanti al tri- 2 bunale di Milano. Costituitosi il contraddittorio, convenuti non hanno contestato la responsabilità del SO;
pertanto la controversia ha riguardato soltanto il quantum del risarcimento. I, 2°) Il Tribunale adito ha, con sentenza resa in data 12 maggio 1993, condannati i convenuti in solido al pagamento di L. 2.121.467.000 (al netto dell'acconto di L. 120.000.000 già corrisposto) in favore di Capus- sela RA;
L. 38.615.500 in favore di LA ET Jo- landa;
L. 40.463.060 in favore di GI TT;
L. 32.750.000 in favore di GI TT e Capus- sela IU come genitori della minore CA Moi- ra. I, 3°) Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza emessa a sua volta in data 12 marzo 1997, con la seguente motivazione (rela- per quello che ancora interessa in questa sede,tiva, alla liquidazione del danno subito dalla minore RA). a) Per quanto attiene alla determinazione del danno alla salute, posto che in primo grado questo era stato calcolato sulla base di L.15.000 per punto, 1'appellante assicuratore aveva "argomentato che per casi analoghi la liquidazione del danno (era stata) in genere più congruamente operata dal Tribunale di Milano 3 sulla base di L.
6.000 per punto". Anche considerando tale "semplice allegazione come una censura al "complesso procedimento logico-argomen- tativo svolto dal Tribunale", tale censura si doveva ritenere inaccoglibile, tenuto conto della lunghissi- " ma degenza ospedaliera….. della giovane età dell'infortunata e della estrema gravità dei postumi riscontrati". Aggiunge la motivazione che "il richiamo a pretesi casi di liquidazioni in casi analoghi non può indurre a disconoscere la congruità della valutazione nella spe- cie eseguita dal primo giudice", appunto, in considera- zione della giovane età della danneggiata e della ecce- zionale gravità dei postumi invalidanti reliquati che, ancorchè correttamente ragguagliati. all'80% del totale, costituiscono in realtà impedimento sostanziale DA totale all'esercizio di qualsiasi attività motoria". b) Per quanto attiene al danno patrimoniale, posto che "il ricorso al parametro figurativo (rapportato al- la) pensione sociale rimane... una semplice base per gli aggiustamenti equitativi... il criterio seguito dal primo giudice appare del tutto condivisibile stante la sostanziale corrispondenza della base di reddito uti- lizzato al parametro retributivo degli operai dell'industria". Anche il parametro di capitalizzazione 4 (al 5%, invece del 10 secondo il tasso di sconto allora vigente)" sul rilievo che il vantaggio derivante dall'anticipazione della rendita doveva ritenersi di fatto compensato dalla prevedibile svalutazione della moneta nazionale". c) Correttamente l'assicuratore doveva essere con- dannato oltre il limite del massimale, essendo stata la relativa domanda sostanzialmente avanzata in primo gra- do (e non si trattava quindi di una domanda nuova inam- missibile in appello), “atteso che già nell'ampio atto introduttivo... in primo grado si sottolinea la gravità delle lesioni...e si lamenta (va) 1'inutilità delle ri- chieste formulate al fine di ottenere il risarcimento del danno". I, 4°) Di tale sentenza l'Assitalia ha chiesto la cassazione con ricorso con unico motivo articolato in tre censure al quale resistono con controricorso Capus- sela IU e GI TT, quali esercenti la patria potestà sulla minore CA RA. MOTIVI DELLA DECISIONE II, 1°) Con la prima censura, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata "disapplicando i principi che regolano la materia (senza citare le norme di legge specificamente disapplicate) e con motivazione insuffi- ciente e contraddittoria "abbia disatteso il criterio 5 di quantificazione prospettato dall'attuale ricorrente (allora appellante) -quello applicato abitualmente dal con motivazione insufficiente che Tribunale di Milano- "non consente di ricostruire l'iter logico che ha in- dotto... quasi a triplicare il valore base del danno biologico in modo tanto discriminatorio nei confronti di altri danneggiati (giudicando pertanto in contrasto il principio enunciato nella massima n. 184/1996con Co. Cost., per il quale debbono adottarsi criteri uni- formi di valutazione del danno per soggetti e situazio- ni analoghe). Per giudicare sulla fondatezza della censura, si deve osservare che la motivazione impugnata richiama per ralationem quella di primo grado, correttamente ri- levando che, per la apoditticità e la genericità delle asserzioni (allora) formulate, queste non potevano ri- levare per disattendere il ragionamento del Tribunale. Anche in questa sede il ricorrente, come si è espo- sto, basa la censura (di motivazione viziata) asserendo apoditticamente che non è possibile ricostruire l'iter logico seguito dalla sentenza impugnata, senza valutare che questa ha fatto riferimento a quella di primo gra- do, correttamente rilevando la genericità e infondatez- za dei motivi (di appello) allora formulati (passaggio argomentativo che non forma oggetto di censura specifi- 6 ca). Pertanto, posto che le censure formulate sul vizio di motivazione risultano infondate, è incensurabile in Cassazione appunto perché deve ritenersi adeguatamen- te motivato, per la infondatezza delle censure sul pun- - il criterio seguito per il calcolo del punto di to giurisprudenza diinvalidità. Infatti, per costante questo S.C. "il giudice deve adeguare la liquidazione del danno biologico, tramite un congruo aumento del punto... in relazione a tutte le peculiarità della fat- " (così spec. Cass. 17.3.1999, n. tispecie concreta" 2425), non potendosi automaticamente riportare a valori medi, come pretende la ricorrente. II, 2°) La seconda censura contesta il punto sub I, 4, b, deducendo la illogicità e contraddittorietà del ragionamento "laddove, da un lato afferma che effetti- vamente il calcolo adottato per l'anticipata capitaliz- zazione della rendita non (era) corretto e dall'altra lo (ha preso) in considerazione sull'erroneo presuppo- sto della compensazione di detto vantaggio con la sva- lutazione", invece, siccome questa è in notorio calo, si sarebbe determinato un doppio vantaggio per il dan- neggiato. Anche tale censura è infondata, perché, anche se la svalutazione è in calo, da questo fatto non deriva, sul 7 piano della razionalità della motivazione, la irrile- vanza di una svalutazione in calo nel calcolo della li- quidazione anticipata. II, 3°) Egualmente infondata risulta la terza censu- ra. Questa contesta il punto sub I, 4, C osservando che, contrariamente a quanto argomentato dalla sentenza. solidale impugnata, "la richiesta di condanna dell'assicuratore con l'assicurato presuppone necessa- riamente una domanda contenuta entro il massimale giac- chè è fatto notorio che esista solidarietà tra i due soggetti solo entro tale limite". Ma, i predetti argo- menti non rilevano nei confronti della motivazione con- testata, dato che questa ha proceduto ad una interpre- tazione della domanda che non viene esclusa dalla soli- darietà tra danneggiante assicurato e assicuratore (la 11 notoriamente" una re- tale solidarietà non esclude per mala gestio pro- sponsabilità dell'assicuratore pria). III, 1°) Per le ragioni esposte il ricorso deve es- sere rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compen- sazione delle spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 8 Così deciso in IL CONSIGLIERE dicembre 2000. Roma, in data IL RESIDENTE EST. Агра рныйドー K CANCELLIERE C1 GI TA Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 9. APR. 2001 DCASSA IL CANCELLIERE A E GI IA R P U E T S N E Z I O A R O C * 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato 29 MAG. 2001 Serie 4 Gin.25591 versato £. 310.000 trecentodiecimila (lire p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia PPO) Il Responsabile Servizionati diziari 3 (Dr. M. RACCHING 9