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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3352/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 03/12/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LA CORTE VINCENZO ANTONIO;
(NAPOLI (NA), 16/07/1982), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. LA CORTE VINCENZO ANTONIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 07/07/2023, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 212/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 07/07/2023, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3352/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
07/07/2023 tra 03/12/1979) e Parte_2
(NAPOLI (NA), 16/07/1982) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 0076, Parte I,
Serie 15, Anno 2023;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/03/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3352/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 03/12/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LA CORTE VINCENZO ANTONIO;
(NAPOLI (NA), 16/07/1982), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. LA CORTE VINCENZO ANTONIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 07/07/2023, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 212/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 07/07/2023, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3352/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
07/07/2023 tra 03/12/1979) e Parte_2
(NAPOLI (NA), 16/07/1982) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 0076, Parte I,
Serie 15, Anno 2023;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/03/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi