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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1192 \2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GALLI PAOLO, Parte_1 elettivamente domiciliato in Genova, via CARDUCCI 3/6 presso il difensore
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. GRANATO Controparte_1
LUIGI e dell'avv. STEFANO TORCHIO, elettivamente domiciliato in Genova, via
FIASELLA 3 presso l'avv. Torchio
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio deducendo: Controparte_1 di essere stata assunta con decorrenza 9 gennaio 2010 dalla Controparte_1
a seguito di procedura di cambio appalto da , con contratto a
[...] Organizzazione_1 tempo indeterminato, livello A1 CCNL portieri, orario 45 ore settimanali;
di aver svolto le mansioni di addetta alla reception/custode presso l'appalto di Multedo di Pegli, ove era già in precedenza assegnata, sino a marzo 2020; Org_2 di essersi assentata per malattia per un periodo ed, al rientro, a luglio 2020, di essere stata inviata a rotazione presso vari clienti, per poi essere assegnata presso Org_3 di Genova;
[...] che nel frattempo l'orario è diventato part time a 27,5 ore settimanali;
che inaspettatamente, la datrice, con lettera raccomandata datata 21 settembre 2022, ha intimato la cessazione del rapporto con decorrenza dal 30 settembre 2022, adducendo «la cessazione, in data 30 settembre 2022, del servizio di operatore fiduciario dalla scrivente prestato presso il presidio di Milano, Genova, Organizzazione_3 Verona, e PO su cui Lei era stabilmente impiegata/o:
considerato che
la scrivente società ha provveduto ad avviare correttamente la procedura di cambio appalto ex artt. 2 e ss. del vigente CCNL per il personale dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari - Sezione servizi fiduciari;
considerato che
in data 30 settembre 2022 il suddetto servizio cesserà e che la scrivente risulta impossibilitata a reimpiegarLa su una diversa collocazione lavorativa;
che in data 21 settembre 2022 è stato sottoscritto verbale di accordo sindacale che prevede la Sua assunzione alle dipendenze della società subentrante nel servizio ( con decorrenza dai giorno 1 Organizzazione_4 ottobre 2022; che i servizi sopra specificati saranno svolti, a far data dal giorno 1 ottobre 2022, dalla società subentrante nel servizio ( »; Organizzazione_4 di essere caduta in malattia;
che nel periodo della malattia ci sono stati scambi di messaggi con il coordinatore che ha tentato di rassicurarla sul fatto che non si trattava di un licenziamento;
che però non è stata richiamata in servizio ed ha dovuto impugnare il licenziamento in quanto illegittimo. Ha, quindi, chiesto al Tribunale di:
“- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui al presente ricorso la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità e/o come meglio del licenziamento comminato alla ricorrente con lettera datata 21 settembre 2022 e, conseguentemente, annullare il licenziamento e, conseguentemente condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della
[...] ricorrente nel proprio posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (o nella misura meglio vista e ritenuta), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione (o periodo meglio visto), maggiorati degli interessi moratori e/o legali ovvero, in subordine, previa dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in misura pari a 24 mensilità (ovvero in una indennità tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, ovvero in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,
-condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto (o nella misura meglio vista e ritenuta), salvo naturalmente che codesto Ill.mo Giudice, sulla base della domanda formulata dalla ricorrente, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso si chiede l'applicazione delle tutele di cui ai punti che precedono;
ovvero in via di ulteriore subordine condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti del dlgs 81/2015 (nella misura massima consentita (ovvero in quella meglio vista e ritenuta) ovvero da liquidarsi in via equitativa ed inoltre
- accertare e dichiarare per le ragioni tutte di cui al presente atto il diritto della signora se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cod. civ. e/o Pt_1 comunque a titolo di perdita di chance, a ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della mancata attivazione da parte della cooperativa convenuta della clausola sociale prevista dal CCNL di settore e, conseguentemente,
- condannare la cooperativa convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere a titolo di risarcimento del danno un importo pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero altro e diverso importo che risulterà in corso di causa se del caso da liquidarsi anche in via equitativa”. Si è ritualmente costituita contestando le avverse pretese Controparte_1
e chiedendone la reiezione, per le ragioni, in fatto ed in diritto esposte in memoria. Dopo cinque rinvii determinati dalla volontà delle parti di addivenire ad un accordo, stante l'esito negativo delle trattative la causa è stata discussa oralmente e decisa senza necessità di istruttoria, essendo i fatti pacifici o documentalmente provati.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va, in primis, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito. La convenuta invoca l'art. 49 dello Statuto, in base al quale le controversie relative alla qualità di socio ed alla esclusione da socio debbono essere devolute a Collegio Arbitrale. L'art. 49 dello Statuto prodotto sub 2 conv. stabilisce che “sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al dlgs n. 5/03 ….a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio…la clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci… La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da patte dei nuovi soci”. Anche a non voler considerare il fatto che in questa sede non è in discussione la qualità di socio né si verte in tema di controversia inerente al rapporto societario bensì di controversa inerente al distinto rapporto di lavoro, comunque l'art. 49 prevede l'accettazione espressa come condizione di proponibilità della domanda di adesione da parte di nuovi soci, l'art. 7 dello Statuto, rubricato Domanda di ammissione, alla lettera f) contempla la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 49 e ss, nella domanda di ammissione della ricorrente sub doc. 7 e nell'ammissione sub doc. 8 tale accettazione espressa non si riviene. Va, inoltre, respinta anche l'eccezione relativa alla mancata impugnazione della delibera di esclusione da socio (con tutte le conseguenze a ciò legate), delibera che è successiva alla lettera di licenziamento (doc. 15 bis conv.) e che non vi è prova sia mai stata comunicata alla lavoratrice, secondo quanto disposto dallo Statuto. Per Statuto, la perdita della qualità di socio può avvenire per recesso del socio, esclusione o causa di morte: nel caso che ci occupa, la perdita della qualità di socio è avvenuta a seguito di esclusione che, ai sensi dell'art. 11, viene deliberata dall'organo amministrativo (in presenza delle ipotesi elencate) e che, ex art. 12, deve essere comunicata al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, qui mancante. Ciò premesso, i fatti risultano documentalmente dimostrati o sono pacifici. E' documentale che la ricorrente è stata assunta dalla convenuta in data 8 gennaio 2010: dalla lettura del contratto di cui al doc. 3 ric. si ricava che la sede inziale dei servizi era identificata genericamente come “ e zone limitrofe (inizialmente Organizzazione_5
”, senza assegnazione esclusiva su un appalto specifico. Org_6
E' pacifico che, dopo aver prestato servizio presso l'appalto d aver svolto Org_2 altri servizi, dall'ottobre 2020 la ricorrente è stata inviata presso la sede di Genova di Depositi e Prestiti, con cambiamento di orario a decorrere dal dicembre 2021. Org_3
Altrettanto documentale (doc. 8 ric.) è che in data 15 settembre 2022 la società ha inviato la comunicazione di cambio appalto: coinvolgendo le organizzazioni sindacali nella procedura informativa relativa a detto cambio, in conseguenza della cessazione al 30 settembre 2022 dei servizi svolti presso nelle sedi di Milano, Organizzazione_3
Genova, Verona e PO, la convenuta ha dato atto che su Genova, quale operatore «attualmente impiegato in modo continuativo sull'appalto medesimo e che possiedono i requisiti richiesti dalla richiamata procedura» vi era solo la signora , Parte_2 come da elenco allegato. Nel verbale di accordo del 21 settembre 2022 intercorso tra la convenuta, la subentrante (doc. 13 conv.) è stato Organizzazione_7 confermato che sull'appalto di di Genova vi era una sola unità: Organizzazione_3
“1 Subordinato all'effettiva presenza nel servizio di cui in premessa,
all'assunzione complessiva di 8 operatori così suddivisi 04 sede di Parte_3
Milano, 02 sede di Verona, 01 sede di Genova, 01 sede di PO (allegato 1 …) a partire dal 01 ottobre 2022, precedentemente occupati nei suddetti servizi e dipendenti di
[...]
senza alcuna discontinuità di tempo e senza periodo di prova, mantenendo le CP_1 condizioni economiche e normative ai sensi del vigente Ccnl”. L'unità di personale richiamata al punto 1 non era la ricorrente bensì Parte_2
, il che è dimostrato dal successivo punto 2, in cui è aggiunta una ulteriore
[...] clausola: “2. procederà anche all'assunzione dell'operatrice Org_4 [...]
impiegata presso la sede di Genova”. Parte_1
Pertanto, dalla lettura di tale verbale (nonché dalla comunicazione di rettifica inviata via Pec il 30 settembre 2022 come da doc. 14 conv.) si ricava sì che la Pt_1 era stata inserita nel cambio appalto ma non si trae, invece, conferma che la ricorrente sarebbe stata riassunta da per lavorare in Genova, posto che il tenore letterale Org_4 delle due clausole di cui sopra non porta a tale conclusione. Il licenziamento è stato motivato dalla cessazione dell'appalto e dall'impossibilità di reimpiego su diversa collocazione lavorativa. Come noto, la cessazione dell'appalto cui un lavoratore era addetto e la perdita del medesimo da parte del datore non costituisce di per sé legittima ragione di recesso: “ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo” (Cass. sez. L, 20 novembre 2018 n. 29922 ex multis). Irrilevanti sono quindi, ai fini che ci occupano, le vicende relative alla costituzione o meno di un nuovo rapporto in capo alla subentrante: “la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo. Tale principio conserva validità nel caso in esame, neppure risultando circostanze fattuali ulteriori e significative nel senso voluto dalla società”. La Corte prosegue: “i principi enunciati chiariscono la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicchè non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro, l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”. Sotto il profilo relativo all'assolvimento dell'obbligo di repechage, si legge ex multis in Cass sez. L, 22 febbraio 2021, n. 4673 che, “secondo l'orientamento oramai consolidato di questa Corte, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda nonchè l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 20436 del 2016, Cass. n. 160 del 2017, Cass. n. 9869 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 27792 del 2017; v. pure, tra le più recenti, Cass. n. 24195 del 2020).
6. L'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse costituisce elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass. n. 24882 del 2017).
7. In ordine all'onere di allegazione di posti disponibili per una utile ricollocazione, è stato osservato che esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all'interno dell'azienda significa, se non invertire sostanzialmente l'onere della prova (che - invece - la L. n. 604 del 1966, art. 5, pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all'altra, una scissione che non si rinviene in nessun altro caso nella giurisprudenza di legittimità. Invece, alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex aliis, Cass. n. 21847 del 2014) (in tali termini, Cass. n. 12101 del 2016 cit.)”, Inoltre, prosegue la Cassazione “va ribadito il principio per cui (Cass. n. 4509 del 2016) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale. In tal senso si era espressa anche la giurisprudenza più risalente: Cass. n. 21579 del 2008 e n. 23698 del 2015 (v. più recentemente, Cass. n. 29099 del 2019). Dovendosi solo precisare che, in tale contesto, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro (Cass. n. 31520 del 2019)”. Ciò posto, nella specie non solo tale prova non è stata offerta ma risultano in atti evidenze del contrario. Infatti. La cooperativa afferma che non avrebbe avuto alcun posto in cui ricollocare la in nessuno degli appalti in essere all'epoca del recesso, ed affida tale prova ai Pt_1 capitoli 40 e 41 della memoria, che richiamano due elenchi di lavoratori che schematizzano le presenze sui vari appalti (doc. 16 e doc. 16 bis). Produce poi, a titolo di esempio, alcuni appalti, sub doc. 17. Va innanzitutto evidenziato che la società ha prodotto solo alcuni contratti a campione e si è offerta di produrre gli ulteriori, laddove ritenuto. Ciò che, però, non ha versato in atti (e non ha neppure menzionato) sono i capitolati relativi ad ogni appalto, unici documenti da cui risultano i contenuti effettivi, in termini qualitativi e quantitativi, degli appalti stessi. Inoltre. I capitoli 40 e 41 della memoria in alcune parti non sono ammissibili perché generici: ad esempio, alla lettera b) del punto 40 si afferma che nell'appalto ATM erano impiegati i lavoratori di cui all'elenco 16, che garantivano la copertura del servizio richiesto dal cliente, però non è specificato quale fosse il servizio né sono allegati il contratto e tanto meno il capitolato;
analogamente, le lettere a), d), e), g) del punto 41, nonchè la lettera f), ove si dice che nell'appalto era richiesto un servizio di 12 ore CP_2 dal lunedì al venerdì e che vi erano impiegati un lavoratore full time ed un part time, senza indicazione della percentuale di impegno orario del soggetto assunto part time. Dal confronto tra i menzionati documenti e le allegazioni della memoria si ricavano poi dati non coerenti. Ad esempio: si legge al punto 40 che nell'appalto , in cui, secondo la Org_8 memoria, era richiesto un impegno di 18 ore di servizio sette giorni su sette, vi erano solo quattro lavoratori, un full rime e tre part time (a 24 ore, 20 ore e 30 ore), ed essi erano insufficienti a coprire il servizio richiesto. Ancora. Al medesimo punto 40 si afferma che il servizio nell'appalto CP_3
era occasionale e non vi era personale impiegato stabilmente, ma questa
[...] allegazione si scontra con il tenore letterale del contratto prodotto, che dà conto di un rapporto ben diverso, con il richiamo a 23 capitolati riferiti ad altrettanti servizi. Quanto sopra porta, perciò, ad escludere che vi sia spazio per dare ingresso alla prova orale. A conferma della correttezza di tale conclusione, si evidenzia, infine, che non risulta che la convenuta abbia proposto alla lavoratrice un impiego in mansioni diverse o una riduzione o variazione di orario come ratio estrema prima di procedere al licenziamento, né ciò è stato dedotto in memoria. Pertanto, per tutte le sopraesposte ragioni, il recesso datoriale è da considerarsi illegittimo. Quanto alle conseguenze, si osserva. E' noto che, in punto licenziamento di socio lavoratore di cooperativa, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulle questioni così riassumibili: a) se la mancata impugnazione della delibera di esclusione del socio lavoratore (entro 60 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 2533 c.c.), in presenza della sola impugnazione del licenziamento, determini in ogni caso l'estinzione ex lege del rapporto di lavoro – e quindi l'inutilità dell'impugnazione del licenziamento – ex art. 5, comma 2, l. 142/2001; b) quale sia il valore da assegnare alla previsione dell'art. 2, l. 142/2001, secondo cui, in presenza di provvedimento di cessazione del rapporto associativo, non si applica l'art. 18 St. lav.; c) quale sia la tutela applicabile al socio lavoratore di cooperativa in presenza di esclusione (preceduta o accompagnata o meno dal licenziamento) dichiarata illegittima;
d) se allo scopo rilevi oppure no la natura sostanziale (lavoristica o meno) delle ragioni che conducono all'estinzione della complessa posizione in discorso;
e) quali poteri officiosi abbia il giudice nella qualificazione di una domanda di impugnazione del licenziamento in relazione alla quale (senza mettere in discussione l'esistenza del vincolo associativo) si alleghi ovvero non risulti contestato che il lavoratore sia stato altresì escluso dalla cooperativa per gli stessi motivi posti alla base del licenziamento. Le SSUU hanno concluso che, in caso d'impugnazione da parte del socio del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria (Cass. Sez. Un. 20 novembre 2017, n. 27436). Peraltro, il presupposto imprescindibile di tale conclusione è che la delibera di esclusione da socio sia stata ritualmente comunicata, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta. Ed allora va richiamata la giurisprudenza di legittimità in forza della quale “in tema di delibera di esclusione del socio da una società cooperativa di produzione e lavoro, qualora non ne sia adempiuto l'onere di comunicazione, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni – imposto, a pena d'inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla l. n. 142 del 2001, che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo – ed insuscettibile di essere sostituito da altre forme di conoscenza comunque acquisita, quale la produzione della delibera in giudizio, deve trovare applicazione la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 st. lav. (Cass., sez. lav., 5 dicembre 2016, n. 24795) Ed ancora: “la delibera di esclusione del socio lavoratore di cooperativa ex artt. 2533 c.c. e 5, l. n. 142 del 2001, è soggetta all'onere della comunicazione al socio lavoratore, come un licenziamento. Essa ha un contenuto minimo necessario costituito dalla indicazione delle ragioni dell'esclusione e produce effetti al momento della comunicazione, in mancanza della quale è tamquam non esset. Non costituisce comunicazione della delibera di esclusione la restituzione della quota sociale, né la sua produzione nel corso del giudizio avverso il licenziamento. (Cass. sez. lav., 1 aprile 2016, n. 6373). Pertanto, e conclusivamente, alla illegittimità del licenziamento consegue, nel caso che ci occupa, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato (ex multis Cass. 11 novembre 2022, n. 33341, 18 novembre 2022 n. 34049), cui si aggiungono il diritto al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla reintegra, nel limite di dodici mensilità, dedotto quanto eventualmente percepito aliunde nelle more, ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal recesso alla reintegra, con la maggiorazione degli accessori ex lege dovuti. Le spese seguono la soccombenza, da cui non vi sono ragioni di discostarsi, secondo quanto liquidato in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinte, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, condanna parte convenuta a reintegrala nel suo posto di lavoro ed a corrisponderle a titolo risarcitorio un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, nella misura massima di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, dedotto l'aliunde perceptum, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna parte convenuta alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Genova, 13 marzo 2024 Il Giudice Simona Magnanensi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1192 \2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GALLI PAOLO, Parte_1 elettivamente domiciliato in Genova, via CARDUCCI 3/6 presso il difensore
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. GRANATO Controparte_1
LUIGI e dell'avv. STEFANO TORCHIO, elettivamente domiciliato in Genova, via
FIASELLA 3 presso l'avv. Torchio
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio deducendo: Controparte_1 di essere stata assunta con decorrenza 9 gennaio 2010 dalla Controparte_1
a seguito di procedura di cambio appalto da , con contratto a
[...] Organizzazione_1 tempo indeterminato, livello A1 CCNL portieri, orario 45 ore settimanali;
di aver svolto le mansioni di addetta alla reception/custode presso l'appalto di Multedo di Pegli, ove era già in precedenza assegnata, sino a marzo 2020; Org_2 di essersi assentata per malattia per un periodo ed, al rientro, a luglio 2020, di essere stata inviata a rotazione presso vari clienti, per poi essere assegnata presso Org_3 di Genova;
[...] che nel frattempo l'orario è diventato part time a 27,5 ore settimanali;
che inaspettatamente, la datrice, con lettera raccomandata datata 21 settembre 2022, ha intimato la cessazione del rapporto con decorrenza dal 30 settembre 2022, adducendo «la cessazione, in data 30 settembre 2022, del servizio di operatore fiduciario dalla scrivente prestato presso il presidio di Milano, Genova, Organizzazione_3 Verona, e PO su cui Lei era stabilmente impiegata/o:
considerato che
la scrivente società ha provveduto ad avviare correttamente la procedura di cambio appalto ex artt. 2 e ss. del vigente CCNL per il personale dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari - Sezione servizi fiduciari;
considerato che
in data 30 settembre 2022 il suddetto servizio cesserà e che la scrivente risulta impossibilitata a reimpiegarLa su una diversa collocazione lavorativa;
che in data 21 settembre 2022 è stato sottoscritto verbale di accordo sindacale che prevede la Sua assunzione alle dipendenze della società subentrante nel servizio ( con decorrenza dai giorno 1 Organizzazione_4 ottobre 2022; che i servizi sopra specificati saranno svolti, a far data dal giorno 1 ottobre 2022, dalla società subentrante nel servizio ( »; Organizzazione_4 di essere caduta in malattia;
che nel periodo della malattia ci sono stati scambi di messaggi con il coordinatore che ha tentato di rassicurarla sul fatto che non si trattava di un licenziamento;
che però non è stata richiamata in servizio ed ha dovuto impugnare il licenziamento in quanto illegittimo. Ha, quindi, chiesto al Tribunale di:
“- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui al presente ricorso la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità e/o come meglio del licenziamento comminato alla ricorrente con lettera datata 21 settembre 2022 e, conseguentemente, annullare il licenziamento e, conseguentemente condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della
[...] ricorrente nel proprio posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (o nella misura meglio vista e ritenuta), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione (o periodo meglio visto), maggiorati degli interessi moratori e/o legali ovvero, in subordine, previa dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in misura pari a 24 mensilità (ovvero in una indennità tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, ovvero in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,
-condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto (o nella misura meglio vista e ritenuta), salvo naturalmente che codesto Ill.mo Giudice, sulla base della domanda formulata dalla ricorrente, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso si chiede l'applicazione delle tutele di cui ai punti che precedono;
ovvero in via di ulteriore subordine condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti del dlgs 81/2015 (nella misura massima consentita (ovvero in quella meglio vista e ritenuta) ovvero da liquidarsi in via equitativa ed inoltre
- accertare e dichiarare per le ragioni tutte di cui al presente atto il diritto della signora se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cod. civ. e/o Pt_1 comunque a titolo di perdita di chance, a ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della mancata attivazione da parte della cooperativa convenuta della clausola sociale prevista dal CCNL di settore e, conseguentemente,
- condannare la cooperativa convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere a titolo di risarcimento del danno un importo pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero altro e diverso importo che risulterà in corso di causa se del caso da liquidarsi anche in via equitativa”. Si è ritualmente costituita contestando le avverse pretese Controparte_1
e chiedendone la reiezione, per le ragioni, in fatto ed in diritto esposte in memoria. Dopo cinque rinvii determinati dalla volontà delle parti di addivenire ad un accordo, stante l'esito negativo delle trattative la causa è stata discussa oralmente e decisa senza necessità di istruttoria, essendo i fatti pacifici o documentalmente provati.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va, in primis, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito. La convenuta invoca l'art. 49 dello Statuto, in base al quale le controversie relative alla qualità di socio ed alla esclusione da socio debbono essere devolute a Collegio Arbitrale. L'art. 49 dello Statuto prodotto sub 2 conv. stabilisce che “sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al dlgs n. 5/03 ….a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio…la clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci… La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da patte dei nuovi soci”. Anche a non voler considerare il fatto che in questa sede non è in discussione la qualità di socio né si verte in tema di controversia inerente al rapporto societario bensì di controversa inerente al distinto rapporto di lavoro, comunque l'art. 49 prevede l'accettazione espressa come condizione di proponibilità della domanda di adesione da parte di nuovi soci, l'art. 7 dello Statuto, rubricato Domanda di ammissione, alla lettera f) contempla la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 49 e ss, nella domanda di ammissione della ricorrente sub doc. 7 e nell'ammissione sub doc. 8 tale accettazione espressa non si riviene. Va, inoltre, respinta anche l'eccezione relativa alla mancata impugnazione della delibera di esclusione da socio (con tutte le conseguenze a ciò legate), delibera che è successiva alla lettera di licenziamento (doc. 15 bis conv.) e che non vi è prova sia mai stata comunicata alla lavoratrice, secondo quanto disposto dallo Statuto. Per Statuto, la perdita della qualità di socio può avvenire per recesso del socio, esclusione o causa di morte: nel caso che ci occupa, la perdita della qualità di socio è avvenuta a seguito di esclusione che, ai sensi dell'art. 11, viene deliberata dall'organo amministrativo (in presenza delle ipotesi elencate) e che, ex art. 12, deve essere comunicata al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, qui mancante. Ciò premesso, i fatti risultano documentalmente dimostrati o sono pacifici. E' documentale che la ricorrente è stata assunta dalla convenuta in data 8 gennaio 2010: dalla lettura del contratto di cui al doc. 3 ric. si ricava che la sede inziale dei servizi era identificata genericamente come “ e zone limitrofe (inizialmente Organizzazione_5
”, senza assegnazione esclusiva su un appalto specifico. Org_6
E' pacifico che, dopo aver prestato servizio presso l'appalto d aver svolto Org_2 altri servizi, dall'ottobre 2020 la ricorrente è stata inviata presso la sede di Genova di Depositi e Prestiti, con cambiamento di orario a decorrere dal dicembre 2021. Org_3
Altrettanto documentale (doc. 8 ric.) è che in data 15 settembre 2022 la società ha inviato la comunicazione di cambio appalto: coinvolgendo le organizzazioni sindacali nella procedura informativa relativa a detto cambio, in conseguenza della cessazione al 30 settembre 2022 dei servizi svolti presso nelle sedi di Milano, Organizzazione_3
Genova, Verona e PO, la convenuta ha dato atto che su Genova, quale operatore «attualmente impiegato in modo continuativo sull'appalto medesimo e che possiedono i requisiti richiesti dalla richiamata procedura» vi era solo la signora , Parte_2 come da elenco allegato. Nel verbale di accordo del 21 settembre 2022 intercorso tra la convenuta, la subentrante (doc. 13 conv.) è stato Organizzazione_7 confermato che sull'appalto di di Genova vi era una sola unità: Organizzazione_3
“1 Subordinato all'effettiva presenza nel servizio di cui in premessa,
all'assunzione complessiva di 8 operatori così suddivisi 04 sede di Parte_3
Milano, 02 sede di Verona, 01 sede di Genova, 01 sede di PO (allegato 1 …) a partire dal 01 ottobre 2022, precedentemente occupati nei suddetti servizi e dipendenti di
[...]
senza alcuna discontinuità di tempo e senza periodo di prova, mantenendo le CP_1 condizioni economiche e normative ai sensi del vigente Ccnl”. L'unità di personale richiamata al punto 1 non era la ricorrente bensì Parte_2
, il che è dimostrato dal successivo punto 2, in cui è aggiunta una ulteriore
[...] clausola: “2. procederà anche all'assunzione dell'operatrice Org_4 [...]
impiegata presso la sede di Genova”. Parte_1
Pertanto, dalla lettura di tale verbale (nonché dalla comunicazione di rettifica inviata via Pec il 30 settembre 2022 come da doc. 14 conv.) si ricava sì che la Pt_1 era stata inserita nel cambio appalto ma non si trae, invece, conferma che la ricorrente sarebbe stata riassunta da per lavorare in Genova, posto che il tenore letterale Org_4 delle due clausole di cui sopra non porta a tale conclusione. Il licenziamento è stato motivato dalla cessazione dell'appalto e dall'impossibilità di reimpiego su diversa collocazione lavorativa. Come noto, la cessazione dell'appalto cui un lavoratore era addetto e la perdita del medesimo da parte del datore non costituisce di per sé legittima ragione di recesso: “ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo” (Cass. sez. L, 20 novembre 2018 n. 29922 ex multis). Irrilevanti sono quindi, ai fini che ci occupano, le vicende relative alla costituzione o meno di un nuovo rapporto in capo alla subentrante: “la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo. Tale principio conserva validità nel caso in esame, neppure risultando circostanze fattuali ulteriori e significative nel senso voluto dalla società”. La Corte prosegue: “i principi enunciati chiariscono la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicchè non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro, l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”. Sotto il profilo relativo all'assolvimento dell'obbligo di repechage, si legge ex multis in Cass sez. L, 22 febbraio 2021, n. 4673 che, “secondo l'orientamento oramai consolidato di questa Corte, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda nonchè l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 20436 del 2016, Cass. n. 160 del 2017, Cass. n. 9869 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 27792 del 2017; v. pure, tra le più recenti, Cass. n. 24195 del 2020).
6. L'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse costituisce elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass. n. 24882 del 2017).
7. In ordine all'onere di allegazione di posti disponibili per una utile ricollocazione, è stato osservato che esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all'interno dell'azienda significa, se non invertire sostanzialmente l'onere della prova (che - invece - la L. n. 604 del 1966, art. 5, pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all'altra, una scissione che non si rinviene in nessun altro caso nella giurisprudenza di legittimità. Invece, alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex aliis, Cass. n. 21847 del 2014) (in tali termini, Cass. n. 12101 del 2016 cit.)”, Inoltre, prosegue la Cassazione “va ribadito il principio per cui (Cass. n. 4509 del 2016) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale. In tal senso si era espressa anche la giurisprudenza più risalente: Cass. n. 21579 del 2008 e n. 23698 del 2015 (v. più recentemente, Cass. n. 29099 del 2019). Dovendosi solo precisare che, in tale contesto, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro (Cass. n. 31520 del 2019)”. Ciò posto, nella specie non solo tale prova non è stata offerta ma risultano in atti evidenze del contrario. Infatti. La cooperativa afferma che non avrebbe avuto alcun posto in cui ricollocare la in nessuno degli appalti in essere all'epoca del recesso, ed affida tale prova ai Pt_1 capitoli 40 e 41 della memoria, che richiamano due elenchi di lavoratori che schematizzano le presenze sui vari appalti (doc. 16 e doc. 16 bis). Produce poi, a titolo di esempio, alcuni appalti, sub doc. 17. Va innanzitutto evidenziato che la società ha prodotto solo alcuni contratti a campione e si è offerta di produrre gli ulteriori, laddove ritenuto. Ciò che, però, non ha versato in atti (e non ha neppure menzionato) sono i capitolati relativi ad ogni appalto, unici documenti da cui risultano i contenuti effettivi, in termini qualitativi e quantitativi, degli appalti stessi. Inoltre. I capitoli 40 e 41 della memoria in alcune parti non sono ammissibili perché generici: ad esempio, alla lettera b) del punto 40 si afferma che nell'appalto ATM erano impiegati i lavoratori di cui all'elenco 16, che garantivano la copertura del servizio richiesto dal cliente, però non è specificato quale fosse il servizio né sono allegati il contratto e tanto meno il capitolato;
analogamente, le lettere a), d), e), g) del punto 41, nonchè la lettera f), ove si dice che nell'appalto era richiesto un servizio di 12 ore CP_2 dal lunedì al venerdì e che vi erano impiegati un lavoratore full time ed un part time, senza indicazione della percentuale di impegno orario del soggetto assunto part time. Dal confronto tra i menzionati documenti e le allegazioni della memoria si ricavano poi dati non coerenti. Ad esempio: si legge al punto 40 che nell'appalto , in cui, secondo la Org_8 memoria, era richiesto un impegno di 18 ore di servizio sette giorni su sette, vi erano solo quattro lavoratori, un full rime e tre part time (a 24 ore, 20 ore e 30 ore), ed essi erano insufficienti a coprire il servizio richiesto. Ancora. Al medesimo punto 40 si afferma che il servizio nell'appalto CP_3
era occasionale e non vi era personale impiegato stabilmente, ma questa
[...] allegazione si scontra con il tenore letterale del contratto prodotto, che dà conto di un rapporto ben diverso, con il richiamo a 23 capitolati riferiti ad altrettanti servizi. Quanto sopra porta, perciò, ad escludere che vi sia spazio per dare ingresso alla prova orale. A conferma della correttezza di tale conclusione, si evidenzia, infine, che non risulta che la convenuta abbia proposto alla lavoratrice un impiego in mansioni diverse o una riduzione o variazione di orario come ratio estrema prima di procedere al licenziamento, né ciò è stato dedotto in memoria. Pertanto, per tutte le sopraesposte ragioni, il recesso datoriale è da considerarsi illegittimo. Quanto alle conseguenze, si osserva. E' noto che, in punto licenziamento di socio lavoratore di cooperativa, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulle questioni così riassumibili: a) se la mancata impugnazione della delibera di esclusione del socio lavoratore (entro 60 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 2533 c.c.), in presenza della sola impugnazione del licenziamento, determini in ogni caso l'estinzione ex lege del rapporto di lavoro – e quindi l'inutilità dell'impugnazione del licenziamento – ex art. 5, comma 2, l. 142/2001; b) quale sia il valore da assegnare alla previsione dell'art. 2, l. 142/2001, secondo cui, in presenza di provvedimento di cessazione del rapporto associativo, non si applica l'art. 18 St. lav.; c) quale sia la tutela applicabile al socio lavoratore di cooperativa in presenza di esclusione (preceduta o accompagnata o meno dal licenziamento) dichiarata illegittima;
d) se allo scopo rilevi oppure no la natura sostanziale (lavoristica o meno) delle ragioni che conducono all'estinzione della complessa posizione in discorso;
e) quali poteri officiosi abbia il giudice nella qualificazione di una domanda di impugnazione del licenziamento in relazione alla quale (senza mettere in discussione l'esistenza del vincolo associativo) si alleghi ovvero non risulti contestato che il lavoratore sia stato altresì escluso dalla cooperativa per gli stessi motivi posti alla base del licenziamento. Le SSUU hanno concluso che, in caso d'impugnazione da parte del socio del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria (Cass. Sez. Un. 20 novembre 2017, n. 27436). Peraltro, il presupposto imprescindibile di tale conclusione è che la delibera di esclusione da socio sia stata ritualmente comunicata, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta. Ed allora va richiamata la giurisprudenza di legittimità in forza della quale “in tema di delibera di esclusione del socio da una società cooperativa di produzione e lavoro, qualora non ne sia adempiuto l'onere di comunicazione, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni – imposto, a pena d'inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla l. n. 142 del 2001, che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo – ed insuscettibile di essere sostituito da altre forme di conoscenza comunque acquisita, quale la produzione della delibera in giudizio, deve trovare applicazione la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 st. lav. (Cass., sez. lav., 5 dicembre 2016, n. 24795) Ed ancora: “la delibera di esclusione del socio lavoratore di cooperativa ex artt. 2533 c.c. e 5, l. n. 142 del 2001, è soggetta all'onere della comunicazione al socio lavoratore, come un licenziamento. Essa ha un contenuto minimo necessario costituito dalla indicazione delle ragioni dell'esclusione e produce effetti al momento della comunicazione, in mancanza della quale è tamquam non esset. Non costituisce comunicazione della delibera di esclusione la restituzione della quota sociale, né la sua produzione nel corso del giudizio avverso il licenziamento. (Cass. sez. lav., 1 aprile 2016, n. 6373). Pertanto, e conclusivamente, alla illegittimità del licenziamento consegue, nel caso che ci occupa, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato (ex multis Cass. 11 novembre 2022, n. 33341, 18 novembre 2022 n. 34049), cui si aggiungono il diritto al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla reintegra, nel limite di dodici mensilità, dedotto quanto eventualmente percepito aliunde nelle more, ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal recesso alla reintegra, con la maggiorazione degli accessori ex lege dovuti. Le spese seguono la soccombenza, da cui non vi sono ragioni di discostarsi, secondo quanto liquidato in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinte, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, condanna parte convenuta a reintegrala nel suo posto di lavoro ed a corrisponderle a titolo risarcitorio un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, nella misura massima di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, dedotto l'aliunde perceptum, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna parte convenuta alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Genova, 13 marzo 2024 Il Giudice Simona Magnanensi