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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/09/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 588/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. CO LIPARTITI Parte_1 C.F._1 del foro di Vasto ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Matteo CP_1 CodiceFiscale_2
BENEDETTI del foro di Lanciano ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
➢ (cf rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Carlo CP_2 C.F._3
COLANTONIO;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 488/23 del 16 dicembre
2023 in tema di azione di riduzione e lesione quota di legittima.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Lanciano ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda che ha proposto nei confronti dei germani, e CO (quest'ultimo invero Parte_1 CP_3
1 coinvolto nel giudizio sull'assunto che si trattasse di un litisconsorte necessario) e volta ad accertare la lesione della propria quota di legittima a seguito della disposizione testamentaria con cui il defunto padre Per_1 deceduto il 9 maggio 2020, ha nominato il figlio , proprio erede universale. CP_1
L'attore ha anche rappresentato che il padre ha elargito, sempre al predetto figlio, l'ulteriore somma di €
35.000,00.
1.2. Si sono costituiti i convenuti i quali, preliminarmente, hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Invero il solo ha anche lamentato la nullità, per difetto del requisito dell'editio actionis, del libello CP_1 introduttivo del giudizio.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda, mentre il fratello CO ha aderito alla domanda CP_1 attorea.
Con la prima memoria ex art 183 cpc, ha a sua volta spiegato azione di lesione della quota di legittima CP_1 anche nei confronti dell'altro convenuto.
1.3. Queste, in estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione.
La giurisprudenza ha oramai delineato il contenuto dell'onere probatorio posto a carico della parte che esperisce l'azione di riduzione.
Esso riguarda l'indicazione dei beni relitti, la dimostrazione della lesione della legittima, la specificazione degli atti da ridurre.
Nel caso in esame, invece, tale onere probatorio non è stato assolto in quanto l'attore si è genericamente limitato a produrre l'iscrizione ipocatastale da cui risulta l'intestazione da parte del germano di una CP_1 serie di beni immobili in forza del testamento pubblico del defunto padre.
Sulla scorta di tali essenziali considerazioni, non può trovare accoglimento, attesa la sua indubbia connotazione esplorativa, la richiesta di espletamento di una CTU.
Quanto alla domanda di CO, da qualificarsi alla stregua di una riconvenzionale trasversale, ne va dichiarata l'inammissibilità perché depositata tardivamente (senza cioè il rispetto del termine di venti giorni la data della prima udienza di comparizione delle parti).
Analogamente, è stata rigettata (per le stesse ragioni da individuarsi nel difetto di allegazione prima e prova poi) la ulteriore domanda di riduzione che l'attore ha introdotto, con la prima memoria ex art 183 comma Vi cpc, nei confronti dell'altro convenuto, CO, ed avente ad oggetto la riduzione di altre disposizioni (trattasi nello specifico di donazione) effettuate in suo favore dal defunto padre.
1.4.La pronunzia del tribunale frentano è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da il Parte_1 quale, mediante l'articolazione di un unico motivo, ha lamentato l'errata valutazione degli elementi di prova
2 forniti ai fini dell'accoglimento della azione di lesione della quota di legittima così insistendo per l'ammissione di una CTU (negando in tal modo il carattere meramente strumentale della stessa).
Si è costituito il solo germano il quale ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione (ai sensi dell'art. 342 cpc) ed ha in ogni caso resistito al gravame così insistendo per il suo integrale rigetto.
L'altro convenuto della prima ora, ovvero non si è costituito e pertanto il giudizio di appello è CP_2 stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio
(peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia di il CP_2 quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, mediante la notifica del libello introduttivo del presente giudizio presso il procuratore domiciliatario, non si è costituito.
2.2. Sempre in via preliminare, poi, va preso atto del mancato deposito, da parte dell'appellante, delle note di precisazione delle conclusioni.
Deve tuttavia, ritenersi, in linea peraltro con la posizione assunta anche dalla più recente giurisprudenza, che a tale omissione non possa farsi discendere alcuna conseguenza in termini di rinunzia (anche implicita) all'azione proposta di lesione della quota di legittima e di riduzione.
Ad ogni buon conto, l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
3. In assenza di questioni preliminari (quella sull'inammissibilità del gravame deve infatti ritenersi assorbita dall'esito del gravame), la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello proposto è infondato, tanto in fatto che in diritto, e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1.Sul versante in diritto, così condividendo quanto riportato nella sentenza di primo grado, è sufficiente osservare come sia del tutto granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al contenuto dell'onere della prova gravante sulla parte che agisce proponendo un'azione analoga a quella che ci occupa.
Ed infatti, è stato stabilito che “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche
3 ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.” (cfr Cass Civ, Sez II, 2.9.2020 n.
18199).
Ed ancora, sempre su tale linea interpretativa “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius". (cfr Cass Civ, Sez II, 19.1.2017 n. 1357).
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento avendo ribadito il principio secondo cui “Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.” (cfr Cass Civ Sez II,
22.4.2025 n. 10456).
3.2. In punto di fatto, invece, dalla disamina del materiale documentale prodotto in atti è emerso che:
- in data 23 ottobre 2014, ha istituito, previa revoca di ogni altro testamento, proprio erede Parte_2 universale il figlio;
CP_1
- a seguito del decesso del testatore (avvenuto il 9 maggio 2020), il figlio ha volturato e quindi intestato CP_1
a suo nome una serie di beni immobili siti nel Comune di Atessa;
- , nel corso del primo grado, non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione limitandosi ad Parte_1 insistere per l'ammissione della CTU;
- nel 1999 e nel 2012, il defunto ha effettuato donazioni in favore del figlio CO;
Parte_2
-la (cfr doc 4 allegato alla seconda memoria ex art 183 cpc ) ha informato Parte_3 CP_1 che sempre è risultato datore di ipoteca e usufruttuario di un immobile oggetto di un mutuo Parte_2 che in data 2 agosto 2007 l'odierno appellante ha sottoscritto con il predetto istituto di credito;
3.3. Dall'insieme delle considerazioni svolte, possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- l'attore ha genericamente sostenuto che mediante il testamento pubblico del 2014 vi è stata lesione della propria quota di legittima;
4 - non è stata tuttavia fornita la prova in ordine al valore residuo della massa ereditaria;
- altrettanto generica si è rivelata l'ulteriore deduzione riguardante dazioni di denaro effettuate dal de cuius in favore del germano per un importo di € 35.000,00; CP_1
- non sono emerse (invero sul punto non vi è stata neppure mera allegazione) presunzioni, connotate dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, per ritenere che i beni indicati nella visura ipocatastale fossero gli unici ancora nella disponibilità del de cuius al momento del suo decesso;
- non è stata svolta alcuna considerazione in ordine al valore di tali beni;
- la semplice indicazione nel testamento di erede universale di non può ritenersi sufficiente ai CP_1 fini dell'accoglimento della domanda;
- in definitiva, secondo la prospettazione dell'odierno appellante deve essere la CTU a verificare la lesione della quota di legittima;
- in tal modo, però, alla CTU viene ad essere attribuito un ruolo che esula rispetto a quello che gli viene generalmente attribuito dall'ordinamento nel senso che non può in alcun modo comportare una deroga rispetto ai principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova;
- la consolidata giurisprudenza di legittimità ha difatti tratteggiato i contorni dell'onere probatorio della parte che agisce per la lesione della legittima e l' non ha assolto a tale onere né, proponendo impugnazione, Pt_1 ha individuato elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti;
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese di lite del presente grado nel rapporto tra l'appellante e l'appellato costituito devono seguire la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 3.380,00 per compensi professionali attenendosi ai valori di liquidazione di cui CP_1 al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia indeterminabile bassa complessità con applicazione valori minimi attesa la non particolare rilevanza delle questioni e dei motivi di gravame, fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5 5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
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La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 488/23 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara la contumacia di;
CP_2
b) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
c) condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente grado che Parte_1 CP_1 liquida in € 3.380,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) nulla sulle spese di lite nel rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace;
e) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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