Art. 7.
Il trattamento del personale delle tre navigazioni rimane regolato dalle norme per l'equo trattamento previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e successive modificazioni, nonche' dai patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.
Il trattamento del personale delle tre navigazioni rimane regolato dalle norme per l'equo trattamento previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e successive modificazioni, nonche' dai patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.