Articolo 7 della Legge 18 luglio 1957, n. 614
Articolo 6
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16 agosto 1957
Art. 7.
Il trattamento del personale delle tre navigazioni rimane regolato dalle norme per l'equo trattamento previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e successive modificazioni, nonche' dai patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.

Entrata in vigore il 16 agosto 1957
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