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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 823/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
con sede legale ad Archi (CH), C.da Fara n. 31, C.F. e P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Ronda
appellante
contro
(già TRoparte_1 [...]
(c.f. ), in persona del presidente e TRoparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Di Tizio e dall' Avv.
Simone Di Tizio
appellata-appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 187/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 29 maggio 2023.
All'udienza del 10 dicembre 2024 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con provvedimento dell'11 dicembre 2024 ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 187/2023 emessa dal
Tribunale di Lanciano, Sezione Civile, Giudice Dott. Massimo Canosa, nell'ambito del giudizio N.R.G. 92/2022, depositata in cancelleria in data 29/05/2023, notificata il
27/06/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1340 e 1710 c.c. della CP_3
(oggi ) e, per l'effetto, condannare la
[...] TRoparte_4 [...]
(oggi ) al pagamento, in favore della CP_3 TRoparte_4 della somma di € 121.000,00#, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
derivato alla medesima Società attrice dal grave spiegato inadempimento dell'istituto di credito convenuto.
-Con vittoria di spese ed onorari di causa ex D.M. 55/14”.
pag. 2/21 -Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre che condanna della società appellata alla restituzione di quanto eventualmente nelle more pagatogli dall'appellante in esecuzione della condanna di primo grado”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate.
“Piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto da perché infondato. Parte_1
-Per converso, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_4
e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare la
[...] Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di primo grado come da nota spese
[...]
depositata in primo grado.
-Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
FATTO E DIRITTO
1-Sentenza impugnata. Con sentenza n. 187/2023 pubblicata in data 29.05.2023 il
Tribunale di Lanciano rigettava le domande proposte da dirette ad Parte_1
accertare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1340 e 1710 c.c. della CP_3
, già
[...] TRoparte_1 [...]
e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della TRoparte_2 [...] della somma di €. 121.000,00, a titolo di risarcimento del danno derivato alla Parte_1
medesima società attrice dal grave inadempimento dell'istituto di credito convenuto.
Stante il rigetto della domanda, la società attrice veniva condannata al pagamento delle spese e competenze di lite di giudizio.
1.1 La domanda della si basava su un dedotto inadempimento della Parte_1 [...]
(attualmente, rispetto all'obbligo, TRoparte_5 TRoparte_4
previsto e sancito dall'art. 9 delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, di comunicare all'attrice l'avvenuta emissione in suo favore di una lettera di credito documentario da parte della Banca Nazionale Tunisina per ordine impartitole da una società tunisina, , parte acquirente, nei confronti TRoparte_6
pag. 3/21 della quale la si era impegnata ed obbligata alla vendita di una macchina Parte_1
(tramoggia) per il trattamento delle olive;
tale mancata comunicazione da parte della
TR
, che pure aveva ricevuto la predetta lettera di credito nel mese di agosto 2018 e con scadenza al 21.9.2018, lettera nella quale era previsto l'obbligo di consegna del bene compravenduto entro e non oltre il 31 agosto 2018, avrebbe determinato l'impossibilità della ad adempiere alla obbligazione sulla stessa Parte_1
gravante, con conseguente annullamento dell'operazione di vendita, procurando così all'attrice un ingente danno patrimoniale da lucro cessante per l'importo di €.
121.000,00, pari alla differenza tra il prezzo di vendita pattuito con la società tunisina acquirente per la somma di €. 166.000,00 ed il prezzo di acquisto della macchina operatrice sostenuto da parte attrice per €. 45.000,00.
1.2 Il primo giudice rigettava la domanda rilevando la mancanza di una prova adeguata delle circostanze assertive della responsabilità della banca sul presupposto che le versioni contrastanti offerte dalle parti in ordine alla vicenda oggetto di causa, anche alla luce della notevole lacunosità della documentazione prodotta da entrambe, non avessero trovato puntuali e specifici riscontri, in tal modo inducendo, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la definizione della controversia in base ai principi in materia di onere della prova, secondo cui colui che vuol far valere un proprio diritto in giudizio, nel caso in esame il diritto al risarcimento del danno, è onerato di offrire la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Segnatamente, secondo il primo giudice la avrebbe dovuto fornire la prova Parte_1 dell'inadempimento contrattuale, ovvero la prova del fatto che la banca convenuta
(ed in particolare sia la filiale di Selva di Altino che quella di non avesse CP_2
mai messo a disposizione di parte attrice la lettera di credito documentario pervenuta dalla NI, determinandone la scadenza e dunque l'impossibilità di dare corso alla vendita internazionale concordata che, in effetti, non veniva conclusa. Al contrario, tale prova non risultava fornita, non rinvenendosi agli atti missive o lettere contenenti diffide o solleciti alla convenuta attraverso le quali CP_1
evidenziare la condotta omissiva dell'istituto in ordine alla consegna della lettera di credito pervenuta dalla NI. Inoltre, elementi probanti circa le affermazioni di parte attrice non erano stati acquisiti neppure in sede istruttoria, rilevato che l'unico pag. 4/21 teste addotto a favore, non aveva potuto offrire alcun contributo Testimone_1
utile alla ricostruzione dei fatti in quanto incaricato dalla di seguire la Parte_1
pratica solo nel mese di novembre 2018, allorquando il contratto oggetto di causa era stato definitivamente risolto. Viceversa, i testi indicati dalla convenuta, in particolare le dipendenti ed il direttore della sede di , avevano reso CP_2
dichiarazioni concordanti tali da negare fondamento alla tesi secondo cui la CP_1
sarebbe rimasta del tutto inerte, anche di fronte alle richieste della controparte, rispetto all'obbligo di consegnarle le lettere di credito provenienti dalla NI. Per tali ragioni il giudice di primo grado rigettava la domanda.
2. Appello. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati:
3.1. Erroneo riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti in tema di inadempimento contrattuale – violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697
c.c.
Con tale motivo, gli appellanti deducono e lamentano la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di gravare erroneamente la Parte_1
della prova, cui in realtà non era tenuta, dell'inadempimento contrattuale della
[...]
banca convenuta consistito nella mancata notifica alla società attrice della lettera di credito e nei successivi omessi avvisi di modifica e proroga dei termini ivi indicati, così da determinarne la scadenza e l'impossibilità di concludere la vendita internazionale del bene compravenduto concordata con la società tunisina acquirente. Al contrario, asserisce parte appellante, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione secondo un principio consolidato in giurisprudenza (Cass. SS. UU. 30 ottobre 2001, n.
13533; idem: Cass. 3 luglio 2009, N. 15677; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. 19 aprile 2022, n. 12438) il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto ovvero per la risoluzione ed il risarcimento del danno deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte sulla quale grava l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento. Nel caso di specie, avendo parte attrice, odierna appellante, contestato pag. 5/21 l'esatto adempimento della controparte per non aver mai messo a disposizione della società la lettera di credito documentario pervenuta dalla NI, Parte_1 determinandone la scadenza e quindi l'impossibilità di dare corso alla vendita internazionale concordata con conseguente danno patrimoniale da lucro cessante, in base al principio summenzionato e diversamente da quanto statuito dal primo giudice, era la convenuta ad essere gravata dell'onere di fornire la prova dell'adempimento e non già il contrario. Infatti, una volta data da parte attrice la prova del mandato conferito alla
TR
di notificarle il credito documentario emesso in suo favore dalla società tunisina acquirente ed eccepito l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale della stessa TR
, incombeva su quest'ultima l'onere di dimostrare l'avvenuto proprio esatto adempimento. Del resto, in punto di prova del mandato conferito alla convenuta di notificare a parte attrice l'emissione del credito documentario, tale circostanza sarebbe emersa sia documentalmente, attraverso la fattura pro forma n. 1 del 26.04.18, la lettera di incarico ed il messaggio swift che la Unicredit Spa, designata per il pagamento, aveva inviato il 10/08/2018 alla Cassa Centrale BCC, cui la banca convenuta di Atessa faceva riferimento per la gestione del credito documentario, che per facta concludentia, consistenti nella condotta tenuta dalla banca convenuta nel periodo di riferimento dell'affare. Alla luce di tali fatti, acquisita la prova del fatto da cui scaturiva
TR l'obbligazione della convenuta, il primo giudice avrebbe dovuto gravare la della dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione contrattuale in luogo di attribuire all'odierna appellante l'onere della prova dell'eccepito inadempimento dell'Istituto di credito convenuto, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 2697
c.c. E ancora, del tutto errata risulterebbe la statuizione nella parte cui il primo giudice, pur riconoscendo il dato relativo all'impossibilità di pretendere la prova negativa di un fatto (nel caso in esame, la mancata consegna di un documento da parte della banca convenuta), ciononostante, ritenendo che una tale prova potesse ricavarsi in via induttiva attraverso la produzione per il periodo di riferimento (agosto-ottobre 2018) di missive di diffida rivolte alla allo scopo di evidenziare i TRoparte_1
solleciti espletati e dunque l'inadempimento all'obbligo della consegna della lettera di credito pervenuta dalla NI, avrebbe ugualmente attribuito alla Parte_1
l'onere di provare il fatto negativo, ovvero la mancata consegna della lettera di credito pag. 6/21 TR documentario pervenuta dalla NI, laddove incombeva sulla convenuta l'onere di dimostrare di aver notificato la lettera di credito e i successivi avvisi di modifica e proroga del credito documentario alla società attrice o attraverso la produzione di copia della lettera di credito e degli avvisi di modifica e proroga sot toscritti per ricevuta dal rappresentante della ovvero attraverso la produzione delle ricevute di Parte_1
spedizione degli stessi documenti a mezzo PEC o Raccomandata A/R, onere probatorio TR che invece non era stato adempiuto dalla , tanto è vero che il primo giudice aveva accertato che i documenti prodotti dalla stessa banca convenuta non avessero alcuna efficacia probatoria sul punto, atteso che agli atti risultavano solo comunicazioni interne tra la (o di Altino) e la Cassa Centrale, quindi irrilevanti;
inoltre delle CP_5
varie comunicazioni non risultavano attestazioni circa l'invio e la consegna alla
[...]
oltre al fatto che le comunicazioni risultavano scambiate tramite semplice e- Pt_1
mail e non tramite posta elettronica certificata, dunque con un valore probatorio estremamente ridotto.
Pertanto, conclude parte appellante, alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, se il primo giudice avesse correttamente applicato i principi di diritto che disciplinano il riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale ex art. 2697 c.c., avrebbe dovuto accertare l'omessa prova diretta e positiva dell'esatto adempimento TR dell'obbligazione da parte della convenuta, rilevandone la conseguente responsabilità contrattuale con la relativa condanna al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice.
3.2 Errata valutazione delle risultanze istruttorie – violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. – illogicità per manifesta contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione delle risultanze probatorie.
Con tale motivo, parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha statuito che “nell'ambito delle produzioni documentali della
[...]
sono presenti numerosi documenti (in particolare gli scambi di e-mail TRoparte_4
tra il personale della banca convenuta e quello della Cassa Centrale presso la quale transitavano le lettere di credito e le comunicazioni con la corrispondente CP_1
pag. 7/21 tunisina) attestanti il fatto che alla era pervenuta la lettera di TRoparte_3
credito e che, in conseguenza della comunicazione della stessa (lettera di credito, ndr) al unitamente al complesso di adempimenti che questi era chiamato a realizzare Per_1
in un breve periodo (tra il 13 ed il 31 agosto 2018), oltretutto coincidente con un periodo di chiusura per ferie, il stesso ebbe a chiedere una proroga Per_1 nell'effettuazione di tali adempimenti;
a seguito di tale richiesta (inoltrata alla Cassa
Centrale) intervennero, a distanza di pochi giorni, due comunicazioni contraddittorie, una che spostava al 10 ottobre la data per l'esecuzione degli adempimenti originariamente fissati per il 31 agosto e l'altra che invece dichiarava chiuso il credito documentario”; in ogni caso, il non riusciva a completare le proprie attività Per_1
propedeutiche alla spedizione della merce in NI neanche per il 10 di ottobre (e su tale circostanza vi è ammissione anche nella deposizione del teste, sia pure a seguito di una ricostruzione dei fatti completamente diversa) sì che alla fine il credito documentario veniva definitivamente chiuso”. Secondo parte appellante, nel ritenere dimostrata la circostanza che (che, tra l'altro, non era legale Persona_2
rappresentate, socio o dipendente della società di capitali avesse Parte_1
TR ricevuto dalla la comunicazione della lettera di credito unitamente agli adempimenti da realizzare tra il 13 ed il 31 agosto 2018 e che lo stesso, trattandosi di periodo di chiusura per ferie, avesse chiesto una proroga per effettuare tali adempimenti, il primo giudice sarebbe incorso in un evidente errore di valutazione delle stesse risultanze probatorie per due ordini di motivi. In primo luogo perché tra i documenti TR prodotti dalla non vi sarebbe alcuna traccia né della comunicazione idonea a
TR dimostrare che la o per essa il fossero stati avvisati dalla Parte_1 Per_1 dell'emissione della lettera di credito da parte della società tunisina acquirente, né tantomeno di qualsivoglia ulteriore comunicazione e/o ordine di con Persona_2
cui lo stesso avesse richiesto una proroga dei termini ivi indicati per effettuare gli adempimenti previsti. Non a caso, è lo stesso giudice che nel capoverso successivo ha dato atto del fatto che “nessuna di tali comunicazioni risulta inviata alla Parte_1
[...
e che “non vi è alcun documento sottoscritto dal legale rappresentante di tale ditta
o dal figlio attestante la consegna dei documenti provenienti dalla Persona_2
NI”. In secondo luogo, perché diversamente da quanto ricavato dal primo giudice pag. 8/21 la circostanza della condotta attiva e partecipativa della banca non sarebbe emersa affatto neppure dalla espletata prova testimoniale. Sotto tale profilo, le dichiarazioni rese dai testi addotti da parte convenuta e sulla base delle quali il primo giudice asserisce la mancanza di qualsivoglia supporto probatorio alla tesi di parte appellante circa la responsabilità omissiva della banca convenuta, non avrebbero alcuna efficacia decisiva. Nella fattispecie, in punto di corretta valutazione della prova testimoniale il primo giudice avrebbe omesso di valutare in concreto sia l'attendibilità̀ dei testi che la credibilità̀ delle dichiarazioni rese e inoltre non avrebbe rilevato neppure il contrasto insanabile esistente tra le deposizioni rese dal Direttore della Filiale della CP_5
Dott. , e dai dipendenti della stessa banca. Nello specifico,
[...] Persona_3
TR rileva parte appellante, la convenuta avrebbe introdotto una prova testimoniale, oltre che inadeguata e insufficiente allo scopo, anche inammissibile per incompatibilità dei testi, in quanto espletata attraverso gli stessi dipendenti che ebbero a gestire direttamente la pratica del credito documentario oggetto di giudizio e, per tale motivo, da ritenere con ogni evidenza diretti interessati alla vicenda contenziosa, essendo dei possibili destinatari di un'azione di rivalsa da parte della stessa banca convenuta in ipotesi di accertamento della sua responsabilità, circostanza questa che ne escluderebbe a priori ogni credibilità e attendibilità. In ogni caso, prosegue parte appellante, tra le deposizioni dei testi ci sarebbe un contrasto evidente tale mettere in dubbio le circostanze riferite.
In conclusione, prosegue l'appellante, a fronte dell'incarico conferito e tenuto conto della particolare natura e valore dell'affare da concludere, ovvero una compravendita internazionale per la somma di €. 166.000,00, la banca convenuta, quale operatore professionale qualificato, avrebbe dovuto provvedere a comunicare tempestivamente a parte attrice l'emissione della lettera di credito attraverso canali ufficiali e con modalità formali, quindi o tramite PEC o forma equipollente ai recapiti indicati o anche attraverso comunicazioni brevi manu ma con ricevuta di avvenuta consegna, risultando solo tale condotta idonea a evitare qualsivoglia addebito di responsabilità.
3.3 Sul danno cagionato e sul quantum risarcitorio.
pag. 9/21 Sulla base dei motivi di gravame proposti, parte appellante ritiene provata la condotta gravemente negligente e inadempiente della appellata, quale banca avvisante, consistente nella omessa tempestiva comunicazione alla dell'avvenuta Parte_1
emissione del credito documentario e della sopravvenuta modifica apportata al termine di validità dello stesso dalla su richiesta della banca avvisante, così come CP_7
l'omessa consegna di copia di tali documenti, condotta che, una volta riconosciuta e accertata, non poteva e non può non spiegare un'efficacia causale diretta ed esclusiva nella determinazione del danno economico patito dalla appellante, quale danno patrimoniale da lucro cessante, quantificabile nella somma di €. 121.000,00, pari alla differenza tra la somma che avrebbe lucrato con l'esito fausto della compravendita transnazionale (pari ad € 166.000,00) ed il costo di approvvigionamento per €.
45.000,00 della tramoggia da rivendere successivamente alla controparte tunisina.
4. Appello incidentale.
Si è costituita in grado di appello la TRoparte_1
(già contestando nel merito il
[...] TRoparte_2 TRoparte_2
proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conferma in toto della sentenza impugnata e svolgendo altresì appello incidentale in punto di liquidazione delle spese effettuata in primo grado, diretto ad ottenere in riforma della sentenza impugnata la condanna della al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di primo grado come indicate e richieste nella nota spese depositata in primo grado, con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado.
5. Motivi della decisione.
5.1 Il primo motivo appare fondato e merita di essere accolto, nel senso che deve essere rilevata la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. in cui è incorso il primo giudice in tema di onere della prova. In effetti, osserva la corte come la sentenza impugnata, nella parte che viene posta in evidenza dall'appellante, non sia da ritenere giuridicamente corretta in relazione all'applicazione delle regole e dei principi che governano e disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, in quanto l'argomentazione e l'interpretazione addotte dal primo giudice non appaiono allineate pag. 10/21 alla giurisprudenza espressa nella citata materia, che è da ritenere conforme, univoca e consolidata nel tempo, a partire dalla nota decisione resa dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 13533 del 30.10.2001. Segnatamente, con la richiamata decisione cui hanno fatto seguito ulteriori e numerose pronunce del medesimo tenore che recepiscono lo stesso principio di diritto (tra le molte, Cass. civ. n. 826/2015; n. 15659/2011; n.
3373/2010), cui questa corte ritiene di non doversi discostare, si è stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. Nella fattispecie oggetto della presente lite, parte appellante ha agito in primo grado nei confronti della banca appellata adducendone l'inadempimento contrattuale, consistente nell'omessa tempestiva comunicazione dell'emissione del credito documentario e delle comunicazioni successive, condotta che avrebbe determinato l'invocato e connesso danno patrimoniale da lucro cessante per la mancata conclusione della rivendita del bene (tramoggia), con perdita del ricavo. A supporto della domanda, previa ricostruzione del fatto storico, parte appellante ha indicato quale fonte o titolo dell'obbligazione a carico della controparte l'esistenza di un mandato conferito alla banca appellata di notificarle l'emissione del credito documentario e delle comunicazioni successive e, in conseguenza della condotta omissiva e inerte, ha eccepito il suo specifico inadempimento contrattuale all'esecuzione di tale obbligo.
Secondo parte appellante il mandato conferito, quale fonte e titolo dell'obbligazione, sarebbe da ritenere provato sia documentalmente, attraverso le allegazioni prodotte in giudizio e, segnatamente, la fattura pro forma n. 1 del 26.04.18, la lettera di credito emessa dalla in data 08.08.18 e inviata in data 13.8.2018 via email dalla CP_7
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est di Trento alla CP_3
con invito a comunicare alla la lettera di credito emessa a suo
[...] Parte_1
favore ed il messaggio swift inoltrato da Unicredit s.p.a. alla Banca Centrale BCC in cui sono elencati i documenti che il beneficiario ) avrebbe dovuto produrre per Parte_1
pag. 11/21 l'imbarco della merce ed i relativi termini nonché per fornire se necessario chiarimenti sull'operazione, che per facta concludentia, evincibili dalla condotta complessiva tenuta dalla convenuta, oltre che in base alle regole di condotta di cui alle “Norme ed Usi
Uniformi relativi ai crediti documentari” (NUU) ex art. 9, lettere a), e) e 10, avendo ricevuto e gestito le comunicazioni da Cassa Centrale senza mai declinare l'incarico, ha tentato di gestire le proroghe interfacciandosi con Cassa Centrale, ha riconosciuto implicitamente il proprio ruolo di mandataria attraverso la condotta dei propri funzionari.
La fattura pro forma n. 1 che risulta inviata dalla alla società̀ tunisina Parte_1
acquirente , reca quale oggetto la compravendita di una tramoggia per Persona_4
il trattamento delle olive, indica nelle “Condizioni di vendita” (Conditions de vente), quale modalità di pagamento, l'emissione di una lettera di credito irrevocabile a vista
(Paiement: Lettre de credit irrevocable a vue) e specifica il codice IBAN TR [... ([...]) e il codice BIC ) della C.F._1
individuandola come banca incaricata di avvisare la del credito CP_2 Parte_1
documentario emesso. Per quanto riguarda la lettera di credito la TRoparte_5
viene chiaramente indicata al campo F57 come banca avvisante (Banque
[...] emettrice de l'avis); mentre per quanto riguarda il messaggio Swift che la Unicredit Spa, designata per il pagamento, invia il 10/08/2018 alla Cassa Centrale BCC, cui la banca convenuta di Atessa faceva riferimento per la gestione del credito documentario, esso reca il seguente testo: “ISTRUZIONI DELLA BANCA AVVISANTE: IL PRESEN TE
CREDITO DEVE ESSERE NOTIFICATO PER IL TRAMITE DELLA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO SANGRO DI ATESSA, CCRTIT2TTEA”. Pur CP_3
non evidenziando tali documenti un espresso e diretto mandato a carico della convenuta, tuttavia, letti e interpretati unitamente alla condotta tenuta dalla convenuta nel periodo di riferimento del rapporto e nella gestione complessiva della vicenda in esame, viste anche le regole di condotta previste dalla richiamata “Norme ed Usi
Uniformi relativi ai crediti documentari” (NUU) ex art. 9, lettere a), e), consentono di ritenere provata l'esistenza del rapporto di mandato conferito o comunque assunto dalla banca convenuta nei confronti di parte appellante e, dunque, di affermare che parte pag. 12/21 appellante abbia fornito la prova della fonte o titolo dell'obbligazione a carico della controparte. Tale assunzione dell'obbligazione, del resto, si può evincere anche dal comportamento tenuto dalla banca convenuta la quale, una volta ricevuta la lettera di credito, anziché respingere e rifiutare il mandato di incarico pervenuto, si è attivata tramite i suoi funzionari e dipendenti al fine di informare la società appellante dell'operazione in essere, tanto è vero che vi sono stati messaggi ed incontri con il figlio della legale rappresentante della società appellante, sig. per Persona_2
determinare termini e condizioni della vendita.
A fronte di tali risultanze, in applicazione del principio in materia di onere della prova sopra menzionato, al fine di contrastare le avverse pretese e richieste si deve affermare come fosse la banca convenuta ad essere investita e gravata dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, rappresentato dall'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione. Al proposito, l'avversa argomentazione svolta dalla appellata secondo cui tale impostazione interpretativa sarebbe stata superata da più recenti orientamenti espressi in sede di giurisprudenza di legittimità attraverso le sentenze a
Sezioni Unite n. 20110/2013 e 11748/2019 non appare pertinente al caso in esame nel senso che le citate sentenze, nel ribadire in via generale l'orientamento tradizionale espresso con la nota sentenza n. 2001 in materia di responsabilità contrattuale, hanno specificato che solo in relazione alle azioni edilizie, segnatamente le azioni esperite dal compratore per i vizi della cosa venduta, attesa la specialità della questione, si applica la regola di cui all'art. 2097 c.c. in forza della quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Viceversa, al di fuori di tale particolare ipotesi resta fermo il principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
pag. 13/21 5.2 Per quanto attiene al secondo motivo di appello, con il quale sono state sollevate eccezioni e contestazioni in merito alla corretta valutazione della prova da parte del primo giudice, occorre stabilire se le risultanze istruttorie, prove documentali e prova orale, abbiano fornito elementi utili per ritenere assolto da parte della appellata l'onere della prova dell'adempimento della sua obbligazione relativamente all'obbligo di mettere tempestivamente a disposizione della appellante il materiale contrattuale pervenuto (tramite Unicredit e Cassa Centrale delle Cooperative) dalla banca tunisina, allo scopo di rendere edotta la delle modalità e delle tempistica da Parte_1
seguire per far fronte alla consegna del bene e alla conclusione della vendita entro i termini scadenza. Al proposito, questa corte conviene con il primo giudice laddove ha affermato che i documenti prodotti “a rigore, non provano molto, sia perché si tratta di comunicazioni interne tra la (o di Altino) e la Cassa Centrale, sia perché CP_5
nessuna di tali comunicazioni risulta inviata alla sia perché non vi è Parte_1
alcun documento sottoscritto dal legale rappresentante di tale ditta o dal figlio Per_2
attestante la consegna dei documenti provenienti dalla NI;
inoltre, le
[...]
comunicazioni risultano scambiate tramite semplici e-mail (e non tramite posta elettronica certificata) per cui il loro valore probatorio è estremamente ridotto”.
5.3 Per quanto riguarda, invece, la prova per testi richiesta dalla banca convenuta, a mezzo del direttore della filiale di dott. , e di altri due CP_2 Persona_3
dipendenti e ammessa dal primo giudice, prima di esaminare la portata e consistenza delle dichiarazioni rese dai testi, occorre in via preliminare valutarne l'ammissibilità, avendo parte appellante eccepito l'esistenza di un interesse concreto dei testi nella vicenda, quali funzionari e dipendenti della banca e parte attiva nella gestione dell'affare, in quanto potenzialmente soggetti ad azione di rivalsa della banca in caso di esito negativo della presente causa, tale da determinarne la totale inattendibilità. Sotto tale profilo, con due recenti pronunce della Suprema Corte, da un lato si è ribadita la piena capacità a testimoniare anche da parte del funzionario e in generale dei dipendenti che hanno curato direttamente la pratica o l'affare della banca nei confronti del cliente, in quanto portatori di un interesse solo riflesso nel giudizio (Cass. civ. 14672/2019), dall'altro in riferimento alla valutazione della prova è stato confermato il principio pag. 14/21 secondo cui “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti riservati al giudice del merito il quale …… non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass.
Civ. Ord. 14333/2019).
5.4 Fatta tale premessa, esaminando la prova orale, il direttore della filiale di CP_2 dott. , escusso all'udienza del 11/01/2023, ha dichiarato che “il sig. Persona_3
nel mese di agosto del 2018 ottenne dalla dipendente della la Per_1 TRoparte_8 consegna dell'elenco dei documenti da presentare per concludere l'operazione di credito documentario con la società tunisina;
la consegna fu fatta una prima volta dalla
in mia assenza ed una seconda volta in mia presenza”; in tale occasione il CP_8
chiese di parlare con me per avanzare una richiesta di proroga nel deposito dei Per_1
documenti, in quanto dichiarava di essere impossibilitato, visti i tempi ristretti, a tale deposito. Io feci presente della difficoltà di ottenere la proroga ma promisi di fare del mio meglio”. Non so esattamente quali furono i successivi passaggi, ma posso dire che TR si trattò di una pratica particolarmente tormentata eseguita dal personale della ”.
Su domanda a chiarimenti della controparte ha precisato che “la comunicazione consegnata da consisteva semplicemente nell'elenco di documenti da CP_8
presentare; non si trattava di una lettera di credito”; l'operatrice che consegnò
l'elenco dei documenti al non fece sottoscrivere alcun atto di ricevuta da parte Per_1 del , e ancora riferisce il dott. che alla detta consegna dell'elenco dei Per_1 Per_3 documenti “seguirono scambi di comunicazioni tra la banca e la ”. La teste Parte_1
, dipendente della convenuta, escussa alla stessa udienza, sostanzialmente CP_8
ha confermato le circostanze relative alla consegna al nel mese di agosto 2018 di Per_1
una comunicazione contenente i documenti da produrre entro la fine del mese di agosto, alla richiesta di proroga del ad un successivo incontro con il direttore della banca Per_1 in cui lo stesso direttore si sarebbe impegnato all'ottenimento della proroga, riferendo altresì della ricezione nel mese di settembre 2018 da parte della banca di una pag. 15/21 comunicazione della Cassa Centrale di avvenuta chiusura del credito aperto da Pt_1
che veniva girato alla elva di Altino dove era stato aperto il conto. Tale
[...] CP_5 ultima circostanza veniva confermata dalla sig.ra all'epoca dei fatti Persona_5
TR dipendente presso la , filiale di Selva di Altino.
5.5 In generale, dalla suddetta prova orale emerge che il direttore e i dipendenti della banca a decorrere dal mese di agosto 2018 si sarebbero attivati per chiamare la
[...]
e per consegnare al figlio della legale rappresentante della stessa, Parte_1 Per_2
un elenco di documenti da presentare per concludere l'operazione di credito
[...] documentario con l'acquirente tunisina entro il 31 agosto 2018, termine che poi veniva prorogato, su richiesta dello stesso al mese di ottobre 2018. Secondo il Persona_2
primo giudice la documentazione prodotta, valutata peraltro nel complesso lacunosa e non decisiva perché con scarso valore probatorio, e le risultanze della prova orale assumerebbero un valore dimostrativo dell'insussistenza di un inadempimento della banca al proprio obbligo di mettere tempestivamente a disposizione del cliente il materiale pervenuto (tramite Unicredit e Cassa Centrale) dalla banca tunisina;
tale conclusione però appare condizionata dall'impostazione seguita dal Tribunale secondo cui nel caso in esame spettava alla l'onere di provare il fatto negativo Parte_1
produttivo del danno subito, ovvero la mancata consegna della lettera di credito documentario pervenuta dalla NI, tanto è vero che lo stesso primo giudice, a fronte degli elementi di prova emersi in sede istruttoria, ravvisa la totale mancanza di qualsivoglia supporto probatorio (documentale o testimoniale) alla tesi di parte attrice, pur essendo questa onerata in via principale di provare l'inadempimento. In realtà, dovendosi invertire l'onere della prova sulla base del principio sopra richiamato secondo cui in tema di obbligazioni l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento grava sul debitore, nel caso di specie alla banca appellata, muta anche la prospettiva attraverso la quale condurre l'esame delle risultanze probatorie. In tale ottica, si deve rilevare in primo luogo come le presunte informazioni e la consegna dei documenti siano avvenute nei confronti di un soggetto, Per_2
che appare sfornito di poteri societari e di formali deleghe rilasciate dal legale
[...]
rappresentante della , non essendo sufficiente la circostanza riferita in sede di Parte_1
pag. 16/21 interrogatorio formale dal legale rappresentante allorquando riferisce che “della questione relativa al rapporto con la NI se occupava mio figlio”.
Inoltre, le attività informative poste in essere dalla banca sono avvenute tutte senza effettive comunicazioni ufficiali e, dunque, senza riscontri formali e senza sottoscrizione per ricevuta da parte del ricevente, . In particolare, Persona_2
risultano presunti contatti e scambi di comunicazione che appaiono molto generici, privi di specifica contestualizzazione e senza date certe e attuate con modalità non consone al tipo di rapporto in essere fra le parti, emergendo una condotta da parte della banca che è da ritenere insolita da parte di un istituto di credito, specialmente nella gestione di una pratica, quale quella oggetto di causa (vendita internazionale per importo ingente), delicata e complessa. Inoltre, non vi è neppure certezza in merito alla tipologia di documenti consegnati, essendoci un generico riferimento ad un elenco non meglio precisato. Sotto tale profilo, deve essere rivalutata e tenuta in considerazione la testimonianza resa da escusso all'udienza dell'11.01.03, se non in Testimone_1
relazione alla cronologia dei fatti, in quanto il suo incarico è stato conferito solo nel mese di novembre 2018 allorquando il rapporto di vendita era ormai decaduto, in riferimento alla sua qualità di consulente amministrativo della ed esperto nei Parte_1
rapporti con le banche e compravendita sui mercati esteri. Nel corso della sua escussione ha chiarito e precisato quali sono i termini e i passaggi Testimone_1
formali da seguire in tema di vendita sui mercati esteri, nel caso di specie con una società acquirente tunisina, affermando che “con riferimento ai rapporti con il cliente
le lettere di credito sono trasmesse ad una banca italiana che ha contatti con la Per_6
NI (nel caso di specie Unicredit) che la gira alla Cassa Centrale delle Banche
Cooperative con sede in Trento che successivamente provvede a girala alla CP_1 indicata dal cliente, nel caso di specie ls;
… la lettera di credito è TRoparte_3
normalmente irrevocabile, ma ha una durata limitata nel tempo, in quanto entro il periodo di validità il venditore deve necessariamente provvedere al deposito dei documenti ed indicati dalla stessa … E' possibile chiedere una proroga del termine, ma solo su richiesta scritta della ditta interessata trasmessa dalla banca di appoggio (nel
TR caso di specie ) alla Cassa Centrale e quindi alla Unicredit per l'inoltro al cliente
pag. 17/21 tunisino”. Ha dichiarato altresì di aver “chiesto informazioni alla banca”, ma senza ottenere alcuna risposta. Appare, dunque, essenziale il passaggio relativo alla nota informativa da rendere al cliente che è tenuto a rispettare quanto previsto specie nella lettera di credito per dar seguito alla conclusione dell'affare, atteso che tutti i documenti transitano attraverso gli istituti di credito. Nella vicenda in esame, invece, come detto, vi
è incertezza sulla legittimità del a ricevere le informazioni ma vi è pure Per_1
incertezza sul contenuto dei documenti consegnati, oltre che sulla tempistica. Valutando nel complesso la vicenda oggetto di causa, esaminati i documenti prodotti e gli esiti della prova orale, accertato e provato il titolo e la fonte del diritto preteso dalla appellante e la conseguente assunzione da parte della banca dell'obbligazione dedotta in giudizio, ritenuto che la banca a fronte dell'eccezione sollevata dalla appellante non abbia adeguatamente fornito la prova dell'esatto adempimento di cui era onerata, questa corte ritiene che la l'istituto convenuto non abbia adempiuto all'obbligo su di esso gravante di dimostrare l'esatto adempimento della sua prestazione, per cui ne deve essere affermata la responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dannoso lamentato dalla appellante.
6. In riferimento al quantum della domanda, la corte osserva che la natura e l'importo del danno siano stati correttamente individuati e quantificati. In effetti, accertata la condotta negligente e inadempiente della appellata, quale banca avvisante, consistita nella omessa tempestiva comunicazione alla dell'avvenuta emissione del Parte_1
credito documentario e della sopravvenuta modifica apportata al termine di validità dello stesso dalla su richiesta della banca avvisante, così come l'omessa CP_7
consegna di copia di tali documenti, tale condotta ha spiegato un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno economico patito dalla appellante, nella forma del danno patrimoniale da lucro cessante in forza della perdita economica subita a causa della mancata vendita imputabile alla banca convenuta. In punto di determinazione, tale danno, come richiesto dalla appellante, deve essere quantificato nella somma di €.
121.000,00, costituita dalla differenza tra la somma che la appellante avrebbe ricavato dalla compravendita transnazionale del bene se fosse stata conclusa, concordata in €.
166.000,00, detratto il costo pari ad €. 45.000,00 sostenuto per l'approvvigionamento pag. 18/21 del bene stesso, la tramoggia, da rivendere successivamente alla società acquirente tunisina.
7. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse,
l'appello merita di essere accolto integralmente, con la condanna della appellata al risarcimento del danno da lucro cessante patito dalla appellante, determinato nella misura di €. 121.000,00, pari alla differenza tra il prezzo di vendita pattuito con la società tunisina acquirente per la somma di €. 166.000,00 ed il prezzo di acquisto della macchina operatrice sostenuto da parte appellante per €. 45.000,00.
8. L'appello incidentale proposto dalla appellata, essendo diretto ad ottenere una diversa e maggiore liquidazione delle competenze legali rispetto a quella del primo grado, per effetto dell'accoglimento dell'appello principale e della domanda proposta dalla
[...]
deve essere rigettato integralmente. Parte_1
9. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, previa rimodulazione e rideterminazione delle spese e competenze del primo grado che devono essere riconosciute in favore della parte appellante risultata vittoriosa e addebitate alla appellata, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellata soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
10. Trova, inoltre, applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione, anche in via incidentale, dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n.
18523/2014); pertanto trattandosi di appello incidentale proposto dopo il 31 gennaio
2013, l'appellata e appellante in via incidentale soccombente sarà altresì tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 19/21 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
(già TRoparte_1 TRoparte_2
avverso la sentenza n. 187/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 29
[...]
maggio 2023, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata,
[...]
(già ) al TRoparte_1 TRoparte_2 TRoparte_2
pagamento in favore della della somma di €. 121.000,00, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno;
3) condanna parte appellata al pagamento delle spese e competenze del primo grado, liquidate in € 786,00 per spese e € 14.103,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna altresì parte appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio che liquida in €.
1.165,50 per spese ed €. 9.991,00 (essendo il valore della domanda compreso tra €.
52.001,00 e €. 260.000,00) per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento a carico della parte appellata- appellante in via incidentale di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 20/21 pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 823/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
con sede legale ad Archi (CH), C.da Fara n. 31, C.F. e P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Ronda
appellante
contro
(già TRoparte_1 [...]
(c.f. ), in persona del presidente e TRoparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Di Tizio e dall' Avv.
Simone Di Tizio
appellata-appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 187/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 29 maggio 2023.
All'udienza del 10 dicembre 2024 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con provvedimento dell'11 dicembre 2024 ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 187/2023 emessa dal
Tribunale di Lanciano, Sezione Civile, Giudice Dott. Massimo Canosa, nell'ambito del giudizio N.R.G. 92/2022, depositata in cancelleria in data 29/05/2023, notificata il
27/06/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1340 e 1710 c.c. della CP_3
(oggi ) e, per l'effetto, condannare la
[...] TRoparte_4 [...]
(oggi ) al pagamento, in favore della CP_3 TRoparte_4 della somma di € 121.000,00#, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
derivato alla medesima Società attrice dal grave spiegato inadempimento dell'istituto di credito convenuto.
-Con vittoria di spese ed onorari di causa ex D.M. 55/14”.
pag. 2/21 -Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre che condanna della società appellata alla restituzione di quanto eventualmente nelle more pagatogli dall'appellante in esecuzione della condanna di primo grado”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate.
“Piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto da perché infondato. Parte_1
-Per converso, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_4
e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare la
[...] Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di primo grado come da nota spese
[...]
depositata in primo grado.
-Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
FATTO E DIRITTO
1-Sentenza impugnata. Con sentenza n. 187/2023 pubblicata in data 29.05.2023 il
Tribunale di Lanciano rigettava le domande proposte da dirette ad Parte_1
accertare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1340 e 1710 c.c. della CP_3
, già
[...] TRoparte_1 [...]
e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della TRoparte_2 [...] della somma di €. 121.000,00, a titolo di risarcimento del danno derivato alla Parte_1
medesima società attrice dal grave inadempimento dell'istituto di credito convenuto.
Stante il rigetto della domanda, la società attrice veniva condannata al pagamento delle spese e competenze di lite di giudizio.
1.1 La domanda della si basava su un dedotto inadempimento della Parte_1 [...]
(attualmente, rispetto all'obbligo, TRoparte_5 TRoparte_4
previsto e sancito dall'art. 9 delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, di comunicare all'attrice l'avvenuta emissione in suo favore di una lettera di credito documentario da parte della Banca Nazionale Tunisina per ordine impartitole da una società tunisina, , parte acquirente, nei confronti TRoparte_6
pag. 3/21 della quale la si era impegnata ed obbligata alla vendita di una macchina Parte_1
(tramoggia) per il trattamento delle olive;
tale mancata comunicazione da parte della
TR
, che pure aveva ricevuto la predetta lettera di credito nel mese di agosto 2018 e con scadenza al 21.9.2018, lettera nella quale era previsto l'obbligo di consegna del bene compravenduto entro e non oltre il 31 agosto 2018, avrebbe determinato l'impossibilità della ad adempiere alla obbligazione sulla stessa Parte_1
gravante, con conseguente annullamento dell'operazione di vendita, procurando così all'attrice un ingente danno patrimoniale da lucro cessante per l'importo di €.
121.000,00, pari alla differenza tra il prezzo di vendita pattuito con la società tunisina acquirente per la somma di €. 166.000,00 ed il prezzo di acquisto della macchina operatrice sostenuto da parte attrice per €. 45.000,00.
1.2 Il primo giudice rigettava la domanda rilevando la mancanza di una prova adeguata delle circostanze assertive della responsabilità della banca sul presupposto che le versioni contrastanti offerte dalle parti in ordine alla vicenda oggetto di causa, anche alla luce della notevole lacunosità della documentazione prodotta da entrambe, non avessero trovato puntuali e specifici riscontri, in tal modo inducendo, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la definizione della controversia in base ai principi in materia di onere della prova, secondo cui colui che vuol far valere un proprio diritto in giudizio, nel caso in esame il diritto al risarcimento del danno, è onerato di offrire la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Segnatamente, secondo il primo giudice la avrebbe dovuto fornire la prova Parte_1 dell'inadempimento contrattuale, ovvero la prova del fatto che la banca convenuta
(ed in particolare sia la filiale di Selva di Altino che quella di non avesse CP_2
mai messo a disposizione di parte attrice la lettera di credito documentario pervenuta dalla NI, determinandone la scadenza e dunque l'impossibilità di dare corso alla vendita internazionale concordata che, in effetti, non veniva conclusa. Al contrario, tale prova non risultava fornita, non rinvenendosi agli atti missive o lettere contenenti diffide o solleciti alla convenuta attraverso le quali CP_1
evidenziare la condotta omissiva dell'istituto in ordine alla consegna della lettera di credito pervenuta dalla NI. Inoltre, elementi probanti circa le affermazioni di parte attrice non erano stati acquisiti neppure in sede istruttoria, rilevato che l'unico pag. 4/21 teste addotto a favore, non aveva potuto offrire alcun contributo Testimone_1
utile alla ricostruzione dei fatti in quanto incaricato dalla di seguire la Parte_1
pratica solo nel mese di novembre 2018, allorquando il contratto oggetto di causa era stato definitivamente risolto. Viceversa, i testi indicati dalla convenuta, in particolare le dipendenti ed il direttore della sede di , avevano reso CP_2
dichiarazioni concordanti tali da negare fondamento alla tesi secondo cui la CP_1
sarebbe rimasta del tutto inerte, anche di fronte alle richieste della controparte, rispetto all'obbligo di consegnarle le lettere di credito provenienti dalla NI. Per tali ragioni il giudice di primo grado rigettava la domanda.
2. Appello. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati:
3.1. Erroneo riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti in tema di inadempimento contrattuale – violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697
c.c.
Con tale motivo, gli appellanti deducono e lamentano la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di gravare erroneamente la Parte_1
della prova, cui in realtà non era tenuta, dell'inadempimento contrattuale della
[...]
banca convenuta consistito nella mancata notifica alla società attrice della lettera di credito e nei successivi omessi avvisi di modifica e proroga dei termini ivi indicati, così da determinarne la scadenza e l'impossibilità di concludere la vendita internazionale del bene compravenduto concordata con la società tunisina acquirente. Al contrario, asserisce parte appellante, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione secondo un principio consolidato in giurisprudenza (Cass. SS. UU. 30 ottobre 2001, n.
13533; idem: Cass. 3 luglio 2009, N. 15677; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. 19 aprile 2022, n. 12438) il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto ovvero per la risoluzione ed il risarcimento del danno deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte sulla quale grava l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento. Nel caso di specie, avendo parte attrice, odierna appellante, contestato pag. 5/21 l'esatto adempimento della controparte per non aver mai messo a disposizione della società la lettera di credito documentario pervenuta dalla NI, Parte_1 determinandone la scadenza e quindi l'impossibilità di dare corso alla vendita internazionale concordata con conseguente danno patrimoniale da lucro cessante, in base al principio summenzionato e diversamente da quanto statuito dal primo giudice, era la convenuta ad essere gravata dell'onere di fornire la prova dell'adempimento e non già il contrario. Infatti, una volta data da parte attrice la prova del mandato conferito alla
TR
di notificarle il credito documentario emesso in suo favore dalla società tunisina acquirente ed eccepito l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale della stessa TR
, incombeva su quest'ultima l'onere di dimostrare l'avvenuto proprio esatto adempimento. Del resto, in punto di prova del mandato conferito alla convenuta di notificare a parte attrice l'emissione del credito documentario, tale circostanza sarebbe emersa sia documentalmente, attraverso la fattura pro forma n. 1 del 26.04.18, la lettera di incarico ed il messaggio swift che la Unicredit Spa, designata per il pagamento, aveva inviato il 10/08/2018 alla Cassa Centrale BCC, cui la banca convenuta di Atessa faceva riferimento per la gestione del credito documentario, che per facta concludentia, consistenti nella condotta tenuta dalla banca convenuta nel periodo di riferimento dell'affare. Alla luce di tali fatti, acquisita la prova del fatto da cui scaturiva
TR l'obbligazione della convenuta, il primo giudice avrebbe dovuto gravare la della dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione contrattuale in luogo di attribuire all'odierna appellante l'onere della prova dell'eccepito inadempimento dell'Istituto di credito convenuto, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 2697
c.c. E ancora, del tutto errata risulterebbe la statuizione nella parte cui il primo giudice, pur riconoscendo il dato relativo all'impossibilità di pretendere la prova negativa di un fatto (nel caso in esame, la mancata consegna di un documento da parte della banca convenuta), ciononostante, ritenendo che una tale prova potesse ricavarsi in via induttiva attraverso la produzione per il periodo di riferimento (agosto-ottobre 2018) di missive di diffida rivolte alla allo scopo di evidenziare i TRoparte_1
solleciti espletati e dunque l'inadempimento all'obbligo della consegna della lettera di credito pervenuta dalla NI, avrebbe ugualmente attribuito alla Parte_1
l'onere di provare il fatto negativo, ovvero la mancata consegna della lettera di credito pag. 6/21 TR documentario pervenuta dalla NI, laddove incombeva sulla convenuta l'onere di dimostrare di aver notificato la lettera di credito e i successivi avvisi di modifica e proroga del credito documentario alla società attrice o attraverso la produzione di copia della lettera di credito e degli avvisi di modifica e proroga sot toscritti per ricevuta dal rappresentante della ovvero attraverso la produzione delle ricevute di Parte_1
spedizione degli stessi documenti a mezzo PEC o Raccomandata A/R, onere probatorio TR che invece non era stato adempiuto dalla , tanto è vero che il primo giudice aveva accertato che i documenti prodotti dalla stessa banca convenuta non avessero alcuna efficacia probatoria sul punto, atteso che agli atti risultavano solo comunicazioni interne tra la (o di Altino) e la Cassa Centrale, quindi irrilevanti;
inoltre delle CP_5
varie comunicazioni non risultavano attestazioni circa l'invio e la consegna alla
[...]
oltre al fatto che le comunicazioni risultavano scambiate tramite semplice e- Pt_1
mail e non tramite posta elettronica certificata, dunque con un valore probatorio estremamente ridotto.
Pertanto, conclude parte appellante, alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, se il primo giudice avesse correttamente applicato i principi di diritto che disciplinano il riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale ex art. 2697 c.c., avrebbe dovuto accertare l'omessa prova diretta e positiva dell'esatto adempimento TR dell'obbligazione da parte della convenuta, rilevandone la conseguente responsabilità contrattuale con la relativa condanna al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice.
3.2 Errata valutazione delle risultanze istruttorie – violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. – illogicità per manifesta contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione delle risultanze probatorie.
Con tale motivo, parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha statuito che “nell'ambito delle produzioni documentali della
[...]
sono presenti numerosi documenti (in particolare gli scambi di e-mail TRoparte_4
tra il personale della banca convenuta e quello della Cassa Centrale presso la quale transitavano le lettere di credito e le comunicazioni con la corrispondente CP_1
pag. 7/21 tunisina) attestanti il fatto che alla era pervenuta la lettera di TRoparte_3
credito e che, in conseguenza della comunicazione della stessa (lettera di credito, ndr) al unitamente al complesso di adempimenti che questi era chiamato a realizzare Per_1
in un breve periodo (tra il 13 ed il 31 agosto 2018), oltretutto coincidente con un periodo di chiusura per ferie, il stesso ebbe a chiedere una proroga Per_1 nell'effettuazione di tali adempimenti;
a seguito di tale richiesta (inoltrata alla Cassa
Centrale) intervennero, a distanza di pochi giorni, due comunicazioni contraddittorie, una che spostava al 10 ottobre la data per l'esecuzione degli adempimenti originariamente fissati per il 31 agosto e l'altra che invece dichiarava chiuso il credito documentario”; in ogni caso, il non riusciva a completare le proprie attività Per_1
propedeutiche alla spedizione della merce in NI neanche per il 10 di ottobre (e su tale circostanza vi è ammissione anche nella deposizione del teste, sia pure a seguito di una ricostruzione dei fatti completamente diversa) sì che alla fine il credito documentario veniva definitivamente chiuso”. Secondo parte appellante, nel ritenere dimostrata la circostanza che (che, tra l'altro, non era legale Persona_2
rappresentate, socio o dipendente della società di capitali avesse Parte_1
TR ricevuto dalla la comunicazione della lettera di credito unitamente agli adempimenti da realizzare tra il 13 ed il 31 agosto 2018 e che lo stesso, trattandosi di periodo di chiusura per ferie, avesse chiesto una proroga per effettuare tali adempimenti, il primo giudice sarebbe incorso in un evidente errore di valutazione delle stesse risultanze probatorie per due ordini di motivi. In primo luogo perché tra i documenti TR prodotti dalla non vi sarebbe alcuna traccia né della comunicazione idonea a
TR dimostrare che la o per essa il fossero stati avvisati dalla Parte_1 Per_1 dell'emissione della lettera di credito da parte della società tunisina acquirente, né tantomeno di qualsivoglia ulteriore comunicazione e/o ordine di con Persona_2
cui lo stesso avesse richiesto una proroga dei termini ivi indicati per effettuare gli adempimenti previsti. Non a caso, è lo stesso giudice che nel capoverso successivo ha dato atto del fatto che “nessuna di tali comunicazioni risulta inviata alla Parte_1
[...
e che “non vi è alcun documento sottoscritto dal legale rappresentante di tale ditta
o dal figlio attestante la consegna dei documenti provenienti dalla Persona_2
NI”. In secondo luogo, perché diversamente da quanto ricavato dal primo giudice pag. 8/21 la circostanza della condotta attiva e partecipativa della banca non sarebbe emersa affatto neppure dalla espletata prova testimoniale. Sotto tale profilo, le dichiarazioni rese dai testi addotti da parte convenuta e sulla base delle quali il primo giudice asserisce la mancanza di qualsivoglia supporto probatorio alla tesi di parte appellante circa la responsabilità omissiva della banca convenuta, non avrebbero alcuna efficacia decisiva. Nella fattispecie, in punto di corretta valutazione della prova testimoniale il primo giudice avrebbe omesso di valutare in concreto sia l'attendibilità̀ dei testi che la credibilità̀ delle dichiarazioni rese e inoltre non avrebbe rilevato neppure il contrasto insanabile esistente tra le deposizioni rese dal Direttore della Filiale della CP_5
Dott. , e dai dipendenti della stessa banca. Nello specifico,
[...] Persona_3
TR rileva parte appellante, la convenuta avrebbe introdotto una prova testimoniale, oltre che inadeguata e insufficiente allo scopo, anche inammissibile per incompatibilità dei testi, in quanto espletata attraverso gli stessi dipendenti che ebbero a gestire direttamente la pratica del credito documentario oggetto di giudizio e, per tale motivo, da ritenere con ogni evidenza diretti interessati alla vicenda contenziosa, essendo dei possibili destinatari di un'azione di rivalsa da parte della stessa banca convenuta in ipotesi di accertamento della sua responsabilità, circostanza questa che ne escluderebbe a priori ogni credibilità e attendibilità. In ogni caso, prosegue parte appellante, tra le deposizioni dei testi ci sarebbe un contrasto evidente tale mettere in dubbio le circostanze riferite.
In conclusione, prosegue l'appellante, a fronte dell'incarico conferito e tenuto conto della particolare natura e valore dell'affare da concludere, ovvero una compravendita internazionale per la somma di €. 166.000,00, la banca convenuta, quale operatore professionale qualificato, avrebbe dovuto provvedere a comunicare tempestivamente a parte attrice l'emissione della lettera di credito attraverso canali ufficiali e con modalità formali, quindi o tramite PEC o forma equipollente ai recapiti indicati o anche attraverso comunicazioni brevi manu ma con ricevuta di avvenuta consegna, risultando solo tale condotta idonea a evitare qualsivoglia addebito di responsabilità.
3.3 Sul danno cagionato e sul quantum risarcitorio.
pag. 9/21 Sulla base dei motivi di gravame proposti, parte appellante ritiene provata la condotta gravemente negligente e inadempiente della appellata, quale banca avvisante, consistente nella omessa tempestiva comunicazione alla dell'avvenuta Parte_1
emissione del credito documentario e della sopravvenuta modifica apportata al termine di validità dello stesso dalla su richiesta della banca avvisante, così come CP_7
l'omessa consegna di copia di tali documenti, condotta che, una volta riconosciuta e accertata, non poteva e non può non spiegare un'efficacia causale diretta ed esclusiva nella determinazione del danno economico patito dalla appellante, quale danno patrimoniale da lucro cessante, quantificabile nella somma di €. 121.000,00, pari alla differenza tra la somma che avrebbe lucrato con l'esito fausto della compravendita transnazionale (pari ad € 166.000,00) ed il costo di approvvigionamento per €.
45.000,00 della tramoggia da rivendere successivamente alla controparte tunisina.
4. Appello incidentale.
Si è costituita in grado di appello la TRoparte_1
(già contestando nel merito il
[...] TRoparte_2 TRoparte_2
proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conferma in toto della sentenza impugnata e svolgendo altresì appello incidentale in punto di liquidazione delle spese effettuata in primo grado, diretto ad ottenere in riforma della sentenza impugnata la condanna della al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di primo grado come indicate e richieste nella nota spese depositata in primo grado, con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado.
5. Motivi della decisione.
5.1 Il primo motivo appare fondato e merita di essere accolto, nel senso che deve essere rilevata la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. in cui è incorso il primo giudice in tema di onere della prova. In effetti, osserva la corte come la sentenza impugnata, nella parte che viene posta in evidenza dall'appellante, non sia da ritenere giuridicamente corretta in relazione all'applicazione delle regole e dei principi che governano e disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, in quanto l'argomentazione e l'interpretazione addotte dal primo giudice non appaiono allineate pag. 10/21 alla giurisprudenza espressa nella citata materia, che è da ritenere conforme, univoca e consolidata nel tempo, a partire dalla nota decisione resa dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 13533 del 30.10.2001. Segnatamente, con la richiamata decisione cui hanno fatto seguito ulteriori e numerose pronunce del medesimo tenore che recepiscono lo stesso principio di diritto (tra le molte, Cass. civ. n. 826/2015; n. 15659/2011; n.
3373/2010), cui questa corte ritiene di non doversi discostare, si è stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. Nella fattispecie oggetto della presente lite, parte appellante ha agito in primo grado nei confronti della banca appellata adducendone l'inadempimento contrattuale, consistente nell'omessa tempestiva comunicazione dell'emissione del credito documentario e delle comunicazioni successive, condotta che avrebbe determinato l'invocato e connesso danno patrimoniale da lucro cessante per la mancata conclusione della rivendita del bene (tramoggia), con perdita del ricavo. A supporto della domanda, previa ricostruzione del fatto storico, parte appellante ha indicato quale fonte o titolo dell'obbligazione a carico della controparte l'esistenza di un mandato conferito alla banca appellata di notificarle l'emissione del credito documentario e delle comunicazioni successive e, in conseguenza della condotta omissiva e inerte, ha eccepito il suo specifico inadempimento contrattuale all'esecuzione di tale obbligo.
Secondo parte appellante il mandato conferito, quale fonte e titolo dell'obbligazione, sarebbe da ritenere provato sia documentalmente, attraverso le allegazioni prodotte in giudizio e, segnatamente, la fattura pro forma n. 1 del 26.04.18, la lettera di credito emessa dalla in data 08.08.18 e inviata in data 13.8.2018 via email dalla CP_7
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est di Trento alla CP_3
con invito a comunicare alla la lettera di credito emessa a suo
[...] Parte_1
favore ed il messaggio swift inoltrato da Unicredit s.p.a. alla Banca Centrale BCC in cui sono elencati i documenti che il beneficiario ) avrebbe dovuto produrre per Parte_1
pag. 11/21 l'imbarco della merce ed i relativi termini nonché per fornire se necessario chiarimenti sull'operazione, che per facta concludentia, evincibili dalla condotta complessiva tenuta dalla convenuta, oltre che in base alle regole di condotta di cui alle “Norme ed Usi
Uniformi relativi ai crediti documentari” (NUU) ex art. 9, lettere a), e) e 10, avendo ricevuto e gestito le comunicazioni da Cassa Centrale senza mai declinare l'incarico, ha tentato di gestire le proroghe interfacciandosi con Cassa Centrale, ha riconosciuto implicitamente il proprio ruolo di mandataria attraverso la condotta dei propri funzionari.
La fattura pro forma n. 1 che risulta inviata dalla alla società̀ tunisina Parte_1
acquirente , reca quale oggetto la compravendita di una tramoggia per Persona_4
il trattamento delle olive, indica nelle “Condizioni di vendita” (Conditions de vente), quale modalità di pagamento, l'emissione di una lettera di credito irrevocabile a vista
(Paiement: Lettre de credit irrevocable a vue) e specifica il codice IBAN TR [... ([...]) e il codice BIC ) della C.F._1
individuandola come banca incaricata di avvisare la del credito CP_2 Parte_1
documentario emesso. Per quanto riguarda la lettera di credito la TRoparte_5
viene chiaramente indicata al campo F57 come banca avvisante (Banque
[...] emettrice de l'avis); mentre per quanto riguarda il messaggio Swift che la Unicredit Spa, designata per il pagamento, invia il 10/08/2018 alla Cassa Centrale BCC, cui la banca convenuta di Atessa faceva riferimento per la gestione del credito documentario, esso reca il seguente testo: “ISTRUZIONI DELLA BANCA AVVISANTE: IL PRESEN TE
CREDITO DEVE ESSERE NOTIFICATO PER IL TRAMITE DELLA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO SANGRO DI ATESSA, CCRTIT2TTEA”. Pur CP_3
non evidenziando tali documenti un espresso e diretto mandato a carico della convenuta, tuttavia, letti e interpretati unitamente alla condotta tenuta dalla convenuta nel periodo di riferimento del rapporto e nella gestione complessiva della vicenda in esame, viste anche le regole di condotta previste dalla richiamata “Norme ed Usi
Uniformi relativi ai crediti documentari” (NUU) ex art. 9, lettere a), e), consentono di ritenere provata l'esistenza del rapporto di mandato conferito o comunque assunto dalla banca convenuta nei confronti di parte appellante e, dunque, di affermare che parte pag. 12/21 appellante abbia fornito la prova della fonte o titolo dell'obbligazione a carico della controparte. Tale assunzione dell'obbligazione, del resto, si può evincere anche dal comportamento tenuto dalla banca convenuta la quale, una volta ricevuta la lettera di credito, anziché respingere e rifiutare il mandato di incarico pervenuto, si è attivata tramite i suoi funzionari e dipendenti al fine di informare la società appellante dell'operazione in essere, tanto è vero che vi sono stati messaggi ed incontri con il figlio della legale rappresentante della società appellante, sig. per Persona_2
determinare termini e condizioni della vendita.
A fronte di tali risultanze, in applicazione del principio in materia di onere della prova sopra menzionato, al fine di contrastare le avverse pretese e richieste si deve affermare come fosse la banca convenuta ad essere investita e gravata dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, rappresentato dall'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione. Al proposito, l'avversa argomentazione svolta dalla appellata secondo cui tale impostazione interpretativa sarebbe stata superata da più recenti orientamenti espressi in sede di giurisprudenza di legittimità attraverso le sentenze a
Sezioni Unite n. 20110/2013 e 11748/2019 non appare pertinente al caso in esame nel senso che le citate sentenze, nel ribadire in via generale l'orientamento tradizionale espresso con la nota sentenza n. 2001 in materia di responsabilità contrattuale, hanno specificato che solo in relazione alle azioni edilizie, segnatamente le azioni esperite dal compratore per i vizi della cosa venduta, attesa la specialità della questione, si applica la regola di cui all'art. 2097 c.c. in forza della quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Viceversa, al di fuori di tale particolare ipotesi resta fermo il principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
pag. 13/21 5.2 Per quanto attiene al secondo motivo di appello, con il quale sono state sollevate eccezioni e contestazioni in merito alla corretta valutazione della prova da parte del primo giudice, occorre stabilire se le risultanze istruttorie, prove documentali e prova orale, abbiano fornito elementi utili per ritenere assolto da parte della appellata l'onere della prova dell'adempimento della sua obbligazione relativamente all'obbligo di mettere tempestivamente a disposizione della appellante il materiale contrattuale pervenuto (tramite Unicredit e Cassa Centrale delle Cooperative) dalla banca tunisina, allo scopo di rendere edotta la delle modalità e delle tempistica da Parte_1
seguire per far fronte alla consegna del bene e alla conclusione della vendita entro i termini scadenza. Al proposito, questa corte conviene con il primo giudice laddove ha affermato che i documenti prodotti “a rigore, non provano molto, sia perché si tratta di comunicazioni interne tra la (o di Altino) e la Cassa Centrale, sia perché CP_5
nessuna di tali comunicazioni risulta inviata alla sia perché non vi è Parte_1
alcun documento sottoscritto dal legale rappresentante di tale ditta o dal figlio Per_2
attestante la consegna dei documenti provenienti dalla NI;
inoltre, le
[...]
comunicazioni risultano scambiate tramite semplici e-mail (e non tramite posta elettronica certificata) per cui il loro valore probatorio è estremamente ridotto”.
5.3 Per quanto riguarda, invece, la prova per testi richiesta dalla banca convenuta, a mezzo del direttore della filiale di dott. , e di altri due CP_2 Persona_3
dipendenti e ammessa dal primo giudice, prima di esaminare la portata e consistenza delle dichiarazioni rese dai testi, occorre in via preliminare valutarne l'ammissibilità, avendo parte appellante eccepito l'esistenza di un interesse concreto dei testi nella vicenda, quali funzionari e dipendenti della banca e parte attiva nella gestione dell'affare, in quanto potenzialmente soggetti ad azione di rivalsa della banca in caso di esito negativo della presente causa, tale da determinarne la totale inattendibilità. Sotto tale profilo, con due recenti pronunce della Suprema Corte, da un lato si è ribadita la piena capacità a testimoniare anche da parte del funzionario e in generale dei dipendenti che hanno curato direttamente la pratica o l'affare della banca nei confronti del cliente, in quanto portatori di un interesse solo riflesso nel giudizio (Cass. civ. 14672/2019), dall'altro in riferimento alla valutazione della prova è stato confermato il principio pag. 14/21 secondo cui “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti riservati al giudice del merito il quale …… non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass.
Civ. Ord. 14333/2019).
5.4 Fatta tale premessa, esaminando la prova orale, il direttore della filiale di CP_2 dott. , escusso all'udienza del 11/01/2023, ha dichiarato che “il sig. Persona_3
nel mese di agosto del 2018 ottenne dalla dipendente della la Per_1 TRoparte_8 consegna dell'elenco dei documenti da presentare per concludere l'operazione di credito documentario con la società tunisina;
la consegna fu fatta una prima volta dalla
in mia assenza ed una seconda volta in mia presenza”; in tale occasione il CP_8
chiese di parlare con me per avanzare una richiesta di proroga nel deposito dei Per_1
documenti, in quanto dichiarava di essere impossibilitato, visti i tempi ristretti, a tale deposito. Io feci presente della difficoltà di ottenere la proroga ma promisi di fare del mio meglio”. Non so esattamente quali furono i successivi passaggi, ma posso dire che TR si trattò di una pratica particolarmente tormentata eseguita dal personale della ”.
Su domanda a chiarimenti della controparte ha precisato che “la comunicazione consegnata da consisteva semplicemente nell'elenco di documenti da CP_8
presentare; non si trattava di una lettera di credito”; l'operatrice che consegnò
l'elenco dei documenti al non fece sottoscrivere alcun atto di ricevuta da parte Per_1 del , e ancora riferisce il dott. che alla detta consegna dell'elenco dei Per_1 Per_3 documenti “seguirono scambi di comunicazioni tra la banca e la ”. La teste Parte_1
, dipendente della convenuta, escussa alla stessa udienza, sostanzialmente CP_8
ha confermato le circostanze relative alla consegna al nel mese di agosto 2018 di Per_1
una comunicazione contenente i documenti da produrre entro la fine del mese di agosto, alla richiesta di proroga del ad un successivo incontro con il direttore della banca Per_1 in cui lo stesso direttore si sarebbe impegnato all'ottenimento della proroga, riferendo altresì della ricezione nel mese di settembre 2018 da parte della banca di una pag. 15/21 comunicazione della Cassa Centrale di avvenuta chiusura del credito aperto da Pt_1
che veniva girato alla elva di Altino dove era stato aperto il conto. Tale
[...] CP_5 ultima circostanza veniva confermata dalla sig.ra all'epoca dei fatti Persona_5
TR dipendente presso la , filiale di Selva di Altino.
5.5 In generale, dalla suddetta prova orale emerge che il direttore e i dipendenti della banca a decorrere dal mese di agosto 2018 si sarebbero attivati per chiamare la
[...]
e per consegnare al figlio della legale rappresentante della stessa, Parte_1 Per_2
un elenco di documenti da presentare per concludere l'operazione di credito
[...] documentario con l'acquirente tunisina entro il 31 agosto 2018, termine che poi veniva prorogato, su richiesta dello stesso al mese di ottobre 2018. Secondo il Persona_2
primo giudice la documentazione prodotta, valutata peraltro nel complesso lacunosa e non decisiva perché con scarso valore probatorio, e le risultanze della prova orale assumerebbero un valore dimostrativo dell'insussistenza di un inadempimento della banca al proprio obbligo di mettere tempestivamente a disposizione del cliente il materiale pervenuto (tramite Unicredit e Cassa Centrale) dalla banca tunisina;
tale conclusione però appare condizionata dall'impostazione seguita dal Tribunale secondo cui nel caso in esame spettava alla l'onere di provare il fatto negativo Parte_1
produttivo del danno subito, ovvero la mancata consegna della lettera di credito documentario pervenuta dalla NI, tanto è vero che lo stesso primo giudice, a fronte degli elementi di prova emersi in sede istruttoria, ravvisa la totale mancanza di qualsivoglia supporto probatorio (documentale o testimoniale) alla tesi di parte attrice, pur essendo questa onerata in via principale di provare l'inadempimento. In realtà, dovendosi invertire l'onere della prova sulla base del principio sopra richiamato secondo cui in tema di obbligazioni l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento grava sul debitore, nel caso di specie alla banca appellata, muta anche la prospettiva attraverso la quale condurre l'esame delle risultanze probatorie. In tale ottica, si deve rilevare in primo luogo come le presunte informazioni e la consegna dei documenti siano avvenute nei confronti di un soggetto, Per_2
che appare sfornito di poteri societari e di formali deleghe rilasciate dal legale
[...]
rappresentante della , non essendo sufficiente la circostanza riferita in sede di Parte_1
pag. 16/21 interrogatorio formale dal legale rappresentante allorquando riferisce che “della questione relativa al rapporto con la NI se occupava mio figlio”.
Inoltre, le attività informative poste in essere dalla banca sono avvenute tutte senza effettive comunicazioni ufficiali e, dunque, senza riscontri formali e senza sottoscrizione per ricevuta da parte del ricevente, . In particolare, Persona_2
risultano presunti contatti e scambi di comunicazione che appaiono molto generici, privi di specifica contestualizzazione e senza date certe e attuate con modalità non consone al tipo di rapporto in essere fra le parti, emergendo una condotta da parte della banca che è da ritenere insolita da parte di un istituto di credito, specialmente nella gestione di una pratica, quale quella oggetto di causa (vendita internazionale per importo ingente), delicata e complessa. Inoltre, non vi è neppure certezza in merito alla tipologia di documenti consegnati, essendoci un generico riferimento ad un elenco non meglio precisato. Sotto tale profilo, deve essere rivalutata e tenuta in considerazione la testimonianza resa da escusso all'udienza dell'11.01.03, se non in Testimone_1
relazione alla cronologia dei fatti, in quanto il suo incarico è stato conferito solo nel mese di novembre 2018 allorquando il rapporto di vendita era ormai decaduto, in riferimento alla sua qualità di consulente amministrativo della ed esperto nei Parte_1
rapporti con le banche e compravendita sui mercati esteri. Nel corso della sua escussione ha chiarito e precisato quali sono i termini e i passaggi Testimone_1
formali da seguire in tema di vendita sui mercati esteri, nel caso di specie con una società acquirente tunisina, affermando che “con riferimento ai rapporti con il cliente
le lettere di credito sono trasmesse ad una banca italiana che ha contatti con la Per_6
NI (nel caso di specie Unicredit) che la gira alla Cassa Centrale delle Banche
Cooperative con sede in Trento che successivamente provvede a girala alla CP_1 indicata dal cliente, nel caso di specie ls;
… la lettera di credito è TRoparte_3
normalmente irrevocabile, ma ha una durata limitata nel tempo, in quanto entro il periodo di validità il venditore deve necessariamente provvedere al deposito dei documenti ed indicati dalla stessa … E' possibile chiedere una proroga del termine, ma solo su richiesta scritta della ditta interessata trasmessa dalla banca di appoggio (nel
TR caso di specie ) alla Cassa Centrale e quindi alla Unicredit per l'inoltro al cliente
pag. 17/21 tunisino”. Ha dichiarato altresì di aver “chiesto informazioni alla banca”, ma senza ottenere alcuna risposta. Appare, dunque, essenziale il passaggio relativo alla nota informativa da rendere al cliente che è tenuto a rispettare quanto previsto specie nella lettera di credito per dar seguito alla conclusione dell'affare, atteso che tutti i documenti transitano attraverso gli istituti di credito. Nella vicenda in esame, invece, come detto, vi
è incertezza sulla legittimità del a ricevere le informazioni ma vi è pure Per_1
incertezza sul contenuto dei documenti consegnati, oltre che sulla tempistica. Valutando nel complesso la vicenda oggetto di causa, esaminati i documenti prodotti e gli esiti della prova orale, accertato e provato il titolo e la fonte del diritto preteso dalla appellante e la conseguente assunzione da parte della banca dell'obbligazione dedotta in giudizio, ritenuto che la banca a fronte dell'eccezione sollevata dalla appellante non abbia adeguatamente fornito la prova dell'esatto adempimento di cui era onerata, questa corte ritiene che la l'istituto convenuto non abbia adempiuto all'obbligo su di esso gravante di dimostrare l'esatto adempimento della sua prestazione, per cui ne deve essere affermata la responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dannoso lamentato dalla appellante.
6. In riferimento al quantum della domanda, la corte osserva che la natura e l'importo del danno siano stati correttamente individuati e quantificati. In effetti, accertata la condotta negligente e inadempiente della appellata, quale banca avvisante, consistita nella omessa tempestiva comunicazione alla dell'avvenuta emissione del Parte_1
credito documentario e della sopravvenuta modifica apportata al termine di validità dello stesso dalla su richiesta della banca avvisante, così come l'omessa CP_7
consegna di copia di tali documenti, tale condotta ha spiegato un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno economico patito dalla appellante, nella forma del danno patrimoniale da lucro cessante in forza della perdita economica subita a causa della mancata vendita imputabile alla banca convenuta. In punto di determinazione, tale danno, come richiesto dalla appellante, deve essere quantificato nella somma di €.
121.000,00, costituita dalla differenza tra la somma che la appellante avrebbe ricavato dalla compravendita transnazionale del bene se fosse stata conclusa, concordata in €.
166.000,00, detratto il costo pari ad €. 45.000,00 sostenuto per l'approvvigionamento pag. 18/21 del bene stesso, la tramoggia, da rivendere successivamente alla società acquirente tunisina.
7. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse,
l'appello merita di essere accolto integralmente, con la condanna della appellata al risarcimento del danno da lucro cessante patito dalla appellante, determinato nella misura di €. 121.000,00, pari alla differenza tra il prezzo di vendita pattuito con la società tunisina acquirente per la somma di €. 166.000,00 ed il prezzo di acquisto della macchina operatrice sostenuto da parte appellante per €. 45.000,00.
8. L'appello incidentale proposto dalla appellata, essendo diretto ad ottenere una diversa e maggiore liquidazione delle competenze legali rispetto a quella del primo grado, per effetto dell'accoglimento dell'appello principale e della domanda proposta dalla
[...]
deve essere rigettato integralmente. Parte_1
9. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, previa rimodulazione e rideterminazione delle spese e competenze del primo grado che devono essere riconosciute in favore della parte appellante risultata vittoriosa e addebitate alla appellata, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellata soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
10. Trova, inoltre, applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione, anche in via incidentale, dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n.
18523/2014); pertanto trattandosi di appello incidentale proposto dopo il 31 gennaio
2013, l'appellata e appellante in via incidentale soccombente sarà altresì tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 19/21 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
(già TRoparte_1 TRoparte_2
avverso la sentenza n. 187/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 29
[...]
maggio 2023, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata,
[...]
(già ) al TRoparte_1 TRoparte_2 TRoparte_2
pagamento in favore della della somma di €. 121.000,00, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno;
3) condanna parte appellata al pagamento delle spese e competenze del primo grado, liquidate in € 786,00 per spese e € 14.103,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna altresì parte appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio che liquida in €.
1.165,50 per spese ed €. 9.991,00 (essendo il valore della domanda compreso tra €.
52.001,00 e €. 260.000,00) per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento a carico della parte appellata- appellante in via incidentale di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 20/21 pag. 21/21