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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1201 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 21.6.2023
da
- Parte_1
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Controparte_2
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 16.11.2020 al 31.3.2022, in Parte_2
forza di successivi contratti a termine, come manovale di officina di 1° livello a tempo pieno alle dipendenze di azienda operante all'interno di , stabilimento di Porto Controparte_1 Controparte_2
MA. Ha chiesto la condanna in solido di e di al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
retribuzioni non corrisposte dei mesi di Dicembre 2021, Gennaio, Febbraio e Marzo 2022, i ratei di
13° mensilità dell'anno 2020, 2021 e 2022, il TFR, l'indennità sostitutiva di ROL e ferie non goduti,
l'elemento perequativo, il flexible benefit, nonché le differenze retributive derivanti dal passaggio automatico al 2° livello dopo il quarto mese di lavoro, il tutto invocando il disposto dell'art. 29, 2°
comma, D. Lgs. n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in merito Controparte_2
all'effettiva applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza la natura CP_2
non retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676
cc.
La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a Porto MA (v. doc. 3, lettera di assunzione, e doc. 4 ricorso, buste paga, in CP_2
cui è indicato quale centro di costo “Fincantieri MA”), risulta dalla stessa difesa di CP_2
e dalle dichiarazioni del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza CP_1
prodotta del TB di Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia interamente
Con Con svolto nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che ha lavorato solo per CP_2 Con a livello nazionale” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la CP_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 CP_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
costituendosi tardivamente, ha prodotto alcune buste paga dei mesi lavorati e degli CP_1
estratti conto bancari, da cui risulta che l'ultimo versamento è stato effettuato nel novembre 2021.
In virtù delle buste paga prodotte parte ricorrente ha precisato il credito nei seguenti termini:
quanto al mese di dicembre 2021, euro 1.745,14 (v. busta paga;
CP_1
quanto al mese di Gennaio 2022, euro 385,65 e quanto a febbraio, euro 188,85 per ferie, ROL residui e TFR dell'ultimo rapporto 2022 (v. busta paga;
CP_1
quanto al TFR, euro 1.093,64 (= totale TFR anni 2020, 2021 e 2022 – TFR 2022 di cui al conteggio doc. 11 ric.).
Per l'anno 2020, in base al conteggio prodotto da parte ricorrente, risultano spettanze per euro 392,49
per 13°, ferie e ROL (v. doc. 11 ric.).
Per l'anno 2021 il conteggio delle spettanze è di euro 5.038,46, da cui va detratto l'importo della busta paga di dicembre 2021, per un residuo credito di euro 3.293,32 (5.038,46 – 1.745,14). Per un credito totale di euro 7.099,09.
Resta da precisare che è dovuto l'elemento perequativo, previsto dall'art. 48 del CCNL, pari ad euro
485,00, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente, come nel caso di specie, da emolumenti spettanti in base al CCNL (doc. 9 ric.: art. 48 CCNL), nonché il flexible benefit previsto dall'art. 52 CCNL, pari ad euro 150,00 dall'anno 2018
al 2021 ed euro 200,00 per l'anno 2022, da versarsi ai lavoratori con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno, oltre che ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato (doc. 10 ricorso: art. 52
CCNL).
A tanto aggiungasi che il sig. assunto con mansione di manovale di officina inquadrato al 1° Pt_1
livello del CCNL, come addetto alla produzione, aveva diritto al passaggio automatico di livello dopo il quarto mese, ai sensi dell'art. 11 CCNL, punto C) (doc. 13: art. 11 CCNL, p. 24). Avrebbe quindi dovuto essere inquadrato al 2° livello e percepire la rispettiva maggiorazione retributiva a partire dal mese di aprile 2020, maturando un ulteriore credito di euro 2.292,31, di cui euro 302,41 per TFR,
come da conteggio prodotto allegato al ricorso (doc. 14 ricorso: conteggio livello 2 Shake). La
circostanza, evidenziata da che tra i contratti a termine vi sia un intervallo di tempo non CP_2
incide sull'applicabilità della norma contrattuale. Se così fosse, sussisterebbe una palese discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. E'
noto che la normativa eurocomunitaria sancisce il principio di non discriminazione nella clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, secondo il quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il punto 4 della medesima clausola prevede poi in particolare che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di impiego dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. La situazione prospettata da nella misura in cui al CP_2 lavoratore a tempo determinato non siano riconosciuta l'anzianità di servizio al fine del raggiungimento del superiore livello come al lavoratore a tempo indeterminato, si porrebbe in palese violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato. E d'altro canto non vi è alcuna “ragione oggettiva” per non considerare interamente l'anzianità del lavoratore assunto a termine, che sebbene con periodi anche non continuativi, a parità di periodi lavorati,
raggiunge lo stesso livello di esperienza del lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Ne deriva in conclusione un credito complessivo di euro 9.391,40, di cui euro 7.235,17 per voci strettamente retributive, di cui risponde in solido la committente ex art. 29, co. 2, d. lgs. CP_2
n. 276/2003 (= 9.391,40 – 1.806,23 per indennità sostitutiva ferie e 350 flexible benefit).
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 CP_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è
volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere, per i titoli di cui in causa, Controparte_1
al ricorrente l'importo di euro 9.391,40, di cui euro 7.235,17 per voci strettamente retributive in solido con oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate, anche moratori Controparte_2
ex art. 39 CCNL.
Condanna le convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €3.200,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore dei procuratori ricorrenti.
Venezia, 14.3.2025.
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1201 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 21.6.2023
da
- Parte_1
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Controparte_2
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 16.11.2020 al 31.3.2022, in Parte_2
forza di successivi contratti a termine, come manovale di officina di 1° livello a tempo pieno alle dipendenze di azienda operante all'interno di , stabilimento di Porto Controparte_1 Controparte_2
MA. Ha chiesto la condanna in solido di e di al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
retribuzioni non corrisposte dei mesi di Dicembre 2021, Gennaio, Febbraio e Marzo 2022, i ratei di
13° mensilità dell'anno 2020, 2021 e 2022, il TFR, l'indennità sostitutiva di ROL e ferie non goduti,
l'elemento perequativo, il flexible benefit, nonché le differenze retributive derivanti dal passaggio automatico al 2° livello dopo il quarto mese di lavoro, il tutto invocando il disposto dell'art. 29, 2°
comma, D. Lgs. n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in merito Controparte_2
all'effettiva applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza la natura CP_2
non retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676
cc.
La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a Porto MA (v. doc. 3, lettera di assunzione, e doc. 4 ricorso, buste paga, in CP_2
cui è indicato quale centro di costo “Fincantieri MA”), risulta dalla stessa difesa di CP_2
e dalle dichiarazioni del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza CP_1
prodotta del TB di Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia interamente
Con Con svolto nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che ha lavorato solo per CP_2 Con a livello nazionale” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la CP_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 CP_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
costituendosi tardivamente, ha prodotto alcune buste paga dei mesi lavorati e degli CP_1
estratti conto bancari, da cui risulta che l'ultimo versamento è stato effettuato nel novembre 2021.
In virtù delle buste paga prodotte parte ricorrente ha precisato il credito nei seguenti termini:
quanto al mese di dicembre 2021, euro 1.745,14 (v. busta paga;
CP_1
quanto al mese di Gennaio 2022, euro 385,65 e quanto a febbraio, euro 188,85 per ferie, ROL residui e TFR dell'ultimo rapporto 2022 (v. busta paga;
CP_1
quanto al TFR, euro 1.093,64 (= totale TFR anni 2020, 2021 e 2022 – TFR 2022 di cui al conteggio doc. 11 ric.).
Per l'anno 2020, in base al conteggio prodotto da parte ricorrente, risultano spettanze per euro 392,49
per 13°, ferie e ROL (v. doc. 11 ric.).
Per l'anno 2021 il conteggio delle spettanze è di euro 5.038,46, da cui va detratto l'importo della busta paga di dicembre 2021, per un residuo credito di euro 3.293,32 (5.038,46 – 1.745,14). Per un credito totale di euro 7.099,09.
Resta da precisare che è dovuto l'elemento perequativo, previsto dall'art. 48 del CCNL, pari ad euro
485,00, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente, come nel caso di specie, da emolumenti spettanti in base al CCNL (doc. 9 ric.: art. 48 CCNL), nonché il flexible benefit previsto dall'art. 52 CCNL, pari ad euro 150,00 dall'anno 2018
al 2021 ed euro 200,00 per l'anno 2022, da versarsi ai lavoratori con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno, oltre che ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato (doc. 10 ricorso: art. 52
CCNL).
A tanto aggiungasi che il sig. assunto con mansione di manovale di officina inquadrato al 1° Pt_1
livello del CCNL, come addetto alla produzione, aveva diritto al passaggio automatico di livello dopo il quarto mese, ai sensi dell'art. 11 CCNL, punto C) (doc. 13: art. 11 CCNL, p. 24). Avrebbe quindi dovuto essere inquadrato al 2° livello e percepire la rispettiva maggiorazione retributiva a partire dal mese di aprile 2020, maturando un ulteriore credito di euro 2.292,31, di cui euro 302,41 per TFR,
come da conteggio prodotto allegato al ricorso (doc. 14 ricorso: conteggio livello 2 Shake). La
circostanza, evidenziata da che tra i contratti a termine vi sia un intervallo di tempo non CP_2
incide sull'applicabilità della norma contrattuale. Se così fosse, sussisterebbe una palese discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. E'
noto che la normativa eurocomunitaria sancisce il principio di non discriminazione nella clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, secondo il quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il punto 4 della medesima clausola prevede poi in particolare che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di impiego dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. La situazione prospettata da nella misura in cui al CP_2 lavoratore a tempo determinato non siano riconosciuta l'anzianità di servizio al fine del raggiungimento del superiore livello come al lavoratore a tempo indeterminato, si porrebbe in palese violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato. E d'altro canto non vi è alcuna “ragione oggettiva” per non considerare interamente l'anzianità del lavoratore assunto a termine, che sebbene con periodi anche non continuativi, a parità di periodi lavorati,
raggiunge lo stesso livello di esperienza del lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Ne deriva in conclusione un credito complessivo di euro 9.391,40, di cui euro 7.235,17 per voci strettamente retributive, di cui risponde in solido la committente ex art. 29, co. 2, d. lgs. CP_2
n. 276/2003 (= 9.391,40 – 1.806,23 per indennità sostitutiva ferie e 350 flexible benefit).
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 CP_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è
volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere, per i titoli di cui in causa, Controparte_1
al ricorrente l'importo di euro 9.391,40, di cui euro 7.235,17 per voci strettamente retributive in solido con oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate, anche moratori Controparte_2
ex art. 39 CCNL.
Condanna le convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €3.200,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore dei procuratori ricorrenti.
Venezia, 14.3.2025.
Il GL