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13 agosto 2017
13 agosto 2017
Art. 226-bis. (( (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica). )) (( 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, e' vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonche' delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. ))
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. ))
Commentari • 3
- 1. M. Gialuz | Riconoscimento biometrico e garanzie necessarie nello Stato democraticohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
Il testo è una rielaborazione della memoria presentata in occasione dell'Audizione svolta dall'Autore alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati, il 23 luglio 2026. 1. Lo Schema di decreto legislativo recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale» (atto n. 418) costituisce un intervento normativo di importanza cruciale per un ordinamento democratico. Particolare attenzione meritano le disposizioni del Capo III, dedicate ai sistemi di intelligenza artificiale impiegati dalle autorità di polizia per …
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Giurisprudenza • 54
- 1. Trib. Lanciano, sentenza 20/06/2025, n. 204Provvedimento: N. R.G. 717/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 09/06/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 717/2024 R.G., promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SALA SANDRO, con domicilio eletto in VIA ARCO DELLA POSTA N.5 66034 LANCIANO presso il difensore. ATTORE contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ) con il patrocinio dell'Avv.. TOSTI GUERRA MASSIMO, con domicilio eletto in CORSO …Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- notifica verbale·
- verbale di accertamento·
- art. 226 bis e ter D.Lgs. 152/2006·
- art. 22 e ss. L.689/1981·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- mancata presentazione scritti difensivi·
- ordinanza-ingiunzione·
- criteri art. 11 L.689/1981