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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/09/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 321/2025 promossa da:
AVV. (P. IVA , C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 C.F._1 dall'avv. Chiara Motta ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Lecco,
Via C. Cattaneo n. 47, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente a CP_1 C.F._2
TO di ZZ D'AD (20060-MI) in Via Santa Elisabetta n. 30
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note di trattazione scritta depositate in data 12 agosto 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- per tutte le ragioni svolte in narrativa accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto Parte_1 prestazioni professionali nell'interesse del sig. (c.f. ), nato a [...] C.F._2
Milano (MI), il 20.06.1984 e residente a [...]di ZZ D'AD (20060-MI) in Via Santa
Elisabetta n. 30; - per tutte le ragioni svolte in narrativa, accertare e dichiarare che il sig.
1 (c.f. ), nato a [...], il [...] e residente a TO CP_1 C.F._2 di ZZ D'AD (20060-MI) in Via Santa Elisabetta n. 30, è debitore dell'Avv. della Parte_1 somma di Euro 656,60= IVA ed oneri di legge già compresi e al netto dell'acconto già versato come da fattura n. 150/2022, per l'attività lavorativa professionale svolta in suo favore nell'ambito del procedimento penale n. 1947/22 R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale di Varese;
- Per l'effetto condannare il sig. (c.f. ), nato a [...], il CP_1 C.F._2
20.06.1984 e residente a [...], al pagamento di Euro 656,60= IVA ed oneri di legge già compresi e al netto dell'acconto già versato come da fattura n. 150/2022, oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo saldo, nei limiti della competenza del Giudice adito.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, onorari e diritti per il presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'avv. ha introdotto il Parte_1 presente giudizio nei confronti di esponendo di aver prestato l'attività di difesa CP_1 tecnica, in qualità di difensore nominato di fiducia, a favore dello stesso, indagato nell'ambito del procedimento penale identificato con RGNR. n. 1947/2022 del Tribunale di Varese.
Non avendo ottenuto il compenso per la propria prestazione nonostante i numerosi solleciti,
l'avv. ha instaurato il presente giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto Pt_1 di credito nei confronti di nonché di condannare quest'ultimo al pagamento di quanto CP_1 dovuto.
Il convenuto, benché destinatario di regolare notifica, non si è costituito nel presente procedimento e pertanto è stato dichiarato contumace con ordinanza del 28 maggio 2025.
2. In via preliminare occorre osservare che l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla liquidazione e condanna al pagamento dei compensi dell'avvocato maturati per l'attività professionale esercitata in sede penale e pertanto è sottratto al combinato disposto dell'art. 14
d.lgs. 150/2011 e della legge n. 794 del 1942, art. 28, che prevedono un rito speciale che può essere azionato esclusivamente per i compensi relativi ad attività prestata nei giudizi civili. Tale interpretazione ha trovato conferma anche nella pronuncia a Sezioni Unite n. 4485/2018, con la quale la Cassazione ha ribadito che il rito sommario collegiale (ante riforma c.d. Cartabia) di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica solo alla liquidazione del compenso per attività giudiziale
2 civile o complementare ad essa e non si applica alla liquidazione del compenso per attività svolta nel processo penale o amministrativo, o davanti a giudici speciali.
Pertanto, in quanto soggetto al rito ordinario di cognizione del Tribunale in composizione monocratica, il presente procedimento può essere introdotto e definito nelle forme del rito semplificato di cui agli artt. 281 decies e seguenti c.p.c.
3. Tanto premesso, occorre rilevare che alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta dal ricorrente, risulta provato il conferimento dell'incarico da parte del convenuto e lo svolgimento di attività giudiziale penale nell'interesse dello stesso ad opera del ricorrente.
E infatti, l'avv. ha dedotto e provato a sostegno della propria domanda: Pt_1
- che era stato nominato difensore di fiducia del resistente in occasione della notifica ricevuta dallo stesso dell'invito a rendere l'interrogatorio innanzi all'autorità giudiziaria in quanto indagato per il reato di cui all'art. 367 c.p. (doc. 1);
- che aveva partecipato all'interrogatorio del proprio assistito (doc. 2);
- che aveva sottoscritto il preventivo di spesa per la fase delle indagini preliminari che CP_1 gli era stato sottoposto (doc. 3);
- che, in accordo con il proprio assistito, aveva inoltrato al P.M. titolare del procedimento penale sopra citato una proposta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (doc. 5) che era rimasta senza riscontro nonostante i solleciti (doc. 6);
- che ricevuto in data 1 giugno 2023 il decreto penale di condanna emesso dal GIP nei confronti del proprio assistito (doc. 7), lo aveva trasmesso a quest'ultimo specificando il termine per proporre l'opposizione senza ricevere però alcun riscontro (docc. 8 e 9);
- che aveva invitato il proprio assistito a pagare quanto disposto nel decreto penale di condanna senza ricevere alcun riscontro (doc. 10); CP_
- che, venuto meno il rapporto fiduciario, aveva comunicato al sig. in data 21 giugno 2023, la rinuncia al mandato conferitogli, allegando la nota spese dei compensi professionali già sottoscritto, per l'attività professionale svolta in suo favore per un totale di euro 656,60= al netto dell'acconto già versato, come da fattura n. 150/2022 (doc. 11 e 12); CP_
- che, nonostante le richieste di pagamento rivolte al sig. anche tramite il proprio legale, nulla gli era stato corrisposto.
Sulla base degli elementi sopra richiamati risulta, quindi, provato il diritto del ricorrente al pagamento del compenso per l'attività svolta nell'interesse del resistente. L'avv. ha infatti Pt_1
3 CP_ prestato la propria attività professionale in favore del sig. nel corso del procedimento n.
1947/22 R.G.N.R. Tribunale di Varese, partecipando all'interrogatorio dello stesso, redigendo proposta di patteggiamento e informandolo tempestivamente circa il decreto penale di condanna ricevuto.
4. Relativamente alla quantificazione del compenso occorre fare riferimento alla determinazione scritta sottoscritta dalle parti, con la quale queste ultime avevano concordato l'impiego dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014 per le indagini preliminari, che pertanto andranno applicati in relazione alle sole fasi di studio e introduttiva, richieste dal ricorrente con la fattura
150/2022, trasmessa in seguito alla rinuncia al mandato (docc. 11 e 12).
La determinazione del compenso può avvenire pertanto in conformità ai criteri indicati nel ricorso. All'importo così liquidato si devono aggiungere gli interessi al tasso di legge dalla data della notificazione del ricorso sino al saldo.
5. Quanto alle spese del presente giudizio le stesse devono essere poste a carico della parte soccombente e sono pertanto liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso da 0 a 1.100 con riguardo a tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. CONDANNA il resistente al pagamento in favore dell'avv. della CP_1 Parte_1 somma di euro 656,60 a titolo di compensi dovuti, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali) e oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
3. CONDANNA il resistente a rimborsare all'avv. le spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 462 per compensi, oltre i.v.a. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte), c.p.a. e 15 % per spese generali.
Varese, 25 settembre 2025
Il Giudice Marta Maria Recalcati
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 321/2025 promossa da:
AVV. (P. IVA , C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 C.F._1 dall'avv. Chiara Motta ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Lecco,
Via C. Cattaneo n. 47, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente a CP_1 C.F._2
TO di ZZ D'AD (20060-MI) in Via Santa Elisabetta n. 30
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note di trattazione scritta depositate in data 12 agosto 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- per tutte le ragioni svolte in narrativa accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto Parte_1 prestazioni professionali nell'interesse del sig. (c.f. ), nato a [...] C.F._2
Milano (MI), il 20.06.1984 e residente a [...]di ZZ D'AD (20060-MI) in Via Santa
Elisabetta n. 30; - per tutte le ragioni svolte in narrativa, accertare e dichiarare che il sig.
1 (c.f. ), nato a [...], il [...] e residente a TO CP_1 C.F._2 di ZZ D'AD (20060-MI) in Via Santa Elisabetta n. 30, è debitore dell'Avv. della Parte_1 somma di Euro 656,60= IVA ed oneri di legge già compresi e al netto dell'acconto già versato come da fattura n. 150/2022, per l'attività lavorativa professionale svolta in suo favore nell'ambito del procedimento penale n. 1947/22 R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale di Varese;
- Per l'effetto condannare il sig. (c.f. ), nato a [...], il CP_1 C.F._2
20.06.1984 e residente a [...], al pagamento di Euro 656,60= IVA ed oneri di legge già compresi e al netto dell'acconto già versato come da fattura n. 150/2022, oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo saldo, nei limiti della competenza del Giudice adito.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, onorari e diritti per il presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'avv. ha introdotto il Parte_1 presente giudizio nei confronti di esponendo di aver prestato l'attività di difesa CP_1 tecnica, in qualità di difensore nominato di fiducia, a favore dello stesso, indagato nell'ambito del procedimento penale identificato con RGNR. n. 1947/2022 del Tribunale di Varese.
Non avendo ottenuto il compenso per la propria prestazione nonostante i numerosi solleciti,
l'avv. ha instaurato il presente giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto Pt_1 di credito nei confronti di nonché di condannare quest'ultimo al pagamento di quanto CP_1 dovuto.
Il convenuto, benché destinatario di regolare notifica, non si è costituito nel presente procedimento e pertanto è stato dichiarato contumace con ordinanza del 28 maggio 2025.
2. In via preliminare occorre osservare che l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla liquidazione e condanna al pagamento dei compensi dell'avvocato maturati per l'attività professionale esercitata in sede penale e pertanto è sottratto al combinato disposto dell'art. 14
d.lgs. 150/2011 e della legge n. 794 del 1942, art. 28, che prevedono un rito speciale che può essere azionato esclusivamente per i compensi relativi ad attività prestata nei giudizi civili. Tale interpretazione ha trovato conferma anche nella pronuncia a Sezioni Unite n. 4485/2018, con la quale la Cassazione ha ribadito che il rito sommario collegiale (ante riforma c.d. Cartabia) di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica solo alla liquidazione del compenso per attività giudiziale
2 civile o complementare ad essa e non si applica alla liquidazione del compenso per attività svolta nel processo penale o amministrativo, o davanti a giudici speciali.
Pertanto, in quanto soggetto al rito ordinario di cognizione del Tribunale in composizione monocratica, il presente procedimento può essere introdotto e definito nelle forme del rito semplificato di cui agli artt. 281 decies e seguenti c.p.c.
3. Tanto premesso, occorre rilevare che alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta dal ricorrente, risulta provato il conferimento dell'incarico da parte del convenuto e lo svolgimento di attività giudiziale penale nell'interesse dello stesso ad opera del ricorrente.
E infatti, l'avv. ha dedotto e provato a sostegno della propria domanda: Pt_1
- che era stato nominato difensore di fiducia del resistente in occasione della notifica ricevuta dallo stesso dell'invito a rendere l'interrogatorio innanzi all'autorità giudiziaria in quanto indagato per il reato di cui all'art. 367 c.p. (doc. 1);
- che aveva partecipato all'interrogatorio del proprio assistito (doc. 2);
- che aveva sottoscritto il preventivo di spesa per la fase delle indagini preliminari che CP_1 gli era stato sottoposto (doc. 3);
- che, in accordo con il proprio assistito, aveva inoltrato al P.M. titolare del procedimento penale sopra citato una proposta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (doc. 5) che era rimasta senza riscontro nonostante i solleciti (doc. 6);
- che ricevuto in data 1 giugno 2023 il decreto penale di condanna emesso dal GIP nei confronti del proprio assistito (doc. 7), lo aveva trasmesso a quest'ultimo specificando il termine per proporre l'opposizione senza ricevere però alcun riscontro (docc. 8 e 9);
- che aveva invitato il proprio assistito a pagare quanto disposto nel decreto penale di condanna senza ricevere alcun riscontro (doc. 10); CP_
- che, venuto meno il rapporto fiduciario, aveva comunicato al sig. in data 21 giugno 2023, la rinuncia al mandato conferitogli, allegando la nota spese dei compensi professionali già sottoscritto, per l'attività professionale svolta in suo favore per un totale di euro 656,60= al netto dell'acconto già versato, come da fattura n. 150/2022 (doc. 11 e 12); CP_
- che, nonostante le richieste di pagamento rivolte al sig. anche tramite il proprio legale, nulla gli era stato corrisposto.
Sulla base degli elementi sopra richiamati risulta, quindi, provato il diritto del ricorrente al pagamento del compenso per l'attività svolta nell'interesse del resistente. L'avv. ha infatti Pt_1
3 CP_ prestato la propria attività professionale in favore del sig. nel corso del procedimento n.
1947/22 R.G.N.R. Tribunale di Varese, partecipando all'interrogatorio dello stesso, redigendo proposta di patteggiamento e informandolo tempestivamente circa il decreto penale di condanna ricevuto.
4. Relativamente alla quantificazione del compenso occorre fare riferimento alla determinazione scritta sottoscritta dalle parti, con la quale queste ultime avevano concordato l'impiego dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014 per le indagini preliminari, che pertanto andranno applicati in relazione alle sole fasi di studio e introduttiva, richieste dal ricorrente con la fattura
150/2022, trasmessa in seguito alla rinuncia al mandato (docc. 11 e 12).
La determinazione del compenso può avvenire pertanto in conformità ai criteri indicati nel ricorso. All'importo così liquidato si devono aggiungere gli interessi al tasso di legge dalla data della notificazione del ricorso sino al saldo.
5. Quanto alle spese del presente giudizio le stesse devono essere poste a carico della parte soccombente e sono pertanto liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso da 0 a 1.100 con riguardo a tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. CONDANNA il resistente al pagamento in favore dell'avv. della CP_1 Parte_1 somma di euro 656,60 a titolo di compensi dovuti, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali) e oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
3. CONDANNA il resistente a rimborsare all'avv. le spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 462 per compensi, oltre i.v.a. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte), c.p.a. e 15 % per spese generali.
Varese, 25 settembre 2025
Il Giudice Marta Maria Recalcati
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