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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1830 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 25 novembre 2024 e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pompa
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: azione ex art. 64 l. fall. e altro
1 CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Curatela del fallimento della ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 261/2021, che ha dichiarato inammissibili le domande formulate dalla Curatela al fine di far dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori il contratto di cessione di ramo d'azienda concluso l'11 maggio 2016 tra la
(nella qualità di cedente) e il (nella qualità di Parte_1 Controparte_1 cessionario).
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) l'11 maggio 2016 la ha ceduto al Parte_1 Controparte_1 il ramo di azienda “Grandi pulizie” che il già conduceva in
[...] Controparte_1 affitto in forza di un precedente contratto del 15 luglio 2015;
2) le parti hanno stabilito che il corrispettivo della cessione del ramo di azienda (pari a
160.000,00 €) sarebbe stato pagato mediante imputazione in conto prezzo dei canoni di affitto già versati dal fino al mese di aprile 2016 (quanto all'importo di 83.996,86 €) e CP_1 mediante pagamento di 8 rate annuali posticipate (quando al residuo importo di 76.003,14 €);
3) la è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 157/2017 del 28 febbraio 2017;
4) la Curatela del fallimento della ha agito davanti al Parte_1
Tribunale di Roma per far dichiarare l'inefficacia ex art. 64 l. fall. della cessione di ramo d'azienda (in quanto vendita dissimulante una donazione) ovvero – in subordine –
l'inefficacia della cessione ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. (perché il valore del ramo di azienda ceduto supera di oltre un quarto quello del corrispettivo che la cessionaria si è impegnata a pagare) ovvero – in ulteriore subordine – l'inefficacia ex art. 64 l. fall. della sola pattuizione contrattuale con cui le parti hanno concordato di imputare a titolo di prezzo della cessione i canoni di affitto del ramo di azienda in precedenza versati dal Controparte_1
[...]
5) nel corso del giudizio è stato dichiarato il fallimento del , Controparte_1 con sentenza del Tribunale di Roma n. 737/2019 del 23 ottobre 2019;
6), il Tribunale di Roma, ponendosi in contrasto con i princìpi all'uopo espressi da
Cass., Sez. Un., 12476/2020, ha erroneamente dichiarato con la sentenza impugnata che a seguito del fallimento del le domande formulate dalla Curatela del Controparte_1 fallimento della devono ritenersi inammissibili, dovendo il credito Parte_1 essere fatto valere in sede di accertamento del passivo del ai sensi dell'art. 52 l. CP_1 fall.
L'appellante ha concluso domandando l'accoglimento della domanda di inefficacia già
2 formulata in primo grado.
La Curatela del fallimento del non si è costituita in giudizio. Controparte_1
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (su cui v. ex multis Cass.
34459/2023, Cass. 19795/2016; Cass. 3672/2012; Cass. 7583/1994) il principio della competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare ex art. 52 l. fall. va coordinato con quanto previsto dall'art. 24 l. fall.
Ne consegue che, qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, tale giudizio prosegue davanti al foro del pregresso fallimento, in cui il curatore ha proposto la domanda revocatoria, atteso che il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 l. fall. (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 l. fall. (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per la insinuazione e la verificazione dello stato passivo) deve essere risolto nel senso che il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere sulla domanda di inefficacia dell'atto, mentre le pronunce di pagamento o di restituzione, conseguenziali alla dichiarazione d'inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi.
Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda della Curatela del fallimento della sul presupposto che “l'azione revocatoria di un atto di Parte_1 trasferimento di un bene in favore dell'accipiens poi fallito deve ritenersi ammissibile alla sola condizione che essa venga esercitata non mediante una ordinaria azione costitutiva tesa alla declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione del bene venduto onde recuperarlo in vista della sua liquidazione forzata, bensì con una “domanda restitutoria per equivalente”, che stante l'indefettibilità del procedimento di insinuazione al passivo dovrà manifestarsi nelle forme della domanda ex art. 93 l. fall.; e sempre che naturalmente il creditore del cedente (ovvero, in caso di fallimento di quest'ultimo, il curatore che ne rappresenta la massa) chieda al giudice delegato del fallimento del cessionario “la delibazione della pregiudiziale costitutiva””.
Tali princìpi - mutuati da Cass., Sez. Un., 12476/2020 – trovano in realtà applicazione solo “ove l'azione costitutiva non sia stata dai creditori dell'alienante introdotta prima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce oggetto” (così Cass., Sez. Un., cit.) e non trovano dunque applicazione nel caso di specie, in cui l'azione revocatoria è stata proposta prima che venisse dichiarato il fallimento del (quando Controparte_1 cioè il era ancora in bonis) e prosegue nei confronti del fallimento al fine di far CP_1 accertare l'inefficacia dell'atto pregiudizievole nei confronti della massa dei creditori della
, il cui credito (avente ad oggetto il controvalore della cessione del Parte_1 ramo d'azienda) è già stato ammesso con riserva al passivo del fallimento del
[...]
[...
[...] (v. il documento n.
2.D.27): ciò che giustifica – contrariamente a quanto Parte_2 ritenuto dal tribunale – l'interesse ad agire della curatela appellante per far accertare l'inefficacia della cessione del ramo di azienda.
Ciò premesso quanto all'ammissibilità (e alla procedibilità) delle domande formulate dalla , nel merito si osserva quanto Parte_1 segue.
La domanda di inefficacia ex art. 64 l. fall. del contratto di cessione di ramo di azienda concluso tra la e il con scrittura privata Parte_1 Controparte_1 dell'11 maggio 2016 non può essere accolta, dovendosi escludere che si sia in presenza di una vendita dissimulante una donazione.
Benché sia vero che le parti hanno previsto che una parte del corrispettivo della cessione non sarebbe stato mai pagato (dovendosi imputare in conto prezzo il versamento dei canoni di affitto in precedenza versati dal in forza del contratto di affitto del medesimo ramo CP_1 di azienda concluso tra le parti con scrittura privata del 15 luglio 2015: così l'art. 3 della scrittura privata dell'11 maggio 2016), nondimeno non vi sono elementi per ritenere che anche il residuo corrispettivo di 76.003,14 € fosse simulato, dal momento che le parti hanno previsto che il corrispettivo sarebbe stato versato mediante il pagamento di 8 rate posticipate e il mancato pagamento della prima di esse alla scadenza del 16 giugno 2017 costituisce un mero inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo della cessione.
Va invece accolta la domanda di revoca della cessione ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1 l. fall. (il quale prevede la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che è stato a lui dato o promesso, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore).
Premesso che la cessione del ramo di azienda è stata conclusa l'11 maggio 2016 (cioè meno di un anno prima del fallimento della , dichiarato con Parte_1 sentenza n. 157/2017 del 28 febbraio 2017) si osserva che il corrispettivo che il
[...]
si è impegnato a versare per l'acquisto del ramo di azienda (pari a 76.003,14 CP_1
€) è inferiore di oltre la metà rispetto al valore attribuito all'azienda dalle stesse parti (pari a
160.000,00 €), dovendosi escludere che possano imputarsi in conto del prezzo della cessione le somme già versate prima della conclusione della cessione del ramo di azienda a titolo di canoni di affitto del ramo di azienda (trattandosi di somme che trovano la loro giustificazione causale proprio nell'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di affitto di azienda a suo tempo concluso tra le parti con scrittura privata del 15 luglio 2015).
In accoglimento della domanda subordinata formulata dall'appellante, va dunque revocata la cessione del ramo di azienda conclusa tra la e il Parte_1
con la scrittura privata dell'11 maggio 2016 (con conseguente Controparte_1 assorbimento della domanda di inefficacia formulata dall'appellante in via ulteriormente subordinata).
4 Alla soccombenza della segue la sua condanna Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 8.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 261/2021 e per l'effetto revoca la
[...] cessione del ramo di azienda conclusa tra la e il Parte_1 Controparte_1 con scrittura privata dell'11 maggio 2016;
[...]
2) condanna la al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali in favore dell'appellante, liquidandole in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA
e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi
8.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1830 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 25 novembre 2024 e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pompa
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: azione ex art. 64 l. fall. e altro
1 CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Curatela del fallimento della ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 261/2021, che ha dichiarato inammissibili le domande formulate dalla Curatela al fine di far dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori il contratto di cessione di ramo d'azienda concluso l'11 maggio 2016 tra la
(nella qualità di cedente) e il (nella qualità di Parte_1 Controparte_1 cessionario).
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) l'11 maggio 2016 la ha ceduto al Parte_1 Controparte_1 il ramo di azienda “Grandi pulizie” che il già conduceva in
[...] Controparte_1 affitto in forza di un precedente contratto del 15 luglio 2015;
2) le parti hanno stabilito che il corrispettivo della cessione del ramo di azienda (pari a
160.000,00 €) sarebbe stato pagato mediante imputazione in conto prezzo dei canoni di affitto già versati dal fino al mese di aprile 2016 (quanto all'importo di 83.996,86 €) e CP_1 mediante pagamento di 8 rate annuali posticipate (quando al residuo importo di 76.003,14 €);
3) la è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 157/2017 del 28 febbraio 2017;
4) la Curatela del fallimento della ha agito davanti al Parte_1
Tribunale di Roma per far dichiarare l'inefficacia ex art. 64 l. fall. della cessione di ramo d'azienda (in quanto vendita dissimulante una donazione) ovvero – in subordine –
l'inefficacia della cessione ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. (perché il valore del ramo di azienda ceduto supera di oltre un quarto quello del corrispettivo che la cessionaria si è impegnata a pagare) ovvero – in ulteriore subordine – l'inefficacia ex art. 64 l. fall. della sola pattuizione contrattuale con cui le parti hanno concordato di imputare a titolo di prezzo della cessione i canoni di affitto del ramo di azienda in precedenza versati dal Controparte_1
[...]
5) nel corso del giudizio è stato dichiarato il fallimento del , Controparte_1 con sentenza del Tribunale di Roma n. 737/2019 del 23 ottobre 2019;
6), il Tribunale di Roma, ponendosi in contrasto con i princìpi all'uopo espressi da
Cass., Sez. Un., 12476/2020, ha erroneamente dichiarato con la sentenza impugnata che a seguito del fallimento del le domande formulate dalla Curatela del Controparte_1 fallimento della devono ritenersi inammissibili, dovendo il credito Parte_1 essere fatto valere in sede di accertamento del passivo del ai sensi dell'art. 52 l. CP_1 fall.
L'appellante ha concluso domandando l'accoglimento della domanda di inefficacia già
2 formulata in primo grado.
La Curatela del fallimento del non si è costituita in giudizio. Controparte_1
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (su cui v. ex multis Cass.
34459/2023, Cass. 19795/2016; Cass. 3672/2012; Cass. 7583/1994) il principio della competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare ex art. 52 l. fall. va coordinato con quanto previsto dall'art. 24 l. fall.
Ne consegue che, qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, tale giudizio prosegue davanti al foro del pregresso fallimento, in cui il curatore ha proposto la domanda revocatoria, atteso che il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 l. fall. (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 l. fall. (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per la insinuazione e la verificazione dello stato passivo) deve essere risolto nel senso che il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere sulla domanda di inefficacia dell'atto, mentre le pronunce di pagamento o di restituzione, conseguenziali alla dichiarazione d'inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi.
Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda della Curatela del fallimento della sul presupposto che “l'azione revocatoria di un atto di Parte_1 trasferimento di un bene in favore dell'accipiens poi fallito deve ritenersi ammissibile alla sola condizione che essa venga esercitata non mediante una ordinaria azione costitutiva tesa alla declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione del bene venduto onde recuperarlo in vista della sua liquidazione forzata, bensì con una “domanda restitutoria per equivalente”, che stante l'indefettibilità del procedimento di insinuazione al passivo dovrà manifestarsi nelle forme della domanda ex art. 93 l. fall.; e sempre che naturalmente il creditore del cedente (ovvero, in caso di fallimento di quest'ultimo, il curatore che ne rappresenta la massa) chieda al giudice delegato del fallimento del cessionario “la delibazione della pregiudiziale costitutiva””.
Tali princìpi - mutuati da Cass., Sez. Un., 12476/2020 – trovano in realtà applicazione solo “ove l'azione costitutiva non sia stata dai creditori dell'alienante introdotta prima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce oggetto” (così Cass., Sez. Un., cit.) e non trovano dunque applicazione nel caso di specie, in cui l'azione revocatoria è stata proposta prima che venisse dichiarato il fallimento del (quando Controparte_1 cioè il era ancora in bonis) e prosegue nei confronti del fallimento al fine di far CP_1 accertare l'inefficacia dell'atto pregiudizievole nei confronti della massa dei creditori della
, il cui credito (avente ad oggetto il controvalore della cessione del Parte_1 ramo d'azienda) è già stato ammesso con riserva al passivo del fallimento del
[...]
[...
[...] (v. il documento n.
2.D.27): ciò che giustifica – contrariamente a quanto Parte_2 ritenuto dal tribunale – l'interesse ad agire della curatela appellante per far accertare l'inefficacia della cessione del ramo di azienda.
Ciò premesso quanto all'ammissibilità (e alla procedibilità) delle domande formulate dalla , nel merito si osserva quanto Parte_1 segue.
La domanda di inefficacia ex art. 64 l. fall. del contratto di cessione di ramo di azienda concluso tra la e il con scrittura privata Parte_1 Controparte_1 dell'11 maggio 2016 non può essere accolta, dovendosi escludere che si sia in presenza di una vendita dissimulante una donazione.
Benché sia vero che le parti hanno previsto che una parte del corrispettivo della cessione non sarebbe stato mai pagato (dovendosi imputare in conto prezzo il versamento dei canoni di affitto in precedenza versati dal in forza del contratto di affitto del medesimo ramo CP_1 di azienda concluso tra le parti con scrittura privata del 15 luglio 2015: così l'art. 3 della scrittura privata dell'11 maggio 2016), nondimeno non vi sono elementi per ritenere che anche il residuo corrispettivo di 76.003,14 € fosse simulato, dal momento che le parti hanno previsto che il corrispettivo sarebbe stato versato mediante il pagamento di 8 rate posticipate e il mancato pagamento della prima di esse alla scadenza del 16 giugno 2017 costituisce un mero inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo della cessione.
Va invece accolta la domanda di revoca della cessione ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1 l. fall. (il quale prevede la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che è stato a lui dato o promesso, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore).
Premesso che la cessione del ramo di azienda è stata conclusa l'11 maggio 2016 (cioè meno di un anno prima del fallimento della , dichiarato con Parte_1 sentenza n. 157/2017 del 28 febbraio 2017) si osserva che il corrispettivo che il
[...]
si è impegnato a versare per l'acquisto del ramo di azienda (pari a 76.003,14 CP_1
€) è inferiore di oltre la metà rispetto al valore attribuito all'azienda dalle stesse parti (pari a
160.000,00 €), dovendosi escludere che possano imputarsi in conto del prezzo della cessione le somme già versate prima della conclusione della cessione del ramo di azienda a titolo di canoni di affitto del ramo di azienda (trattandosi di somme che trovano la loro giustificazione causale proprio nell'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di affitto di azienda a suo tempo concluso tra le parti con scrittura privata del 15 luglio 2015).
In accoglimento della domanda subordinata formulata dall'appellante, va dunque revocata la cessione del ramo di azienda conclusa tra la e il Parte_1
con la scrittura privata dell'11 maggio 2016 (con conseguente Controparte_1 assorbimento della domanda di inefficacia formulata dall'appellante in via ulteriormente subordinata).
4 Alla soccombenza della segue la sua condanna Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 8.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 261/2021 e per l'effetto revoca la
[...] cessione del ramo di azienda conclusa tra la e il Parte_1 Controparte_1 con scrittura privata dell'11 maggio 2016;
[...]
2) condanna la al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali in favore dell'appellante, liquidandole in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA
e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi
8.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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