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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1578/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1578/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Francesco Castaldo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Antonio Brancaccio e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 07.02.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c. e chiedeva al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari utili CP_1 per il riconoscimento della pensione di inabilità, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione sin dalla data della revisione, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G.
10444/2023, all'odierna udienza, disposta la riunione dei procedimenti e visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art. 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 22.01.2024, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 11.01.2024 - cfr. fascicolo procedimento accertamento tecnico preventivo in atti e deposito del ricorso introduttivo in data 07.02.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola invalida nella misura dell'80% con decorrenza dalla visita di revisione (cfr. consulenza del dott. del 5.01.2024, così come integrata con note del Persona_1
24.07.2024).
Come precisato dal consulente in sede di chiarimenti, con riferimento alla documentazione depositata nel giudizio di opposizione “Analizzate le osservazioni poste nel ricorso in opposizione ed esaminata la nuova documentazione agli atti (18-01-2024, certificato A.O. Cardarelli: “…si segnala nevo della superficie posteriore del fianco sin con aree di iperpigmentazione e accentuazione del reticolo…”;
18-01-2024, certificato AOU Federico II: “pregressa diagnosi di leucemia promielocitica acuta (23 anni) e melanoma (23 anni) …quadrantectomia sinistra e dissezione linfonodale ascellare omolaterale in data 07-08-2019 con diagnosi di carcinoma duttale infiltrante…karnofsky 80%”; cartella clinica del ricovero presso AOU Federico II dal 04-05-2023 al 06-05-2023: “neoformazione epatica sg.
VIII…resezione wedge laparoscopica…”, si rappresenta quanto segue: - La ricorrente, come già espresso nella relazione peritale è affetta da: quadrantectomia per k mammario in attuale follow up clinico strumentale, remoto nevectoma gamba sinistra in follow up, remota leucemia promielocitica, esiti di resezione (05-2023) segmento epatico (con accesso laparoscopico) per tumore infiammatorio miofibroblastico. - Il quadro clinico è sostanzialmente invariato rispetto a quello analizzato all'epoca dell'accertamento peritale: la pregressa leucemia promielocitica acuta (23 anni fa), il melanoma (23 anni fa), cosi come il carcinoma duttale infiltrante (operato nel 2019) non ha ad oggi manifestato segni di ripresa di malattia, né determinano complessivamente una prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica. Non è possibile quindi utilizzare le voci tabellari caratterizzate da una percentuale invalidante maggiore, ma occorre attenersi alle voci previste per inquadrare i danni più lievi. Pertanto, si conferma quanto già esposto nell'elaborato peritale”.
Ciò che viene lamentato in sede di opposizione è quindi una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle estese e convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente risulta infatti affetta da “pregressa quadrantectomia per k mammario in attuale follow up clinico strumentale, remoto nevectoma gamba sinistra in follow up, remota leucemia promielocitica, esiti di resezione (05-2023) segmento epatico (con accesso laparoscopico) per tumore infiammatorio miofibroblastico” comportanti una invalidità nella misura dell'80% senza diritto alla pensione di inabilità.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 1.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1578/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Francesco Castaldo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Antonio Brancaccio e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 07.02.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c. e chiedeva al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari utili CP_1 per il riconoscimento della pensione di inabilità, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione sin dalla data della revisione, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G.
10444/2023, all'odierna udienza, disposta la riunione dei procedimenti e visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art. 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 22.01.2024, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 11.01.2024 - cfr. fascicolo procedimento accertamento tecnico preventivo in atti e deposito del ricorso introduttivo in data 07.02.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola invalida nella misura dell'80% con decorrenza dalla visita di revisione (cfr. consulenza del dott. del 5.01.2024, così come integrata con note del Persona_1
24.07.2024).
Come precisato dal consulente in sede di chiarimenti, con riferimento alla documentazione depositata nel giudizio di opposizione “Analizzate le osservazioni poste nel ricorso in opposizione ed esaminata la nuova documentazione agli atti (18-01-2024, certificato A.O. Cardarelli: “…si segnala nevo della superficie posteriore del fianco sin con aree di iperpigmentazione e accentuazione del reticolo…”;
18-01-2024, certificato AOU Federico II: “pregressa diagnosi di leucemia promielocitica acuta (23 anni) e melanoma (23 anni) …quadrantectomia sinistra e dissezione linfonodale ascellare omolaterale in data 07-08-2019 con diagnosi di carcinoma duttale infiltrante…karnofsky 80%”; cartella clinica del ricovero presso AOU Federico II dal 04-05-2023 al 06-05-2023: “neoformazione epatica sg.
VIII…resezione wedge laparoscopica…”, si rappresenta quanto segue: - La ricorrente, come già espresso nella relazione peritale è affetta da: quadrantectomia per k mammario in attuale follow up clinico strumentale, remoto nevectoma gamba sinistra in follow up, remota leucemia promielocitica, esiti di resezione (05-2023) segmento epatico (con accesso laparoscopico) per tumore infiammatorio miofibroblastico. - Il quadro clinico è sostanzialmente invariato rispetto a quello analizzato all'epoca dell'accertamento peritale: la pregressa leucemia promielocitica acuta (23 anni fa), il melanoma (23 anni fa), cosi come il carcinoma duttale infiltrante (operato nel 2019) non ha ad oggi manifestato segni di ripresa di malattia, né determinano complessivamente una prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica. Non è possibile quindi utilizzare le voci tabellari caratterizzate da una percentuale invalidante maggiore, ma occorre attenersi alle voci previste per inquadrare i danni più lievi. Pertanto, si conferma quanto già esposto nell'elaborato peritale”.
Ciò che viene lamentato in sede di opposizione è quindi una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle estese e convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente risulta infatti affetta da “pregressa quadrantectomia per k mammario in attuale follow up clinico strumentale, remoto nevectoma gamba sinistra in follow up, remota leucemia promielocitica, esiti di resezione (05-2023) segmento epatico (con accesso laparoscopico) per tumore infiammatorio miofibroblastico” comportanti una invalidità nella misura dell'80% senza diritto alla pensione di inabilità.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 1.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano