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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/11/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1313 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 5.11.2025
Il Giudice dott.ssa MO D'LO, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. MO D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313/2025 R.G.
Oggetto: disabilità gravissima tra
(C.F. ), rappresentata per Persona_1 CodiceFiscale_1
procura generale in atti da , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Parte_1
Leggio
- ricorrente -
e
(C.F./P.IVA: Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Lo Cascio - resistente – P.IVA_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto l' CP_2
al fine di sentire dichiarare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per
[...]
annoverarla tra i soggetti in condizioni di disabilità gravissima;
L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto ed in diritto.
Espletata c.t.u. medico-legale medico-legale, sulle conclusioni delle parti costituite di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Occorre premettere che il sussidio dell'assegno di cura viene erogato dalla Regione ai disabili gravissimi, in presenza dei presupposti voluti dalle norme di settore.
Per accedere al sussidio il soggetto deve essere riconosciuto disabile ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. n. 104/92 e deve percepire l'indennità di accompagnamento; inoltre deve rientrare in una delle casistiche previste dal D.M. del 26.09.2016.
Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Ed infatti, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
Passando all'esame nel merito della pretesa, deve rilevarsi che il c.t.u. nominato in questo grado, sulla base di accurate indagini medico-legali, ha accertato che la sig.ra
“presenta, i requisiti previsti dall'art.1 della L.R.4/17 e successiva L.R. Persona_1
8/17,nonché dal D.P.Regione Siciliana 589/2018 e dal D.L.26.09.2016”.
Per quanto concerne la decorrenza si ritiene che l'assegno di cura possa essere riconosciuto dalla sottoscrizione del patto di cura dall' 1 aprile dell'anno successivo.
Deve pertanto concludersi che la sig.ra ha i requisiti di legge Persona_1
previsti per il riconoscimento del beneficio economico per i disabili gravissimi con la decorrenza come per legge prevista.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Controparte_3
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, dichiara che possiede i requisiti di Persona_1
soggetto in status di disabilità gravissima con diritto ad ottenere i benefici di cui al DM
26/09/2016 con la decorrenza di legge.
Condanna l' a pagare alla ricorrente le spese di lite liquidate in CP_2
complessivi euro 700,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_2
Marsala, 06.11.2025
Il Giudice
MO D'LO
SEZIONE LAVORO
RG. 1313 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 5.11.2025
Il Giudice dott.ssa MO D'LO, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. MO D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313/2025 R.G.
Oggetto: disabilità gravissima tra
(C.F. ), rappresentata per Persona_1 CodiceFiscale_1
procura generale in atti da , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Parte_1
Leggio
- ricorrente -
e
(C.F./P.IVA: Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Lo Cascio - resistente – P.IVA_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto l' CP_2
al fine di sentire dichiarare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per
[...]
annoverarla tra i soggetti in condizioni di disabilità gravissima;
L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto ed in diritto.
Espletata c.t.u. medico-legale medico-legale, sulle conclusioni delle parti costituite di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Occorre premettere che il sussidio dell'assegno di cura viene erogato dalla Regione ai disabili gravissimi, in presenza dei presupposti voluti dalle norme di settore.
Per accedere al sussidio il soggetto deve essere riconosciuto disabile ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. n. 104/92 e deve percepire l'indennità di accompagnamento; inoltre deve rientrare in una delle casistiche previste dal D.M. del 26.09.2016.
Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Ed infatti, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
Passando all'esame nel merito della pretesa, deve rilevarsi che il c.t.u. nominato in questo grado, sulla base di accurate indagini medico-legali, ha accertato che la sig.ra
“presenta, i requisiti previsti dall'art.1 della L.R.4/17 e successiva L.R. Persona_1
8/17,nonché dal D.P.Regione Siciliana 589/2018 e dal D.L.26.09.2016”.
Per quanto concerne la decorrenza si ritiene che l'assegno di cura possa essere riconosciuto dalla sottoscrizione del patto di cura dall' 1 aprile dell'anno successivo.
Deve pertanto concludersi che la sig.ra ha i requisiti di legge Persona_1
previsti per il riconoscimento del beneficio economico per i disabili gravissimi con la decorrenza come per legge prevista.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Controparte_3
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, dichiara che possiede i requisiti di Persona_1
soggetto in status di disabilità gravissima con diritto ad ottenere i benefici di cui al DM
26/09/2016 con la decorrenza di legge.
Condanna l' a pagare alla ricorrente le spese di lite liquidate in CP_2
complessivi euro 700,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_2
Marsala, 06.11.2025
Il Giudice
MO D'LO