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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Nunzio Andrea RUSSO PEC: Email_1
appellante
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Girolamo RUBINO - pec: dall'Avv. Giuseppe Email_2
IMPIDUGLIA – pec: e dall'Avv. Sergio Giovanni VERGA Email_3
– pec: Email_4
appellato
e nei confronti di
, Controparte_1 Controparte_2
, PRESSO LA
[...] Controparte_3
CORTE D'APPELLO DI PALERMO,
Pag. 1 di 10 e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Conclusioni
Per l'appellante
Accogliere il ricorso, con ogni richiesta, proposto in primo grado da Parte_1 riformando la sentenza di primo grado dichiarando il consigliere deputato Controparte_4 incandidabile e/o ineleggibile e/o comunque decaduto e dichiarando l'odierno appellante
[...] avente diritto ad essere proclamato consigliere e/o deputato della Parte_1 [...]
nella XVIII legislatura Regione Sicilia e quindi proclamandolo. CP_2
Con vittoria di spese.
Per l'appellato
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Tribunale adita, rigettata ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, dichiarare inammissibile l'appello, o comunque nel merito rigettarlo perché infondato.
Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 comma 2 e dell'art. 10 comma 2 della l.r. n. 29/51, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Con vittoria di spese, compensi e onorari.
Per il Procuratore Generale
Rigetto del gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 22 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 12/3/2024, – dopo aver premesso che era risultato il Parte_1 secondo dei non eletti alle elezioni dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25/9/2022 nel Collegio Circoscrizionale Provinciale di Catania, lista n. 1 “
[...]
– SUD CHIAMA NORD”, e che il candidato Parte_3 Parte_2
Pag. 2 di 10 , primo dei non eletti, era subentrato nella carica di deputato regionale a Parte_2
dichiarato ineleggibile con pronuncia del Tribunale di Palermo Persona_1
confermata dalla Corte di Appello di Palermo - chiedeva accertarsi e dichiararsi la ineleggibilità e/o incandidabilità del predetto , con decadenza dello stesso Parte_2
da tale carica, e, per l'effetto, correggersi il risultato delle elezioni, con sostituzione del ricorrente al GI e proclamazione del primo a consigliere e/o deputato nella
XVIII legislatura della . Controparte_2
2. A tal fine il esponeva: Parte_1
a) che il , dirigente della Regione Sicilia Area 3 servizi interni presso la Parte_2
sede di Catania, era stato collocato in aspettativa soltanto in data 12/8/2022, e che, quindi, non risultava rispettato il termine di 180 giorni prima della scadenza naturale della legislatura (4/11/2022) prescritto dall'art. 8 L.R. n. 29/1951 per privare di effetto la causa di ineleggibilità, né l'analogo termine di 90 giorni prescritto dall'art. 10 L.R. cit.; che non poteva ritenersi applicabile in favore del GI l'art. 10 bis della predetta legge (“Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura”), in quanto lo stesso risultava già decaduto dalla possibilità di porsi in aspettativa, avendo superato i termini perentori di 180 o 90 giorni sopra indicati;
b) che, in ogni caso, il provvedimento di collocamento in aspettativa del Parte_2
(D.D.S. n. 3256 del 12/8/2022) era affetto da nullità, in quanto, per un verso, era stato emesso “per cariche pubbliche elettive” ai sensi dell'art. 35 comma I del Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza della del Controparte_2
25/1/2022, piuttosto che ai sensi dell'art. 33 comma I di detto Contratto (“per esigenze personali”), e risultava addirittura sprovvisto del nulla osta autorizzativo del datore di lavoro (e, segnatamente, del Segretario Generale della Controparte_2
Avv. Maria Mattarella), e per altro verso, per impossibilità giuridica
[...]
dell'oggetto, essendo stato concesso in ragione di un presupposto inesistente, non rivestendo il GI in quel momento alcuna “carica pubblica elettiva”;
c) che, inoltre, durante l'intero periodo della campagna elettorale, il Parte_2
quale dirigente regionale aveva continuato a ricoprire e ad esercitare le funzioni di Contr RUP (responsabile unico del procedimento) e di (direttore esecuzione contratto)
Pag. 3 di 10 presso la stessa Area 3 servizi interni di in diversi affidamenti diretti di Parte_4
lavori in appalti con ditte che insistevano nel collegio elettorale.
3. Si costituiva che contestava il ricorso avversario ritenendo Parte_2 la piena applicabilità dell'art. 10bis della L.R. 29/1951, la legittimità del provvedimento di aspettativa, nonché la circostanza di aver cessato ogni funzione e che non poteva essere a lui addebitabile la mancata sostituzione quale RUP e DEC.
4. Si costituiva, altresì, l'Avvocatura distrettuale dello Stato che eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' , della Controparte_1 Controparte_2
e dell' presso la Corte
[...] Controparte_3
d'Appello di Palermo
5. Con sentenza n. 3323/24 pubblicata il 7.6.2024 il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso di e lo condannava al pagamento delle spese di Parte_1
lite.
6. Il Tribunale accoglieva, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , della Controparte_1 Controparte_2
e dell' presso la Corte
[...] Controparte_3
d'Appello di Palermo rilevando che la notifica nei confronti di dette amministrazione valesse quale mera litis denuntiatio;
nel merito motivava il rigetto ritenendo, in estrema sintesi, l'applicabilità dell'art. 10bis della L.R. 29/1951 essendo tale norma dettata per le ipotesi di conclusione anticipata della legislatura e non potendo operare alcuna distinzione dell'epoca in cui avviene (se prima o dopo il c.d. semestre bianco), riteneva, conseguentemente, che il collocamento in aspettativa del Parte_2
(domandato il 12.8.2022) fosse tempestivo, considerato che il decreto che aveva disposto le lezioni anticipate era del 10.8.2022.
7. Quanto alla dedotta nullità del provvedimento di collocamento in aspettativa, il Tribunale evidenziava, in primo luogo, che era stato correttamente emesso per motivi elettorali e che la mancanza del nulla-osta del Segretario Generale, anche ove ritenuta necessaria, costituiva un vizio meramente formale che avrebbe dovuto essere denunciato nei termini di legge ed in ogni caso il aveva effettivamente Parte_2
cessato ogni attività.
Pag. 4 di 10 8. Il Tribunale respingeva anche il rilievo in merito alla continuazione di attività non potendo trarsi alcun elemento utile dalla produzione documentale del Parte_1
dalla quale emergeva soltanto che l'Amministrazione non aveva provveduto a Contr sostituire il quale RUP e e che allo stesso era stata pertanto indirizzata Parte_2
la corrispondenza.
9. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendone la Parte_1 riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
10. Si è costituito il che chiesto il rigetto del gravame, così come il Parte_2
Procuratore Generale.
11. Fissata l'udienza dinanzi al Consigliere Istruttore, la causa è stata rinviata per la discussione dinanzi al Collegio e, all'udienza del 4 dicembre 2024 tutti i procuratori hanno discusso illustrando le rispettive difese, indi, il Collegio ha riservato la decisione.
12. Con il primo motivo di appello, il lamenta l'errata applicazione Parte_1 dell'art. 10bis L.R. 29/1951. Assume, in dettaglio, che il Tribunale, nell'interpretare esclusivamente in modo letterale la disposizione in parola, abbia omesso di considerare che, nel caso delle ultime elezioni regionali, la convocazione dei comizi elettorali è intervenuta in prossimità della scadenza naturale della legislatura, quando erano già scaduti sia i termini di 180 giorni previsti dall'art. 8 della L.R. 29/51, sia i 90 giorni previsti dall'art. 10 della medesima legge regionale per rimuovere le cause di ineleggibilità. La lettura formalistica dell'art. 10bis, nei termini indicati dal primo giudice, ad avviso dell'appellante, consente a chi (come il ) non aveva Parte_2 rimosso le cause di ineleggibilità nei 180 o 90 giorni, di essere rimesso “in corsa”, determinando una situazione di disparità rispetto a chi aveva tempestivamente rimosso le cause di ineleggibilità, trovandosi quest'ultimo a concorrere con chi ha continuato a esercitare le proprie funzioni oltre i termini anzidetti.
13. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza per non aver adeguatamente valorizzato il profilo della nullità del provvedimento di aspettativa, in quanto la circostanza che non sia stato emesso dal Segretario Generale ne inficia la validità, essendo solo questi il datore di lavoro del GI.
Pag. 5 di 10 14. Infine, con il terzo motivo, si duole che il Tribunale non abbia considerato che il abbia continuato ad esercitare le proprie funzioni di RUP e DEC, così Parte_2
come comprovato dalla documentazione in atti.
15. Così sinteticamente riassunti i motivi di gravame, va rammentato, anzitutto, che le norme che stabiliscono limiti all'elettorato passivo o attivo sono di stretta interpretazione, ciò significa che non è consentita alcuna interpretazione analogica, così come prevista dall'art.12, comma 2, delle preleggi. È però consentita l'interpretazione secondo le intenzioni del legislatore (art. 12, comma 1, preleggi), da intendersi quale interpretazione diretta ad identificare la ratio della disposizione normativa, intesa non solo quale volontà storica del legislatore (voluntas legislatoris), ma anche alla luce dello scopo che la disposizione può avere all'interno del sistema giuridico quale appare esistente come complesso organico ispirato a determinati valori e perseguente determinate finalità al momento in cui si pone il problema ermeneutico, ovvero la c.d. voluntas o ratio legis, che risulta prevalente rispetto alla volontà storica (Cass. 8031/2008; Cass. 2454/1983; Cass. 1225/1980; Corte Cost.
34/1977; Corte Cost. 78/1969).
16. Nel caso in esame, viene in rilievo, in primo luogo, la disposizione dell'art. 10bis della L.R. 29/1951 il quale così dispone: “in caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali”.
17. Come accennato, il Tribunale ha rilevato che il dato letterale della disposizione, che fa riferimento a tutte le cause di ineleggibilità, induce a ritenere che essa trovi applicazione in tutte le ipotesi di conclusione anticipata, indipendentemente dal momento in cui essa si verifichi.
18. Ad avviso di questo Collegio, la disposizione deve essere letta insieme alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 10 della medesima legge regionale. Più in particolare, le norme appena richiamate, dopo aver elencato i soggetti non eleggibili a deputato
Pag. 6 di 10 regionale, dispongono, l'art. 8, comma 2, che “le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale” e l'art. 10, comma 2, che “Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali”.
19. Le norme appena richiamate prevedono, dunque, che 180 o 90 giorni (a seconda della posizione ricoperta) prima del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, debbano essere rimosse le cause di ineleggibilità.
20. In tale contesto, e sulla base di una interpretazione sistematica, l'art. 10bis svolge una funzione di chiusura del sistema, nel senso che prevede il termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità qualora la legislatura si concluda anticipatamente.
21. Ma quid iuris nel caso in cui, come è accaduto per le ultime elezioni regionali siciliane, la legislatura si concluda anticipatamente, ma dopo la scadenza dei predetti termini?
22. A differenza delle precedenti conclusioni anticipate della legislatura (che sono avvenute molto tempo prima della conclusionale naturale), infatti, il decreto di indizione dei comizi elettorali, in seguito alle dimissioni del Presidente della Regione,
è stato pubblicato il 10 agosto 2022, quasi a ridosso del quinquennio che si sarebbe compiuto il 4 novembre 2022, e rispetto al quale sia il termine di 180 giorni, sia quello di 90 erano ormai decorsi (essendo scaduti, rispettivamente, il giorno 8.5.2022 e il giorno 6.8.2022).
23. Orbene, se si considera che le norme che sanciscono le ipotesi di ineleggibilità rispondono all'esigenza di tutelare la libera determinazione dell'elettore e di garantire la “par condicio” dei candidati, evitando che il particolare ruolo ricoperto dal soggetto in competizione elettorale possa metterlo in una situazione di indebito vantaggio, determinativa di captatio voti, alla luce di una interpretazione sistematica e teleologica deve ritenersi che, scaduto il termine per rimuovere la causa di
Pag. 7 di 10 ineleggibilità, non sia possibile essere “rimesso in termini” in caso di conclusione anticipata della legislatura.
24. Opinare diversamente significherebbe consentire che un candidato che abbia rimosso nei termini la causa di ineleggibilità possa concorrere con chi l'abbia rimossa dopo la scadenza dei termini, avendo continuato ad esercitare, nel frattempo, quelle funzioni che, nelle previsioni normative, costituiscono una posizione di vantaggio e di possibile captatio benevolentiae.
25. Conforta, invero, l'interpretazione di inapplicabilità dell'art. 10bis alle ipotesi di conclusione anticipata della legislatura qualora questa avvenga dopo la scadenza dei termini indicati dagli artt. 8 e 10 della L.R. 29/1951, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 6845/2011, richiamata anche dall'appellante, la quale, sebbene relativa alle elezioni regionali della Regione Sardegna, in una ipotesi del tutto simile a quella in scrutinio così chiaramente si esprime: “Per unanime opinione in giurisprudenza e dottrina la ratio della disciplina delle cause di ineleggibilita' e' quella di prevenire forme di capiatio benevolentiae del cittadino elettore, legate all'influenza sulla sua liberta' di voto derivante dall'esercizio di funzioni pubbliche e suscettibile di alterare la par condicio nella contesa elettorale. Ma se e' cosi', il dato temporale nell'eliminazione della posizione di favore, diventa unico ed indefettibilile;
ed in entrambe le leggi esaminate consta di
180 giorni anteriori alla data di scadenza naturale della legislatura. (…) Qualora, quindi, la durata ordinaria dell'organo da rinnovare subisca una prematura interruzione dopo la scadenza anzidetto, non vi è spazio per una riapertura dei termini degli ineleggibili: a pena di violazione della par condicio, insita nella procrastinata rimozione della condizione di vantaggio rispetto ad eventuali candidati, patimenti ineleggibili, che abbiano pero' rinunciato, per tempo, alla loro carica”.
26. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellato in sede di discussione, non osta ad una siffatta interpretazione la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
29277 pubblicata il 13.11.2024 che, proprio in relazione alle medesime elezioni regionali per cui è causa, ha confermato la sentenza di questa Corte di Appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, le dimissioni avvenute in data 26.7.2022. E ciò in quanto la sentenza non ha esaminato
(perché non richiesto) il profilo dell'applicabilità o meno dell'art. 10bis all'ipotesi di
Pag. 8 di 10 conclusione anticipata della legislatura successiva alla scadenza dei termini di cui agli artt. 8 e 10 della L.R. 29/1951. Si riporta, per quanto qui rileva, un breve stralcio:
“Richiamato, allora, il già riportato contenuto dell'art. 10-bis della L.R. Sicilia n. 29/51, e considerato che la data entro la quale far cessare le situazioni di ineleggibilità, in relazione alle elezioni dell' che si sarebbero tenute il 25 settembre 2022, era Controparte_1 stata fissata al 20 agosto 2022 (circostanza rimasta assolutamente incontroversa), occorre stabilire se le dimissioni rassegnate il 26 luglio 2022 dal … dalla carica predetta, poi trasmesse al Registro delle Imprese il 2 agosto 2022 e da quest'ultimo trascritte il 24 agosto 2022, potessero considerarsi tempestiva, o meno”.
27. Conclusivamente, il ha rimosso tardivamente la causa di Parte_2
ineleggibilità, non avendo chiesto l'aspettativa né nei 180, né nei 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali (risulta del tutto indifferente stabilire se la posizione dirigenziale dallo stesso ricoperta rientri nell'art. 8 o nell'art. 10 della L.R. 29/51), di tal che lo stesso non può considerarsi eleggibile alla carica di deputato dell' . Controparte_1
28. L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame delle restanti doglianze.
29. Per tutti i motivi sin qui esposti, deve pertanto dichiararsi l'ineleggibilità di alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale, con Parte_2
conseguente declaratoria di decadenza dello stesso.
30. Si dispone la trasmissione al Presidente della Regione per i conseguenti adempimenti.
31. La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e del Procuratore Generale
- Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3323/2024 pubblicata il 7.6.2024 proposto da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, dichiara che è Parte_2 Parte_2
ineleggibile alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale in CP_2 relazione alle elezioni svoltesi in data 25.9.2022 e lo dichiara decaduto.
Pag. 9 di 10 - Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 12 dicembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Nunzio Andrea RUSSO PEC: Email_1
appellante
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Girolamo RUBINO - pec: dall'Avv. Giuseppe Email_2
IMPIDUGLIA – pec: e dall'Avv. Sergio Giovanni VERGA Email_3
– pec: Email_4
appellato
e nei confronti di
, Controparte_1 Controparte_2
, PRESSO LA
[...] Controparte_3
CORTE D'APPELLO DI PALERMO,
Pag. 1 di 10 e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Conclusioni
Per l'appellante
Accogliere il ricorso, con ogni richiesta, proposto in primo grado da Parte_1 riformando la sentenza di primo grado dichiarando il consigliere deputato Controparte_4 incandidabile e/o ineleggibile e/o comunque decaduto e dichiarando l'odierno appellante
[...] avente diritto ad essere proclamato consigliere e/o deputato della Parte_1 [...]
nella XVIII legislatura Regione Sicilia e quindi proclamandolo. CP_2
Con vittoria di spese.
Per l'appellato
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Tribunale adita, rigettata ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, dichiarare inammissibile l'appello, o comunque nel merito rigettarlo perché infondato.
Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 comma 2 e dell'art. 10 comma 2 della l.r. n. 29/51, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Con vittoria di spese, compensi e onorari.
Per il Procuratore Generale
Rigetto del gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 22 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 12/3/2024, – dopo aver premesso che era risultato il Parte_1 secondo dei non eletti alle elezioni dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25/9/2022 nel Collegio Circoscrizionale Provinciale di Catania, lista n. 1 “
[...]
– SUD CHIAMA NORD”, e che il candidato Parte_3 Parte_2
Pag. 2 di 10 , primo dei non eletti, era subentrato nella carica di deputato regionale a Parte_2
dichiarato ineleggibile con pronuncia del Tribunale di Palermo Persona_1
confermata dalla Corte di Appello di Palermo - chiedeva accertarsi e dichiararsi la ineleggibilità e/o incandidabilità del predetto , con decadenza dello stesso Parte_2
da tale carica, e, per l'effetto, correggersi il risultato delle elezioni, con sostituzione del ricorrente al GI e proclamazione del primo a consigliere e/o deputato nella
XVIII legislatura della . Controparte_2
2. A tal fine il esponeva: Parte_1
a) che il , dirigente della Regione Sicilia Area 3 servizi interni presso la Parte_2
sede di Catania, era stato collocato in aspettativa soltanto in data 12/8/2022, e che, quindi, non risultava rispettato il termine di 180 giorni prima della scadenza naturale della legislatura (4/11/2022) prescritto dall'art. 8 L.R. n. 29/1951 per privare di effetto la causa di ineleggibilità, né l'analogo termine di 90 giorni prescritto dall'art. 10 L.R. cit.; che non poteva ritenersi applicabile in favore del GI l'art. 10 bis della predetta legge (“Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura”), in quanto lo stesso risultava già decaduto dalla possibilità di porsi in aspettativa, avendo superato i termini perentori di 180 o 90 giorni sopra indicati;
b) che, in ogni caso, il provvedimento di collocamento in aspettativa del Parte_2
(D.D.S. n. 3256 del 12/8/2022) era affetto da nullità, in quanto, per un verso, era stato emesso “per cariche pubbliche elettive” ai sensi dell'art. 35 comma I del Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza della del Controparte_2
25/1/2022, piuttosto che ai sensi dell'art. 33 comma I di detto Contratto (“per esigenze personali”), e risultava addirittura sprovvisto del nulla osta autorizzativo del datore di lavoro (e, segnatamente, del Segretario Generale della Controparte_2
Avv. Maria Mattarella), e per altro verso, per impossibilità giuridica
[...]
dell'oggetto, essendo stato concesso in ragione di un presupposto inesistente, non rivestendo il GI in quel momento alcuna “carica pubblica elettiva”;
c) che, inoltre, durante l'intero periodo della campagna elettorale, il Parte_2
quale dirigente regionale aveva continuato a ricoprire e ad esercitare le funzioni di Contr RUP (responsabile unico del procedimento) e di (direttore esecuzione contratto)
Pag. 3 di 10 presso la stessa Area 3 servizi interni di in diversi affidamenti diretti di Parte_4
lavori in appalti con ditte che insistevano nel collegio elettorale.
3. Si costituiva che contestava il ricorso avversario ritenendo Parte_2 la piena applicabilità dell'art. 10bis della L.R. 29/1951, la legittimità del provvedimento di aspettativa, nonché la circostanza di aver cessato ogni funzione e che non poteva essere a lui addebitabile la mancata sostituzione quale RUP e DEC.
4. Si costituiva, altresì, l'Avvocatura distrettuale dello Stato che eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' , della Controparte_1 Controparte_2
e dell' presso la Corte
[...] Controparte_3
d'Appello di Palermo
5. Con sentenza n. 3323/24 pubblicata il 7.6.2024 il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso di e lo condannava al pagamento delle spese di Parte_1
lite.
6. Il Tribunale accoglieva, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , della Controparte_1 Controparte_2
e dell' presso la Corte
[...] Controparte_3
d'Appello di Palermo rilevando che la notifica nei confronti di dette amministrazione valesse quale mera litis denuntiatio;
nel merito motivava il rigetto ritenendo, in estrema sintesi, l'applicabilità dell'art. 10bis della L.R. 29/1951 essendo tale norma dettata per le ipotesi di conclusione anticipata della legislatura e non potendo operare alcuna distinzione dell'epoca in cui avviene (se prima o dopo il c.d. semestre bianco), riteneva, conseguentemente, che il collocamento in aspettativa del Parte_2
(domandato il 12.8.2022) fosse tempestivo, considerato che il decreto che aveva disposto le lezioni anticipate era del 10.8.2022.
7. Quanto alla dedotta nullità del provvedimento di collocamento in aspettativa, il Tribunale evidenziava, in primo luogo, che era stato correttamente emesso per motivi elettorali e che la mancanza del nulla-osta del Segretario Generale, anche ove ritenuta necessaria, costituiva un vizio meramente formale che avrebbe dovuto essere denunciato nei termini di legge ed in ogni caso il aveva effettivamente Parte_2
cessato ogni attività.
Pag. 4 di 10 8. Il Tribunale respingeva anche il rilievo in merito alla continuazione di attività non potendo trarsi alcun elemento utile dalla produzione documentale del Parte_1
dalla quale emergeva soltanto che l'Amministrazione non aveva provveduto a Contr sostituire il quale RUP e e che allo stesso era stata pertanto indirizzata Parte_2
la corrispondenza.
9. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendone la Parte_1 riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
10. Si è costituito il che chiesto il rigetto del gravame, così come il Parte_2
Procuratore Generale.
11. Fissata l'udienza dinanzi al Consigliere Istruttore, la causa è stata rinviata per la discussione dinanzi al Collegio e, all'udienza del 4 dicembre 2024 tutti i procuratori hanno discusso illustrando le rispettive difese, indi, il Collegio ha riservato la decisione.
12. Con il primo motivo di appello, il lamenta l'errata applicazione Parte_1 dell'art. 10bis L.R. 29/1951. Assume, in dettaglio, che il Tribunale, nell'interpretare esclusivamente in modo letterale la disposizione in parola, abbia omesso di considerare che, nel caso delle ultime elezioni regionali, la convocazione dei comizi elettorali è intervenuta in prossimità della scadenza naturale della legislatura, quando erano già scaduti sia i termini di 180 giorni previsti dall'art. 8 della L.R. 29/51, sia i 90 giorni previsti dall'art. 10 della medesima legge regionale per rimuovere le cause di ineleggibilità. La lettura formalistica dell'art. 10bis, nei termini indicati dal primo giudice, ad avviso dell'appellante, consente a chi (come il ) non aveva Parte_2 rimosso le cause di ineleggibilità nei 180 o 90 giorni, di essere rimesso “in corsa”, determinando una situazione di disparità rispetto a chi aveva tempestivamente rimosso le cause di ineleggibilità, trovandosi quest'ultimo a concorrere con chi ha continuato a esercitare le proprie funzioni oltre i termini anzidetti.
13. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza per non aver adeguatamente valorizzato il profilo della nullità del provvedimento di aspettativa, in quanto la circostanza che non sia stato emesso dal Segretario Generale ne inficia la validità, essendo solo questi il datore di lavoro del GI.
Pag. 5 di 10 14. Infine, con il terzo motivo, si duole che il Tribunale non abbia considerato che il abbia continuato ad esercitare le proprie funzioni di RUP e DEC, così Parte_2
come comprovato dalla documentazione in atti.
15. Così sinteticamente riassunti i motivi di gravame, va rammentato, anzitutto, che le norme che stabiliscono limiti all'elettorato passivo o attivo sono di stretta interpretazione, ciò significa che non è consentita alcuna interpretazione analogica, così come prevista dall'art.12, comma 2, delle preleggi. È però consentita l'interpretazione secondo le intenzioni del legislatore (art. 12, comma 1, preleggi), da intendersi quale interpretazione diretta ad identificare la ratio della disposizione normativa, intesa non solo quale volontà storica del legislatore (voluntas legislatoris), ma anche alla luce dello scopo che la disposizione può avere all'interno del sistema giuridico quale appare esistente come complesso organico ispirato a determinati valori e perseguente determinate finalità al momento in cui si pone il problema ermeneutico, ovvero la c.d. voluntas o ratio legis, che risulta prevalente rispetto alla volontà storica (Cass. 8031/2008; Cass. 2454/1983; Cass. 1225/1980; Corte Cost.
34/1977; Corte Cost. 78/1969).
16. Nel caso in esame, viene in rilievo, in primo luogo, la disposizione dell'art. 10bis della L.R. 29/1951 il quale così dispone: “in caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali”.
17. Come accennato, il Tribunale ha rilevato che il dato letterale della disposizione, che fa riferimento a tutte le cause di ineleggibilità, induce a ritenere che essa trovi applicazione in tutte le ipotesi di conclusione anticipata, indipendentemente dal momento in cui essa si verifichi.
18. Ad avviso di questo Collegio, la disposizione deve essere letta insieme alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 10 della medesima legge regionale. Più in particolare, le norme appena richiamate, dopo aver elencato i soggetti non eleggibili a deputato
Pag. 6 di 10 regionale, dispongono, l'art. 8, comma 2, che “le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale” e l'art. 10, comma 2, che “Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali”.
19. Le norme appena richiamate prevedono, dunque, che 180 o 90 giorni (a seconda della posizione ricoperta) prima del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, debbano essere rimosse le cause di ineleggibilità.
20. In tale contesto, e sulla base di una interpretazione sistematica, l'art. 10bis svolge una funzione di chiusura del sistema, nel senso che prevede il termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità qualora la legislatura si concluda anticipatamente.
21. Ma quid iuris nel caso in cui, come è accaduto per le ultime elezioni regionali siciliane, la legislatura si concluda anticipatamente, ma dopo la scadenza dei predetti termini?
22. A differenza delle precedenti conclusioni anticipate della legislatura (che sono avvenute molto tempo prima della conclusionale naturale), infatti, il decreto di indizione dei comizi elettorali, in seguito alle dimissioni del Presidente della Regione,
è stato pubblicato il 10 agosto 2022, quasi a ridosso del quinquennio che si sarebbe compiuto il 4 novembre 2022, e rispetto al quale sia il termine di 180 giorni, sia quello di 90 erano ormai decorsi (essendo scaduti, rispettivamente, il giorno 8.5.2022 e il giorno 6.8.2022).
23. Orbene, se si considera che le norme che sanciscono le ipotesi di ineleggibilità rispondono all'esigenza di tutelare la libera determinazione dell'elettore e di garantire la “par condicio” dei candidati, evitando che il particolare ruolo ricoperto dal soggetto in competizione elettorale possa metterlo in una situazione di indebito vantaggio, determinativa di captatio voti, alla luce di una interpretazione sistematica e teleologica deve ritenersi che, scaduto il termine per rimuovere la causa di
Pag. 7 di 10 ineleggibilità, non sia possibile essere “rimesso in termini” in caso di conclusione anticipata della legislatura.
24. Opinare diversamente significherebbe consentire che un candidato che abbia rimosso nei termini la causa di ineleggibilità possa concorrere con chi l'abbia rimossa dopo la scadenza dei termini, avendo continuato ad esercitare, nel frattempo, quelle funzioni che, nelle previsioni normative, costituiscono una posizione di vantaggio e di possibile captatio benevolentiae.
25. Conforta, invero, l'interpretazione di inapplicabilità dell'art. 10bis alle ipotesi di conclusione anticipata della legislatura qualora questa avvenga dopo la scadenza dei termini indicati dagli artt. 8 e 10 della L.R. 29/1951, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 6845/2011, richiamata anche dall'appellante, la quale, sebbene relativa alle elezioni regionali della Regione Sardegna, in una ipotesi del tutto simile a quella in scrutinio così chiaramente si esprime: “Per unanime opinione in giurisprudenza e dottrina la ratio della disciplina delle cause di ineleggibilita' e' quella di prevenire forme di capiatio benevolentiae del cittadino elettore, legate all'influenza sulla sua liberta' di voto derivante dall'esercizio di funzioni pubbliche e suscettibile di alterare la par condicio nella contesa elettorale. Ma se e' cosi', il dato temporale nell'eliminazione della posizione di favore, diventa unico ed indefettibilile;
ed in entrambe le leggi esaminate consta di
180 giorni anteriori alla data di scadenza naturale della legislatura. (…) Qualora, quindi, la durata ordinaria dell'organo da rinnovare subisca una prematura interruzione dopo la scadenza anzidetto, non vi è spazio per una riapertura dei termini degli ineleggibili: a pena di violazione della par condicio, insita nella procrastinata rimozione della condizione di vantaggio rispetto ad eventuali candidati, patimenti ineleggibili, che abbiano pero' rinunciato, per tempo, alla loro carica”.
26. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellato in sede di discussione, non osta ad una siffatta interpretazione la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
29277 pubblicata il 13.11.2024 che, proprio in relazione alle medesime elezioni regionali per cui è causa, ha confermato la sentenza di questa Corte di Appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, le dimissioni avvenute in data 26.7.2022. E ciò in quanto la sentenza non ha esaminato
(perché non richiesto) il profilo dell'applicabilità o meno dell'art. 10bis all'ipotesi di
Pag. 8 di 10 conclusione anticipata della legislatura successiva alla scadenza dei termini di cui agli artt. 8 e 10 della L.R. 29/1951. Si riporta, per quanto qui rileva, un breve stralcio:
“Richiamato, allora, il già riportato contenuto dell'art. 10-bis della L.R. Sicilia n. 29/51, e considerato che la data entro la quale far cessare le situazioni di ineleggibilità, in relazione alle elezioni dell' che si sarebbero tenute il 25 settembre 2022, era Controparte_1 stata fissata al 20 agosto 2022 (circostanza rimasta assolutamente incontroversa), occorre stabilire se le dimissioni rassegnate il 26 luglio 2022 dal … dalla carica predetta, poi trasmesse al Registro delle Imprese il 2 agosto 2022 e da quest'ultimo trascritte il 24 agosto 2022, potessero considerarsi tempestiva, o meno”.
27. Conclusivamente, il ha rimosso tardivamente la causa di Parte_2
ineleggibilità, non avendo chiesto l'aspettativa né nei 180, né nei 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali (risulta del tutto indifferente stabilire se la posizione dirigenziale dallo stesso ricoperta rientri nell'art. 8 o nell'art. 10 della L.R. 29/51), di tal che lo stesso non può considerarsi eleggibile alla carica di deputato dell' . Controparte_1
28. L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame delle restanti doglianze.
29. Per tutti i motivi sin qui esposti, deve pertanto dichiararsi l'ineleggibilità di alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale, con Parte_2
conseguente declaratoria di decadenza dello stesso.
30. Si dispone la trasmissione al Presidente della Regione per i conseguenti adempimenti.
31. La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e del Procuratore Generale
- Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3323/2024 pubblicata il 7.6.2024 proposto da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, dichiara che è Parte_2 Parte_2
ineleggibile alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale in CP_2 relazione alle elezioni svoltesi in data 25.9.2022 e lo dichiara decaduto.
Pag. 9 di 10 - Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 12 dicembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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