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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 744/2021 R.G.L., promossa
D A corrente in Gela (CL) Via Parte_1
Butera n. 250, cod. fisc. e partita I.V.A. n. in persona P.IVA_1 dell'amministratore giudiziario nonché di presidente del Consiglio di
Amministrazione dott. nato a [...] il [...] cod. Parte_2
fisc. , ivi domiciliata e residente, rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Tranchina, cod. fisc.: – fax n.0934/594721– indirizzo di P.E.C.: CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Caltanissetta Via Cittadella n.
1 - P.zzo Effepi -
- ricorrente -
C O N T R O
, con sede in Roma – Via IV Controparte_1
Novembre n. 144, codice fiscale: , in persona del P.IVA_2 CP_2
Regionale della in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3
Sergio Alessi (C.F. – e.mail: – PEC: C.F._3 Email_2
– faxserver: 06/88468542), per procura generale alle Email_3
liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Persona_1
Racc. n. 551, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale con sede a Caltanissetta – Via Rosso di San Secondo n. 47.
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 26.3.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
1 mediante lettura di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2021 la proponeva Parte_1
opposizione avverso i provvedimenti di variazione del rapporto assicurativo, per come calcolati dall' , contrassegnati con i titoli n. 110051 – integrazione per la somma di € 2.202,90 - e n. CP_1
110042 – integrazione anno 2020 per la somma di € 7.855,42, calcolata sulla scorta di una base di calcolo pari al 73,77% a fronte di una comunicazione rimessa dall' pari al 64,14%. CP_4
In fatto esponeva che:
1) In data 12 luglio 2017, a seguito di un accesso ispettivo effettuato presso l'odierna ricorrente da parte di un funzionario della sede di Caltanissetta, veniva riscontrato un difforme CP_1
inquadramento previdenziale ai fini della CP_1 Parte_1 rispetto all'inquadramento previdenziale attribuito dalla Sede di Caltanissetta. CP_5
2) La sede di Caltanissetta, a seguito di iscrizione della CP_5 Parte_1
aveva infatti inquadrato ai fini previdenziali la succitata azienda nel settore “Industria” (doc.
[...]
n. 2); di contro, la sede di Caltanissetta, alla medesima richiesta di iscrizione ai fini CP_1
contributivi, in difformità a quanto previsto e contemplato ex art. 49 della Legge n. 88/1989, aveva provveduto ad inquadrare l'odierna ricorrente nel settore “Terziario”.
3) Per quanto sopra, la sede di Caltanissetta aveva provveduto alla modificazione del CP_1 settore di inquadramento da “Terziario” a “Industria”, richiedendo alla medesima, per tale diverso inquadramento, maggiori premi, nei limiti della prescrizione quinquennale, per la somma complessiva di € 27.073,07;
4) Successivamente, sulla scorta di una non ben precisata sistemazione contabile, per come riferito telefonicamente dal funzionario incaricato alla lavorazione della sentenza n. 446 del 2.12.2020 emessa in favore della ricorrente per la causa iscritta al n. 1303/2017 R.G.L. (vedi allegato n. 2) è stata richiesta la somma di € 2.202,90, per il titolo contraddistinto dal n. 110051;
5)Infine, in data 22.10.2020, con il titolo contraddistinto con il n. 110042, era stata richiesta la somma di € 7.855,42 a titolo di integrazione anno 2020 calcolata con la percentuale del 73,77% a fronte di una percentuale comunicata dall' pari al 64,14%. CP_4
In diritto deduceva l'assenza di motivazione del provvedimento di variazione del 22.10.2020 e l'impossibilità di ricostruire i calcoli seguiti nella determinazione del quantum dovuto (anche in relazione agli interessi applicati), in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, con consequenziale nullità del provvedimento.
2 Evidenziava l'erroneità della richiesta dell' , il quale, in spregio al contenuto della sentenza n. CP_1
446 del Tribunale di Caltanissetta, aveva chiesto retroattivamente maggiori premi e infine, per quanto concerne la richiesta di cui al titolo n. 110042, contestava l'applicazione del tasso con percentuale del 73,77% a fronte di un tasso applicabile nella misura del 64,14%.
Chiedeva pertanto annullarsi i provvedimenti di variazione ed integrazione del premio compresi nelle richieste n. 110051 di € 2.202,90 e n. 110042 di € 7.055,42..
Si costituiva tempestivamente l , la quale svolgeva difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
In particolare eccepiva:
- l'inammissibilità dell'opposizione avendo l'opponente inoltrato all' , in data CP_1
21.6.2021, istanza di rateazione in dodici rate, nella quale si è dichiarato di “rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità del credito dell , CP_1 nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile” (vedi pagina 2 punto 3 della richiesta di rateazione);
- che la richiesta n. 110051 di € 2.202,90 si riferisce alla sistemazione contabile effettuata dalla Sede, in seguito alla citata sentenza n. 446/2020, la quale ha dichiarato la illegittimità del certificato di variazione emesso dall' a seguito di un accertamento ispettivo, nella CP_4 parte in cui fa decorrere retroattivamente gli effetti della rettifica dell'inquadramento dal settore terziario al settore industria dal 12.7.2012 anziché dal 12.7.2017, stabilendo pertanto che non sono dovute le differenze di premio assicurativo riferito al periodo prescrizionale quinquennale.
Ha quindi chiarito che la Sede di Caltanissetta, pertanto, con certificato di variazione del
15.1.2021, ha provveduto a riportare il settore di inquadramento, annullando le somme delle differenze dei premi relativi al periodo retroattivo dal 12.7.2012 al 31.7.2017, ed ha variato, con decorrenza dall'1.8.2017, l'inquadramento dal settore terziario al settore industria. Tale operazione ha determinato il ricalcolo delle somme di premio per differenza di tasso per un importo di € 2.202,90 (tale calcolo scaturisce dalla differenza di tasso a sua volta determinato dal nuovo inquadramento dal settore terziario al settore industria con decorrenza dall'1.8.2017)
- ha infine precisato, relativamente al calcolo del premio richiesta n. 110042 di € 7.055,42, che esso è stato determinato sulla base del ricalcolo dell'oscillazione del tasso relativa all'anno 2019 e che le motivazioni di tale richiesta sono state fornite sia con il provvedimento di variazione inviato correttamente alla società assicurata in data 22.10.2020, sia con una ulteriore comunicazione dettagliata inviata alla stessa in data 27.10.2020.
3 - in ordine all'asserito difetto di motivazione ha dedotto che dagli allegati al provvedimento di variazione, anche sulla base della legenda esplicativa, era possibile comprendere le modalità del ricalcolo e la relativa determinazione degli interessi di mora.
All'ultima udienza il ricorrente non ha depositato memorie conclusive né note scritte, viceversa l' ha chiesto che la controversia venisse decisa. CP_1
All'esito dell'udienza, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice definisce il procedimento con sentenza.
Il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
Al di là della questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione in presenza della ricognizione del debito effettuata in sede di richiesta di rateazione, riconoscimento che invero, per giurisprudenza, non equivale ad acquiescenza (“né può disconoscersi il principio per cui, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione
(denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Sez. 5 -, Sentenza n. 3347 del 08/02/2017, Rv. 643209 - 02), deve sin d'ora affermarsi che l'ente resistente ha ampiamente esplicitato e chiarito le ragioni delle richieste dei pagamenti sottese al provvedimento di variazione del rapporto assicurativo.
In primo luogo, relativamente alla richiesta n. 110042 di € 7.055,42, alcun difetto in termini di motivazione dell'atto può rilevarsi, atteso che, sia dalla consultazione dei codici (codici tributi/causale, tipologia di variazione introdotta, elementi di calcolo, interessi,), che dalle dettagliate indicazioni contenute negli allegati al provvedimento, era possibile comprendere la natura del credito, l'importo, il periodo di riferimento.
A ciò si aggiunga che, come risulta dalla pec del 27.10.2020 prodotta dall relativa alla CP_1 corrispondenza intercorsa tra l'Ente stesso e la ditta, erano stati chiaramente esplicitati i passaggi relativi alla scelta del tasso applicabile per l'anno 2019, rideterminato tenendo conto di alcuni eventi in precedenza erroneamente esclusi (cfr. dettagliatamente allegato denominato
“comunicazione chiarimento tasso applicato”).
In ordine alla richiesta n. 110051 di euro 2.202,90 come chiarito in sede di ricorso, con variazione del 15/01/2021 (all. ) l'Ente, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di CP_1
4 Caltanissetta, ha provveduto a riportare il settore d'inquadramento da terziario a “industria” - annullando i conteggi relativi alle somme delle differenze dei premi relativi al periodo retroattivo dal 12/07/2012 al 31/07/2017 e ha variato con decorrenza dall'1/08/2017. Tale operazione ha determinato il ricalcolo delle somme di premio, per differenza di tasso, di euro
2.202,90 (tale calcolo scaturisce dalla differenza di tasso a sua volta determinato dal nuovo inquadramento del settore da terziario ad industria con decorrenza dal 01/08/2017).
D'altronde detta precisazione è coerente con quanto statuito dalla sentenza in esame, la quale aveva dichiarato l'illegittimità del certificato di variazione del rapporto assicurativo emesso dall' , nella parte in cui fa decorrere retroattivamente gli effetti della rettifica CP_1 dell'inquadramento anziché dal 12.07.2017
Orbene tanto premesso deve rimarcarsi che le somme così determinate sono state calcolate in base a criteri predeterminati, essenzialmente dipendenti dall'applicazione della gestione tariffaria industria nel periodo di riferimento;
a fronte del quadro sopra esposto il ricorrente, invece, non ha ritenuto di formulare ulteriori contestazioni alle doglianze difensive espletate da
, quando, per la giurisdizione del lavoro, ispirata ad un canone di doverosa collaborazione CP_1
alla rapida decisione, vale il principio per cui le contestazioni sul "quantum" debbono essere specifiche, essendo altrimenti inammissibili (Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU
n. 761/2002).
Sotto tale profilo già per effetto dei chiarimenti forniti dall'Ente con la missiva del 27.10.2020 il ricorrente avrebbe potuto muovere le specifiche contestazioni relativamente alla richiesta n.
110042 di € 7.055,42.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
Considerato che l'ente resistente non si è opposto e che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali atteso che alcuni profili di criticità sono stati chiariti solo all'esito della proposizione del ricorso, si provvede sul punto come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta il 29/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 744/2021 R.G.L., promossa
D A corrente in Gela (CL) Via Parte_1
Butera n. 250, cod. fisc. e partita I.V.A. n. in persona P.IVA_1 dell'amministratore giudiziario nonché di presidente del Consiglio di
Amministrazione dott. nato a [...] il [...] cod. Parte_2
fisc. , ivi domiciliata e residente, rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Tranchina, cod. fisc.: – fax n.0934/594721– indirizzo di P.E.C.: CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Caltanissetta Via Cittadella n.
1 - P.zzo Effepi -
- ricorrente -
C O N T R O
, con sede in Roma – Via IV Controparte_1
Novembre n. 144, codice fiscale: , in persona del P.IVA_2 CP_2
Regionale della in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3
Sergio Alessi (C.F. – e.mail: – PEC: C.F._3 Email_2
– faxserver: 06/88468542), per procura generale alle Email_3
liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Persona_1
Racc. n. 551, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale con sede a Caltanissetta – Via Rosso di San Secondo n. 47.
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 26.3.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
1 mediante lettura di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2021 la proponeva Parte_1
opposizione avverso i provvedimenti di variazione del rapporto assicurativo, per come calcolati dall' , contrassegnati con i titoli n. 110051 – integrazione per la somma di € 2.202,90 - e n. CP_1
110042 – integrazione anno 2020 per la somma di € 7.855,42, calcolata sulla scorta di una base di calcolo pari al 73,77% a fronte di una comunicazione rimessa dall' pari al 64,14%. CP_4
In fatto esponeva che:
1) In data 12 luglio 2017, a seguito di un accesso ispettivo effettuato presso l'odierna ricorrente da parte di un funzionario della sede di Caltanissetta, veniva riscontrato un difforme CP_1
inquadramento previdenziale ai fini della CP_1 Parte_1 rispetto all'inquadramento previdenziale attribuito dalla Sede di Caltanissetta. CP_5
2) La sede di Caltanissetta, a seguito di iscrizione della CP_5 Parte_1
aveva infatti inquadrato ai fini previdenziali la succitata azienda nel settore “Industria” (doc.
[...]
n. 2); di contro, la sede di Caltanissetta, alla medesima richiesta di iscrizione ai fini CP_1
contributivi, in difformità a quanto previsto e contemplato ex art. 49 della Legge n. 88/1989, aveva provveduto ad inquadrare l'odierna ricorrente nel settore “Terziario”.
3) Per quanto sopra, la sede di Caltanissetta aveva provveduto alla modificazione del CP_1 settore di inquadramento da “Terziario” a “Industria”, richiedendo alla medesima, per tale diverso inquadramento, maggiori premi, nei limiti della prescrizione quinquennale, per la somma complessiva di € 27.073,07;
4) Successivamente, sulla scorta di una non ben precisata sistemazione contabile, per come riferito telefonicamente dal funzionario incaricato alla lavorazione della sentenza n. 446 del 2.12.2020 emessa in favore della ricorrente per la causa iscritta al n. 1303/2017 R.G.L. (vedi allegato n. 2) è stata richiesta la somma di € 2.202,90, per il titolo contraddistinto dal n. 110051;
5)Infine, in data 22.10.2020, con il titolo contraddistinto con il n. 110042, era stata richiesta la somma di € 7.855,42 a titolo di integrazione anno 2020 calcolata con la percentuale del 73,77% a fronte di una percentuale comunicata dall' pari al 64,14%. CP_4
In diritto deduceva l'assenza di motivazione del provvedimento di variazione del 22.10.2020 e l'impossibilità di ricostruire i calcoli seguiti nella determinazione del quantum dovuto (anche in relazione agli interessi applicati), in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, con consequenziale nullità del provvedimento.
2 Evidenziava l'erroneità della richiesta dell' , il quale, in spregio al contenuto della sentenza n. CP_1
446 del Tribunale di Caltanissetta, aveva chiesto retroattivamente maggiori premi e infine, per quanto concerne la richiesta di cui al titolo n. 110042, contestava l'applicazione del tasso con percentuale del 73,77% a fronte di un tasso applicabile nella misura del 64,14%.
Chiedeva pertanto annullarsi i provvedimenti di variazione ed integrazione del premio compresi nelle richieste n. 110051 di € 2.202,90 e n. 110042 di € 7.055,42..
Si costituiva tempestivamente l , la quale svolgeva difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
In particolare eccepiva:
- l'inammissibilità dell'opposizione avendo l'opponente inoltrato all' , in data CP_1
21.6.2021, istanza di rateazione in dodici rate, nella quale si è dichiarato di “rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità del credito dell , CP_1 nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile” (vedi pagina 2 punto 3 della richiesta di rateazione);
- che la richiesta n. 110051 di € 2.202,90 si riferisce alla sistemazione contabile effettuata dalla Sede, in seguito alla citata sentenza n. 446/2020, la quale ha dichiarato la illegittimità del certificato di variazione emesso dall' a seguito di un accertamento ispettivo, nella CP_4 parte in cui fa decorrere retroattivamente gli effetti della rettifica dell'inquadramento dal settore terziario al settore industria dal 12.7.2012 anziché dal 12.7.2017, stabilendo pertanto che non sono dovute le differenze di premio assicurativo riferito al periodo prescrizionale quinquennale.
Ha quindi chiarito che la Sede di Caltanissetta, pertanto, con certificato di variazione del
15.1.2021, ha provveduto a riportare il settore di inquadramento, annullando le somme delle differenze dei premi relativi al periodo retroattivo dal 12.7.2012 al 31.7.2017, ed ha variato, con decorrenza dall'1.8.2017, l'inquadramento dal settore terziario al settore industria. Tale operazione ha determinato il ricalcolo delle somme di premio per differenza di tasso per un importo di € 2.202,90 (tale calcolo scaturisce dalla differenza di tasso a sua volta determinato dal nuovo inquadramento dal settore terziario al settore industria con decorrenza dall'1.8.2017)
- ha infine precisato, relativamente al calcolo del premio richiesta n. 110042 di € 7.055,42, che esso è stato determinato sulla base del ricalcolo dell'oscillazione del tasso relativa all'anno 2019 e che le motivazioni di tale richiesta sono state fornite sia con il provvedimento di variazione inviato correttamente alla società assicurata in data 22.10.2020, sia con una ulteriore comunicazione dettagliata inviata alla stessa in data 27.10.2020.
3 - in ordine all'asserito difetto di motivazione ha dedotto che dagli allegati al provvedimento di variazione, anche sulla base della legenda esplicativa, era possibile comprendere le modalità del ricalcolo e la relativa determinazione degli interessi di mora.
All'ultima udienza il ricorrente non ha depositato memorie conclusive né note scritte, viceversa l' ha chiesto che la controversia venisse decisa. CP_1
All'esito dell'udienza, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice definisce il procedimento con sentenza.
Il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
Al di là della questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione in presenza della ricognizione del debito effettuata in sede di richiesta di rateazione, riconoscimento che invero, per giurisprudenza, non equivale ad acquiescenza (“né può disconoscersi il principio per cui, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione
(denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Sez. 5 -, Sentenza n. 3347 del 08/02/2017, Rv. 643209 - 02), deve sin d'ora affermarsi che l'ente resistente ha ampiamente esplicitato e chiarito le ragioni delle richieste dei pagamenti sottese al provvedimento di variazione del rapporto assicurativo.
In primo luogo, relativamente alla richiesta n. 110042 di € 7.055,42, alcun difetto in termini di motivazione dell'atto può rilevarsi, atteso che, sia dalla consultazione dei codici (codici tributi/causale, tipologia di variazione introdotta, elementi di calcolo, interessi,), che dalle dettagliate indicazioni contenute negli allegati al provvedimento, era possibile comprendere la natura del credito, l'importo, il periodo di riferimento.
A ciò si aggiunga che, come risulta dalla pec del 27.10.2020 prodotta dall relativa alla CP_1 corrispondenza intercorsa tra l'Ente stesso e la ditta, erano stati chiaramente esplicitati i passaggi relativi alla scelta del tasso applicabile per l'anno 2019, rideterminato tenendo conto di alcuni eventi in precedenza erroneamente esclusi (cfr. dettagliatamente allegato denominato
“comunicazione chiarimento tasso applicato”).
In ordine alla richiesta n. 110051 di euro 2.202,90 come chiarito in sede di ricorso, con variazione del 15/01/2021 (all. ) l'Ente, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di CP_1
4 Caltanissetta, ha provveduto a riportare il settore d'inquadramento da terziario a “industria” - annullando i conteggi relativi alle somme delle differenze dei premi relativi al periodo retroattivo dal 12/07/2012 al 31/07/2017 e ha variato con decorrenza dall'1/08/2017. Tale operazione ha determinato il ricalcolo delle somme di premio, per differenza di tasso, di euro
2.202,90 (tale calcolo scaturisce dalla differenza di tasso a sua volta determinato dal nuovo inquadramento del settore da terziario ad industria con decorrenza dal 01/08/2017).
D'altronde detta precisazione è coerente con quanto statuito dalla sentenza in esame, la quale aveva dichiarato l'illegittimità del certificato di variazione del rapporto assicurativo emesso dall' , nella parte in cui fa decorrere retroattivamente gli effetti della rettifica CP_1 dell'inquadramento anziché dal 12.07.2017
Orbene tanto premesso deve rimarcarsi che le somme così determinate sono state calcolate in base a criteri predeterminati, essenzialmente dipendenti dall'applicazione della gestione tariffaria industria nel periodo di riferimento;
a fronte del quadro sopra esposto il ricorrente, invece, non ha ritenuto di formulare ulteriori contestazioni alle doglianze difensive espletate da
, quando, per la giurisdizione del lavoro, ispirata ad un canone di doverosa collaborazione CP_1
alla rapida decisione, vale il principio per cui le contestazioni sul "quantum" debbono essere specifiche, essendo altrimenti inammissibili (Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU
n. 761/2002).
Sotto tale profilo già per effetto dei chiarimenti forniti dall'Ente con la missiva del 27.10.2020 il ricorrente avrebbe potuto muovere le specifiche contestazioni relativamente alla richiesta n.
110042 di € 7.055,42.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
Considerato che l'ente resistente non si è opposto e che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali atteso che alcuni profili di criticità sono stati chiariti solo all'esito della proposizione del ricorso, si provvede sul punto come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta il 29/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
5