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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4989 /2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4989 /2024 R.G. promossa da:
.F. Parte_1 P.IVA_1
, codice fiscale Parte_2 C.F._1
, codice fiscale Parte_3 C.F._2
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale di
, codice fiscale e Persona_1 C.F._3
, codice fiscale Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. D'ANGELO SALVATORE giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. CASTIONI MATTEO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto – Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
come da note del 20.3.25
Per parte convenuta:
come da note del 12.3.25.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
I sig.ri e , anche per i minori e , hanno Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
acquistato dei biglietti aerei per la tratta Treviso (TSF) – LA (AGP) sul volo FR 2598 del
19.08.2023, volo che ha subito un ritardo.
Nessun reclamo o richiesta stragiudiziale è stato trasmesso a dai Passeggeri. CP_1
Afferma la convenuta che i Passeggeri inoltre non avrebbero esperito validamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, atteso che ha ricevuto, in data 25 settembre 2023, un'istanza CP_1
di mediazione depositata presso un organismo non iscritto nell'elenco degli Organismi ADR istituito presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti. dunque, espressamente motivava le ragioni CP_1
della mancata adesione, invitando parte ricorrente ad attivare il procedimento di conciliazione dinanzi all' , totalmente gratuito e conforme alla normativa (doc. 11 fascicolo primo Controparte_2
grado).
Con Ricorso ex art. 316 c.p.c., quale mandataria dei Passeggeri ha formulato le Parte_1 seguenti conclusioni: “(…) per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea, sempre in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di € 1600,00, (ovvero € 400,00 a passeggero), per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia
Europea del 19/11/2009, a seguito del ritardo del volo FR2598, con tratta Aeroporto di Treviso-
Sant'Angelo "Antonio Canova" (TSF) - Aeroporto di LA (AGP) del giorno 19/08/2023 ore 17:30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
inoltre, condannare il vettore aereo anche al pagamento delle spese processuali da porre a carico della parte soccombente per l'attività di assistenza prestata dal difensore nella fase di mediazione obbligatoria, che costituisce, alla stessa stregua del tentativo obbligatorio di conciliazione nella materia del trasporto aereo, una condizione di procedibilità della domanda (Tribunale di Catanzaro
n. 464 del 2023, Tribunale di Trieste, sentenza 11 marzo 2021, Tribunale Modena 9.03.2012 e
Tribunale di Massa 9.11.2016 n. 1030, Tribunale di Verona sent. 15 ottobre 2015). Su caso analogo, cfr. Giudice di Pace di Palermo, Sentenza 3968/2023”.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della CP_1
domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, in via subordinata, la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto aereo ex art. 418 Cod. Nav.
Alla prima udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 settembre 2024.
Il Giudice di Pace di Treviso, con la sentenza n. 734 pubblicata in data 20 settembre 2024, così ha deciso: “rigetta le domande dell'attrice come sopra determinata, liquidando in favore della convenuta le spese di lite per €250,00 oltre accessori di legge”.
***
1. Dell' eccezione di inammissibilità dell'appello.
Sostiene la convenuta l'inammissibilità del presente appello per difetto di legittimazione processuale di quale mandataria, perché priva del potere rappresentativo sostanziale in Parte_1
relazione al contratto dedotto in giudizio, posto che l'art. 77 cpc. esige la simmetria della rappresentanza processuale con quella sostanziale, sicché è consentito farsi rappresentare nel processo solo da un soggetto egualmente abilitato a rappresentare il preponente anche nei rapporti sostanziali corrispondenti.
Più nello specifico, secondo la prospettazione di parte appellata, il mandato conferito dai passeggeri a non conferirebbe a quest'ultima il potere rappresentativo di natura sostanziale in Parte_1
relazione al contratto dedotto in giudizio, poiché oltre a non contenere alcun riferimento al potere rappresentativo sostanziale, si limiterebbe a conferire mandato “al fine di dare seguito alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio meglio argomentato in atti”.
Ma la mera circostanza che il mandato sia conferito con rappresentanza non comporta, di per sé, il conferimento di un potere rappresentativo sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio, ma solo l'autorizzazione alla spendita del nome. Il motivo non è fondato.
Quanto sostenuto da parte appellata, infatti, è superato – in via dirimente – dal tenore letterale del mandato conferito dai passeggeri a , avente ad oggetto “l'incarico di … dare seguito Parte_1
alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tuti i danni subiti dal disservizio”, con autorizzazione a porre in essere sia attività stragiudiziale, sia a “procedere in giudizio con l'avv. Salvatore D'Angelo del Foro di Trapani, cf. , procuratore generale alle liti, od in subordine ad altri C.F._5
Avvocati e/o Procuratori abilitati al Patrocinio, iscritti all'Ordine professionale, riconoscendo, sempre ed in ogni caso, agi incaricati di porre i fatti al vaglio del Giudice di Pace e/o Tribunale competente, ivi conferendone ogni facoltà, in ogni fase e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva, autorizzando a conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiedere distrazione delle somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali”, come espressamente previsto all'ultimo paragrafo.
Alla luce del tenore letterale del mandato l'eccezione deve quindi essere rigettata.
2. Della prescrizione.
Parte appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande di parte ricorrente, atteso il decorso del termine di prescrizione ex art. 418 Cod. Nav.
L'appello mette in luce le seguenti asserite criticità:
- il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione previsto dall'art. 418
Cod. Nav., trovando invece applicazione l'art. 35 della Convenzione di Montreal che prevede un termine di due anni;
- il Giudice avrebbe erroneamente calcolato il decorso del termine;
- la sentenza sarebbe carente di motivazione in merito all'applicabilità del termine prescrizionale ex art. 418 Cod. Nav.
Il motivo di appello deve essere rigettato.
Parte appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato il termine di prescrizione semestrale previsto dall'art. 418 Cod. Nav., in luogo del termine di due anni previsto dalla Convenzione di Montreal.
Va anzitutto premesso che parte appellante ha agito in giudizio per la richiesta della compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5 e 7 del Regolamento per il ritardo del volo FR2598 del 19.08.2023. L'esame della giurisprudenza sul punto induce a ritenere corretta l'interpretazione del giudice di primo grado.
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 22 novembre 2012, in quanto al termine entro il quale devono essere proposte le azioni ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento, ha chiarito che: “il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004, in mancanza di disposizioni in materia nel medesimo regolamento, è stabilito conformemente alle regole di ciascuno
Stato membro in materia di prescrizione dell'azione, nel rispetto dei principio di equivalenza e di effettività”; “la misura di compensazione prevista agli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004 esula dal campo di applicazione delle convenzioni di Varsavia e di Montreal”.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4427 del 20 febbraio 2024 ha confermato tale interpretazione, affermando di doversi escludere che, a seguito della riforma del 2006, che ha introdotto l'art. 949- ter cod. nav., che rimanda all'art. 941 cod. nav., il riferimento contenuto in queste disposizioni alle ‹‹norme comunitarie›› ed alla ‹‹normativa internazionale›› possa condurre
a ritenere che, in tema di decadenza, debba trovare automatica applicazione la Convenzione di
Montreal, proprio perché il rinvio operato dal legislatore interno è un rinvio ‹‹mobile›› e non fisso ad una determinata disciplina.
Deve quindi essere applicata la normativa nazionale.
In assenza della espressa previsione di un termine di prescrizione previsto per il trasporto aereo dal
Codice dalla Navigazione, deve trovare applicazione in via analogica, in forza del disposto dell'art. 1, comma 2, del Codice della Navigazione, l'art. 418 dello stesso Codice della Navigazione, il quale prevede che i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione del passeggero o dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.
Considerato che il ricorso alla procedura conciliativa sospende il termine, deve concludersi che dall'esperimento della procedura conciliativa (conclusosi con verbale di conciliazione dell'11.10.2023) alla notifica del ricorso (del 10 maggio 2024) siano trascorsi oltre sei mesi.
Il Giudice ha quindi correttamente applicato il termine semestrale previsto dall'art. 418 Cod. Nav., nonché alla luce della documentazione prodotta, calcolato la decorrenza del termine.
Va inoltre messo in luce che l'odierna appellante, pur a fronte dell'eccezione formulata dalla
Compagnia in sede di costituzione in giudizio, non si è mai difesa nel merito. Il motivo di appello è quindi infondato, con ciò dovendosi confermare la sentenza di primo grado.
3. Delle spese di mediazione.
Parte appellante, in sede di conclusioni, chiede la condanna di al pagamento di spese legali CP_1 per l'attività di assistenza prestata dal difensore nella fase di mediazione obbligatoria.
Tale domanda è priva di allegazione e di prova.
Va anzitutto chiarito, in via incidentale, che parte appellante non ha validamente esperito la procedura di conciliazione obbligatoria, essendo la materia non sottoposta al tentativo obbligatorio di mediazione, ma al tentativo obbligatorio di conciliazione come introdotto dall'art. 10 della Legge
118/2022 e regolato dalla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 21/2023.
Tuttavia, le spese della procedura di mediazione non sono state in alcun modo allegate nè provate.
Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova. Nulla ha però provato parte appellante.
La domanda deve quindi essere rigettata.
4. Delle spese di lite.
La condanna alle spese segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 55/14, valori medi, relativamente alle prime due fasi istruttorie ed alla quarta fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.710 oltre accessori di legge. Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Treviso, 24.6.2025
Il Giudice
Marina Righi