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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3891 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 25/01/1964,
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22/10/1957,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia GUARDA e Erika
BERTOZZI;
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
, autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1
rispetto, libero ognuno di fissare ove meglio creda la propria residenza. Si
precisa che il sig. lascerà l'abitazione coniugale trasferendo altrove Parte_2
la propria residenza, asportando pertanto dalla casa coniugale i propri effetti
personali entro 30 giorni dalla data dell'udienza.
2) Casa coniugale.
La signora continuerà ad abitare e risiedere nella casa coniugale di Pt_1
proprietà di entrambi i coniugi, sita a Brendola (VI), via Roccolo n. 17, con i
beni e gli arredi ivi contenuti.
La signora si farà pertanto carico del pagamento delle utenze e di tutto Pt_1
quanto afferente l'immobile, ad eccezione delle spese di straordinaria
manutenzione, che dovranno preventivamente essere concordate nella
tipologia e nell'ammontare tra i signori e Parte_2 Pt_1
3) Assenza di contribuzione reciproca tra i coniugi.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno
alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente
2 indipendenti.
4) Altre pattuizioni di carattere economico.
Il conto corrente cointestato tra i coniugi Banco Posta numero 17876459
presso Poste Italiane SpA è stato estinto, con suddivisione al 50% della
somma in esso contenuta.
In ragione dello squilibrio reddituale tra i coniugi, l'importo di euro 15.000,00
portato dal buono postale fruttifero “Buono 4 anni plus” serie TF504A231228
cointestato tra i coniugi è stato lasciato integralmente alla signora con Pt_1
conseguente rinuncia da parte del signor della quota del 50% del Parte_2
buono stesso e dei relativi interessi.
Le parti concordano che ciascuna autovettura e il motociclo rimangono di
proprietà esclusiva dell'attuale intestatario. Ciascun coniuge si servirà dell'auto
e/o del motociclo di proprietà, sostenendone i relativi costi di bolli e
assicurazioni.
I coniugi dichiarano di avere regolamentato tutti i loro rapporti patrimoniali, con
reciproca soddisfazione, come dianzi esposto, e di avere quindi definito ogni
loro rapporto di carattere patrimoniale.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente
formulate.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Brendola (VI) in data
3/09/1983, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non
4 essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Brendola (VI) in data 3/09/1983 con atto Parte_2
trascritto al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1983, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Brendola (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3891 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 25/01/1964,
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22/10/1957,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia GUARDA e Erika
BERTOZZI;
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
, autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1
rispetto, libero ognuno di fissare ove meglio creda la propria residenza. Si
precisa che il sig. lascerà l'abitazione coniugale trasferendo altrove Parte_2
la propria residenza, asportando pertanto dalla casa coniugale i propri effetti
personali entro 30 giorni dalla data dell'udienza.
2) Casa coniugale.
La signora continuerà ad abitare e risiedere nella casa coniugale di Pt_1
proprietà di entrambi i coniugi, sita a Brendola (VI), via Roccolo n. 17, con i
beni e gli arredi ivi contenuti.
La signora si farà pertanto carico del pagamento delle utenze e di tutto Pt_1
quanto afferente l'immobile, ad eccezione delle spese di straordinaria
manutenzione, che dovranno preventivamente essere concordate nella
tipologia e nell'ammontare tra i signori e Parte_2 Pt_1
3) Assenza di contribuzione reciproca tra i coniugi.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno
alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente
2 indipendenti.
4) Altre pattuizioni di carattere economico.
Il conto corrente cointestato tra i coniugi Banco Posta numero 17876459
presso Poste Italiane SpA è stato estinto, con suddivisione al 50% della
somma in esso contenuta.
In ragione dello squilibrio reddituale tra i coniugi, l'importo di euro 15.000,00
portato dal buono postale fruttifero “Buono 4 anni plus” serie TF504A231228
cointestato tra i coniugi è stato lasciato integralmente alla signora con Pt_1
conseguente rinuncia da parte del signor della quota del 50% del Parte_2
buono stesso e dei relativi interessi.
Le parti concordano che ciascuna autovettura e il motociclo rimangono di
proprietà esclusiva dell'attuale intestatario. Ciascun coniuge si servirà dell'auto
e/o del motociclo di proprietà, sostenendone i relativi costi di bolli e
assicurazioni.
I coniugi dichiarano di avere regolamentato tutti i loro rapporti patrimoniali, con
reciproca soddisfazione, come dianzi esposto, e di avere quindi definito ogni
loro rapporto di carattere patrimoniale.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente
formulate.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Brendola (VI) in data
3/09/1983, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non
4 essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Brendola (VI) in data 3/09/1983 con atto Parte_2
trascritto al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1983, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Brendola (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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