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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 8 1 3 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_1
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avvocato BIVONA
CATERINA per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 05/12/2024, i coniugi esposero che in data 04/10/2003 avevano contratto matrimonio concordatario in Collesano (PA) dal quale erano nati i figli (maggiorenne e Per_1
economicamente autosufficiente) e (ancora Per_2
minorenne);
Precisarono che con decreto emesso il 16 marzo 2023
il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro
1 separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento del figlio minore.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 7 marzo 2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta (10
marzo 2023).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da quasi due anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i
Pag. 2 rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_2
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_2
e con ricorso depositato
[...] Parte_3
in data 06/12/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in Collesano (PA) il Parte_3
04/10/2003 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i Castelvetrano (TP) al n. 35
parte II serie B, anno 2003, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_2
prende atto della richiesta di esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile d el comune di competenza perché
Pag. 3 proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 02/04/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_1
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avvocato BIVONA
CATERINA per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 05/12/2024, i coniugi esposero che in data 04/10/2003 avevano contratto matrimonio concordatario in Collesano (PA) dal quale erano nati i figli (maggiorenne e Per_1
economicamente autosufficiente) e (ancora Per_2
minorenne);
Precisarono che con decreto emesso il 16 marzo 2023
il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro
1 separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento del figlio minore.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 7 marzo 2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta (10
marzo 2023).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da quasi due anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i
Pag. 2 rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_2
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_2
e con ricorso depositato
[...] Parte_3
in data 06/12/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in Collesano (PA) il Parte_3
04/10/2003 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i Castelvetrano (TP) al n. 35
parte II serie B, anno 2003, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_2
prende atto della richiesta di esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile d el comune di competenza perché
Pag. 3 proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 02/04/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
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