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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6717 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9/6/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.40506 dell'anno 2024
TRA
(avv. A. Pirano ) Parte 1
RICORRENTE
E
(Avv. C.Giordano ) CP 1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 15259/2024 '
nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell indennità di accompagnamento e status ex art 3 comma 3 L 104/92.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP 1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L'CP 1 si costituiva eccependo l'improponibilità, inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto . Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'ATP e provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
II C.T.U. (Dott. Persona 1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che non ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell 'indennità di accompagnamento e status ex art 3 comma 3 L 104/92.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza in difetto di dichiarazione del mancato superamento dei redditi ai fini dell'esenzione da spese di lite. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- respinge il ricorso;
CP
- condanna parte ricorrente alla refusione nei confronti dell'
- di € 2000,00 ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP 1.
Roma, 9/6/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9/6/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.40506 dell'anno 2024
TRA
(avv. A. Pirano ) Parte 1
RICORRENTE
E
(Avv. C.Giordano ) CP 1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 15259/2024 '
nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell indennità di accompagnamento e status ex art 3 comma 3 L 104/92.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP 1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L'CP 1 si costituiva eccependo l'improponibilità, inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto . Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'ATP e provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
II C.T.U. (Dott. Persona 1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che non ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell 'indennità di accompagnamento e status ex art 3 comma 3 L 104/92.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza in difetto di dichiarazione del mancato superamento dei redditi ai fini dell'esenzione da spese di lite. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- respinge il ricorso;
CP
- condanna parte ricorrente alla refusione nei confronti dell'
- di € 2000,00 ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP 1.
Roma, 9/6/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli