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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/08/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 167 dell'anno 2023
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dimiccoli, in Parte_1 virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliati in Barletta alla via degli Ulivi, 3, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale;
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita Controparte_1
e difesa, giusta procura generale in atti, dagli avv.ti Giuseppe Savino e Nicoletta de Adessis ed elettivamente domiciliati c/o – C.M.P. Bari di Viale Controparte_1
De Blasio snc 70026 Modugno, nonché al domicilio digitale:
Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra aveva Parte_1 convenuto, dinanzi al Tribunale di NI, la , al fine di accertare Controparte_1
e dichiarare la convenuta inadempiente per le proprie Controparte_1 Contr obbligazioni derivanti dall'emissione e relativa sottoscrizione dei n. 2 n. 000112 del 02/04/1987 e n. 000114 del 03/04/1987 serie “P” e, per l'effetto, responsabile per la mancata liquidazione, in favore dell'attrice, della somma per sorte capitale di € 14.178,50 ancora residuante;
e, quindi, per la condanna della medesima al pagamento, in suo favore della somma di € 14.178,50 a titolo di sorte capitale ancora dovuta, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni,
o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre ad € 48,80 per spese di avvio procedimento di mediazione e considerazione delle spese processuali per mancata adesione, per l'ammontare complessivo di € 24.227,30; nonché al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 19/12/2017 e sino al 01/12/2018 sulla somma di € 63.667,28, nonché a far data dal 01/12/2018 e sino all'effettivo soddisfo sulla somma di € 14.178,50, poiché ancora residuante all'atto del pagamento effettuato dalla convenuta il 01/12/2018 per € 49.508,78, detratti € 20,00 per rimborso spese di procedura e, quindi, per la somma di € 49.488,78; il tutto oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta contestava gli avversi Controparte_1 assunti, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
In assenza di approfondimenti istruttori e sulla base dei documenti prodotti, la causa veniva decisa con la sentenza n. 1109/2022 del 7 luglio 2022, con la quale il Tribunale di NI rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite, quantificate in complessivi €. 2.425,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , chiedendo, per i motivi di seguito indicati Parte_1 ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado e rigettate dal Tribunale, di pagamento dell'importo di €. 14.178,50, quale capitale ancora residuo, dell'importo di €. 10.000,00 (o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia) a titolo di risarcimento danni e dell'importo di €. 48,80 quale rimborso per spese della mediazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltra alla condanna ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata , impugnando e contestando Controparte_1 gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 28 marzo 2025, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con unico motivo di gravame, articolato in sette capitoli, l'appellante ha inammissibilmente riproposto le argomentazioni articolate in primo grado –
2 superate, peraltro, dal riconoscimento da parte del primo giudice delle somme dovute da e da questa già corrisposte -. Controparte_1
Soltanto nel capitolo III, l'appellante censura l'unica ratio decidendi che ha condotto il Tribunale di NI a ritenere che non fosse dovuta alcuna ulteriore somma da parte di . Controparte_1
Il primo giudice, in particolare, condividendo la prospettazione ed il conteggio di
, aveva ritenuto che per il calcolo degli interessi sui Buoni Controparte_1
Fruttiferi Postali di cui si discute dovesse applicarsi il D.M. 23 giugno 1997 che espressamente prevedeva che gli interessi fossero capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
In altri termini, scomparsa l'esenzione fiscale e fissata la misura della ritenuta nel 50% di quella prevista per i rendimenti bancari (12,5%/2) ai sensi del D.L. 556 del 19 settembre 1986, conv. con mod. dalla L. n. 759 del 17 novembre 1986, applicabile ai Buoni Fruttiferi Postali di cui si discute, secondo il primo giudice gli interessi maturati ogni anno (e non corrisposti se non alla fine del ventennio) andavano ad aggiungersi al capitale per l'anno successivo, previa ritenuta del 6,25%, sicché le somme già corrisposte da e determinate con tale Controparte_1 calcolo estinguevano il debito della convenuta e nessuna ulteriore somma era dovuta.
Secondo l'appellante, invece, il calcolo adottato dal primo giudice non era corretto, dal momento che – come illustrato nell'unico precedente rinvenuto in giurisprudenza (Trib. Bergamo 1390/2020) – esiste un conflitto tra la norma primaria art. 26 del dpr n. 600 del 29 settembre 1973 e, successivamente, d.lgs. n. 239 del 1° aprile 1996, secondo cui “il dovere impositivo è posto in capo all'intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore” e la norma di rango secondario art. 7 D.M. 23 giugno 1997, secondo cui la decurtazione della ritenuta fiscale deve avvenire al maturarsi degli interessi, anno per anno, anche se gli stessi non verranno corrisposti che alla fine del rapporto.
Secondo l'appellante, dunque, nel conflitto deve prevalere la norma di rango superiore e quindi quella della legge, rispetto al Decreto Ministeriale.
Ritiene la Corte che non esista alcun conflitto tra norme di rango differente.
In particolare, va evidenziato che mentre l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 disciplina in modo specifico le modalità di applicazione dell'imposta da parte del sostituto d'imposta ( ), mediante la trattenuta – nella misura indicata dalla Controparte_1 legge, pari al 6,25% per i Buoni di che trattasi – sui rendimenti maturati anno per 1996, l'art. 26 del dpr n. 600 del 29 settembre 1973 e, successivamente, il d.lgs. n. 239 del 1° aprile 1996 non prevedono una espressa disciplina dell'applicazione dell'imposta sui rendimenti dei Buoni Postali, bensì sono informati ad un principio generale per cui il dovere impositivo sorge nel momento della percezione del reddito che rappresenta la base imponibile, sicché il rapporto tra le due norme può qualificarsi di particolare a generale.
3 Sotto diverso aspetto, non si ravvisa alcun conflitto tra le norme, in quanto l'art. 7 cit. è in linea con la logica del principio generale;
infatti, la circostanza che i rendimenti prodotti ciascun anno dai Buoni Postali Fruttiferi si capitalizzano, nel senso che si aggiungono al capitale per formare la base imponibile per l'anno successivo, significa che, anche se non materialmente percepiti dall'investitore (proprio perché l'impossibilità di percezione prima della scadenza consente la garanzia del rendimento previsto) i rendimenti in questione possono dirsi acquisiti come diritti dall'investitore, sebbene non liquidati, e ciò equivale al sorgere del diritto impositivo.
D'altro canto, , quale sostituto d'imposta era tenuto al Controparte_1 versamento dell'imposta medesima anno per anno, per cui non poteva che capitalizzare soltanto il rendimento netto.
La ricostruzione del Tribunale di Bergamo, fatta propria dall'appellante, e, peraltro, rimasta un caso isolato nel panorama giurisprudenziale, non rivenendosi precedenti conformi, né in sede di merito né di legittimità, né più recenti né più risalenti, per le ragioni suesposte, non può essere accolta.
Tanto comporta il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1
avverso la sentenza n. 1109/2022 del 7 luglio 2022, del Tribunale di
[...]
NI :
a) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, spese che si quantificano in €. 5.809,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; c) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante ; Parte_1
Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Bancari” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 167 dell'anno 2023
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dimiccoli, in Parte_1 virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliati in Barletta alla via degli Ulivi, 3, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale;
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita Controparte_1
e difesa, giusta procura generale in atti, dagli avv.ti Giuseppe Savino e Nicoletta de Adessis ed elettivamente domiciliati c/o – C.M.P. Bari di Viale Controparte_1
De Blasio snc 70026 Modugno, nonché al domicilio digitale:
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APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra aveva Parte_1 convenuto, dinanzi al Tribunale di NI, la , al fine di accertare Controparte_1
e dichiarare la convenuta inadempiente per le proprie Controparte_1 Contr obbligazioni derivanti dall'emissione e relativa sottoscrizione dei n. 2 n. 000112 del 02/04/1987 e n. 000114 del 03/04/1987 serie “P” e, per l'effetto, responsabile per la mancata liquidazione, in favore dell'attrice, della somma per sorte capitale di € 14.178,50 ancora residuante;
e, quindi, per la condanna della medesima al pagamento, in suo favore della somma di € 14.178,50 a titolo di sorte capitale ancora dovuta, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni,
o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre ad € 48,80 per spese di avvio procedimento di mediazione e considerazione delle spese processuali per mancata adesione, per l'ammontare complessivo di € 24.227,30; nonché al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 19/12/2017 e sino al 01/12/2018 sulla somma di € 63.667,28, nonché a far data dal 01/12/2018 e sino all'effettivo soddisfo sulla somma di € 14.178,50, poiché ancora residuante all'atto del pagamento effettuato dalla convenuta il 01/12/2018 per € 49.508,78, detratti € 20,00 per rimborso spese di procedura e, quindi, per la somma di € 49.488,78; il tutto oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta contestava gli avversi Controparte_1 assunti, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
In assenza di approfondimenti istruttori e sulla base dei documenti prodotti, la causa veniva decisa con la sentenza n. 1109/2022 del 7 luglio 2022, con la quale il Tribunale di NI rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite, quantificate in complessivi €. 2.425,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , chiedendo, per i motivi di seguito indicati Parte_1 ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado e rigettate dal Tribunale, di pagamento dell'importo di €. 14.178,50, quale capitale ancora residuo, dell'importo di €. 10.000,00 (o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia) a titolo di risarcimento danni e dell'importo di €. 48,80 quale rimborso per spese della mediazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltra alla condanna ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata , impugnando e contestando Controparte_1 gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza del 28 marzo 2025, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con unico motivo di gravame, articolato in sette capitoli, l'appellante ha inammissibilmente riproposto le argomentazioni articolate in primo grado –
2 superate, peraltro, dal riconoscimento da parte del primo giudice delle somme dovute da e da questa già corrisposte -. Controparte_1
Soltanto nel capitolo III, l'appellante censura l'unica ratio decidendi che ha condotto il Tribunale di NI a ritenere che non fosse dovuta alcuna ulteriore somma da parte di . Controparte_1
Il primo giudice, in particolare, condividendo la prospettazione ed il conteggio di
, aveva ritenuto che per il calcolo degli interessi sui Buoni Controparte_1
Fruttiferi Postali di cui si discute dovesse applicarsi il D.M. 23 giugno 1997 che espressamente prevedeva che gli interessi fossero capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
In altri termini, scomparsa l'esenzione fiscale e fissata la misura della ritenuta nel 50% di quella prevista per i rendimenti bancari (12,5%/2) ai sensi del D.L. 556 del 19 settembre 1986, conv. con mod. dalla L. n. 759 del 17 novembre 1986, applicabile ai Buoni Fruttiferi Postali di cui si discute, secondo il primo giudice gli interessi maturati ogni anno (e non corrisposti se non alla fine del ventennio) andavano ad aggiungersi al capitale per l'anno successivo, previa ritenuta del 6,25%, sicché le somme già corrisposte da e determinate con tale Controparte_1 calcolo estinguevano il debito della convenuta e nessuna ulteriore somma era dovuta.
Secondo l'appellante, invece, il calcolo adottato dal primo giudice non era corretto, dal momento che – come illustrato nell'unico precedente rinvenuto in giurisprudenza (Trib. Bergamo 1390/2020) – esiste un conflitto tra la norma primaria art. 26 del dpr n. 600 del 29 settembre 1973 e, successivamente, d.lgs. n. 239 del 1° aprile 1996, secondo cui “il dovere impositivo è posto in capo all'intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore” e la norma di rango secondario art. 7 D.M. 23 giugno 1997, secondo cui la decurtazione della ritenuta fiscale deve avvenire al maturarsi degli interessi, anno per anno, anche se gli stessi non verranno corrisposti che alla fine del rapporto.
Secondo l'appellante, dunque, nel conflitto deve prevalere la norma di rango superiore e quindi quella della legge, rispetto al Decreto Ministeriale.
Ritiene la Corte che non esista alcun conflitto tra norme di rango differente.
In particolare, va evidenziato che mentre l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 disciplina in modo specifico le modalità di applicazione dell'imposta da parte del sostituto d'imposta ( ), mediante la trattenuta – nella misura indicata dalla Controparte_1 legge, pari al 6,25% per i Buoni di che trattasi – sui rendimenti maturati anno per 1996, l'art. 26 del dpr n. 600 del 29 settembre 1973 e, successivamente, il d.lgs. n. 239 del 1° aprile 1996 non prevedono una espressa disciplina dell'applicazione dell'imposta sui rendimenti dei Buoni Postali, bensì sono informati ad un principio generale per cui il dovere impositivo sorge nel momento della percezione del reddito che rappresenta la base imponibile, sicché il rapporto tra le due norme può qualificarsi di particolare a generale.
3 Sotto diverso aspetto, non si ravvisa alcun conflitto tra le norme, in quanto l'art. 7 cit. è in linea con la logica del principio generale;
infatti, la circostanza che i rendimenti prodotti ciascun anno dai Buoni Postali Fruttiferi si capitalizzano, nel senso che si aggiungono al capitale per formare la base imponibile per l'anno successivo, significa che, anche se non materialmente percepiti dall'investitore (proprio perché l'impossibilità di percezione prima della scadenza consente la garanzia del rendimento previsto) i rendimenti in questione possono dirsi acquisiti come diritti dall'investitore, sebbene non liquidati, e ciò equivale al sorgere del diritto impositivo.
D'altro canto, , quale sostituto d'imposta era tenuto al Controparte_1 versamento dell'imposta medesima anno per anno, per cui non poteva che capitalizzare soltanto il rendimento netto.
La ricostruzione del Tribunale di Bergamo, fatta propria dall'appellante, e, peraltro, rimasta un caso isolato nel panorama giurisprudenziale, non rivenendosi precedenti conformi, né in sede di merito né di legittimità, né più recenti né più risalenti, per le ragioni suesposte, non può essere accolta.
Tanto comporta il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1
avverso la sentenza n. 1109/2022 del 7 luglio 2022, del Tribunale di
[...]
NI :
a) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, spese che si quantificano in €. 5.809,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; c) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante ; Parte_1
Così decisa il 27 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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