Decreto cautelare 2 novembre 2017
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01662/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01311/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2017, proposto da
Di BA EN GH BA S.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Pedone, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini N 72;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza della Città di Lecce, Settore sviluppo economico e attività produttive, spettacolo e sport (ufficio di Polizia Amministrativa), n.1552 del 25/10/2017, a firma del Dirigente Dott. Paolo Rollo e notificata al ricorrente in data 27/10/2017, attraverso cui si " ordina alla Soc. " BA S.a.s. di BA EN GH & C.", Leg Rappr. Sig. BA EN GH, la chiusura temporanea dell'esercizio per 10 (dieci) giorni a far data dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento. Avvisa che non ottemperando si procederà come per legge ."
b) nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società BA EN GH & C S.a.s., titolare dell’esercizio commerciale di vendita al dettaglio di prodotti alimentari denominato BA, sito in Lecce alla via San Francesco D’Assisi n. 11, impugna l’ordinanza a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Lecce n.1552 del 25/10/2017, con la quale si ordina la chiusura temporanea dell'esercizio per 10 (dieci) giorni a far data dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento medesimo.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
- Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 in relazione all'art. 50 comma V e 54 comma IV del D.lgs. n. 267/2000 e art. 2 lett. a) Reg. Comune di Lecce del 15/09/2015 n. 591 - Eccesso di potere - Illogicità manifesta e disparità di trattamento - Difetto di motivazione ed indeterminatezza del provvedimento impugnato - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. (ex art. 97 Cost.).
1.2. Il 14 novembre 2017 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce eccependo l’infondatezza del ricorso.
Con decreto presidenziale n.535/2017 del 2 novembre 2017 è stata respinta la richiesta di misure cautelari provvisorie proposta dalla Società ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 21.11.2017 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2022, tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato introitato per la decisione.
2. Osserva il Tribunale che, in disparte la questione del permanere, o meno, dell’interesse al ricorso, avendo il provvedimento impugnato esaurito i suoi effetti (e non avendo parte ricorrente espresso specifica dichiarazione di interesse ai fini risarcitori (cfr. Consiglio di Stato Ad. Plen. N.8/2022) il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. In primo luogo, non sussiste il dedotto deficit motivazionale, in quanto l’ordinanza impugnata veniva resa in esecuzione e mediante il richiamo - per relationem - dell’art. 2 del Regolamento Comunale inerente la vivibilità, igiene e pubblico decoro della Città di Lecce, approvato con deliberazione C. C. n. 59/2015, che contempla la sanzione cautelare della chiusura temporanea dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a giorni 10, qualora la violazione ai divieti contenuti nello stesso art. 2 venga contestata ed accertata per due volte nell’arco dell’anno.
Nella specie, nei sopralluoghi del 25 febbraio 2017 e del 14 maggio 2017, gli Agenti della Polizia Municipale accertavano che nell’esercizio commerciale ricorrente veniva effettuata la vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro dopo le 22.00, sicchè risulta evidente la reiterata violazione dei divieti ivi menzionati (vendita di prodotti alcolici dopo le ore 22,00).
2.2. Quanto ai dedotti profili di difetto di istruttoria e proporzionalità, ritiene il Collegio di confermare integralmente il contenuto del citato decreto presidenziale cautelare n.535/2017 con il quale si è rilevato che “ il Comune di Lecce, con l’impugnata ordinanza dirigenziale n. 1552 del 25 ottobre 2017, non ha emesso un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, ma ha adottato una ordinaria misura di gestione amministrativa dando corretta e doverosa applicazione all’art.2 del Regolamento Comunale in materia di vivibilità igiene e pubblico decoro della Città di Lecce (approvato nel 2015 e rimasto inoppugnato), contemplante la sanzione cautelare della chiusura temporanea dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a giorni 10, qualora (come nel caso di specie) la violazione ai divieti contenuti nello stesso art. 2 venga contestata ed accertata per due volte nell’arco dell’anno” .
2.3. Non colgono nel segno neppure le censure con le quali si deduce la insussistenza dei presupposti per la chiusura temporanea dall’esercizio.
In proposito, basti ribadire che l’ordinanza dirigenziale impugnata è in linea con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nel Regolamento citato (rimasto inoppugnato), il quale prevedendo la limitazione oraria per la vendita di bevande alcoliche (oltre le 22,00) ha inteso salvaguardare la quiete, la salute, la sicurezza e dell’igiene pubblica in misura prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato (rectius esercizi commerciali).
3.In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO