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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 27521/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 27521 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. , in persona del l.r.p.t. ed Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata in Napoli all'Emiciclo Capodimonte, 156/d presso l'avv. Fulvio Arpaia dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., ed elettivamente domiciliata in Casoria (Na), alla via Principe di
Piemonte n. 57, presso lo studio dell'avv. Pasquale Tignola dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_3
del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato, 190
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 18.11.2022, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 7156/22, Parte_1
depositato in data 3.10.2022 e regolarmente notificato in data
14.10.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a
[...]
la somma di € 19.032,00, oltre interessi e spese della CP_1
procedura monitoria, quale cessionaria di un credito derivante dal noleggio di spazi pubblicitari.
In particolare l'opponente eccepiva che il credito della cedente,
[...]
era già stato estinto per compensazione con un Controparte_2
proprio controcredito di importo equivalente. Per tale ragione, comunicata alle parti, aveva rifiutato la cessione del credito.
Domandava dunque di chiamarsi in causa il terzo cedente al fine di far accertare l'inesistenza del credito di quest'ultimo, estinto per compensazione, e di conseguenza dell'odierna cessionaria.
Tale richiesta veniva accolta con decreto del 14.12.2022.
n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 3 3. Si costituiva l'opposta contestando l'esistenza di un credito di Pt_1
in compensazione, in quanto non provato. In via gradata,
[...]
chiedeva di condannare la terza chiamata in causa al pagamento del credito ceduto.
4. In prima udienza (6.4.2023) veniva dichiarata la contumacia
[...]
e rigettata l'istanza di concessione della Controparte_2
provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c..
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 6.4.2023).
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è fondata e va accolta.
7.1. Le contestazioni effettuate dall'opposta circa la compensazione dei crediti sono, invero, infondate, così come i richiami alla giurisprudenza della S.C. intervenuta anche a Sezioni Unite sul tema della compensazione non sono pertinenti.
Invero, a tutto voler concedere, quella in esame è una compensazione volontaria, ex art. 1252 c.c., per la quale i requisiti previsti dagli articoli precedenti possono anche mancare.
Tale circostanza si desume nitidamente dal doc.
depositato dall'opponente al Email_1
momento della costituzione in giudizio, ove si legge, con riferimento alle condizioni di pagamento, “
[...]
”. Parte_2
Trattasi della nota d'ordine n. 225 del 23.6.2027.
Ugualmente nel doc. Contratto_Radio_Marte_366-17, sempre del
23.6.2017, e depositato anch'esso dall'opponente unitamente all'atto di opposizione, si legge che “Contratto in totale cambio merce…come da lettera d'ordine Spot Light n.225 pari data”.
Entrambi i contratti riportano sottoscrizione e firma delle parti.
7.2. L'eccezione di mancata prova della esecuzione della prestazione, da parte dell'opponente, è altresì infondata.
n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 4 7.2.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto la certificazione di messa in onda (allegata Parte_1 all'atto di citazione) “costituirà ad ogni effetto prova dell'avvenuta prestazione, con esonero da ogni ulteriore prova”.
Premettendo che la suddetta clausola è stata oggetto di doppia sottoscrizione, ex artt. 1341-1342 c.c., il riferimento all'art. 2698 c.c. non appare condivisibile.
Non solo si tratta di diritti disponibili, ma in tal caso non vi è alcuna inversione o modificazione dell'onere della prova tale da rendere difficile l'esercizio del diritto, atteso che tale prova, da contratto, è posta in capo all'opponente e non alla terza chiamata in causa (e di conseguenza all'opposta cessionaria).
7.2.2. D'altro canto che la opponente abbia correttamente eseguito la propria prestazione si evince nitidamente da almeno altri due elementi fattuali.
Innanzitutto, pur essendo il contratto del 2017, la terza chiamata in causa fino al momento della cessione del credito (giugno 2020) non ha mai contestato, in tre anni, l'inadempimento di Parte_1
Trattandosi di spot pubblicitari da realizzare tra il 2017-2018 è evidente che la cedente, in caso di mancata/imperfetta esecuzione della prestazione, l'avrebbe contestata alla controparte.
Viceversa la non ha mai contestato alcunché. CP_2
Inoltre la cedente, pur citata in giudizio da ben avrebbe Parte_1
potuto costituirsi e spiegare le proprie ragioni, invece di restare contumace.
Tale comportamento processuale, unitamente agli altri elementi sopra indicati, appare significativo dell'inesistenza del credito della cedente per precedente intervenuta compensazione.
8. Conseguentemente nulla la terza chiamata in causa poteva cedere all'opposta, trattandosi di credito già estinto, con conseguenziale revoca del d.i. opposto.
n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 5 8.1. Va accolta solo in parte la domanda trasversale proposta dalla opposta alla terza chiamata in causa.
Atteso che il credito era inesistente, si è in presenza un indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.; parte cedente ha ottenuto un compenso per la cessione del credito non dovuto.
Solo questo importo va restituito, ossia € 3.120,00 (art. 3 cessione del credito).
9. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal
DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà del giudizio (scaglione fino ad € 26.000,00 nei confronti dell'opponente; scaglione fino ad € 5.200,00 nei rapporti tra opposta e terza chiamata in causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 7156/2022;
2) condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 di lite liquida in € 2.540,00 per compensi ed € 160,00 per esborsi, oltre
Iva e Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore dell'avv. Fulvio Arpaia, antistatario;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di lite liquida in € 1.278,00 per Controparte_1 compensi oltre Iva e Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Tignola, anticipatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 27521/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 27521 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.I. , in persona del l.r.p.t. ed Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata in Napoli all'Emiciclo Capodimonte, 156/d presso l'avv. Fulvio Arpaia dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., ed elettivamente domiciliata in Casoria (Na), alla via Principe di
Piemonte n. 57, presso lo studio dell'avv. Pasquale Tignola dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_3
del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato, 190
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 18.11.2022, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 7156/22, Parte_1
depositato in data 3.10.2022 e regolarmente notificato in data
14.10.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a
[...]
la somma di € 19.032,00, oltre interessi e spese della CP_1
procedura monitoria, quale cessionaria di un credito derivante dal noleggio di spazi pubblicitari.
In particolare l'opponente eccepiva che il credito della cedente,
[...]
era già stato estinto per compensazione con un Controparte_2
proprio controcredito di importo equivalente. Per tale ragione, comunicata alle parti, aveva rifiutato la cessione del credito.
Domandava dunque di chiamarsi in causa il terzo cedente al fine di far accertare l'inesistenza del credito di quest'ultimo, estinto per compensazione, e di conseguenza dell'odierna cessionaria.
Tale richiesta veniva accolta con decreto del 14.12.2022.
n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 3 3. Si costituiva l'opposta contestando l'esistenza di un credito di Pt_1
in compensazione, in quanto non provato. In via gradata,
[...]
chiedeva di condannare la terza chiamata in causa al pagamento del credito ceduto.
4. In prima udienza (6.4.2023) veniva dichiarata la contumacia
[...]
e rigettata l'istanza di concessione della Controparte_2
provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c..
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 6.4.2023).
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è fondata e va accolta.
7.1. Le contestazioni effettuate dall'opposta circa la compensazione dei crediti sono, invero, infondate, così come i richiami alla giurisprudenza della S.C. intervenuta anche a Sezioni Unite sul tema della compensazione non sono pertinenti.
Invero, a tutto voler concedere, quella in esame è una compensazione volontaria, ex art. 1252 c.c., per la quale i requisiti previsti dagli articoli precedenti possono anche mancare.
Tale circostanza si desume nitidamente dal doc.
depositato dall'opponente al Email_1
momento della costituzione in giudizio, ove si legge, con riferimento alle condizioni di pagamento, “
[...]
”. Parte_2
Trattasi della nota d'ordine n. 225 del 23.6.2027.
Ugualmente nel doc. Contratto_Radio_Marte_366-17, sempre del
23.6.2017, e depositato anch'esso dall'opponente unitamente all'atto di opposizione, si legge che “Contratto in totale cambio merce…come da lettera d'ordine Spot Light n.225 pari data”.
Entrambi i contratti riportano sottoscrizione e firma delle parti.
7.2. L'eccezione di mancata prova della esecuzione della prestazione, da parte dell'opponente, è altresì infondata.
n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 4 7.2.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto la certificazione di messa in onda (allegata Parte_1 all'atto di citazione) “costituirà ad ogni effetto prova dell'avvenuta prestazione, con esonero da ogni ulteriore prova”.
Premettendo che la suddetta clausola è stata oggetto di doppia sottoscrizione, ex artt. 1341-1342 c.c., il riferimento all'art. 2698 c.c. non appare condivisibile.
Non solo si tratta di diritti disponibili, ma in tal caso non vi è alcuna inversione o modificazione dell'onere della prova tale da rendere difficile l'esercizio del diritto, atteso che tale prova, da contratto, è posta in capo all'opponente e non alla terza chiamata in causa (e di conseguenza all'opposta cessionaria).
7.2.2. D'altro canto che la opponente abbia correttamente eseguito la propria prestazione si evince nitidamente da almeno altri due elementi fattuali.
Innanzitutto, pur essendo il contratto del 2017, la terza chiamata in causa fino al momento della cessione del credito (giugno 2020) non ha mai contestato, in tre anni, l'inadempimento di Parte_1
Trattandosi di spot pubblicitari da realizzare tra il 2017-2018 è evidente che la cedente, in caso di mancata/imperfetta esecuzione della prestazione, l'avrebbe contestata alla controparte.
Viceversa la non ha mai contestato alcunché. CP_2
Inoltre la cedente, pur citata in giudizio da ben avrebbe Parte_1
potuto costituirsi e spiegare le proprie ragioni, invece di restare contumace.
Tale comportamento processuale, unitamente agli altri elementi sopra indicati, appare significativo dell'inesistenza del credito della cedente per precedente intervenuta compensazione.
8. Conseguentemente nulla la terza chiamata in causa poteva cedere all'opposta, trattandosi di credito già estinto, con conseguenziale revoca del d.i. opposto.
n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 5 8.1. Va accolta solo in parte la domanda trasversale proposta dalla opposta alla terza chiamata in causa.
Atteso che il credito era inesistente, si è in presenza un indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.; parte cedente ha ottenuto un compenso per la cessione del credito non dovuto.
Solo questo importo va restituito, ossia € 3.120,00 (art. 3 cessione del credito).
9. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal
DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà del giudizio (scaglione fino ad € 26.000,00 nei confronti dell'opponente; scaglione fino ad € 5.200,00 nei rapporti tra opposta e terza chiamata in causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 7156/2022;
2) condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 di lite liquida in € 2.540,00 per compensi ed € 160,00 per esborsi, oltre
Iva e Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore dell'avv. Fulvio Arpaia, antistatario;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di lite liquida in € 1.278,00 per Controparte_1 compensi oltre Iva e Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Tignola, anticipatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 27521/2022 r.g.a.c. Pag. 6