Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1397
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Venuta meno dell'affectio coniugalis

    La Corte ha ritenuto che le allegazioni delle parti confermano l'insanabile contrasto e l'intollerabilità della convivenza, già cessata in epoca anteriore all'instaurazione della causa.

  • Rigettato
    Domanda di addebito tardiva e infondata

    La domanda di addebito è stata ritenuta tardiva poiché formulata solo nelle note di precisazione delle conclusioni. Inoltre, anche ove ritenuta ammissibile, sarebbe infondata per genericità delle allegazioni e mancanza di prova specifica di episodi di rifiuto ingiustificato.

  • Altro
    Separazione personale dei coniugi

    La causa prosegue sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Viene confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna, in considerazione del miglioramento della situazione familiare e del rapporto padre-figlio, nonché dell'età del minore.

  • Accolto
    Libera frequentazione padre-figlio

    Viene confermata la libera frequentazione del minore con il padre, in giorni ed orari che verranno concordati direttamente dagli stessi, data l'età del figlio prossimo ai 16 anni.

  • Accolto
    Obbligo di contribuzione del padre

    Viene confermato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili e al 50% delle spese straordinarie, rigettando la richiesta di riduzione a € 300,00, in considerazione della disponibilità economica del padre.

  • Accolto
    Attribuzione alla madre

    Viene confermata l'attribuzione dell'assegno unico universale alla madre, che si occupa in misura prevalente del figlio.

  • Accolto
    Cessazione della necessità del curatore

    Viene revocata la nomina del curatore speciale del minore, non occorrendo la sua partecipazione alla fase processuale del divorzio, stante l'età del minore e il miglioramento dei rapporti tra le parti.

  • Accolto
    Adesione alla domanda di separazione

    La domanda di separazione personale dei coniugi è stata accolta.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Viene confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori.

  • Accolto
    Collocamento presso la madre

    Viene confermato il collocamento del minore presso la casa materna.

  • Accolto
    Diritto di visita da concordare

    Viene confermata la libera frequentazione del minore con il padre, in giorni ed orari che verranno concordati direttamente dagli stessi.

  • Rigettato
    Richiesta di riduzione del contributo

    Viene rigettata la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento nella misura di € 300,00, confermando l'obbligo di versare € 400,00 mensili, in considerazione della disponibilità economica del padre.

  • Altro
    Scioglimento degli effetti civili del matrimonio

    La causa prosegue sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza.

  • Accolto
    Reintegrazione piena responsabilità genitoriale

    Viene revocata la nomina del curatore speciale del minore, con implicita revoca dell'affidamento al Servizio Sociale precedentemente disposta in via provvisoria dal tribunale minorile.

  • Accolto
    Libera frequentazione padre-figlio

    Viene confermata la libera frequentazione del minore con il padre, in giorni ed orari che verranno concordati direttamente dagli stessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1397
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 1397
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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