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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1038/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente Carmine Di Fulvio Giudice Relatore Luigina Tiziana Marganella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1038/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IVANO POMPEI, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NN NI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO e DEL CURATORE SPECIALE DEL FIGLIO MINORE DELLE PARTI, avv. Davide Antonioli, in giudizio personalmente ex art.86 c.p.c.,
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 7.4.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 chiedendo dapprima di pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle Controparte_1 condizioni di cui al ricorso introduttivo, e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Loreto Aprutino (PE) in data 9.9.2007.
Il resistente si è costituito in giudizio con apposita comparsa depositata in data 29.5.2024, nella quale ha concluso aderendo alla domanda di separazione, chiedendo tuttavia il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento in favore della , l'affidamento congiunto del figlio minore , di Pt_1 Per_1 prevedere in capo allo stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di
€ 100,00 ed ha proposto a sua volta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affidamento condiviso del minore.
All'udienza del 29.10.2024 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, il giudice relatore ha segnalato al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila la pendenza del presente giudizio di separazione tra i genitori del minore ai fini dell'eventuale dichiarazione di incompetenza e Persona_2 della trasmissione degli atti a questo Tribunale, e, preso atto dell'adozione da parte del tribunale minorile di un provvedimento (parzialmente) limitativo della responsabilità genitoriale assunto dal predetto Tribunale, con cui detto minore era stato affidato ai Servizi Sociali di Loreto Aprutino con collocamento presso la madre, è stato assegnato al curatore speciale del minore, avv. Davide Antonioli, nominato in quel giudizio, un termine per la costituzione nel presente giudizio;
successivamente il medesimo, con decreto del 6.11.2024, prima che pervenissero gli atti dal tribunale minorile - dichiaratosi incompetente con provvedimento del 21.11.2024 – è stato nominato curatore speciale del minore anche nel presente giudizio.
Il predetto curatore speciale si è costituito in giudizio con apposita comparsa di costituzione, depositata in data 18.11.2024, nella quale ha chiesto medio tempore la conferma dei provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale, adottati dal Tribunale per i Minorenni, con affidamento del minore ai
Servizi sociali e collocamento presso la madre, confermando il diritto di visita paterno e di disporre la prosecuzione da parte dei genitori di un percorso di supporto e valutazione delle competenze genitoriali.
Con ordinanza del 19.3.2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
pagina 2 di 9 “1) L'affidamento del minore ad entrambi i genitori, che vengono invitati a Persona_2 seguire un percorso di supporto genitoriale;
2) Il collocamento di detto minore presso l'abitazione della madre, , e la sua libera Parte_1 frequentazione con il padre, CO LE, in giorni e orari che saranno concordati direttamente tra il minore e il padre;
3) L'attribuzione a dell'intero assegno unico universale per il figlio;
Parte_1 Per_1
4) il resistente dovrà contribuire al mantenimento del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente, con decorrenza dall'aprile 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dall'aprile 2025, detratto quanto già versato a tale titolo, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara”.
All'esito dell'istruttoria le partihanno così precisato le proprie conclusioni:
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale:
confermare l'ordinanza resa in data in data 19.3.2025, avverso la quale non è stata spiegato il reclamo previsto dalla legge al Tribunale in composizione collegiale, nè richiesta di revoca o modifica, le seguenti statuizioni:
supporto genitoriale;
- Il collocamento di detto minore presso l'abitazione della madre, , Parte_1
e la sua libera frequentazione con il padre, CO LE, in giorni e orari concordati direttamente tra il minore e il padre;
- l'attribuzione a dell'intero assegno unico Parte_1 universale per il figlio;
- il contributo al mantenimento posto a carico di Per_1 CP_1 per il figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente, con decorrenza
[...] dall'aprile 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dall'aprile 2025, detratto quanto già versato a tale titolo, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
- dichiarare, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, giuste le ragioni riposte;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dichiarare l'obbligo di contribuzione di alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50%; - respinta ogni Controparte_1 contraria istanza ed eccezione, dichiarare l' addebito della separazione al coniuge CP_1
pagina 3 di 9 ritenendo come provato il nesso causale tra i comportamenti coniugali e la crisi CP_1 matrimoniale;
- revocare la nomina del curatore speciale del minore;
- respingere ogni avversa domanda, formulata anche in via riconvenzionale, di addebito sulla crisi matrimoniale a;
Parte_1
con vittoria di spese e competenze professionali”.
Parte resistente
“Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
, autorizzandoli a vivere separati;
[...]
Rigettare la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Per_1
Confermare il collocamento del minore presso la madre, ; Parte_1
Regolamentare il diritto di visita del padre specificando che il minore potrà frequentare il Per_1 padre secondo modalità da concordarsi direttamente tra loro, tenuto conto dell'età del minore, con facoltà per il padre di richiedere l'intervento del giudice in caso di impedimenti ingiustificati;
Confermare l'attribuzione dell'intero assegno unico universale alla madre;
Tenuto conto che il resistente percepisce una pensione di appena 600 euro mensili Regolare l'obbligo di versare in favore della ricorrente la somma di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dall'aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
Confermare l'invito alle parti a seguire un percorso di supporto genitoriale;
Prendere atto della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Loreto Aprutino sulla situazione del minore;
Per_1
Rigettare ogni altra domanda della ricorrente;
IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 4 di 9 Dichiarare, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Loreto Aprutino il 9 settembre
2007;
Confermare per il giudizio di divorzio l'affidamento del figlio, il suo mantenimento e la regolamentazione dei rapporti tra i genitori nei modi e termini stabilità per la separazione;
con compensazione delle spese di lite”.
Curatore speciale del minore
“revocare definitivamente la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori e per l'effetto reintegrarli a pieno titolo con affidamento condiviso e permanenza domiciliare del minore presso
l'abitazione della madre.
Disporre che il padre sia libero di vedere il figlio concordando direttamente Controparte_1 con lo stesso minore le modalità di visita e/o permanenza presso di lui, come di fatto già avviene da tempo ed in linea con la età del minore ormai quasi sedicenne.
Disporre che i servizi sociali continuino a monitorare il minore e la situazione familiare redigendo, se necessario, informativa da trasmettere al Tribunale”.
……………
La domanda di separazione dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale ed essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi.
Ed infatti, le stesse allegazioni delle parti danno atto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che, rendendo non più tollerabile la convivenza, già cessata in epoca anteriore all'instaurazione della presente causa, costituisce il presupposto per pronunciare la richiesta separazione.
La domanda di addebito
Quanto alla domanda di addebito, deve rilevarsi che nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio (che non è stato seguito dal deposito di memore ex art.473bis.17 c.p.c. contenenti precisazioni o modifiche di domande o conclusioni già formulate) la ha chiesto solamente dichiararsi la Pt_1
pagina 5 di 9 separazione personale dei coniugi, senza domandare formalmente l'addebito al marito, seppure nella parte precedente alle conclusioni era inserito il seguente paragrafo: “ M) SULLE RAGIONI DI
ADDEBITO: La ricorrente deduce violazione del dovere di assistenza morale e materiale, consistente nel rifiuto di avere affettività o intrattenere rapporti sessuali per lungo periodo, almeno sette anni, come effetto di una repulsione personale nonché fonte di umiliazione e offesa alla dignità della stessa.“
Solo con le note di precisazione delle conclusioni la ha formulato espressa domanda di Pt_1 addebito della separazione alla controparte, che deve, perciò, ritenersi tardiva.
Ma anche ove si volesse ritenere ammissibile tale domanda, la medesima sarebbe infondata perché basata su allegazioni generiche e la ricorrente non ha dimostrato alcuno specifico episodio di ingiustificato rifiuto del marito ( che, come dedotto nello stesso ricorso, è affetto da patologia psichiatrica) di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con la coniuge, tali da provocarle frustrazione e disagio.
L'affidamento del figlio minore e la regolamentazione del diritto di visita
Deve essere confermato quanto disposto con provvedimenti temporanei ed urgenti del 19.3.2025, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
Va in primo luogo sottolineato come nell'ambito delle crisi familiari l'affidamento condiviso rappresenta la regola generale in funzione del diritto della prole al mantenimento della bigenitorialità, derogabile solo nell'ipotesi in cui la sua applicazione sia, in concreto, pregiudizievole dell'interesse del minore.
Nel caso di specie non si ravvisano elementi che facciano presupporre che l'adozione di detto regime possa determinare un pregiudizio a carico del minore.
Al contrario, dalla relazione dei Servizi Sociali di Loreto Aprutino, depositata il 12.5.2025, è emerso un miglioramento della situazione familiare, del rapporto padre-figlio nonché del rapporto tra le stesse parti.
La stessa relazione ha altresì evidenziato un miglioramento della collaborazione tra il Servizio Sociale ed il nucleo familiare, atteso che sono stati gli stessi genitori del minore ad informare il Servizio dei rapporti che intercorrono tra di loro e del cambio di alloggio effettuato dalla ricorrente, che ha lasciato la scelta della residenza al figlio minore, il quale ha deciso di vivere ancora a Loreto Aprutino in modo da rimanere vicino al padre.
pagina 6 di 9 Può essere pertanto confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori (che ha Per_1 determinato l'implicita revoca dell'affidamento al Servizio Sociale precedentemente disposta in via provvisoria dal tribunale minorile), con collocamento prevalente dello stesso presso la casa materna, come richiesto concordemente dalle parti.
Può essere altresì confermata la libera frequentazione del minore con il padre, in giorni ed orari che verranno concordati direttamente dagli stessi, essendo ormai il figlio prossimo al compimento dei 16 anni e, quindi, in grado di programmare le visite con il genitore non collocatario in base alle proprie esigenze.
Non appare necessario attivare la vigilanza del giudice tutelare ex art.337 c.c., con monitoraggio dei
Servizi Sociali, attesi l'età di , il miglioramento dei rapporti tra le parti e la prosecuzione del Per_1 giudizio per la pronuncia di divorzio.
E' altresì superflua, attese le richieste concordi delle parti relative ai provvedimenti che riguardano il figlio, un'ulteriore audizione del minore, che è già stato sentito nel procedimento innanzi al tribunale minorile.
La cessazione dell'aspro conflitto tra i genitori del minore giustifica la revoca ex nunc della nomina del curatore speciale del minore, non occorrendo la sua partecipazione alla fase processuale del divorzio.
Il contributo al mantenimento
Anche in ordine al contributo al mantenimento deve essere confermato quanto disposto con provvedimenti temporanei ed urgenti del 19.3.2025 e va, dunque, rigettata la richiesta del resistente di riduzione del contributo al mantenimento nella misura di € 300,00.
Difatti, sebbene sia vero che lo stesso percepisca una pensione di invalidità di € 550,00 mensili, dagli estratti del conto corrente versati in atti risulta che l' nel mese di maggio 2022, ha CP_1 depositato sul predetto conto la somma di € 125.000,00, che gli consente ancora di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili e di pagare il 50% delle spese straordinarie.
Va poi confermata l'attribuzione dell'assegno unico universale alla , che si occupa in misura Pt_1 assolutamente prevalente del figlio.
La causa deve poi proseguire sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Giudice relatore.
Le spese di lite verranno liquidate alla definizione del giudizio.
pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugati in Loreto Aprutino (PE) il 9.7.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti
[...] di matrimonio del medesimo Comune al N. 36, parte II, serie A anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Loreto Aprutino di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso Persona_2
l'abitazione della madre, ; Parte_1
4) dispone che la frequentazione tra il resistente e il figlio minore si svolga liberamente in Per_1 giorni ed orari che verranno concordati direttamente tra il minore e il padre;
5) pone in capo ad l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente, con decorrenza dall'aprile 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dall'aprile 2025, detratto quanto già versato a tale titolo, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara;
6) attribuisce a l'assegno unico universale per il figlio;
Parte_1 Per_1
7) revoca la nomina del curatore speciale del minore.
8) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Pescara 18 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del figlio delle medesime.
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente Carmine Di Fulvio Giudice Relatore Luigina Tiziana Marganella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1038/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IVANO POMPEI, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NN NI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO e DEL CURATORE SPECIALE DEL FIGLIO MINORE DELLE PARTI, avv. Davide Antonioli, in giudizio personalmente ex art.86 c.p.c.,
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 7.4.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 chiedendo dapprima di pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle Controparte_1 condizioni di cui al ricorso introduttivo, e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Loreto Aprutino (PE) in data 9.9.2007.
Il resistente si è costituito in giudizio con apposita comparsa depositata in data 29.5.2024, nella quale ha concluso aderendo alla domanda di separazione, chiedendo tuttavia il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento in favore della , l'affidamento congiunto del figlio minore , di Pt_1 Per_1 prevedere in capo allo stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di
€ 100,00 ed ha proposto a sua volta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affidamento condiviso del minore.
All'udienza del 29.10.2024 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, il giudice relatore ha segnalato al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila la pendenza del presente giudizio di separazione tra i genitori del minore ai fini dell'eventuale dichiarazione di incompetenza e Persona_2 della trasmissione degli atti a questo Tribunale, e, preso atto dell'adozione da parte del tribunale minorile di un provvedimento (parzialmente) limitativo della responsabilità genitoriale assunto dal predetto Tribunale, con cui detto minore era stato affidato ai Servizi Sociali di Loreto Aprutino con collocamento presso la madre, è stato assegnato al curatore speciale del minore, avv. Davide Antonioli, nominato in quel giudizio, un termine per la costituzione nel presente giudizio;
successivamente il medesimo, con decreto del 6.11.2024, prima che pervenissero gli atti dal tribunale minorile - dichiaratosi incompetente con provvedimento del 21.11.2024 – è stato nominato curatore speciale del minore anche nel presente giudizio.
Il predetto curatore speciale si è costituito in giudizio con apposita comparsa di costituzione, depositata in data 18.11.2024, nella quale ha chiesto medio tempore la conferma dei provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale, adottati dal Tribunale per i Minorenni, con affidamento del minore ai
Servizi sociali e collocamento presso la madre, confermando il diritto di visita paterno e di disporre la prosecuzione da parte dei genitori di un percorso di supporto e valutazione delle competenze genitoriali.
Con ordinanza del 19.3.2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
pagina 2 di 9 “1) L'affidamento del minore ad entrambi i genitori, che vengono invitati a Persona_2 seguire un percorso di supporto genitoriale;
2) Il collocamento di detto minore presso l'abitazione della madre, , e la sua libera Parte_1 frequentazione con il padre, CO LE, in giorni e orari che saranno concordati direttamente tra il minore e il padre;
3) L'attribuzione a dell'intero assegno unico universale per il figlio;
Parte_1 Per_1
4) il resistente dovrà contribuire al mantenimento del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente, con decorrenza dall'aprile 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dall'aprile 2025, detratto quanto già versato a tale titolo, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara”.
All'esito dell'istruttoria le partihanno così precisato le proprie conclusioni:
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale:
confermare l'ordinanza resa in data in data 19.3.2025, avverso la quale non è stata spiegato il reclamo previsto dalla legge al Tribunale in composizione collegiale, nè richiesta di revoca o modifica, le seguenti statuizioni:
supporto genitoriale;
- Il collocamento di detto minore presso l'abitazione della madre, , Parte_1
e la sua libera frequentazione con il padre, CO LE, in giorni e orari concordati direttamente tra il minore e il padre;
- l'attribuzione a dell'intero assegno unico Parte_1 universale per il figlio;
- il contributo al mantenimento posto a carico di Per_1 CP_1 per il figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente, con decorrenza
[...] dall'aprile 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dall'aprile 2025, detratto quanto già versato a tale titolo, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
- dichiarare, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, giuste le ragioni riposte;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dichiarare l'obbligo di contribuzione di alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50%; - respinta ogni Controparte_1 contraria istanza ed eccezione, dichiarare l' addebito della separazione al coniuge CP_1
pagina 3 di 9 ritenendo come provato il nesso causale tra i comportamenti coniugali e la crisi CP_1 matrimoniale;
- revocare la nomina del curatore speciale del minore;
- respingere ogni avversa domanda, formulata anche in via riconvenzionale, di addebito sulla crisi matrimoniale a;
Parte_1
con vittoria di spese e competenze professionali”.
Parte resistente
“Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
, autorizzandoli a vivere separati;
[...]
Rigettare la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Per_1
Confermare il collocamento del minore presso la madre, ; Parte_1
Regolamentare il diritto di visita del padre specificando che il minore potrà frequentare il Per_1 padre secondo modalità da concordarsi direttamente tra loro, tenuto conto dell'età del minore, con facoltà per il padre di richiedere l'intervento del giudice in caso di impedimenti ingiustificati;
Confermare l'attribuzione dell'intero assegno unico universale alla madre;
Tenuto conto che il resistente percepisce una pensione di appena 600 euro mensili Regolare l'obbligo di versare in favore della ricorrente la somma di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dall'aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
Confermare l'invito alle parti a seguire un percorso di supporto genitoriale;
Prendere atto della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Loreto Aprutino sulla situazione del minore;
Per_1
Rigettare ogni altra domanda della ricorrente;
IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 4 di 9 Dichiarare, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Loreto Aprutino il 9 settembre
2007;
Confermare per il giudizio di divorzio l'affidamento del figlio, il suo mantenimento e la regolamentazione dei rapporti tra i genitori nei modi e termini stabilità per la separazione;
con compensazione delle spese di lite”.
Curatore speciale del minore
“revocare definitivamente la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori e per l'effetto reintegrarli a pieno titolo con affidamento condiviso e permanenza domiciliare del minore presso
l'abitazione della madre.
Disporre che il padre sia libero di vedere il figlio concordando direttamente Controparte_1 con lo stesso minore le modalità di visita e/o permanenza presso di lui, come di fatto già avviene da tempo ed in linea con la età del minore ormai quasi sedicenne.
Disporre che i servizi sociali continuino a monitorare il minore e la situazione familiare redigendo, se necessario, informativa da trasmettere al Tribunale”.
……………
La domanda di separazione dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale ed essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi.
Ed infatti, le stesse allegazioni delle parti danno atto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che, rendendo non più tollerabile la convivenza, già cessata in epoca anteriore all'instaurazione della presente causa, costituisce il presupposto per pronunciare la richiesta separazione.
La domanda di addebito
Quanto alla domanda di addebito, deve rilevarsi che nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio (che non è stato seguito dal deposito di memore ex art.473bis.17 c.p.c. contenenti precisazioni o modifiche di domande o conclusioni già formulate) la ha chiesto solamente dichiararsi la Pt_1
pagina 5 di 9 separazione personale dei coniugi, senza domandare formalmente l'addebito al marito, seppure nella parte precedente alle conclusioni era inserito il seguente paragrafo: “ M) SULLE RAGIONI DI
ADDEBITO: La ricorrente deduce violazione del dovere di assistenza morale e materiale, consistente nel rifiuto di avere affettività o intrattenere rapporti sessuali per lungo periodo, almeno sette anni, come effetto di una repulsione personale nonché fonte di umiliazione e offesa alla dignità della stessa.“
Solo con le note di precisazione delle conclusioni la ha formulato espressa domanda di Pt_1 addebito della separazione alla controparte, che deve, perciò, ritenersi tardiva.
Ma anche ove si volesse ritenere ammissibile tale domanda, la medesima sarebbe infondata perché basata su allegazioni generiche e la ricorrente non ha dimostrato alcuno specifico episodio di ingiustificato rifiuto del marito ( che, come dedotto nello stesso ricorso, è affetto da patologia psichiatrica) di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con la coniuge, tali da provocarle frustrazione e disagio.
L'affidamento del figlio minore e la regolamentazione del diritto di visita
Deve essere confermato quanto disposto con provvedimenti temporanei ed urgenti del 19.3.2025, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
Va in primo luogo sottolineato come nell'ambito delle crisi familiari l'affidamento condiviso rappresenta la regola generale in funzione del diritto della prole al mantenimento della bigenitorialità, derogabile solo nell'ipotesi in cui la sua applicazione sia, in concreto, pregiudizievole dell'interesse del minore.
Nel caso di specie non si ravvisano elementi che facciano presupporre che l'adozione di detto regime possa determinare un pregiudizio a carico del minore.
Al contrario, dalla relazione dei Servizi Sociali di Loreto Aprutino, depositata il 12.5.2025, è emerso un miglioramento della situazione familiare, del rapporto padre-figlio nonché del rapporto tra le stesse parti.
La stessa relazione ha altresì evidenziato un miglioramento della collaborazione tra il Servizio Sociale ed il nucleo familiare, atteso che sono stati gli stessi genitori del minore ad informare il Servizio dei rapporti che intercorrono tra di loro e del cambio di alloggio effettuato dalla ricorrente, che ha lasciato la scelta della residenza al figlio minore, il quale ha deciso di vivere ancora a Loreto Aprutino in modo da rimanere vicino al padre.
pagina 6 di 9 Può essere pertanto confermato l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori (che ha Per_1 determinato l'implicita revoca dell'affidamento al Servizio Sociale precedentemente disposta in via provvisoria dal tribunale minorile), con collocamento prevalente dello stesso presso la casa materna, come richiesto concordemente dalle parti.
Può essere altresì confermata la libera frequentazione del minore con il padre, in giorni ed orari che verranno concordati direttamente dagli stessi, essendo ormai il figlio prossimo al compimento dei 16 anni e, quindi, in grado di programmare le visite con il genitore non collocatario in base alle proprie esigenze.
Non appare necessario attivare la vigilanza del giudice tutelare ex art.337 c.c., con monitoraggio dei
Servizi Sociali, attesi l'età di , il miglioramento dei rapporti tra le parti e la prosecuzione del Per_1 giudizio per la pronuncia di divorzio.
E' altresì superflua, attese le richieste concordi delle parti relative ai provvedimenti che riguardano il figlio, un'ulteriore audizione del minore, che è già stato sentito nel procedimento innanzi al tribunale minorile.
La cessazione dell'aspro conflitto tra i genitori del minore giustifica la revoca ex nunc della nomina del curatore speciale del minore, non occorrendo la sua partecipazione alla fase processuale del divorzio.
Il contributo al mantenimento
Anche in ordine al contributo al mantenimento deve essere confermato quanto disposto con provvedimenti temporanei ed urgenti del 19.3.2025 e va, dunque, rigettata la richiesta del resistente di riduzione del contributo al mantenimento nella misura di € 300,00.
Difatti, sebbene sia vero che lo stesso percepisca una pensione di invalidità di € 550,00 mensili, dagli estratti del conto corrente versati in atti risulta che l' nel mese di maggio 2022, ha CP_1 depositato sul predetto conto la somma di € 125.000,00, che gli consente ancora di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili e di pagare il 50% delle spese straordinarie.
Va poi confermata l'attribuzione dell'assegno unico universale alla , che si occupa in misura Pt_1 assolutamente prevalente del figlio.
La causa deve poi proseguire sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Giudice relatore.
Le spese di lite verranno liquidate alla definizione del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugati in Loreto Aprutino (PE) il 9.7.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti
[...] di matrimonio del medesimo Comune al N. 36, parte II, serie A anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Loreto Aprutino di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso Persona_2
l'abitazione della madre, ; Parte_1
4) dispone che la frequentazione tra il resistente e il figlio minore si svolga liberamente in Per_1 giorni ed orari che verranno concordati direttamente tra il minore e il padre;
5) pone in capo ad l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente, con decorrenza dall'aprile 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dall'aprile 2025, detratto quanto già versato a tale titolo, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara;
6) attribuisce a l'assegno unico universale per il figlio;
Parte_1 Per_1
7) revoca la nomina del curatore speciale del minore.
8) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Pescara 18 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del figlio delle medesime.
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