Sentenza 26 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/02/2021, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00265/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2016, proposto da
Universita' degli Studi di PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
nei confronti
Veneto NE S.p.A. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto n. 303 del 19.11.2015 del Direttore della Sezione Ricerca e NE della Regione Veneto avente ad oggetto “liquidazione saldo contributo a favore dell'Università degli Studi di PA (codice SMUPR 4148, codice CUP H95E10000040007). Programma Operativo Regionale obiettivo competitività regionale e occupazione parte FESR 2007-2013" nell'ambito del progetto "Polo di ricerca nel settore del fotovoltaico”;
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2016, l’Università degli Studi di PA ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui Regione Veneto, nell’ambito del “Programma Operativo Regionale obiettivo competitività regionale e occupazione parte FESR 2007-2013”, ha disposto la liquidazione parziale, pari ad euro 1.247.446,17, del contributo concesso con deliberazione di G.R. n. 2286/2010 per il progetto “Polo di ricerca nel settore fotovoltaico”,
In punto di fatto e per quanto qui rileva, la ricorrente ha esposto:
-che in data 30.6.2009, la Giunta Regionale del Veneto assumeva la deliberazione n. 1992 avente ad oggetto “ POR parte FESR 2007-2013 <Competitività regionale e occupazione> Azione 1.1.1 <Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico>. Approvazione procedura presentazione azioni a regia regionale ”;
-che con DGR n. 3320 del 3.11.2009, la Regione approvava, nell’ambito dell’Azione 1.1.1, il progetto presentato dall’Università di PA dal titolo “Polo di ricerca nel settore fotovoltaioco”, per un importo complessivo di euro 2.285.800,02, e con successiva DGR n. 2286 del 28.9.2010, previa valutazione positiva del progetto da parte di Veneto NE (società in house della Regione individuata per svolgere la funzione di valutazione e assistenza tecnica dei progetti presentati), era concesso il contributo di euro 1.695.120,02, con approvazione del relativo Disciplinare;
-che, nell’ambito del suddetto Disciplinare, era stabilito che il progetto si doveva concludere entro 36 mesi dall’avvio e comunque entro il 31.12.2015, con presentazione della rendicontazione entro i successivi 30 giorni, era precisato che l’Università si impegnava a rispettare “ la normativa della propria contabilità ”, erano disciplinati i poteri di controllo spettanti alla Sezione Ricerca e NE della Regione e a Veneto NE, erano stabiliti i limiti massimi del contributo concesso per ciascuna voce di spesa (personale, dotazione di impianti, strumenti e attrezzature, deposito di brevetti e costi di esercizio);
-che, pur avendo rispettato, sia sotto il profilo formale che sostanziale, le prescrizioni del disciplinare, una volta concluso il progetto e inviata la rendicontazione nei termini stabiliti, iniziava un lungo carteggio con la Sezione Ricerca e NE della Regione che richiedeva svariate (e ripetute) integrazioni documentali che, peraltro, erano puntualmente soddisfatte dall’Università (come dimostrato dalla documentazione allegata);
-che, nonostante fossero state soddisfatte tutte le numerose istanze istruttorie, Regione Veneto, con nota del 5.11.2015, comunicava l’avvio del procedimento di decadenza del contributo concesso per non essere “ state riconosciute le spese rendicontate per un importo superiore al 30% di quelle ammesse a contributo ”;
-che Università di PA riscontrava la suddetta nota producendo l’ulteriore documentazione richiesta (quietanze integrative mancanti e costo orario per ogni risorsa impiegata);
-che, nonostante l’Università avesse soddisfatto ogni puntuale e minuziosa richiesta istruttoria, con il provvedimento impugnato è stata disposta la liquidazione parziale del contributo quantificandolo in euro 1.247.446,17, in luogo degli originari 1.695.120,02, somma incassata con riserva di agire per il recupero della differenza.
Tanto premesso, la ricorrente, denunciando i vizi di ” Violazione del disciplinare sottoscritto dalla Regione Veneto e dall’Università di PA in data 03/02/2011. Eccesso di potere per incompetenza e per violazione die principi di collaborazione e di proporzione ” ha, in sintesi, lamentato che Regione Veneto avrebbe preteso di esercitare un sindacato e un controllo sulla rendicontazione esorbitanti i limiti previsti nel disciplinare e in violazione dei fondamentali principi di proporzione e di collaborazione, come dimostrato dalle plurime e ultronee richieste istruttorie, che avrebbero anche leso la sfera di autonomia organizzativa e le norme di contabilità dell’Ateneo; l’operato della Regione sarebbe stato contraddittorio perché, dopo aver valutato e ritenuto il progetto meritevole di finanziamento, avrebbe poi ridotto l’importo del contributo attraverso un uso strumentale del potere di controllo; nello specifico: -le spese del personale (non riconosciute) sarebbero state, invece, considerate dall’Università nel limite massimo del 30% del totale del contributo erogabile, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare;- in relazione all’acquisto degli strumenti e delle attrezzature di ricerca (rilievi relativi a voci di spesa sub nn. 69, 70, 71, 75, 76, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 99, tab. B Allegato A, al decreto impugnato), le giustificazioni proposte sarebbero state idonee a superare i rilievi dell’Amministrazione.
L’Università ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo di annullare il provvedimento impugnato condannando la Regione Veneto all’erogazione della somma di euro 447.673,85 corrispondente alla quota di contributo non riconosciuta in sede di liquidazione parziale.
In data 27.4.2016 si è costituita in giudizio Regione Veneto con atto meramente formale, senza svolgere difese sostanziali e senza depositare alcun documento, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza del ricorso.
Con memoria depositata in data 11.12.2020, previa ulteriore produzione documentale, la ricorrente ha ribadito le proprie censure, evidenziando, in particolare, in relazione alla dedotta violazione del Disciplinare, l’illegittima decurtazione (come emergente dall’Allegato A al decreto gravato) delle spese rendicontate sulla base dell’asserito raggiungimento del tetto di spesa che sarebbe stato erroneamente calcolato al 30% (spese del personale –prospetto A) e al 5% (spese materiale di consumo –prospetto C) della spesa riconosciuta e non del costo del progetto ammesso, come previsto in Disciplinare; inoltre sarebbero illegittime le decurtazioni totali e non solo parziali a fronte di rendicontazioni solo parziali (voce di spesa 46 - prospetto C); infine, in relazione al prospetto B dell’Allegato A (acquisto strumenti e attrezzature di ricerca), oltre alle voci già indicate, sarebbe illegittima anche la voce di spesa n. 73, con azzeramento totale della minor spesa indicata a consuntivo (pari ad euro 82.142,75), sulla base dell’incomprensibile motivazione che “ la fattura risulta quietanzata solo per euro 112.908,00 ”.
Alla Pubblica Udienza del 13 gennaio 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Premesso che è necessario tenere conto della condotta processuale dell’Amministrazione resistente, come sopra meglio evidenziata, anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, CPA, si osserva che il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito precisati.
L’Università ricorrente ha impugnato il decreto n. 303 del 19.11.2015 nella parte in cui ha (parzialmente) liquidato il contributo di cui si discute quantificandolo in euro 1.247446,17, a fronte di un contributo ammesso pari ad euro 1.695.120,02. L’Allegato A al suddetto decreto costituisce il “ riepilogo spesa rendicontata ” sulla base del quale è stato determinato l’importo.
Ebbene, sotto un primo profilo, le censure di parte ricorrente appaiono fondate in relazione all’asserito raggiungimento del limite massimo riconoscibile per spese di personale e per spese di acquisto di materiale di consumo (prospetto A e prospetto C dell’allegato A al decreto gravato).
Invero, il menzionato Disciplinare stipulato tra Regione Veneto e Università degli Studi di PA stabilisce che sono ammissibili le spese, strettamente inerenti ai progetti, sostenute per “-personale (ricercatori e tecnici) nella misura massima del 30% rispetto al costo complessivo del progetto (….); -costi d’esercizio, quali costi di materiale e forniture, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca e comunque non superiore al 5% del costo complessivo del progetto ”.
Dunque, per quanto la motivazione riportata nell’Allegato A al decreto impugnato non risulti del tutto intellegibile ed esplicativa dei conteggi effettuati, le doglianze di parte ricorrente appaiono, sullo specifico punto, fondate e meritevoli di accoglimento.
Parimenti fondate appaiono le censure relative alle singole voci di spesa individuate dalla parte ricorrente sub nn. 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 99 del prospetto B dell’Allegato A, atteso che la singole motivazioni ivi indicate appaiono incongruenti, poco comprensibili e, comunque, inidonee a giustificare la misura assunta.
Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto della mancata contestazione da parte dell’ente resistente, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla parte in cui, a fronte di un contributo concesso pari ad euro 1.695.120,02, è stato individuato il contributo erogabile pari ad euro 1.247.446,17.
In conseguenza del disposto annullamento, giusta il portato conformativo della presente decisione, l’Amministrazione regionale dovrà riavviare il procedimento al fine di rideterminare il contributo erogabile, fermo restando quanto già riconosciuto (euro 1.247.446,17), sulla base dei seguenti criteri:
-la verifica della rendicontazione dovrà avvenire nel rispetto delle deliberazioni di giunta regionale n. 3320/2009 e n. 2286/2010, nonché del Disciplinare con quest’ultima approvato e riportante gli obblighi del beneficiario, i tempi e i modi di realizzazione e i casi di revoca o decadenza;
-le spese in relazione ai progetti saranno valutate nei termini di cui al Disciplinare allegato alla DGR 2286/2010, che stabilisce come ammissibili le spese sostenute: -per il personale (ricercatori e tecnici) “ nella misura massima del 30% rispetto al costo complessivo del progetto ”; -quanto ai costi d’esercizio “ quali costi di materiale e forniture, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca e comunque non superiore al 5% del costo complessivo del progetto ”;
-la nuova valutazione relativa alle voci di spesa sub nn. 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 99 del prospetto B dell’Allegato A dovrà essere adeguatamente motiva, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, e rispondere a principi di ragionevolezza e proporzionalità.
L’Amministrazione regionale dovrà effettuare la nuova valutazione, nei modi sopra specificati, nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione o comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Le spese di causa sono liquidate in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Regione Veneto al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO